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Document 32013R0419

Regolamento (UE) n. 419/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013 , che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India

OJ L 126, 8.5.2013, p. 19–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 125 P. 43 - 66

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/419/oj

8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 126/19


REGOLAMENTO (UE) N. 419/2013 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2013

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Apertura

(1)

Il 10 agosto 2012 la Commissione europea ("la Commissione") ha reso nota con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) ("l'avviso di apertura") l'apertura di un procedimento antisovvenzioni ("il procedimento antisovvenzioni" o "il presente procedimento") relativo alle importazioni nell'Unione di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India ("il paese interessato").

(2)

Lo stesso giorno la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3) l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India ed ha avviato un'inchiesta separata ("il procedimento antidumping").

(3)

Il procedimento antisovvenzioni è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2012 dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) ("il denunciante") a nome di produttori che rappresentano più del 50 % della produzione totale dell'Unione di determinati fili di acciaio inossidabile. La denuncia conteneva elementi di prova diretta dell'esistenza di sovvenzioni per detto prodotto e del conseguente grave pregiudizio, elementi che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

(4)

Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato alla pubblica amministrazione indiana di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, secondo la quale le importazioni sovvenzionate di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India arrecavano un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. La pubblica amministrazione indiana è stata invitata a partecipare a consultazioni per chiarire la situazione riguardante il contenuto della denuncia e per giungere a una soluzione definita di comune accordo. Nel presente caso non è stata concordata alcuna soluzione.

1.2.   Parti interessate dall'inchiesta

(5)

La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura dell'inchiesta al denunciante, agli altri produttori noti dell'Unione, ai produttori esportatori noti, agli importatori ed utilizzatori noti e alle autorità indiane.

(6)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura. È stata accordata un'audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere motivi concreti per essere sentite.

(7)

Tenuto conto del numero elevato di produttori esportatori nel paese interessato, di importatori indipendenti e di produttori dell'Unione coinvolti dall'inchiesta, e per completare quest'ultima entro i termini previsti, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura la sua decisione di limitare ad un numero ragionevole i produttori esportatori nel paese interessato, gli importatori indipendenti e i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione, a norma dell'articolo 27 del regolamento di base (tecnica nota anche come "campionamento").

1.2.1.   Campionamento dei produttori esportatori

(8)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori nel paese interessato sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(9)

In totale 18 produttori esportatori, alcuni dei quali appartenenti allo stesso gruppo, hanno fornito le informazioni richieste entro i termini indicati nell'avviso di apertura ed hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Sette di essi hanno inoltre chiesto di essere esaminati a titolo individuale nell'eventualità che non fossero inclusi nel campione. Quindici di queste società disposte a collaborare hanno dichiarato di aver esportato fili di acciaio inossidabile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Il campione è stato quindi scelto in base alle informazioni fornite da questi quindici produttori esportatori.

(10)

In applicazione dell'articolo 27 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione atto ad essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione selezionato è composto da due società individuali e da un gruppo costituito da quattro società collegate, che insieme rappresentano più del 63 % del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione.

(11)

In applicazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, sono stati consultati in merito alla selezione di un campione rappresentativo tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità indiane competenti. Non sono pervenute osservazioni sulla selezione del campione.

(12)

Come indicato al considerando 10, il campione è stato limitato a un numero ragionevole di società che potevano essere esaminate nel tempo disponibile. Le società esaminate ai fini dell'inchiesta sulle sovvenzioni sono indicate più avanti al considerando 19.

(13)

Inoltre, come spiegato al considerando 9, inizialmente sono state ricevute 7 richieste di valutazione individuale. Si è ritenuto quindi che in questa fase un esame individuale sarebbe stato eccessivamente oneroso e avrebbe impedito la rapida conclusione dell'inchiesta. Le richieste inoltrate dagli esportatori che hanno presentato le informazioni necessarie entro i termini stabiliti verranno tuttavia esaminate nel prosieguo dell'inchiesta.

