EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1299

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea

OJ L 347, 20.12.2013, p. 259–280 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1299/oj

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/259


REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, nell'ambito delle quali un'attenzione particolare è rivolta alle aree rurali, a quelle interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce disposizioni comuni al FESR, al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce disposizioni specifiche relative al tipo di attività che possono essere sostenute dal FESR e definisce gli obiettivi di tali attività. I suddetti regolamenti non sono pienamente adeguati alle esigenze specifiche dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", nel quale cooperano almeno due Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo. È pertanto necessario stabilire disposizioni specifiche relativamente all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" per quanto concerne l'ambito di applicazione, la copertura geografica, le risorse finanziarie, la concentrazione tematica e le priorità di investimento, la programmazione, la sorveglianza e la valutazione, l'assistenza tecnica, l'ammissibilità, la gestione, il controllo e la designazione, la partecipazione di paesi terzi nonché la gestione finanziaria.

(3)

Al fine di conferire maggior valore aggiunto alla politica di coesione dell'Unione, disposizioni specifiche dovrebbero essere volte a conseguire una notevole semplificazione per tutti i soggetti coinvolti: beneficiari, autorità di programma, autorità degli Stati membri partecipanti a livello locale, regionale o nazionale, a seconda dei casi, e dei paesi terzi, nonché la Commissione.

(4)

Al fine di sostenere lo sviluppo armonioso del territorio dell'Unione a diversi livelli, nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", il FESR dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

(5)

La cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere lo scopo di affrontare le sfide comuni individuate di concerto nelle regioni frontaliere, come la ridotta accessibilità, soprattutto per quanto concerne il grado di connessione con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e l'infrastruttura di trasporto, le industrie locali in declino, un contesto imprenditoriale inadeguato, la mancanza di reti fra le amministrazioni locali e regionali, gli scarsi livelli di ricerca e di innovazione e di adozione delle TIC, l'inquinamento ambientale, la prevenzione dei rischi, un'attitudine negativa nei confronti dei cittadini dei paesi confinanti e essere finalizzata allo sfruttamento del potenziale di crescita ancora inesplorato in aree frontaliere (sviluppo delle infrastrutture e dei cluster di ricerca e innovazione transfrontalieri, integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, collaborazione tra formatori, incluse le università, o tra centri sanitari), migliorando al contempo il processo di cooperazione nell'intento di conseguire uno sviluppo generale armonioso dell'Unione.

(6)

Si dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità della politica di coesione dell'Unione e dovrebbe comprendere altresì la cooperazione transfrontaliera marittima non coperta da programmi di cooperazione transfrontaliera.

(7)

La cooperazione interregionale dovrebbe mirare al rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze fra le regioni sugli obiettivi tematici e sullo sviluppo urbano, inclusi i collegamenti tra aree urbane e rurali, allo scopo di migliorare l'attuazione di programmi e azioni di cooperazione territoriale, nonché incoraggiando l'analisi delle tendenze di sviluppo nell'ambito della coesione territoriale attraverso studi, raccolta di dati e altre misure. Lo scambio di esperienze sugli obiettivi tematici dovrebbe migliorare l'elaborazione e l'attuazione innanzitutto dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione", ma anche, se del caso, dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", compresi la promozione di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa fra i cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e gli scambi fra i ricercatori e gli istituti di ricerca sia nelle regioni sviluppate sia in quelle meno sviluppate, tenendo conto dell'esperienza delle "Regioni della conoscenza" e del "Potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche", nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca.

(8)

È opportuno stabilire criteri oggettivi per la designazione delle regioni e delle aree ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle aree ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

La cooperazione transfrontaliera dovrebbe sostenere le regioni che hanno confini terrestri o marittimi. Sulla base dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione, la Commissione dovrebbe definire l'elenco delle aree transfrontaliere che devono ricevere il sostegno nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera con modalità semplificata, per programma di cooperazione. Nella redazione di tale elenco la Commissione dovrebbe considerare gli adeguamenti necessari per garantire la coerenza, in particolare relativamente ai confini terrestri e marittimi, e la continuità delle aree rientranti nell'ambito di applicazione del programma definite per il periodo di programmazione 2007-2013. Tali adeguamenti potrebbero comportare la riduzione o l'ampliamento delle aree di programma già in essere ovvero del numero di programmi di cooperazione transfrontaliera, consentendo al contempo la possibilità della sovrapposizione geografica.

(10)

La Commissione dovrebbe definire le aree di cooperazione transnazionale tenendo conto delle azioni necessarie per la promozione dello sviluppo territoriale integrato. Nella definizione di tali aree la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'esperienza maturata nei precedenti programmi e, ove opportuno, le strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.

(11)

Al fine di assicurare che tutte le regioni nell'Unione beneficino degli scambi di esperienze e di buone prassi, ogni programma di cooperazione interregionale dovrebbe riguardare l'Unione nel suo complesso.

(12)

È necessario continuare a sostenere, o, se del caso, stabilire, una cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto tale cooperazione rappresenta un importante strumento di politica di sviluppo regionale e dovrebbe andare a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR dovrebbe contribuire ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi definiti nel quadro dello strumento europeo di vicinato (ENI) conformemente a un futuri atto legislativo dell'Unione relativo allo strumento europeo di vicinato per il periodo 2014-2020 ("atto legislativo ENI") e allo strumento di assistenza preadesione (IPA II) conformemente a un futuro atto legislativo dell'Unione relativo allo strumento di assistenza preadesione per il periodo 2014-2020 ("atto legislativo IPA II").

(13)

Al di là degli interventi sulle frontiere esterne sostenuti dagli strumenti di politica esterna dell'Unione concernenti le regioni frontaliere all'interno e all'esterno dei confini dell'Unione, dovrebbe essere possibile per programmi di cooperazione sostenuti dal FESR riguardare regioni ubicate all'interno e, in determinati casi, all'esterno dell'Unione, qualora le regioni esterne all'Unione non siano comprese nelle iniziative degli strumenti di politica esterna, o perché non sono definite come paese beneficiario o perché tali programmi di cooperazione esterna non possono essere avviati. È tuttavia necessario garantire che il sostegno a titolo del FESR per operazioni attuate sul territorio di paesi terzi vada in primo luogo a beneficio delle regioni dell'Unione. Tenendo conto di tale vincolo la Commissione dovrebbe, in sede di redazione dell'elenco delle aree rientranti nell'ambito di applicazione del programma transnazionali e transfrontaliere, includere anche le regioni nei paesi terzi.

(14)

È necessario stabilire le risorse stanziate per ciascuna delle diverse componenti dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", mantenendo allo stesso tempo una concentrazione significativa sulla cooperazione transfrontaliera, anche per quanto concerne la quota di ciascuno Stato membro rispetto agli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera e transnazionale, e il potenziale a disposizione degli Stati membri in relazione alla flessibilità fra tali componenti, garantendo altresì livelli di finanziamento sufficienti per la cooperazione con le regioni ultraperiferiche.

(15)

A beneficio delle regioni dell'Unione, dovrebbe essere istituito un meccanismo per organizzare il sostegno del FESR agli strumenti di politica esterna, quali l'ENI e l'IPA II, che comprenda quei casi in cui i programmi di cooperazione esterna non possano essere adottati o debbano essere sospesi. Tale meccanismo dovrebbe cercare di ottenere un funzionamento ottimale e il massimo coordinamento possibile tra detti strumenti.

(16)

La maggior parte dei finanziamenti del FESR destinati ai programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di obiettivi tematici al fine di ottimizzare l'impatto prodotto dalla politica di coesione in tutta l'Unione. Tuttavia, la concentrazione sugli obiettivi tematici nell'ambito del programma di cooperazione interregionale dovrebbe essere riflessa maggiormente nell'obiettivo di ciascuna operazione più che in una limitazione del numero di obiettivi tematici, al fine di sfruttare al meglio la cooperazione interregionale per il rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione principalmente nell'ambito dell'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione" nonché, se del caso, dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea". Per quanto concerne i programmi di cooperazione interregionale, la concentrazione dovrebbe derivare dal loro specifico ambito di applicazione.

