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Document 32013R0577

Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013 , relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 178, 28.6.2013, p. 109–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 284 - 323

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj

28.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/109


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 577/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2013

relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso uno Stato membro da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo, nonché le norme relative ai controlli di conformità di tali movimenti. Tale regolamento ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2).

(2)

I cani, i gatti e i furetti figurano nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013, in quanto specie di animali contemplate da tale regolamento.

(3)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che i cani, i gatti e i furetti non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un altro Stato membro o da territori o paesi terzi, a meno che non siano stati sottoposti a una vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui al suo allegato III. Tuttavia, i movimenti di cani, gatti e furetti giovani che non sono vaccinati o non rispondono ai requisiti di validità di cui all'allegato III dello stesso regolamento, in provenienza dagli Stati membri o dai territori o paesi terzi elencati a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013, possono essere autorizzati se, tra le altre cose, il proprietario o la persona autorizzata fornisce una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale, gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento i requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue di tale dichiarazione.

(4)

Inoltre, il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che la Commissione adotterà due elenchi di territori o di paesi terzi in provenienza dai quali i cani, i gatti o i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro, non sono tenuti a essere sottoposti a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia. Uno di tali elenchi dovrebbe includere i territori o paesi terzi che hanno dimostrato di applicare norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme applicate dagli Stati membri e l'altro i territori o i paesi terzi che hanno dimostrato di rispettare almeno i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013. È pertanto opportuno stabilire tali elenchi in un allegato del presente regolamento.

(5)

Occorre, inoltre, che detti elenchi tengano conto delle disposizioni del trattato di adesione della Croazia, in base al quale la Croazia diverrà membro dell'Unione europea il 1o luglio 2013, e della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (3), che stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, Mayotte cessa di essere un paese e un territorio d'oltremare, al quale si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per diventare una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 dello stesso trattato.

(6)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone inoltre che i cani, i gatti e i furetti non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati in un allegato del presente regolamento, a meno che non siano stati sottoposti a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013. Il transito attraverso uno di questi territori o paesi terzi non è tuttavia soggetto a tale test se il proprietario o la persona autorizzata presenta una dichiarazione firmata attestante che gli animali non hanno avuto contatti con animali di specie suscettibili alla rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento i requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue di tale dichiarazione.

(7)

I requisiti di validità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 comprendono l'obbligo di eseguire tale test in un laboratorio approvato conformemente alla decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici (4), che prevede che l'Agence française de Sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia (confluita dal 1o luglio 2010 nell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du Travail, ANSES) valuti i laboratori degli Stati membri e dei paesi terzi ai fini della loro autorizzazione a effettuare test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

(8)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone inoltre che i cani, i gatti e i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro a un altro devono essere accompagnati da un documento di identificazione nel formato di un passaporto conforme a un modello che la Commissione deve adottare. Tale modello deve contenere le voci necessarie all'inserimento delle informazioni previste dal regolamento (UE) n. 576/2013. È opportuno stabilire il modello ed eventuali requisiti supplementari per il passaporto in un allegato del presente regolamento e, per motivi di chiarezza e di semplificazione della legislazione dell'Unione, abrogare la decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (5).

(9)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone inoltre che i cani, i gatti e i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo devono essere accompagnati da un documento di identificazione nel formato di un certificato sanitario conforme a un modello che la Commissione deve adottare. Tale modello deve contenere le voci necessarie all'inserimento delle informazioni previste dal regolamento (UE) n. 576/2013. È pertanto opportuno definire tale modello in un allegato del presente regolamento.

(10)

In deroga a quanto disposto per il formato del certificato sanitario prescritto in caso di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da un territorio o un paese terzo che abbia dimostrato di applicare norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme applicate dagli Stati membri, sempreché il documento di identificazione che li accompagna sia stato rilasciato in conformità alla procedura prevista per i movimenti da uno Stato membro a un altro. Tuttavia, è necessario operare adeguamenti tecnici del modello di passaporto da utilizzare in tali casi, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche della pagina di copertina che non può rispettare pienamente i requisiti applicabili ai passaporti rilasciati dagli Stati membri. Per motivi di chiarezza, è pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento un modello per tali passaporti.

(11)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che, qualora, nell'ambito di un singolo movimento, il numero di cani, gatti o furetti interessati da movimenti a carattere non commerciale sia superiore a cinque, a tali animali, salvo condizioni particolari e per quanto riguarda determinate categorie di animali, si applicano le pertinenti norme sanitarie di cui alla direttiva 92/65/CEE (6) del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.

(12)

Inoltre, al fine di stabilire norme uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 sono state adottate la decisione 2004/839/CE della Commissione, del 3 dicembre 2004, che definisce le condizioni per i movimenti a carattere commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la Comunità (7) e la decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica (8). Le norme stabilite nei predetti atti sono state riesaminate e sono ora integrate nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013. Per motivi di chiarezza e semplificazione della normativa dell'Unione, è necessario quindi abrogare le decisioni 2004/839/CE e 2005/91/CE.