1.2.2.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(14)

Nell'avviso di apertura la Commissione annunciava di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tale campione inizialmente era formato da cinque produttori noti alla Commissione prima dell'apertura dell'inchiesta in quanto produttori di fili di acciaio inossidabile nell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume delle vendite e della produzione, nonché all'ubicazione geografica. L'avviso di apertura invitava anche le parti interessate a presentare le proprie osservazioni sul campione provvisorio. L'esame delle risposte al questionario ha rivelato che uno dei produttori selezionati dell'Unione aveva nell'Unione stessa una società collegata, anch'essa operante nella produzione e vendita di fili di acciaio inossidabile. I sei produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano pertanto il 46,5 % della produzione totale stimata dell'Unione, per cui il campione è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.2.3.   Campionamento degli importatori

(15)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione ed a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(16)

In totale nove importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. La Commissione ha selezionato un campione formato da tre società che rappresentano il 23,8 % delle importazioni indiane nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, percentuale calcolata sulla base del massimo volume di importazioni nell'Unione. Tuttavia, due tra gli importatori selezionati nel campione non hanno fatto pervenire le loro risposte al questionario. Per questo motivo non è stato possibile applicare la campionatura in questa fase dell'inchiesta e occorrerà richiedere la collaborazione degli altri importatori durante il prosieguo dell'inchiesta.

1.2.4.   Risposte al questionario e visite di verifica

(17)

Sono stati inviati questionari alla pubblica amministrazione indiana, ai tre (gruppi di) produttori esportatori inclusi nel campione in India e ai produttori esportatori che hanno chiesto l'esame individuale, ai sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, ai tre importatori indipendenti inclusi nel campione e a nove utilizzatori noti.

(18)

Sono state ricevute risposte al questionario dalla pubblica amministrazione indiana, dai tre (gruppi di) produttori esportatori inclusi nel campione, da uno dei produttori esportatori che avevano chiesto l'esame individuale, dai sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, da un importatore indipendente e da tre utilizzatori.

(19)

La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni fornite dalle parti interessate ritenute necessarie per la determinazione provvisoria della sovvenzione, del pregiudizio che ne deriva e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso la sede della pubblica amministrazione indiana a Delhi e presso le seguenti parti interessate:

 

Produttori dell'Unione:

Hagener Feinstahl GmbH, Hagen, Germania

Inoxfil S.A., Igualada, Spagna

Rodacciai SPA, Milano, Italia

Trafilerie Brambilla SPA, Calolziocorte, Italia

Ugitech Group:

Ugitech France S.A., Bourg en Bresse, Francia

Sprint Metal Edelstahl, Hemer, Germania

 

Produttori esportatori in India:

Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat

Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra

Gruppo Venus:

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra

1.3.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(20)

L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2009 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame").

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(21)

Il prodotto in esame è rappresentato da filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

originario dell'India e attualmente classificato ai codici 7223 00 19 e 7223 00 99.

(22)

Una delle parti interessate ha affermato che esistono dei prodotti cosiddetti "ad elevato profilo tecnico", diversi dagli altri tipi di prodotti in esame, fabbricati in India ed anche nell'Unione. Essa ha inoltre affermato che, al contrario della maggior parte dei tipi di prodotto esportati dall'India nell'Unione, i prodotti ad elevato profilo tecnico non sono prodotti d'uso corrente, bensì categorie di prodotti specifici fabbricati per usi determinati, in determinati gradi d'acciaio e diametri specifici, che non dovrebbero quindi rientrare nell'oggetto dell'inchiesta.

(23)

In questa fase è emerso che le categorie di prodotti ad elevato profilo tecnico erano compresi nella definizione del prodotto ed hanno specifiche di base fisiche, chimiche e tecniche simili agli altri tipi di prodotto in esame. Risulta inoltre che tali categorie di prodotti sono fabbricate anche dall'industria dell'Unione, per cui le categorie di prodotti ad elevato profilo tecnico rientrano nell'ambito dell'inchiesta.

2.2.   Prodotto simile

(24)

L'indagine ha stabilito che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno in India risultano avere, alla pari del prodotto fabbricato dall'industria dell'Unione e venduto sul mercato unionale, le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e le stesse applicazioni fondamentali. Essi sono quindi considerati provvisoriamente prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   SOVVENZIONI

3.1.   Introduzione

(25)

Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario della Commissione, sono stati sottoposti a inchiesta i seguenti regimi, che assertivamente comportano la concessione di sovvenzioni:

a)

regime di credito di dazi di importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme - DEPBS);

b)

regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme - DDS);

c)

regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme - AAS);

d)

regime di esenzione totale o parziale dal dazio di importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme - EPCGS);

e)

regime di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme - ECS);

f)

regime di crediti sui dazi all'esportazione (Focus Market Scheme - FMS);

g)

regime delle zone economiche speciali e delle unità orientate all'esportazione (Special Economic Zones/Export Oriented Units - SEZ/EOU).