(17)

Al fine di realizzare i risultati e gli obiettivi definiti nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il FESR dovrebbe contribuire, nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", agli obiettivi tematici di sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza, la ricerca e l'innovazione, anche attraverso la promozione della cooperazione tra imprese, soprattutto le PMI, e la promozione dell'istituzione di sistemi per lo scambio transfrontaliero di informazioni nel settore delle TIC, di promozione di un'economia più verde, più efficiente dal punto di vista delle risorse e più competitiva, anche attraverso la promozione della mobilità transfrontaliera sostenibile, di promozione di un elevato tasso di occupazione da cui derivi coesione sociale e territoriale, anche attraverso attività a sostegno del turismo sostenibile, della cultura e del patrimonio naturale quali parti integranti di una strategia territoriale intesa a garantire una crescita favorevole all'occupazione, nonché di sviluppo della capacità amministrativa. Tuttavia, l'elenco delle priorità d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi tematici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", fornendo priorità di investimento aggiuntive che consentano in particolare, nel quadro della cooperazione transfrontaliera, il proseguimento della cooperazione in ambito giuridico e amministrativo, della cooperazione fra i cittadini e le istituzioni, nonché della cooperazione nel campo dell'occupazione, della formazione e dell'integrazione delle comunità e dell'inclusione sociale in una prospettiva transfrontaliera, e lo sviluppo e il coordinamento delle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi nell'ambito della cooperazione transfrontaliera. È inoltre opportuno definire priorità d'investimento specifiche o supplementari per alcuni programmi di cooperazione interregionale al fine di rifletterne le attività specifiche.

(18)

Nell'ambito dell'obiettivo tematico di promozione dell'inclusione sociale e di lotta alla povertà e tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che nel caso di programmi transfrontalieri PEACE tra l'Irlanda del Nord e le contee confinanti dell'Irlanda a sostegno della pace e della riconciliazione il FESR contribuisca anche a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare attraverso azioni volte a favorire la coesione tra le comunità. In ragione della specificità del suddetto programma transfrontaliero, è opportuno che determinate regole in materia di selezione delle operazioni previste dal presente regolamento non trovino applicazione nei suoi confronti.

(19)

È necessario adeguare i requisiti relativi al contenuto dei programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" alle loro esigenze specifiche. Tali requisiti dovrebbero pertanto comprendere anche gli aspetti necessari alla loro attuazione efficace nel territorio degli Stati membri partecipanti, come quelli riguardanti gli organismi di audit e controllo, la procedura di istituzione di un segretariato congiunto e l'attribuzione delle responsabilità in caso di rettifiche finanziarie. Qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi, i programmi di cooperazione interessati dovrebbero stabilire il modo in cui gli interventi potrebbero contribuire a tali strategie. Inoltre, visto il carattere orizzontale dei programmi di cooperazione interregionale, il contenuto di tali programmi di cooperazione dovrebbe essere adeguato, in particolare per quanto concerne la definizione del beneficiario o dei beneficiari nel quadro degli attuali programmi INTERACT e ESPON.

(20)

Al fine di migliorare il coordinamento del sostegno accordato dal FESR ai programmi di cooperazione concernenti le regioni ultraperiferiche adottati a norma del presente regolamento con un eventuale finanziamento complementare del Fondo europeo di sviluppo (FES), dell'ENI, dell'IPA II e della Banca europea per gli investimenti (BEI), gli Stati membri e i paesi terzi o paesi o territori d'oltremare (questi ultimi, in prosieguo, "territori") partecipanti a tali programmi di cooperazione dovrebbero definire norme per meccanismi di coordinamento in tali programmi.

(21)

È opportuno coinvolgere i paesi o territori terzi in fase di preparazione dei programmi di cooperazione, qualora abbiano accettato l'invito a partecipare a tali programmi. Per tale coinvolgimento dovrebbero essere previste speciali procedure nel presente regolamento. In deroga alla procedura standard, qualora i programmi di cooperazione coinvolgano regioni ultraperiferiche e paesi o territori terzi, gli Stati membri partecipanti dovrebbero consultare tali paesi o territori terzi prima di presentare i programmi alla Commissione. Per rendere la partecipazione dei paesi o territori terzi ai programmi di cooperazione più efficace e pragmatica, dovrebbe altresì essere possibile avere gli accordi in merito al contenuto dei programmi di cooperazione e all'eventuale contributo dei paesi o territori terzi espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con tali paesi o territori terzi o delle deliberazioni delle organizzazioni di cooperazione regionale. Tenuto conto dei principi di gestione concorrente e di semplificazione, la procedura di approvazione dei programmi operativi dovrebbe essere strutturata facendo sì che la Commissione approvi solo gli elementi principali dei programmi di cooperazione, mentre gli altri elementi dovrebbero essere approvati dallo Stato o dagli Stati membri partecipanti. Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza, è necessario assicurare che, qualora lo Stato o gli Stati membri partecipanti modifichino un elemento di un programma di cooperazione non subordinato all'approvazione della Commissione, l'autorità di gestione del programma in questione notifichi tale decisione di modifica alla Commissione entro un mese dalla data di tale decisione.

(22)

Conformemente alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi strutturali europei e il Fondo europeo per gli investimenti dovrebbero adottare un approccio maggiormente integrato e inclusivo nell'affrontare i problemi a livello locale. Per rafforzare tale impostazione, il sostegno del FESR alle regioni frontaliere dovrebbe essere coordinato con il sostegno del FEASR e del FEAMP e, se del caso, coinvolgere i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) di cui al regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ove lo sviluppo locale sia uno dei loro obiettivi.

(23)

Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, le condizioni di selezione delle operazioni dovrebbero essere chiarite e rafforzate per garantire la selezione delle sole operazioni effettivamente congiunte. Date la particolarità del contesto e le specificità dei programmi di cooperazione tra le regioni ultraperiferiche e i paesi o territori terzi, è opportuno stabilire e adattare condizioni di cooperazione mitigate in termini di trattamento delle operazioni nell'ambito di tali programmi. È opportuno definire la nozione di beneficiari unici e consentire a tali beneficiari di condurre operazioni di cooperazione da soli.

(24)

È opportuno specificare le responsabilità dei beneficiari capofila, che conservano la responsabilità generale dell'attuazione di un'operazione.

(25)

I requisiti delle relazioni di attuazione dovrebbero essere adeguati al contesto della cooperazione e dovrebbero riflettere il ciclo di attuazione del programma. Nell'interesse di una sana gestione, il riesame annuale dovrebbe poter aver luogo in forma scritta.

(26)

Conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'autorità di gestione dovrebbe garantire che l'esecuzione delle valutazioni dei programmi di cooperazione avvenga sulla base del piano di valutazione e comprenda le valutazioni finalizzate a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, di tali programmi. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si dovrebbe valutare in che modo il sostegno fornito abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi del programma. Tali valutazioni dovrebbero comprendere informazioni in merito a eventuali proposte di adeguamento nel corso del periodo di programmazione.

(27)

È opportuno stabilire, nell'allegato al presente regolamento, una serie comune di indicatori di output che agevolino la valutazione dei progressi nell'attuazione del programma, adeguati al carattere specifico dei programmi di cooperazione. A tali indicatori si dovrebbero essere aggiunti indicatori di risultato specifici per programma e, se del caso, indicatori di output specifici per programma.

(28)

Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione". Al fine di compensare tali maggiori costi amministrativi, è opportuno incoraggiare gli Stati membri, laddove possibile, a ridurre gli oneri amministrativi per quanto attiene all'attuazione dei progetti congiunti. Inoltre, i programmi di cooperazione che ricevono un sostegno limitato a titolo del FESR dovrebbero ricevere un dato importo minimo per l'assistenza tecnica, che potrebbe essere superiore al 6 %, onde assicurare un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica

(29)

In ragione del coinvolgimento di più di uno Stato membro, non è appropriata per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" la norma generale di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 che dispone l'adozione da parte di ciascuno Stato delle proprie norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa. Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe definire una chiara gerarchia delle norme in materia di ammissibilità con una virata decisa verso regole in materia di ammissibilità delle spese stabilite a livello di Unione o complessivamente per un programma di cooperazione al fine di evitare possibili contraddizioni o incongruenze tra diversi regolamenti e tra regolamenti e norme nazionali. In particolare la Commissione, sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, dovrebbe adottare regole in materia di ammissibilità della spesa per le categorie di costo di cui al presente regolamento.