(13)

La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (9), stabilisce le norme da rispettare per il rilascio della certificazione richiesta dalla legislazione veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È opportuno che i veterinari ufficiali dei paesi terzi applichino norme e principi almeno equivalenti a quelli stabiliti da detta direttiva.

(14)

Il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da Echinococcus multilocularis  (10), prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2012, i cani che entrano negli Stati membri, o nelle parti degli stessi, elencati nell'allegato I del medesimo regolamento, siano sottoposti a trattamento contro il parassita Echinococcus multilocularis in conformità ai requisiti stabiliti in detto regolamento.

(15)

Il presente regolamento deve applicarsi fatta salva la decisione 2006/146/CE della Commissione, del 21 febbraio 2006, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia (11), che vieta le importazioni di cani e gatti dalla Malaysia (territorio continentale) e di gatti dall'Australia a meno che non siano rispettate determinate condizioni riguardanti rispettivamente la malattia di Nipah e la malattia di Hendra.

(16)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 576/2013.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni di cui agli articoli 7, 11 e 12 del regolamento (UE) n. 576/2013

1.   Le dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 sono elaborate secondo il formato e l'aspetto indicati nell'allegato I, parte 1, del presente regolamento e soddisfano i requisiti relativi alle lingue stabiliti nella parte 3 di tale allegato.

2.   La dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013 è elaborata secondo il formato e l'aspetto indicati nell'allegato I, parte 2, del presente regolamento e soddisfa i requisiti relativi alle lingue stabiliti nella parte 3 di tale allegato.

Articolo 2

Elenchi dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013

1.   L'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 figura nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento.

2.   L'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 figura nell'allegato II, parte 2, del presente regolamento.

Articolo 3

Modelli di passaporto per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti

1.   Il passaporto di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 è redatto secondo il modello figurante nell'allegato III, parte 1, del presente regolamento ed è conforme ai requisiti supplementari di cui alla parte 2 del medesimo allegato.

2.   In deroga al paragrafo 1, i passaporti rilasciati, a norma dell'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013, in uno dei territori o dei paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento sono redatti secondo il modello figurante nell'allegato III, parte 3, del presente regolamento e sono conformi ai requisiti supplementari di cui alla parte 4 del medesimo allegato.

Articolo 4

Certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale verso l'Unione di cani, gatti o furetti

Il certificato sanitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013

a)

è redatto conformemente al modello figurante nell'allegato IV, parte 1, del presente regolamento;

b)

è debitamente compilato e rilasciato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 2 di tale allegato;

c)

è integrato dalla dichiarazione scritta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013, redatta secondo il modello figurante nella parte 3, sezione A, di detto allegato e conforme ai requisiti supplementari di cui alla parte 3, sezione B, del medesimo allegato.

Articolo 5

Abrogazioni

Le decisioni 2003/803/CE, 2004/839/CE e 2005/91/CE sono abrogate.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(3)  GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

(4)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

(5)  GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

(6)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(7)  GU L 361 dell'8.12.2004, pag. 40.

(8)  GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61.

(9)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

(10)  GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6.

(11)  GU L 55 del 25.2.2006, pag. 44.


ALLEGATO I

Requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni

di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013

PARTE 1

Formato e aspetto della dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

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PARTE 2

Formato e aspetto della dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013

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PARTE 3

Requisiti relativi alle lingue delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013

Le dichiarazioni devono essere redatte in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione/di entrata e in inglese.


ALLEGATO II

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013

PARTE 1

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO

Territorio o paese terzo

AD

Andorra

CH

Svizzera

FO

Isole Færøer

GI

Gibilterra

GL

Groenlandia

HR (1)

Croazia

IS

Islanda

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norvegia

SM

San Marino

VA

Stato della Città del Vaticano


PARTE 2

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO

Territorio o paese terzo

Territori compresi

AC

Isola dell'Ascensione

 

AE

Emirati arabi uniti

 

AG

Antigua e Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnia-Erzegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrein

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)

 

BY

Bielorussia

 

CA

Canada

 

CL

Cile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Figi

 

FK

Isole Falkland

 

HK

Hong Kong

 

JM

Giamaica

 

JP

Giappone

 

KN

Saint Kitts e Nevis

 

KY

Isole Cayman

 

LC

Santa Lucia

 

MS

Montserrat

 

MU

Maurizio

 

MX

Messico

 

MY

Malaysia

 

NC

Nuova Caledonia

 

NZ

Nuova Zelanda

 

PF

Polinesia francese

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

RU

Russia

 

SG

Singapore

 

SH

Sant'Elena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad e Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Stati Uniti d'America

AS – Samoa americane

GU – Guam

MP – Isole Marianne settentrionali

PR – Portorico

VI – Isole Vergini americane

VC

Saint Vincent e Grenadine

 

VG

Isole Vergini britanniche

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis e Futuna

 

YT (2)

Mayotte

 


(1)  Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione.

(2)  Applicabile soltanto fino a quando questo territorio non diventerà una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del TFUE.


ALLEGATO III

Modelli di passaporto per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti

PARTE 1

Modello di passaporto rilasciato in uno Stato membro

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PARTE 2

Requisiti supplementari relativi al passaporto rilasciato in uno Stato membro

1.