(26)

I regimi a), c)/d) e f)/g) sopra menzionati si basano sul "Foreign Trade Act (Development and Regulation)" [Legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione)] del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 ("legge sul commercio estero"). La legge sul commercio estero autorizza la pubblica amministrazione indiana a pubblicare comunicazioni riguardanti la politica di esportazione e importazione, che sono sintetizzate nei documenti sulla politica per il commercio estero, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Il documento sulla politica per il commercio estero rilevante per il PI della presente inchiesta è il "Foreign Trade Policy 2009-2014" ("FTP 09-14"). La pubblica amministrazione indiana ha inoltre fissato le procedure che disciplinano la politica per il commercio estero FTP 09-14 in un manuale intitolato "Handbook of Procedures, Volume I" ("HOP I 09-14"). Tale manuale di procedura viene aggiornato periodicamente.

(27)

Il regime denominato Export Credit Scheme (ECS) di cui al punto e) si fonda sulle sezioni 21 e 35A del Banking Regulation Act 1949 (legge bancaria del 1949), che permette alla Reserve Bank of India - RBI (Banca Centrale dell'India) di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all'esportazione.

(28)

Il Duty Drawback Scheme (DDS) di cui alla lettera b) è basato sulla sezione 75 della legge doganale (Custom Act) del 1962, sulla sezione 37 del Central Excise Act del 1944, sulle sezioni 93A e 94 della legge finanziaria del 1994 e sulle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi (Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules) del 1995. I tassi di restituzione del dazio sono pubblicati periodicamente; le aliquote applicabili al PI erano le aliquote medie applicabili a tutte le industrie (All Industry Rates - AIR) per il periodo di restituzione del dazio 2011-2012, pubblicate nella notifica n. 68/2011-Cus. (N.T). Il regime di restituzione dei dazi ("duty drawback scheme") è indicato anche come un regime di rimborso d'imposta ("duty remission scheme") nel capitolo 4 del documento FTP 2009-2014.

3.2.   Regime di credito di dazi di importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme - DEPBS)

a)   Base giuridica

(29)

La descrizione dettagliata del regime figura al capitolo 4.3 del documento sulla politica per il commercio estero (FTP) 09-14 e al capitolo 4 del manuale di procedura (HOP) 09-14, volume I.

b)   Ammissibilità

(30)

Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c)   Attuazione pratica del DEPBS

(31)

Un esportatore può chiedere crediti DEPBS, calcolati in percentuale del valore dei prodotti esportati nell'ambito di tale regime. Le autorità indiane hanno fissato le aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, tra cui quello in esame. Tali aliquote sono stabilite in base alle norme SION (Standard Input Output Norms), che tengono conto di un contenuto presunto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all'esportazione e dell'incidenza dei dazi doganali su tali presunte importazioni, indipendentemente dal fatto che i dazi all'importazione siano stati pagati o meno. L'aliquota DEPBS per il prodotto in esame durante il PI dell'attuale inchiesta era pari al 5 %, con un valore massimo di 97 Rs/kg.

(32)

Per poter beneficiare di tale regime, una società deve esportare. All'atto dell'esportazione, l'esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione attestante che tale operazione avviene nell'ambito del DEPBS. Per consentire l'esportazione delle merci, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita per l'esportazione. Questo documento indica, tra l'altro, l'importo del credito DEPBS che deve essere accordato per quella determinata operazione di esportazione. In questa fase della procedura, l'esportatore è informato del vantaggio di cui beneficerà. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione, la pubblica amministrazione indiana non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se accordare un credito DEPBS.

(33)

È stato constatato che, secondo le norme di contabilità dell'India, una volta assolto l'obbligo di esportare, i crediti DEPBS possono essere registrati tra le entrate nei conti commerciali in base al principio della contabilità per competenza. Tali crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce, ad eccezione dei beni strumentali e delle merci soggette a restrizioni di importazione. Le merci importate beneficiando di tali crediti possono essere vendute sul mercato interno (dietro pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzate in altro modo. I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio.

(34)

Le domande di crediti DEPBS sono presentate per via elettronica e possono comprendere un numero illimitato di operazioni di esportazione. Di fatto non esistono scadenze rigide per i crediti DEPBS. Il regime elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni di esportazione presentate oltre la scadenza di cui al capitolo 4.47 del manuale di procedura (HOP) 09-14, volume I. Inoltre, come stabilisce chiaramente il capitolo 9.3 del manuale HOP 09-14, volume I, le domande pervenute oltre la scadenza dei termini possono sempre essere prese in considerazione previo versamento di una penale trascurabile (10 % dell'autorizzazione).