(30)

In ragione del frequente coinvolgimento di personale proveniente da più di uno Stato membro nell'esecuzione delle operazioni e tenuto conto del numero di operazioni in cui i costi del personale rappresentano un elemento significativo, a copertura dei costi del personale dovrebbe essere applicato un importo forfettario basato sugli altri costi diretti delle operazioni di cooperazione, evitando così la contabilità singola per la gestione di tali operazioni.

(31)

È opportuno semplificare le norme in materia di flessibilità relative all'ubicazione delle operazioni al di fuori dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma. Inoltre, è necessario sostenere e agevolare, mediante modalità specifiche, l'effettiva cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi o territori terzi confinanti dell'Unione, laddove ciò sia necessario per garantire che le regioni degli Stati membri ricevano un'effettiva assistenza nel loro sviluppo. Di conseguenza, è opportuno autorizzare in via straordinaria e a determinate condizioni il sostegno da parte del FESR alle operazioni ubicate al di fuori dell'Unione rientranti nell'ambito di applicazione del programma e nei territori di paesi terzi confinanti qualora tali operazioni apportino un beneficio alle regioni dell'Unione.

(32)

È opportuno che gli Stati membri siano incoraggiati ad assegnare le funzioni dell'autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo responsabile della gestione della parte del programma di cooperazione che interessa il territorio interessato da tale GECT.

(33)

L'autorità di gestione dovrebbe istituire un segretariato congiunto che, tra l'altro, possa fornire le informazioni ai candidati che richiedono sostegno, che si occupi delle proposte dei progetti e assista i beneficiari nell'attuazione delle rispettive operazioni.

(34)

Le autorità di gestione dovrebbero essere responsabili delle funzioni di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, incluse le verifiche di gestione, al fine di garantire standard uniformi in tutta l'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma. Tuttavia, laddove l'incarico di autorità di gestione sia affidato a un GECT, tali verifiche dovrebbero essere condotte dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità almeno per gli Stati membri e i paesi o territori terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT, mentre i controllori dovrebbero essere impiegati unicamente nei rimanenti Stati membri e paesi o territori terzi. Anche se non è stato designato un GECT, l'autorità di gestione dovrebbe poter essere autorizzata dagli Stati membri partecipanti a effettuare le verifiche su tutta l'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma.

(35)

Le autorità di certificazione dovrebbero essere responsabili delle funzioni dell'autorità di certificazione stabilite nel regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri dovrebbero poter incaricare l'autorità di gestione di svolgere anche le funzioni dell'autorità di certificazione.

(36)

Un'autorità unica di audit dovrebbe essere responsabile dell'espletamento delle funzioni di un'autorità di audit come previsto nel regolamento (UE) n. 1303/2013 al fine di garantire standard uniformi in tutta l'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma. Ove ciò non fosse possibile, un gruppo di revisori dovrebbe poter assistere l'autorità di audit del programma.

(37)

Per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e potenziare l'efficacia della sua politica di coesione, i paesi terzi dovrebbero essere autorizzati a partecipare con il contributo di risorse dell'IPA II e dell'ENI ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale. Le operazioni cofinanziate da tali programmi dovrebbero, tuttavia, continuare a perseguire gli obiettivi della politica di coesione, anche se realizzati, parzialmente o integralmente, al di fuori del territorio dell'Unione. In tale contesto, il contributo agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione resta puramente accessorio, in quanto il centro di gravità dei programmi di cooperazione dovrebbe essere determinato dagli obiettivi tematici e dalle priorità di investimento della politica di coesione. Al fine di garantire l'efficace partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione, gestiti secondo il principio della gestione concorrente, le condizioni di attuazione dei programmi dovrebbero essere stabilite nei programmi di cooperazione stessi così come, ove necessario, negli accordi di finanziamento conclusi tra la Commissione, il governo di ciascun paese terzo e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del pertinente programma di cooperazione. Le condizioni di attuazione del programma dovrebbero essere coerenti con la normativa applicabile dell'Unione e, se del caso, con le disposizioni di diritto nazionale degli Stati membri partecipanti relative alla sua applicazione.

(38)

Per quanto riguarda il recupero in caso di irregolarità, dovrebbe essere stabilita una chiara catena di responsabilità finanziaria, che vada dai beneficiari, al beneficiario capofila, all'autorità di gestione, e infine alla Commissione. È opportuno adottare disposizioni specifiche in materia di responsabilità degli Stati membri per i casi in cui ottenere il recupero non sia possibile.

(39)

Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe stabilire una deroga esplicita per la conversione delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro, applicando il tasso mensile di conversione del giorno più vicino a quello in cui è stata sostenuta la spesa o del mese in cui la spesa è stata presentata per verifica o nel mese durante il quale la spesa è stata riportata al beneficiario capofila. La presentazione al segretariato congiunto, alle autorità di programma e al comitato di sorveglianza dei piani di finanziamento, della rendicontazione e della contabilità relativa alle attività di cooperazione congiunta dovrebbe avvenire esclusivamente in euro. È opportuno verificare a correttezza della conversione.

(40)

Al fine di definire norme specifiche con riguardo alla modifica degli indicatori comuni di output e all'ammissibilità delle spese, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE relativamente alla modifica delle liste di indicatori comuni di output di cui all'allegato del presente regolamento e alle norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(41)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relativamente all'elenco delle aree transfrontaliere e transnazionali, all'elenco di tutti i programmi di cooperazione e all'importo totale del sostegno del FESR per ogni programma di cooperazione, alla nomenclatura riguardante le categorie d'intervento e ai modelli per i programmi di cooperazione e alle relazioni di attuazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(42)

Al fine di adottare decisioni di approvazione di taluni elementi dei programmi di cooperazione e ogni successiva modifica di tali elementi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.

(43)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il proseguimento o la modifica dell'intervento approvato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo o del Consiglio (8) o ad altri atti legislativi applicabili a tale intervento al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o tali altri atti legislativi applicabili dovrebbero quindi continuare ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale intervento o alle operazioni interessate fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 dovrebbero restare valide.

(44)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale correggendo i principali squilibri regionali all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, il ritardo delle regioni meno favorite e le limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(45)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce l'ambito d'applicazione del FESR in merito all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e reca disposizioni specifiche relative a tale obiettivo.

2.   Il presente regolamento definisce, per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", gli obiettivi prioritari e l'organizzazione del FESR, i criteri di ammissibilità degli Stati membri e delle regioni al sostegno del FESR, le risorse finanziarie disponibili per il sostegno a titolo del FESR e i criteri di assegnazione delle stesse.

Il regolamento reca inoltre le disposizioni necessarie a garantire l'efficacia dell'attuazione, della sorveglianza, della gestione finanziaria e del controllo dei programmi operativi a norma dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ("i programmi di cooperazione"), anche qualora paesi terzi prendano parte a detti programmi di cooperazione.

3.   Il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il capo I del regolamento (UE) n. 1301/2013 si applicano all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e ai relativi programmi di cooperazione, fatto salvo quanto disposto specificamente a norma del presente regolamento o qualora tali disposizioni possano applicarsi unicamente all'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione".

Articolo 2

Componenti dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

Nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", il FESR sostiene le seguenti componenti:

1)

la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri in due o più Stati membri o fra regioni confinanti in almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;

2)

la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, che coinvolge partner nazionali, regionali e locali e comprendente anche la cooperazione marittima transfrontaliera nei casi che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista del conseguimento di un livello più elevato di integrazione territoriale di tali territori;

3)

la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo:

a)

lo scambio di esperienze incentrato sugli obiettivi tematici fra i partner in tutta l'Unione, anche in relazione allo sviluppo delle regioni di cui all'articolo 174 TFUE, sull'individuazione e la diffusione di buone prassi, in vista del loro trasferimento principalmente a programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione" nonché, se del caso, a programmi di cooperazione;

b)

lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi in relazione allo sviluppo urbano sostenibile, inclusi i collegamenti tra aree urbane e rurali;

c)

lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi e di un approccio innovativo in relazione all'attuazione dei programmi e delle azioni di cooperazione nonché all'uso dei GECT;

d)

l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione agli obiettivi della coesione territoriale, inclusi gli aspetti territoriali della coesione economica e sociale, e uno sviluppo armonioso del territorio dell'Unione tramite gli studi, la raccolta dei dati e altre misure.

