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Document 32013R0447

Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013 , che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

OJ L 132, 16.5.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 295 - 296

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/447/oj

16.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 447/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2013

che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE, i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che soddisfano le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 2, della medesima possono scegliere di sottoporsi alle sue norme per beneficiare dei diritti concessi. Qualora il GEFIA operi tale scelta, la direttiva 2011/61/UE gli si applica integralmente.

(2)

La direttiva 2011/61/UE prevede una procedura di autorizzazione dei GEFIA. Poiché i dati necessari sul GEFIA richiedente sono riportati nella documentazione e nelle informazioni che occorre fornire nel quadro di tale procedura, è opportuno prevedere la stessa documentazione e la stessa procedura per il GEFIA che sceglie di sottoporsi alle norme di detta direttiva. Non si ravvisano motivi specifici che giustifichino in tale caso il ricorso a una procedura diversa da quella applicabile al GEFIA che gestisce attività superiori alle soglie previste all’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva. Pertanto, al GEFIA che sceglie di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE si applica la stessa procedura stabilita per il GEFIA tenuto a chiedere l’autorizzazione ai sensi della medesima.

(3)

Gode del diritto di scegliere di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE il GEFIA registrato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della medesima ovvero autorizzato in quanto società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (2). È opportuno evitare duplicazioni nella trasmissione dei dati e tenere in considerazione, purché siano aggiornate, la documentazione e le informazioni che il GEFIA ha già fornito alle autorità competenti nel quadro della procedura di registrazione o di autorizzazione.

(4)

Le autorità competenti devono esaminare la richiesta di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE e rilasciare la relativa autorizzazione alle stesse condizioni e secondo la stessa procedura applicabili al GEFIA che gestisce attività superiori alle pertinenti soglie previste all’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva.

(5)

È importante chiarire la relazione tra la procedura applicabile al GEFIA che sceglie di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE e la revoca dell’autorizzazione rilasciata al GEFIA ai sensi della medesima. Il GEFIA le cui attività scendono, dopo l’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi della direttiva 2011/61/UE, al di sotto delle soglie previste all’articolo 3, paragrafo 2, della medesima, resta autorizzato e soggetto all’applicazione della direttiva nella sua integralità fino a che l’autorizzazione non gli è revocata. La revoca dell’autorizzazione non deve scattare automaticamente quando le attività gestite dal GEFIA autorizzato scendono al di sotto della pertinente soglia, bensì soltanto su richiesta del GEFIA stesso. Non dev’essere quindi possibile per il GEFIA chiedere di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE finché è in possesso di un’autorizzazione rilasciata ai sensi della medesima, mentre il GEFIA cui è stata revocata, su sua richiesta, l’autorizzazione deve comunque poter chiedere di sottoporsi nuovamente alle norme di detta direttiva.

(6)

Ai sensi della direttiva 2011/61/UE, gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di attuazione della direttiva stessa a decorrere dal 22 luglio 2013. Anche l’applicazione del presente regolamento è quindi differita alla medesima data.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Procedura e condizioni applicabili alla scelta di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE

1.   Il gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che soddisfa le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE e che sceglie di sottoporsi alle norme della medesima presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro d’origine.

Alla domanda si applica la stessa procedura prevista dall’articolo 7, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2011/61/UE e dalle relative misure di esecuzione.

2.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine può esentare il GEFIA di cui al paragrafo 1 dall’obbligo di fornire tutte le informazioni e la documentazione previste dall’articolo 7 della direttiva 2011/61/UE, purché esse siano già state trasmesse all’autorità competente ai fini della registrazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della medesima ovvero nel quadro della procedura di autorizzazione di cui all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE e a condizione che siano aggiornate, fatto che il GEFIA conferma per iscritto.

3.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia l’autorizzazione secondo la stessa procedura prevista dall’articolo 8, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2011/61/UE.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 22 luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.


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