(35)

È emerso che due delle società incluse nel campione hanno beneficiato di questo regime durante i primi due trimestri del PI.

d)   Conclusioni sul regime DEPBS

(36)

Il DEPBS fornisce sovvenzioni a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito DEPBS costituisce un contributo finanziario della pubblica amministrazione indiana, in quanto è utilizzato per compensare i dazi all'importazione, riducendo così le entrate della pubblica amministrazione indiana derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. Il credito DEPBS costituisce in aggiunta un vantaggio per l'esportatore, perché ne migliora la liquidità.

(37)

Il DEPBS è inoltre condizionato di diritto dall'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(38)

Questo regime non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conforme alle disposizioni dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell'allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l'esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente nel processo di produzione le merci importate in esenzione dai dazi e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione ai termini dell'allegato I, punto i), e degli allegati II e III del regolamento di base. L'esportatore può infine beneficiare dei vantaggi del regime DEPBS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore si limiti ad esportare le merci, senza che debba dimostrare di aver importato alcun materiale per la loro produzione. Quindi, anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato locale e non importano alcun prodotto utilizzabile come fattore di produzione sono ammessi a beneficiare del regime DEPBS.

e)   Abolizione del DEPBS e transizione al DDS

(39)

Con l'avviso pubblico n. 54 (RE-2010)/2009-2014, del 17 giugno 2011, il regime DEPBS ha ricevuto un'ultima proroga di tre mesi che ne ha esteso la validità fino al 30 settembre 2011. Non essendo stata in seguito pubblicata alcuna proroga ulteriore, il DEPBS è stato revocato a partire dal 30 settembre 2011. Si è pertanto reso necessario verificare la possibilità di istituire misure conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.

(40)

La pubblica amministrazione indiana ha spiegato alla Commissione che, in seguito alla revoca del regime DEPBS, le imprese potrebbero optare per altri regimi di esenzione/rimborso dei dazi definiti nel capitolo 4 del documento FTP 09-14, come il regime di autorizzazione preventiva (AAS) o il regime di restituzione dei dazi (DDS).

(41)

L'inchiesta ha rivelato che entrambe le società incluse nel campione hanno iniziato ad avvalersi del DDS immediatamente dopo la revoca del DEPBS. Si noti che il DDS è stato introdotto nel 1995 e ha convissuto con il DEPBS durante i primi due trimestri del PI e per un certo numero di anni prima del PI. Non era tuttavia possibile avvalersi simultaneamente del DDS e del DEPBS sulle stesse esportazioni.

(42)

Si noti che la pubblica amministrazione indiana ha adottato iniziative volte a una transizione armoniosa dal DEPBS al DDS, come dimostrato nella circolare n. 42/2011-Customs, datata 22/09/2011. La circolare spiega che "il calendario per la restituzione [del dazio] di quest'anno comprende voci che sino ad oggi rientravano nel regime DEPB[S]". Secondo la stessa circolare, per i settori che operano nell'ambito del DEPBS "si è deciso di prevedere una transizione armoniosa per le voci in questi settori, incorporandole al tempo stesso al calendario per la restituzione del dazio. Come misura transitoria, tali rubriche saranno sottoposte a una modesta riduzione dei rispettivi tassi DEPB[S], tassi che variano tra l'1 % e il 3 % per la maggior parte delle voci." In altre parole, la presente circolare indica che i tassi di restituzione del dazio in vigore a decorrere dall'1/10/2001 sono stati determinati in modo tale da conferire un vantaggio simile ai DEPBS revocati.

(43)

In effetti è risultato che i tassi DDS applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2011 al prodotto in esame conferiscono livelli di sovvenzione simili a quelli conferiti dai DEPBS fino al 30 settembre 2011. L'inchiesta ha anche confermato che i regimi DEPB e DDS conferivano livelli molto simili di margini di sovvenzione per tutte le società inserite nel campione, ciascuna delle quali ha fatto ricorso al DEPBS nei primi 6 mesi del PI e al DDS nei successivi sei mesi del PI.