Articolo 3

Copertura geografica

1.   Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno sono quelle del livello NUTS 3, che si trovano lungo i confini terrestri interni ed esterni diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché tutte le regioni dell'Unione del livello NUTS 3, che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree rientranti nell'ambito di applicazione del programma di cooperazione stabilite per il periodo di programmazione 2007-2013.

La Commissione adotta una decisione, tramite atti di esecuzione, che stabilisce l'elenco, ripartito per programma di cooperazione, delle aree transfrontaliere che ricevono il sostegno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Tale elenco specifica anche le regioni di livello NUTS 3 dell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e sui confini esterni che sono oggetto degli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI, conformemente all'atto legislativo ENI, e l'IPA II,. conformemente all'atto legislativo IPA II.

Nel presentare le proposte di programma nel quadro della cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri, in casi debitamente giustificati e al fine di assicurare la coerenza delle aree transfrontaliere, possono chiedere che regioni di livello NUTS 3 diverse da quelle elencate nella decisione di cui al secondo comma siano inserite in una determinata area di cooperazione transfrontaliera.

Su richiesta dello Stato o degli Stati membri interessati, al fine di agevolare la cooperazione transfrontaliera sui confini marittimi per le regioni ultraperiferiche, e fatte salve le disposizioni del primo comma, nella decisione di cui al secondo comma la Commissione può includere le regioni di livello NUTS 3 delle aree ultraperiferiche che si trovano lungo confini marittimi separati da una distanza superiore ai 150 km quali aree transfrontaliere che possono ricevere sostegno dagli stanziamenti corrispondenti di tali Stati membri.

2.   Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transfrontaliera possono concernere regioni nella Norvegia e nella Svizzera e riguarda inoltre il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino e i paesi terzi o i territori confinanti con le regioni ultraperiferiche, che devono essere tutti equivalenti a regioni di livello NUTS 3.

3.   Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, la Commissione adotta una decisione, tramite atti di esecuzione, che stabilisce l'elenco, ripartito per programma di cooperazione e concernente le regioni di livello NUTS 2, delle aree transnazionali che ricevono il sostegno, garantendo al contempo la continuità di tale cooperazione in aree coerenti più vaste sulla base dei programmi precedenti, tenendo conto, ove opportuno, delle strategie macroregionali e di quelle concernenti i bacini marittimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

In sede di presentazione delle proposte di programmi di cooperazione transnazionale, gli Stati membri possono chiedere che siano aggiunte regioni di livello NUTS 2 adiacenti a quelle elencate nella decisione di cui al primo comma a una determinata area di cooperazione transnazionale motivando la richiesta.

4.   Fatte salvo l'articolo 20, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere le regioni in entrambi i seguenti territori o paesi terzi:

a)

paesi terzi o territori elencati o menzionati al paragrafo 2 del presente articolo; e

b)

isole Faroe e la Groenlandia.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono anche riguardare regioni in paesi terzi interessate dagli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI, conformemente all'atto legislativo ENI, comprese le regioni pertinenti della Federazione russa, e l'IPA II conformemente all'atto legislativo IPA II. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno dell'ENI e dell'IPA II a tali programmi saranno resi disponibili, purché i programmi affrontino adeguatamente gli obiettivi di cooperazione esterna pertinenti.

Tali regioni devono essere equivalenti a regioni di livello NUTS 2.

5.   Per quanto concerne la cooperazione interregionale, il sostegno da parte del FESR riguarda la totalità del territorio dell'Unione.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione interregionale possono riguardare la totalità o parte dei paesi terzi o dei territori indicati al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo.

6.   A scopo informativo, le regioni dei paesi o territori terzi di cui ai paragrafi 2 e 4 sono indicate nell'elenco di cui ai paragrafi 1 e 3.

7.   In casi debitamente giustificati, al fine di incrementare l'efficienza nell'attuazione del programma, le regioni ultraperiferiche possono combinare nell'ambito di un unico programma di cooperazione territoriale gli importi del FESR stanziati per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale, compreso lo stanziamento supplementare previsto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, nel rispetto delle norme applicabili a ciascuno stanziamento.

Articolo 4

Risorse per la "Cooperazione territoriale europea"

1.   Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammontano al 2,75 % delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione che va dal 2014 al 2020 e stabilite all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (vale a dire, un totale di 8 948 259 330 EUR) e sono ripartite come segue:

a)

74,05 % (vale a dire, un totale di 6 626 631 760 EUR) per la cooperazione transfrontaliera;

b)

20,36 % (vale a dire, un totale di 1 821 627 570 EUR) per la cooperazione transnazionale;

c)

5,59 % (vale a dire, un totale di 500 000 000 EUR) per la cooperazione interregionale.

2.   Per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", alle regioni ultraperiferiche è assegnato non meno del 150 % del sostegno a titolo del FESR ricevuto per il periodo di programmazione 2007-2013 per i programmi di cooperazione. Inoltre, è accantonato a favore della cooperazione con le regioni ultraperiferiche un importo di 50 000 000 EUR dallo stanziamento per la cooperazione interregionale. Per quanto concerne la concentrazione tematica, l'articolo 6, paragrafo 1, si applica a tale stanziamento supplementare.

3.   La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera e transnazionale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ripartita per anno. Il criterio utilizzato per la ripartizione per Stato membro è quello della popolazione delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma.

Sulla base degli importi comunicati ai sensi del primo comma, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui all'articolo 5 e della conseguente ripartizione dei fondi tra i programmi transfrontalieri e transnazionali cui esso partecipa. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che definisce un elenco di tutti i programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del FESR per ciascun programma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

4.   Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e ai programmi transfrontalieri nell'ambito dell'IPA II è definito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. Il contributo del FESR stabilito per ciascuno Stato membro non è successivamente ridistribuito tra gli Stati membri interessati.

5.   È concesso il sostegno del FESR a singoli programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dello strumento ENI e a programmi transfrontalieri nell'ambito dello strumento IPA II, a condizione che importi almeno equivalenti siano forniti dall'ENI e dall'IPA II. Tale equivalenza è soggetta all'importo massimo stabilito dall'atto legislativo ENI o dall'atto legislativo IPA II.

6.   Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dello strumento ENI e ai programmi transfrontalieri nell'ambito dello strumento IPA II sono imputati alle linee di bilancio pertinenti di tali strumenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2014.

7.   Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non sia stato presentato alcun programma alla Commissione entro il 30 giugno, per quanto riguarda l'ENI, nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi e, per quanto riguarda l'IPA II, nell'ambito dei programmi transfrontalieri, e non sia stata effettuata una riassegnazione a un altro programma presentato nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna, il contributo annuo del FESR a detti programmi è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna, di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipano lo Stato o gli Stati membri interessati.

Se entro il 30 giugno 2017 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi rientranti nell'ambito di applicazione dell'ENI e programmi transfrontalieri rientranti nell'ambito di applicazione dell'IPA II, la totalità della contribuzione del FESR a tali programmi per gli anni rimanenti fino al 2020, di cui al paragrafo 4, che non è stata riassegnata a un altro programma adottato nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna, è assegnata ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

8.   I programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi di cui al paragrafo 4 adottati dalla Commissione sono sospesi o la dotazione dei programmi è ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili, in particolare, se:

a)

nessuno dei paesi partner interessati dal programma ha firmato l'accordo finanziario pertinente entro la scadenza di cui all'atto legislativo ENI o all'atto legislativo IPA II, oppure

b)

il programma non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

In tali casi, il contributo del FERS di cui al paragrafo 4 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate, o alle rate annuali impegnate e disimpegnate in tutto o in parte durante lo stesso esercizio che non siano state riassegnate a un altro programma nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna, è stanziato a favore dei programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipano lo Stato o gli Stati membri interessato, su sua o loro richiesta.

9.   La Commissione presenta al comitato istituito a norma dell'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 una sintesi annuale dell'esecuzione finanziaria dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e dei programmi transfrontalieri nell'ambito dell'IPA II cui il FESR contribuisce ai sensi del presente articolo.

Articolo 5

Possibilità di trasferimento

Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15 % della sua dotazione finanziaria per ciascuna delle componenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), da una di tali componenti a un'altra.