Formato del passaporto:

le dimensioni del passaporto devono essere le seguenti: 100 × 152 mm.

2.

Copertina del passaporto:

a)

prima di copertina:

i)

colore: blu (PANTONE® Reflex Blue) con stelle gialle (PANTONE® Yellow) nel quarto superiore, conformemente alle caratteristiche dell'emblema europeo (1);

ii)

i termini «Unione europea» e il nome dello Stato membro di rilascio devono essere stampati con gli stessi caratteri;

iii)

la copertina deve recare in basso, impresso a stampa, il codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico (indicato come «numero» nel modello di passaporto figurante nella parte 1).

b)

seconda e terza di copertina: colore bianco;

c)

quarta di copertina: colore blu (PANTONE® Reflex Blue).

3.

Ordine delle sezioni e numerazione delle pagine del passaporto:

a)

l'ordine delle sezioni (in numeri romani) deve essere strettamente rispettato;

b)

le pagine del passaporto devono essere numerate in basso nel seguente formato: «x» di «n», dove x è la pagina corrente e n è il numero totale delle pagine del passaporto;

c)

ogni pagina del passaporto deve recare, impresso a stampa, il codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico;

d)

il numero delle pagine, le dimensioni e la forma delle caselle del modello di passaporto figurante nella parte 1 sono indicativi.

4.

Lingue:

Il testo stampato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese.

5.

Caratteristiche di sicurezza:

a)

una volta inserite le informazioni richieste nella sezione III del passaporto, la pagina deve essere ricoperta con una pellicola adesiva in plastica trasparente;

b)

se per riportare un'informazione su una delle pagine del passaporto si utilizza un autoadesivo, questo deve essere ricoperto con una pellicola adesiva in plastica trasparente qualora non si autodistrugga se rimosso.

PARTE 3

Modello di passaporto rilasciato in uno dei territori o dei paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento

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PARTE 4

Requisiti supplementari relativi al passaporto rilasciato in uno dei territori o dei paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento

1.

Formato del passaporto:

le dimensioni del passaporto devono essere le seguenti: 100 × 152 mm.

2.

Copertina del passaporto:

a)

prima di copertina:

i)

colore: PANTONE® monocromatico e emblema nazionale nel quarto superiore;

ii)

la copertina deve recare in basso, impresso a stampa, il codice ISO del territorio o del paese terzo di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico (indicato come «numero» nel modello di passaporto figurante nella parte 3).

b)

seconda e terza di copertina colore bianco;

c)

quarta di copertina: color PANTONE® monocromatico

3.

Ordine delle sezioni e numerazione delle pagine del passaporto:

a)

l'ordine delle sezioni (in numeri romani) deve essere strettamente rispettato;

b)

le pagine del passaporto devono essere numerate in basso nel seguente formato: «x» di «n», dove x è la pagina corrente e n è il numero totale delle pagine del passaporto;

c)

ogni pagina del passaporto deve recare, impresso a stampa, il codice ISO del territorio o del paese terzo di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico;

d)

il numero delle pagine, le dimensioni e la forma delle caselle del modello di passaporto figurante nella parte 3 sono indicativi.

4.

Lingue

Il testo stampato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali del territorio o del paese terzo di rilascio e in inglese.

5.

Caratteristiche di sicurezza

a)

una volta inserite le informazioni richieste nella sezione III del passaporto, la pagina deve essere ricoperta con una pellicola adesiva in plastica trasparente;

b)

se per riportare un'informazione su una delle pagine del passaporto si utilizza un autoadesivo, questo deve essere ricoperto con una pellicola adesiva in plastica trasparente qualora non si autodistrugga se rimosso.


(1)  Guida grafica all'emblema europeo: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm


ALLEGATO IV

PARTE 1

Modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

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PARTE 2

Note esplicative per la compilazione dei certificati sanitari

a)

Se nel certificato viene chiesto di scegliere la dicitura appropriata, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o cancellate completamente dal certificato.

b)

L'originale di ciascun certificato è costituito da un unico foglio o, nei casi in cui siano richieste più pagine, è composto in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c)

Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata e in inglese. Esso deve essere compilato in stampatello, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata o in inglese.

d)

Se al certificato sono allegati fogli supplementari o documenti giustificativi, questi saranno considerati parte integrante del certificato originale e su ogni pagina dovranno essere apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale.

e)

Se il certificato, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera d), è costituito da più pagine, ogni pagina deve essere numerata, (numero della pagina) di (numero totale delle pagine), in basso e recare in alto il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

f)

L'originale del certificato deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione o da un veterinario autorizzato e quindi convalidato dall'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione. L'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione garantiscono l'applicazione di norme e principi di certificazione equivalenti a quelli definiti nella direttiva 96/93/CE.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

g)

Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a. deve essere assegnato dall'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione.

PARTE 3

Dichiarazione scritta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013

Sezione A

Modello di dichiarazione

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Sezione B

Requisiti supplementari per la dichiarazione

La dichiarazione deve essere redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata e in inglese e compilata in stampatello.


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