(44)

I considerando da 41 a 43 dimostrano che, sebbene il regime DEPBS sia stato revocato, i suoi vantaggi hanno continuato a essere concessi senza interruzione e a un livello pressoché identico grazie alla transizione senza soluzione di continuità al regime di restituzione dei dazi. Per questo motivo, si conclude che le sovvenzioni non sono state revocate a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base e che il regime DEPBS è compensabile.

f)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(45)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile è stato equiparato al vantaggio conferito al beneficiario ed effettivamente accertato durante il periodo dell'inchiesta. A tale proposito, il vantaggio è stato considerato conferito al beneficiario nel momento in cui è stata effettuata l'operazione di esportazione nell'ambito di tale regime. In quel momento, la pubblica amministrazione indiana è tenuta a rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione indicante, tra l'altro, l'importo del credito DEPBS da accordarsi per tale operazione di esportazione, la pubblica amministrazione indiana non può più discrezionalmente decidere se accordare o meno la sovvenzione. In considerazione di ciò, è giusto ritenere che il vantaggio conferito a titolo del DEPBS corrisponde alle somme dei crediti acquisiti sulle operazioni di esportazione effettuate nell'ambito di tale regime durante il PI.

(46)

Nei casi in cui sono state presentate richieste giustificate, i diritti versati necessari per ricevere la sovvenzione sono stati detratti dai crediti così calcolati per ottenere l'importo della sovvenzione usato come numeratore, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, gli importi delle sovvenzioni così calcolati sono stati ripartiti sul fatturato totale generato dalle esportazioni del prodotto in esame durante il PI (considerato quale denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(47)

Considerato quanto precede, le aliquote delle sovvenzioni accertate nel quadro di tale regime per le società interessate durante il PI sono state pari a 0,58 % e rispettivamente a 0,93 %, 1,04 %, 1,32 % e 2,04 % per le società del gruppo Venus.

3.3.   Regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme - DDS)

(a)   Base giuridica

(48)

Il regime DDS è descritto dettagliatamente nella legge in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules) del 1995, quale modificata dalle notifiche successive.

(b)   Ammissibilità

(49)

Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

(c)   Applicazione pratica

(50)

Gli esportatori ritenuti ammissibili possono chiedere la restituzione dei dazi, il cui importo è calcolato come percentuale del valore FOB dei prodotti esportati nell'ambito di tale regime. La pubblica amministrazione indiana ha fissato i tassi di restituzione del dazio per una serie di prodotti, tra cui il prodotto in esame. I tassi sono calcolati in base alla quantità media o al valore medio dei materiali utilizzati come fattore produttivo per la fabbricazione di un prodotto e all'importo medio dei dazi pagati sui fattori produttivi. Essi si applicano a prescindere dall'effettivo pagamento dei dazi all'importazione. L'aliquota DDS per il prodotto in esame durante il PI era pari al valore inferiore tra il 4 % del valore FOB e il massimale di 5 INR/kg.

(51)

Per poter beneficiare di tale regime, una società deve esportare. Al momento di iscrivere i dettagli della spedizione nel server doganale (ICEGATE), si indica che l'esportazione avviene nell'ambito del regime DDS e l'importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Una volta che la compagnia di navigazione ha presentato la nota di carico per l'esportazione (Export General Manifest) e che l'ufficio doganale ne ha verificata la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni richieste per autorizzare la restituzione del dazio tramite pagamento diretto sul conto bancario dell'esportatore oppure tramite tratta.

(52)

L'esportatore deve inoltre dimostrare di aver realizzato i proventi dell'esportazione mediante un certificato bancario che attesti l'avvenuto pagamento della fattura di esportazione (Bank Realisation Certificate – BRC). Il certificato bancario può essere fornito successivamente all'avvenuto pagamento dell'importo della restituzione, ma la pubblica amministrazione indiana procederà a recuperare l'importo erogato se l'esportatore non presenta il BRC entro i termini previsti.

(53)

L'importo della restituzione può essere utilizzato per qualsiasi finalità.

(54)

È stato accertato che, in base ai principi contabili in uso in India, dopo l'adempimento dell'obbligo di esportazione l'importo della restituzione del dazio può essere registrato, secondo il principio della contabilità per competenza, come entrata nei conti commerciali.

(55)

È emerso che due delle società incluse nel campione hanno fatto ricorso al DDS negli ultimi due trimestri del PI.