CAPO II

Concentrazione tematica e priorità d'investimento

Articolo 6

Concentrazione tematica

1.   Almeno l'80 % della dotazione del FESR destinata a ciascun programma di cooperazione transfrontaliera e transnazionale si concentra su un massimo di quattro degli obiettivi tematici tra quelli indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.   Per la cooperazione interregionale di cui all'articolo 2, punto 3, lettera a), del presente regolamento, possono essere selezionati tutti gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 7

Priorità d'investimento

1.   Il FESR contribuisce, nei limiti del suo ambito di applicazione quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1301/2013, agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 mediante azioni congiunte nel quadro dei programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. In aggiunta alle priorità di investimento di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1301/2013, il FESR può altresì sostenere le seguenti priorità di investimento tra gli obiettivi tematici indicati per ciascun componente dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea":

a)

per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera:

i)

promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori mediante l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera, le iniziative locali congiunte a favore dell'occupazione, i servizi di informazione e di consulenza e la formazione congiunta;

ii)

promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e la discriminazione mediante la promozione dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell'integrazione delle comunità attraverso le frontiere;

iii)

investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale finalizzata alle competenze e all'apprendimento permanente mediante lo sviluppo e la realizzazione di programmi d'istruzione, formazione professionale e formazione congiunti;

iv)

rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e le istituzioni.

b)

per quanto concerne la cooperazione transnazionale: rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante lo sviluppo e il coordinamento di strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi;

c)

per quanto concerne la cooperazione interregionale: rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante:

i)

diffondere buone prassi e competenze nonché mettere a frutto i risultati dello scambio di esperienze relative allo sviluppo urbano sostenibile, anche per quanto concerne i collegamenti tra aree urbane e rurali a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera b);

ii)

promuovere lo scambio di esperienze al fine di rafforzare l'efficacia dei programmi e delle azioni di cooperazione territoriale nonché l'uso dei GECT (a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera c);

iii)

rafforzare la base di conoscenze al fine di consolidare l'efficacia della politica di coesione e conseguire gli obiettivi tematici attraverso l'analisi delle tendenze di sviluppo (a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera d);

2.   Nel caso del programma transfrontaliero PEACE, e nell'ambito dell'obiettivo tematico di promozione dell'inclusione sociale, della lotta alla povertà e alla discriminazione, il FESR contribuisce altresì a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità.

CAPO III

Programmazione

Articolo 8

Contenuto, adozione e modifica dei programmi di cooperazione

1.   Un programma di cooperazione consta di assi prioritari. Fatto salvo l'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013, un asse prioritario corrisponde a un obiettivo tematico e include una o più priorità di investimento di quell'obiettivo tematico, conformemente agli articoli 6 e 7 del presente regolamento. Ove opportuno e al fine di ottenere un impatto e un'efficacia maggiori attraverso un approccio integrato e coerente dal punto di vista tematico alla realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, un asse prioritario può, in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici allo scopo di ricavare il massimo contributo a detto asse prioritario.

2.   Un programma di cooperazione contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale definendo altresì:

a)

la motivazione per la scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità d'investimento e dotazioni finanziarie, tenuto conto del Quadro strategico comune di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 1303/2013, sulla base di un'analisi delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma nel suo complesso, nonché della strategia scelta di conseguenza, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere e tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante eseguita a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica:

i)

le priorità d'investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;

ii)

per rafforzare l'orientamento ai risultati della programmazione, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato con un valore di base e un valore target, se del caso, quantificati conformemente all'articolo 16;

iii)

una descrizione del tipo ed esempi di azioni da sostenere nel quadro di ciascuna priorità d'investimento e la previsione del loro contributo agli obiettivi specifici di cui al punto i), inclusi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi destinatari, dei territori specifici target dell'intervento, dei tipi di beneficiari nonché dell'uso programmato degli strumenti finanziari e dei grandi progetti;

iv)

gli indicatori di output comuni e specifici, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiranno ai risultati, conformemente all'articolo 16, per ciascuna priorità di investimento;

v)

l'individuazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato, da usare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'allegato II del medesimo regolamento;

vi)

se del caso, una sintesi dell'uso pianificato dell'assistenza tecnica comprendente, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari e, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle pertinenti parti interessate di partecipare all'attuazione dei programmi;

vii)

le corrispondenti categorie di intervento, basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

c)

per ciascun asse prioritario concernente l'assistenza tecnica:

i)

gli obiettivi specifici;

ii)

i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, se obiettivamente giustificato alla luce del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato con un valore di riferimento e un valore obiettivo, conformemente all'articolo 16;

iii)

una descrizione delle azioni da sostenere e la previsione del loro contributo agli obiettivi specifici di cui al punto i);

iv)

gli indicatori di output che si prevede contribuiranno al conseguimento dei risultati;

v)

le corrispondenti categorie di intervento, basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

Il punto ii) non si applica qualora il contributo dell'Unione all'asse o agli assi prioritari concernenti l'assistenza tecnica in un programma di cooperazione non superi i 15 000 000 EUR;

d)

un piano finanziario contenente le seguenti tabelle (senza alcuna divisione per Stato membro partecipante):

i)

una tabella che specifica, a norma delle disposizioni in materia di tassi di cofinanziamento di cui agli articoli 60, 120 e 121 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno da parte del FESR;

ii)

una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma di cooperazione e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria totale del sostegno da parte del FESR e il cofinanziamento nazionale. Per gli assi prioritari che combinano le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva e quello del cofinanziamento nazionale per ciascuno degli obiettivi tematici corrispondenti. Qualora il cofinanziamento nazionale sia composto da cofinanziamenti pubblici e privati, la tabella indica la ripartizione indicativa fra le componenti pubblica e privata. A fini informativi, essa indica inoltre eventuali contributi dei paesi terzi partecipanti al programma nonché la partecipazione prevista da parte della BEI;

e)

un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti la nomenclatura di cui al primo comma, lettera b), punto vii), e lettera c), punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303 / 2013.

3.   Tenuto conto del suo contenuto e dei suoi obiettivi, un programma di cooperazione descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, anche in relazione alle aree di cui all'articolo 174, paragrafo 3, TFUE, con riguardo agli accordi di partenariato degli Stati membri partecipanti e indicando in che modo tale programma di cooperazione contribuisce al conseguimento degli obiettivi del suo programma e dei risultati attesi, specificando, ove opportuno, quanto segue:

a)

l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato;

b)

i principi per l'individuazione delle aree urbane in cui dovranno attuarsi le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e gli stanziamenti indicativi per il sostegno del FESR a tali azioni;

c)

l'approccio all'uso dello strumento per l'investimento territoriale integrato di cui all'articolo 11 nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;

d)

se gli Stati membri e le regioni partecipano a strategie macroregionali e a strategie concernenti i bacini marittimi, il contributo degli interventi pianificati nell'ambito del programma di cooperazione a tali strategie, nel rispetto delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma individuate dai pertinenti Stati membri e tenuto conto, se del caso, dei progetti di importanza strategica individuati in tali strategie.

4.   Il programma di cooperazione individua altresì:

a)

le disposizioni di attuazione che:

i)

identificano l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e, se del caso, l'autorità di audit;

ii)

identificano l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di controllo;

iii)

identificano l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di audit;

iv)

fissano la procedura di costituzione del segretariato congiunto;

v)

stabiliscono una descrizione sommaria delle modalità di gestione e controllo;

vi)

stabiliscono la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione;

b)

l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti;

c)

le azioni adottate per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella preparazione del programma di cooperazione, e il ruolo di tali partner nella preparazione e nell'attuazione del programma di cooperazione, inclusa la loro partecipazione al comitato di sorveglianza.

5.   Il programma di cooperazione stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto degli accordi di partenariato e del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri:

a)

il meccanismo per garantire un efficace coordinamento fra il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali, compresi il coordinamento e la possibile associazione con il meccanismo per collegare l'Europa ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), l'ENI, il FES e l'IPA II, e la BEI, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora gli Stati membri e i paesi o territori terzi partecipino a programmi di cooperazione che prevedono l'utilizzo degli stanziamenti del FESR per le regioni ultraperiferiche e delle risorse del FES, meccanismi di coordinamento al livello appropriato per agevolare un coordinamento efficace nell'utilizzo di tali stanziamenti e risorse;

b)

una sintesi della valutazione dell'onere amministrativo a carico dei beneficiari e, ove necessario, le azioni pianificate, accompagnate da un calendario indicativo al fine di ridurre tale onere amministrativo.

6.   Le informazioni richieste a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a), paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti da i) a vii), paragrafo 3 e paragrafo 5, lettera a), sono adeguate al carattere specifico dei programmi di cooperazione di cui all'articolo 2, punto 3, lettere b), c) e d).

Le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 2, primo comma, lettera e), e del paragrafo 5, lettera b), non devono essere incluse nei programmi di cooperazione di cui all'articolo 2, punto 3, lettere c) e d).

7.   Ogni programma di cooperazione comprende, ove opportuno e previa valutazione debitamente giustificata da parte degli Stati membri interessati della loro pertinenza al contenuto e agli obiettivi del programma, una descrizione:

a)

delle azioni specifiche volte a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento, di capacità di reagire alle catastrofi, di prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni;

b)

delle azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione, la progettazione e la realizzazione del programma di cooperazione e in particolare in relazione all'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a rischio di tali discriminazioni e in particolare il requisito di garantire l'accessibilità alle persone con disabilità;

c)

il contributo del programma di cooperazione alla promozione della parità di genere e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma e operativo.

Le lettere a) e b) del primo comma non si applicano ai programmi di cooperazione di cui all'articolo 2, punto 3, lettere b), c) e d).

8.   I programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, punto 3, lettere c) e d), definiscono il beneficiario o i beneficiari e possono specificare la procedura di assegnazione.

9.   Lo Stato membro partecipante e, una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, i paesi o territori terzi, se del caso, confermano per iscritto il loro accordo in merito ai contenuti di un programma di cooperazione prima della presentazione alla Commissione. Tale accordo prevede inoltre che tutti gli Stati membri e, se del caso, i paesi o territori terzi partecipanti si impegnino a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma di cooperazione e, ove applicabile, che i paesi o territori terzi si impegnino a fornire un contributo finanziario.

In deroga al primo comma, per i programmi di cooperazione che coinvolgano regioni ultraperiferiche e paesi o territori terzi, gli Stati membri interessati consultano tali paesi o territori terzi prima di presentare i programmi alla Commissione. In tal caso, gli accordi in merito al contenuto dei programmi di cooperazione e all'eventuale contributo dei paesi o territori terzi possono in alternativa essere espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi o territori terzi o delle deliberazioni delle organizzazioni di cooperazione regionale.

10.   Gli Stati membri e, una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, i paesi o territori terzi partecipanti redigono i programmi di cooperazione conformemente al modello adottato dalla Commissione.

11.   La Commissione adotta detto modello di cui al paragrafo 10 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

12.   La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, comprese future modifiche, contemplati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, lettera b), punto vii), del paragrafo 2, lettera c), punto v), del paragrafo 2, lettera e), del paragrafo 4, lettera a), punto i), e lettera c) e dei paragrafi 5 e 7 del presente articolo, che restano di responsabilità degli Stati membri partecipanti.

13.   L'autorità di gestione notifica alla Commissione qualsiasi decisione che modifica gli elementi del programma di cooperazione non contemplata dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 12 entro un mese dalla data di detta decisione di modifica. Tale decisione di modifica indica la data della sua entrata in vigore, che non può essere anteriore alla data di adozione.

Articolo 9

Piano d'azione congiunto

Qualora un GECT, nella sua qualità di beneficiario, sia responsabile dell'attuazione di un piano d'azione congiunto a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il personale del segretariato congiunto del programma di cooperazione e i membri dell'assemblea del GECT possono entrare a far parte del comitato direttivo di cui all'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I membri dell'assemblea del GECT non costituiscono la maggioranza del comitato direttivo.

Articolo 10

Sviluppo locale guidato dalla comunità

Lo sviluppo locale guidato dalla comunità a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 può essere realizzato nell'ambito di programmi di cooperazione transfrontaliera, purché il gruppo di sviluppo locale sia composto da rappresentanti di almeno due paesi, dei quali uno è uno Stato membro.

Articolo 11

Investimento territoriale integrato

Per i programmi di cooperazione, l'organismo intermedio incaricato della gestione e dell'attuazione di un investimento territoriale integrato di cui all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è un'entità giuridica istituita secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti, a condizione che sia costituita dalle autorità pubbliche o dagli organismi di almeno due paesi partecipanti, oppure un GECT.

Articolo 12

Selezione delle operazioni

1.   Le operazioni nel quadro dei programmi di cooperazione sono selezionate da un comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo che agisca sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni.

2.   Le operazioni selezionate nel quadro della cooperazione transfrontaliera e transnazionale coinvolgono beneficiari di almeno due paesi partecipanti, dei quali almeno uno è uno Stato membro. Un'operazione può essere realizzata in un singolo paese, purché ne siano individuati ripercussioni e benefici a livello transfrontaliero o transnazionale.

Le operazioni nell'ambito della cooperazione interregionale di cui all'articolo 2, punto 3, lettere a) e b), comportano la partecipazione dei beneficiari di almeno tre paesi, dei quali almeno due sono Stati membri.

Le condizioni stabilite dal primo comma non si applicano alle operazioni nell'ambito dei programmi transfrontalieri PEACE a sostegno della pace e della riconciliazione tra l'Irlanda del Nord e le contee limitrofe dell'Irlanda, come indicato all'articolo 7, paragrafo 2.

3.   In deroga al paragrafo 2, un GECT o un'altra entità giuridica secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti può essere l'unico beneficiario di un'operazione, a condizione che sia costituito da autorità o enti pubblici di almeno due paesi partecipanti, in caso di cooperazione transfrontaliera e transnazionale, e di almeno tre paesi partecipanti in caso di cooperazione interregionale.

Un'entità giuridica che attua uno strumento finanziario o, se del caso, un fondo di fondi può essere l'unico beneficiario di un'operazione anche se non sono soddisfatti i requisiti di cui al primo comma per quanto concerne la relativa composizione.

4.   I beneficiari cooperano per sviluppare e attuare le operazioni. Inoltre, cooperano per dotare di organico sufficiente e/o per finanziare le operazioni.

Per quanto concerne le operazioni nel quadro di programmi posti in essere tra regioni ultraperiferiche e paesi o territori terzi, i beneficiari sono tenuti a cooperare soltanto nei due ambiti di cui al primo comma.

5.   Per ciascuna operazione, l'autorità di gestione fornisce al beneficiario capofila o al beneficiario unico un documento che definisce le condizioni del sostegno all'operazione, ivi inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da realizzare nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine di esecuzione.

Articolo 13

Beneficiari

1.   Qualora vi siano due o più beneficiari di un'operazione nell'ambito di un programma di cooperazione, uno di essi è designato da tutti i beneficiari come beneficiario capofila.

2.   Il beneficiario capofila:

a)

definisce con gli altri beneficiari un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, fra l'altro, una sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'operazione, anche per quanto concerne le modalità di recupero degli importi indebitamente versati;

b)

si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione;

c)

garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari siano state sostenute per l'attuazione dell'operazione e corrispondano alle attività concordate tra tutti i beneficiari, anche nel rispetto del documento fornito dall'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5;

d)

assicura che le spese dichiarate dagli altri beneficiari siano state oggetto di verifica da parte di uno o più controllori, qualora tale verifica non sia effettuata dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 23, paragrafo 3.

3.   Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma del paragrafo 2, lettera a), il beneficiario capofila garantisce che gli altri beneficiari ricevano il più rapidamente possibile e in toto l'importo complessivo del contributo dei fondi. Nessun importo è dedotto o trattenuto né sono addebitati oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto equivalente di ridurre le somme così erogate a favore degli altri beneficiari.

4.   I beneficiari capofila hanno sede in uno Stato membro partecipante al programma di cooperazione. Tuttavia, gli Stati membri e i paesi o territori terzi partecipanti a un programma di cooperazione possono convenire che il beneficiario capofila stabilisca la propria sede in un paese o territorio terzo partecipante a tale programma di cooperazione, purché l'autorità di gestione abbia accertato che il beneficiario capofila è in grado di svolgere i compiti indicati ai paragrafi 2 e 3 e che sono soddisfatti i requisiti in materia di gestione, verifica e audit.