(d)   Conclusioni sul regime DDS

(56)

Il DDS eroga sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un importo relativo alla restituzione di dazi costituisce un contributo finanziario della pubblica amministrazione indiana, poiché assume la forma di un trasferimento diretto di fondi da parte della pubblica amministrazione indiana. Esso conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore, in quanto ne migliora la liquidità.

(57)

Il DDS è anche condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(58)

Questo sistema non può essere considerato un regime di restituzione dei dazi consentito o un regime di restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose norme di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione), e all'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base.

(59)

Non esiste alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione a termini dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base. L'esportatore può infine beneficiare dei vantaggi del DDS indipendentemente dal fatto che importi i fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore si limiti ad esportare le merci, senza che debba dimostrare di aver importato alcun materiale per la loro produzione. Per questo motivo, anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato locale e non importano alcun prodotto utilizzabile come fattore di produzione sono ammessi a beneficiare del DDS.

(60)

Ciò è confermato dalla circolare n. 24/2001 della pubblica amministrazione indiana, che afferma chiaramente che "[I tassi di restituzione del dazio] non hanno alcun rapporto con il modello reale di consumo dei fattori produttivi, né con l'effettiva incidenza sui fattori produttivi di un determinato esportatore o di singole spedizioni […]" e raccomanda alle autorità regionali di "non insistere nel richiedere prove di dazi effettivi che gravano sui fattori produttivi importati o locali assieme alla [richiesta di restituzione] presentata dagli esportatori".

(61)

In considerazione di quanto precede, si è concluso che il DDS è compensabile.

(e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(62)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile è stato equiparato al vantaggio conferito al beneficiario ed effettivamente accertato durante il periodo dell'inchiesta. A tale proposito, il vantaggio è stato considerato conferito al beneficiario nel momento in cui è stata effettuata l'operazione di esportazione nell'ambito di tale regime. In questa fase la pubblica amministrazione indiana è tenuta al pagamento dell'importo della restituzione, il che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, costituisce un contributo finanziario. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione indicante, tra l'altro, l'importo della restituzione da accordarsi per tale operazione di esportazione, la pubblica amministrazione indiana non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere o meno la sovvenzione. In considerazione di ciò, è giusto ritenere che il vantaggio conferito a titolo del DDS corrisponde agli importi di restituzione dei dazi acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nell'ambito di tale regime durante il PI.

(63)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito sul fatturato totale all'esportazione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame (considerato quale denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(64)

Considerato quanto precede, le aliquote delle sovvenzioni accertate nel quadro di tale regime per le società interessate che hanno collaborato sono state pari a 0,61 % e rispettivamente a 1,14 %, 1,77 %, 1,68 % e 1,91 % per le società del gruppo Venus.

3.4.   Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme - AAS)

a)   Base giuridica

(65)

La descrizione dettagliata del regime si trova ai punti da 4.1.1 a 4.1.14 del documento FTP 09-14 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del relativo manuale di procedura (HOP 09-14, volume I).

b)   Ammissibilità

(66)

L'AAS si compone di sei sottosistemi, descritti più dettagliatamente al considerando 67, che differiscono, tra l'altro, per quanto riguarda l'ammissibilità. Sono ammessi a beneficiare dell'AAS per le esportazioni fisiche e dell'AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori "collegati" ai produttori fornitori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell'AAS per le forniture intermedie. I contraenti principali che riforniscono per presunte esportazioni le categorie di cui al punto 8.2 del documento FTP 09-14, come i fornitori di un'unità orientata all'esportazione (export oriented unit - "EOU"), possono beneficiare dell'AAS per le esportazioni presunte. I fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono infine beneficiare dei vantaggi per le "esportazioni presunte" grazie ai sottosistemi dei buoni di approvvigionamento anticipato (advance release orders - "ARO") e delle lettere di credito interne di compensazione (back to back inland letters of credit).

c)   Applicazione pratica

(67)