5.   I beneficiari unici sono registrati in uno Stato membro partecipante al programma di cooperazione. Tuttavia, possono essere registrati in uno Stato membro non partecipante al programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 3.

CAPO IV

Sorveglianza e valutazione

Articolo 14

Relazioni di attuazione

1.   Entro il 31 maggio 2016 e, successivamente, entro la stessa data di ogni anno fino al 2023 compreso, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione di attuazione annuale a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. La relazione di attuazione presentata nel 2016 concerne gli esercizi 2014 e 2015, nonché il periodo compreso fra la data di avvio per l'ammissibilità delle spese e il 31 dicembre 2013.

2.   Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019 la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno.

3.   Le relazioni di attuazione annuali forniscono informazioni in merito a:

a)

l'attuazione del programma di cooperazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

ove opportuno, i progressi compiuti nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione congiunti.

4.   Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 stabiliscono e valutano le informazioni richieste rispettivamente a norma dell'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, insieme alle seguenti informazioni:

a)

i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;

b)

i risultati delle attività di informazione e pubblicità condotte nell'ambito della strategia di comunicazione;

c)

il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nella sorveglianza e nella valutazione del programma di cooperazione.

Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, fermi restando contenuto e obiettivi di ogni programma di cooperazione, stabilire informazioni e valutare gli altri elementi indicati di seguito:

a)

i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale guidato dalle comunità nell'ambito di applicazione del programma di cooperazione;

b)

i progressi nell'attuazione di azioni volte a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il FESR;

c)

se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e a quelle relative ai bacini marittimi;

d)

le azioni specifiche intraprese per promuovere la parità tra uomini e donne nonché la non discriminazione, con particolare riferimento all'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di cooperazione e nelle operazioni;

e)

le azioni adottate per promuovere lo sviluppo sostenibile;

f)

i progressi nella realizzazione di azioni nel campo dell'innovazione sociale.

5.   Le relazioni annuali e quelle finali di attuazione sono redatte sulla base di modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 15

Riesame annuale

La riunione di riesame annuale è organizzata conformemente all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Se una riunione di riesame annuale non è organizzata conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il riesame annuale può essere effettuato per iscritto.

Articolo 16

Indicatori per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

1.   Sono utilizzati indicatori comuni di output, quali definiti nell'allegato del presente regolamento, indicatori di risultato specifici per programma e, se del caso, indicatori di output specifici per programma conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti ii) e iv), e lettera c), punti ii) e iv), del presente regolamento.

2.   Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici per programma, si considerano valori di partenza pari a zero. Sono fissati per il 2023 i valori obiettivo quantificati cumulativi per tali indicatori.

3.   Per quanto concerne gli indicatori di risultato specifici per programma che si riferiscono a priorità di investimento, il valore di partenza è determinato sulla base degli ultimi dati disponibili e gli obiettivi sono fissati per il 2023. Gli obiettivi possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare l'elenco degli indicatori comuni di output di cui all'allegato, al fine di effettuare adeguamenti, ove ciò sia giustificato in un'ottica di efficace valutazione dei progressi realizzati nell'attuazione dei programmi.

Articolo 17

Assistenza tecnica

L'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 6 % dell'importo totale stanziato per un programma di cooperazione. Nel caso dei programmi che hanno uno stanziamento complessivo non superiore a 50 000 000 EUR, l'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 7 % dell'importo totale stanziato, ma non è inferiore a 1 500 000 EUR, né superiore a 3 000 000 EUR.

CAPO V

Ammissibilità

Articolo 18

Norme in materia di ammissibilità delle spese

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per stabilire norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione in relazione ai costi del personale, alle spese d'ufficio e amministrative, alle spese di viaggio e soggiorno, ai costi per consulenze e servizi esterni nonché alle spese per attrezzature. La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 29 entro 22 avril 2014

2.   Fatte salve le norme in materia di ammissibilità stabilite dagli articoli da 65 a 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dal regolamento (UE) n. 1301/2013, dal presente regolamento o dall'atto delegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ovvero sulla base degli stessi, lo Stato membro che partecipa al comitato di sorveglianza definisce norme aggiuntive sull'ammissibilità delle spese per il programma di cooperazione nel suo complesso.

3.   Per le questioni non disciplinate dalle norme in materia di ammissibilità stabilite dagli articoli da 65 a 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dal regolamento (UE) n. 1301/2013, dall'atto delegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo o dalle norme definite congiuntamente dagli Stati membri partecipanti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, ovvero sulla base degli stessi, trovano applicazione le norme nazionali dello Stato membro in cui sono sostenute le spese.

Articolo 19

Costi del personale

I costi del personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfetaria fino al 20 % dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione.

Articolo 20

Ammissibilità delle operazioni dei programmi di cooperazione a seconda dell'ubicazione

1.   Le operazioni nell'ambito dei programmi di cooperazione soggetti alle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 sono ubicate nella parte dell'area di programma che comprende il territorio dell'Unione (la "parte dell'Unione nell'area di programma").

2.   L'autorità di gestione può accettare che un'operazione sia attuata, in maniera totale o parziale, al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'operazione è a beneficio dell'area di programma;

b)

l'importo totale stanziato nell'ambito del programma di cooperazione per le operazioni ubicate al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma non supera il 20 % del sostegno del FESR a livello di programma, oppure il 30 % nel caso dei programmi di cooperazione in cui la parte dell'Unione nell'area di programma è formata da regioni ultraperiferiche;

c)

gli obblighi delle autorità di gestione e di audit relativamente alla gestione, al controllo e all'audit dell'operazione sono assolti dalle autorità del programma di cooperazione o, in alternativa, queste ultime stipulano accordi con le autorità dello Stato membro ovvero del paese o territorio terzo in cui è attuata l'operazione.

3.   Le spese relative alle operazioni concernenti assistenza tecnica o attività promozionali e di sviluppo delle capacità possono essere sostenute al di fuori della parte dell'Unione nella area di programma, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c).

CAPO VI

Gestione, controllo e designazione

Articolo 21

Designazione delle autorità

1.   Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione designano, ai fini dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un'autorità di gestione unica, e, ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, di tale regolamento, un'autorità di certificazione unica e, ai fini dell'articolo 123, paragrafo 4, di tale regolamento, un'autorità di audit unica. L'autorità di gestione e l'autorità di audit hanno sede nello stesso Stato membro.

Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione possono assegnare all'autorità di gestione anche la responsabilità di esercitare le funzioni di autorità di certificazione. Tale assegnazione lascia impregiudicata la ripartizione delle responsabilità in materia di applicazione di rettifiche finanziarie fra gli Stati membri partecipanti prevista nel programma di cooperazione.

2.   L'autorità di certificazione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e, di norma, effettua i pagamenti al beneficiario capofila conformemente all'articolo 132 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3.   La procedura per la designazione dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione di cui all'articolo 124 del regolamento UE n. 1303/2013, è effettuata dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità.

Articolo 22

Gruppo europeo di cooperazione territoriale

Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione possono ricorrere a un GECT al fine di affidargli la responsabilità della gestione di tale programma di cooperazione o di parte di esso e in particolare conferendogli le responsabilità di un'autorità di gestione.

Articolo 23

Funzioni dell'autorità di gestione

1.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità di gestione di un programma di cooperazione svolge le funzioni di cui all'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.   L'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto previa consultazione degli Stati membri e degli eventuali paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione.

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi di cooperazione, assistendo altresì i beneficiari nell'attuazione delle operazioni.

3.   Qualora l'autorità di gestione sia un GECT, le verifiche previste dall'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono condotte dall'autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, almeno per gli Stati membri e nei paesi o territori terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT.

4.   Qualora l'autorità di gestione non conduca le verifiche a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella totalità dell'area di programma, ovvero nel caso in cui le verifiche non siano condotte dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, per gli Stati membri e i paesi o territori terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT conformemente al paragrafo 3, ciascuno Stato membro o, qualora abbia accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, ciascun paese o territorio terzo designa l'organo o la persona responsabile della conduzione di tali verifiche in relazione ai beneficiari sul proprio territorio (il/i "controllore/i").

I controllori di cui al primo comma possono essere gli stessi organi responsabili della conduzione delle verifiche effettuate per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione" oppure, nel caso dei paesi terzi, della conduzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di politica esterna dell'Unione.