Il regime di autorizzazione preventiva può essere applicato per:

i)   esportazioni fisiche: è il sottoregime principale, che permette l'importazione esente da dazi di fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto per l'esportazione. In questo contesto, il termine "fisico" indica che il prodotto esportato deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, compresi i tipi di prodotto di esportazione, sono specificati nella licenza;

ii)   fabbisogno annuo: tale autorizzazione non è legata a uno specifico prodotto esportato, bensì a un gruppo più ampio di prodotti (ad esempio, prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazi, fino a un determinato valore limite che dipende dal precedente andamento delle esportazioni, qualsiasi materiale destinato alla fabbricazione di articoli che rientrano in tale gruppo di prodotti. Egli può scegliere di esportare qualsiasi prodotto che rientra nel gruppo di prodotti ed è stato fabbricato utilizzando tali materiali esenti da dazi;

iii)   forniture intermedie: questo sottoregime riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto per l'esportazione dividendo il processo produttivo. Il produttore esportatore che fabbrica il prodotto intermedio può importare fattori produttivi in franchigia e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L'esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito;

iv)   esportazioni presunte: questo sottoregime permette al contraente principale di importare in esenzione da dazi fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come "esportazioni presunte" alle categorie di acquirenti di cui al punto 8.2, lettere da b) a f) e lettere g), i) e j) del documento FTP 09-14. Secondo la pubblica amministrazione indiana, per esportazioni presunte si intendono le transazioni in cui i beni forniti non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte, a condizione che le merci siano fabbricate in India, varie categorie di forniture, come la fornitura di prodotti a un'unità orientata all'esportazione ("EOU") o a una società con sede in una zona economica speciale (special economic zone - "SEZ");

v)   buono di approvvigionamento anticipato (advance release order – "ARO"): il titolare di un'autorizzazione preventiva che intende procurarsi i fattori di produzione da fonti locali invece di importarli direttamente, ha la possibilità di rifornirsi mediante buoni di approvvigionamento anticipato (ARO). In tali casi le autorizzazioni preliminari sono convalidate come ARO e girate al fornitore locale alla consegna delle merci specificate nel buono. La girata dell'ARO conferisce al fornitore locale il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte indicati al punto 8.3 del documento FTP 09-14 (vale a dire all'AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, alla restituzione e al rimborso del dazio finale per le esportazioni presunte). Il sistema degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece di rimborsarli all'esportatore finale, sotto forma di restituzione/rimborso di dazi. Il rimborso di imposte/dazi è disponibile sia per i fattori produttivi locali sia per quelli importati;

vi)   lettera di credito interna di compensazione (back to back inland letter of credit): anche questo sottoregime riguarda le forniture locali al titolare di un'autorizzazione preventiva, che può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore nazionale. L'autorizzazione viene poi convalidata dalla banca per le importazioni dirette, solo per il valore e il volume delle merci acquistate a livello locale e non importate. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle esportazioni presunte, secondo quanto previsto dal punto 8.3 del documento FTP 09-14 (vale a dire AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte).

(68)

Due delle società incluse nel campione hanno ricevuto concessioni nell'ambito del regime AAS relativamente al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Tali società hanno utilizzato uno dei sottoregimi, l'AAS per le esportazioni fisiche. Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sottoregimi non utilizzati.

(69)

Per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un AAS è tenuto per legge a conservare "una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati in esenzione da dazio/forniti internamente" nel formato richiesto (capitoli 4.26 e 4.30, nonché appendice 23 del manuale di procedura HOP 09-14, volume I), cioè un registro del consumo effettivo. Tale registro deve essere verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite nell'ambito dell'appendice 23 sono esatte e corrette a tutti gli effetti.

(70)

Per quanto riguarda il sottoregime per le esportazioni fisiche, utilizzato nel PI dalle società interessate, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dalla pubblica amministrazione indiana e sono specificati sull'autorizzazione. Al momento dell'importazione e dell'esportazione le operazioni corrispondenti devono inoltre essere specificate sull'autorizzazione dai funzionari della pubblica amministrazione. Il volume delle importazioni ammesse nell'ambito dell'AAS è fissato dalla pubblica amministrazione indiana sulla base delle norme SION (Standard Input-Output Norms) che esistono per la maggior parte dei prodotti, tra cui il prodotto in esame.

(71)

I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per fabbricare il prodotto destinato all'esportazione. L'obbligo di esportazione deve essere assolto entro il termine prescritto di 24 mesi dal rilascio della licenza, con la possibilità di due proroghe di sei mesi ciascuna.

(72)

Dall'inchiesta è emerso che gli obblighi di verifica previsti dalle autorità indiane non erano stati rispettati o non erano ancora stati messi in pratica.