L'autorità di gestione si accerta che le spese di ciascun beneficiario partecipante a un'operazione siano state verificate da un controllore designato.

Ciascuno Stato membro assicura che le spese di un beneficiario possano essere verificate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti da parte del beneficiario interessato.

Ciascuno Stato membro o ciascun paese terzo, qualora abbia accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, è responsabile delle verifiche condotte nel proprio territorio.

5.   Qualora la realizzazione di prodotti o servizi cofinanziati possa essere verificata solo rispetto a un'intera operazione, la verifica è effettuata dall'autorità di gestione o dal controllore dello Stato membro in cui ha sede il capofila.

Articolo 24

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma di cooperazione svolge le funzioni di cui all'articolo 126 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 25

Funzioni dell' autorità di audit

1.   Gli Stati membri e i paesi terzi partecipanti a un programma di cooperazione possono autorizzare l'autorità di audit a esercitare direttamente le funzioni di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'insieme del territorio interessato dal programma di cooperazione. Essi specificano quali sono i casi in cui l'autorità di audit è affiancata da un revisore di uno stato Membro o di un paese terzo.

2.   In assenza dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 l'autorità di audit è assistita da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro o paese terzo che partecipa al programma di cooperazione e svolge le funzioni di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Ciascuno Stato membro o paese terzo, qualora abbia accettato l'invito a partecipare a un programma di cooperazione, è responsabile degli audit effettuati nel proprio territorio.

Ogni rappresentante di ciascuno Stato membro e paese terzo partecipante al programma di cooperazione è responsabile della produzione degli elementi di fatto relativi alle spese sostenute nel proprio territorio richiesti dall'autorità di audit ai fini della sua valutazione.

Il gruppo di revisori è istituito entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma di cooperazione. Esso redige il proprio regolamento ed è presieduto dall'autorità di audit del programma di cooperazione.

3.   I revisori svolgono una funzione indipendente dai controllori, i quali effettuano le verifiche conformemente all'articolo 23.

CAPO VII

Partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale

Articolo 26

Condizioni di attuazione per la partecipazione di paesi terzi

Le condizioni di attuazione del programma applicabili, che disciplinano la gestione finanziaria nonché la programmazione, la sorveglianza, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi attraverso un contributo di risorse dell'IPA II o dell'ENI a programmi di cooperazione transnazionale e interregionale, sono definite nel pertinente programma di cooperazione e, se necessario, anche nell'accordo finanziario fra la Commissione, i governi dei paesi terzi interessati e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente. Le condizioni di attuazione del programma sono coerenti con le norme della politica di coesione dell'Unione.

CAPO VIII

Gestione finanziaria

Articolo 27

Impegni di bilancio, pagamenti e recuperi

1.   Il sostegno del FESR ai programmi di cooperazione è versato in un unico conto privo di sottoconti nazionali.

2.   L'autorità di gestione garantisce il recupero da parte del beneficiario capofila o del beneficiario unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità. I beneficiari rimborsano al beneficiario capofila tutti gli importi indebitamente versati.

3.   Se il beneficiario capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri beneficiari, oppure se l'autorità di gestione non ottiene il rimborso da parte del beneficiario capofila o del beneficiario unico, lo Stato membro o il paese terzo nel cui territorio ha sede il beneficiario, ovvero è registrato il GECT, rimborsa all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato a tale beneficiario. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti stabilita dal programma di cooperazione.

Articolo 28

Uso dell'euro

In deroga all'articolo 133 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro è convertito in euro dai beneficiari al tasso di cambio contabile mensile della Commissione nel mese in cui tali spese sono state:

a)

sostenute;

b)

presentate all'autorità di gestione o al controllore per la verifica conformemente all'articolo 23 del presente regolamento; o

c)

rendicontate al beneficiario capofila.

Il metodo prescelto è indicato nel programma di cooperazione e si applica a tutti i beneficiari.

La conversione è verificata dall'autorità di gestione o dal controllore nello Stato membro o paese terzo in cui ha sede il beneficiario.

CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 29

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 16, paragrafo 4, e 18, paragrafo 1, è conferito alla Commissione a decorrere dal 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 16, paragrafo 4, e 18, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 16, paragrafo 4, e 18, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 30

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dell'intervento approvato dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 o di qualsivoglia altro atto legislativo applicabile a tale intervento al 31 dicembre 2013 che continuano pertanto ad applicarsi successivamente all'intervento o alle operazioni interessate fino alla relativa chiusura. Ai fini del presente paragrafo, l'intervento copre i programmi operativi e i grandi progetti.

2.   Le domande di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 prima del 1o gennaio 2014 restano valide.

Articolo 31

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 conformemente all'articolo 178 TFUE.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 4 e gli articoli 27 e 28 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 49.

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 96.

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (Cfr. pag. 303 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(8)  Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).


ALLEGATO

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT PER L'OBIETTIVO "COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA"

 

UNITÀ

NOME

Investimento produttivo

 

Imprese

Numero di imprese che ricevono un sostegno

 

Imprese

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

 

Imprese

Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

 

Imprese

Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario

 

Imprese

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno

 

imprese

Numero di imprese partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, transnazionali o interregionali

 

organizzazioni

Numero di istituti di ricerca partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, transnazionali o interregionali

 

EUR

Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)

 

EUR

Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)

 

equivalenti a tempo pieno

Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno

Turismo sostenibile

visite/anno

Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno

Infrastrutture TIC

nuclei familiari

Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps

Trasporti

Ferrovie

Chilometri

Lunghezza totale della nuova linea ferroviaria

 

 

di cui: TEN-T

 

Chilometri

Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata

 

di cui: TEN-T

Strade

Chilometri

Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione

 

 

di cui: TEN-T

Chilometri

Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate

 

di cui: TEN-T

Trasporto urbano

Chilometri

Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate

Vie di navigazione interna

Chilometri

Lunghezza totale delle vie di navigazione interna nuove o migliorate

Ambiente

Rifiuti solidi

tonnellate/anno

Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti

Approvvigionamento idrico

Persone

Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico

Trattamento delle acque reflue

popolazione equivalente

Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue

Prevenzione e gestione dei rischi

Persone

Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni

 

Persone

Popolazione che beneficia di misure di protezione contro gli incendi boschivi

Ripristino del terreno

Ettari

Superficie totale dei terreni ripristinati

Natura e biodiversità

Ettari

Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione

Ricerca, innovazione

 

 

 

equivalenti a tempo pieno

Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno

 

equivalenti a tempo pieno

Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca

 

Imprese

Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca

 

EUR

Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S

 

Imprese

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato

 

Imprese

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda

Energia e cambiamenti climatici

 

 

Energie rinnovabili

MW

Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili

Efficienza energetica

nuclei familiari

Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici

 

kWh/anno

Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici

 

Utenti

Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati di allacciamento alle reti "intelligenti"

Riduzione dei gas a effetto serra

tonnellate di CO2 equivalente

Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra

Infrastrutture sociali

Assistenza all'infanzia e istruzione

Persone

Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno

Sanità

Persone

Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati

Indicatori specifici di sviluppo urbano

 

Persone

Popolazione che vive in aree caratterizzate da strategie di sviluppo urbano integrato

 

metri quadri

Spazi aperti creati o ripristinati nelle aree urbane

 

metri quadri

Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati nelle aree urbane

 

unità abitative

Alloggi ripristinati nelle aree urbane

Mercato del lavoro e formazione (1)

 

Persone

Numero di partecipanti alle iniziative di mobilità transfrontaliera

 

Persone

Numero di partecipanti alle iniziative locali congiunte per l'occupazione e alle attività di formazione congiunta

 

Persone

Numero di partecipanti ai progetti di promozione dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale su scala transfrontaliera

 

Persone

Numero di partecipanti ai programmi congiunti di istruzione e formazione a sostegno dell'occupazione giovanile, delle opportunità di istruzione e di istruzione superiore e professionale su scala transfrontaliera


(1)  Se pertinenti, le informazioni sui partecipanti saranno ripartite secondo la loro situazione lavorativa, indicando se sono "occupati", "disoccupati", "disoccupati di lungo periodo", "inattivi" o "inattivi e che non seguono nessun corso di istruzione o formazione".


Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.


Top