(73)

Le due società sottoposte a verifica tenevano un registro della produzione e del consumo. Il registro del consumo non ha tuttavia permesso di verificare quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in quale quantità. Per quanto riguarda gli obblighi di verifica di cui sopra al considerando 69, le società non disponevano di documentazione atta a comprovare l'avvenuto controllo esterno del registro del consumo. In breve, si ritiene che gli esportatori esaminati non siano stati in grado di dimostrare di aver ottemperato alle pertinenti disposizioni della politica per il commercio estero.

d)   Conclusioni relative all'AAS

(74)

L'esenzione dai dazi sull'importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire un contributo finanziario della pubblica amministrazione indiana, poiché riduce entrate che sarebbero altrimenti dovute e conferisce un vantaggio agli esportatori oggetto dell'inchiesta in quanto ne migliora la liquidità.

(75)

Inoltre, l'AAS per le esportazioni fisiche è chiaramente condizionato, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile secondo l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione una società non può avere diritto ad alcun vantaggio nel quadro dell'AAS.

(76)

Il sottoregime utilizzato nel caso in esame non può essere considerato un regime ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni dell'allegato I, punto i), dell'allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell'allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. La pubblica amministrazione indiana non ha applicato in modo efficace un meccanismo o una procedura di verifica per stabilire se siano stati utilizzati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato e in quale quantità (cfr. l'allegato II, parte II, paragrafo 4, del regolamento di base e, nel caso di sistemi di restituzione sostitutiva, l'allegato III, parte II, paragrafo 2, del regolamento di base). Si ritiene inoltre che le norme SION per il prodotto in esame non siano abbastanza precise e che non possano costituire un sistema di verifica del consumo effettivo, perché la loro struttura non permette alla pubblica amministrazione indiana di verificare con sufficiente precisione le quantità di fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato. La pubblica amministrazione indiana, infine, non ha effettuato ulteriori esami basati sui fattori produttivi effettivamente impiegati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace (allegato II, parte II, paragrafo 5 e allegato III, parte II, paragrafo 3 del regolamento di base) tale esame sarebbe normalmente necessario.

(77)

Il sottoregime è quindi compensabile.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(78)

In assenza di sistemi consentiti di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nel rimborso dell'importo totale dei dazi all'importazione normalmente dovuti al momento dell'importazione dei fattori produttivi. A tale riguardo va notato che il regolamento di base non prevede soltanto la compensazione di una remissione di dazi "in eccesso". A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'allegato I, lettera i), del regolamento di base, possono essere compensate le restituzioni eccessive di dazi solo quando sono state soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in questione, tali condizioni non sono tuttavia state soddisfatte. Per questo motivo, se non viene dimostrata una procedura di controllo adeguata, la suddetta eccezione per i sistemi di restituzione del dazio non è applicabile e si applica la regola normale della compensazione dell'importo dei dazi non pagati (rinuncia a entrate) invece della remissione dei presunti dazi in eccesso. Come stabilito dall'allegato II, parte II, e dall'allegato III, parte II, del regolamento di base, non spetta all'autorità incaricata dell'inchiesta calcolare la remissione dei dazi in eccesso. Al contrario, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l'adeguatezza di un presunto sistema di verifica.

(79)

L'importo della sovvenzione per le società che hanno utilizzato l'AAS è stato calcolato in base ai dazi all'importazione non prelevati (dazio doganale di base e dazio doganale supplementare speciale) sui materiali importati nell'ambito dei sottoregimi durante il PI (numeratore). A norma dell'articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, i diritti versati necessari per ricevere la sovvenzione sono detratti dall'importo della sovvenzione, dietro presentazione di una richiesta giustificata. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato delle esportazioni del prodotto in esame realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(80)

Il tasso di sovvenzione stabilito nel quadro di questo regime per le società interessate durante il PI è pari a 2,43 % e rispettivamente a 0,15 %, 0 %, 0 % e 0 % per le società del gruppo Venus.

3.5.   Regime di esenzione totale o parziale dal dazio di importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme - EPCGS)

a)   Base giuridica

(81)

Il regime EPCGS è descritto dettagliatamente al capitolo 5 del documento FTP 09-14 nonché al capitolo 5 del manuale HOP 09-14, volume I.

b)   Ammissibilità

(82)

Possono beneficiare di tale regime i produttori esportatori, gli operatori commerciali esportatori "collegati" a produttori e i fornitori di servizi.

c)   Applicazione pratica

(83)

A condizione che rispetti l'obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano, aventi fino a dieci anni) versando un'aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, la pubblica amministrazione indiana rilascia una licenza EPCGS su richiesta e dietro versamento di una tassa. Questo regime accorda una riduzione del 3 % dell'aliquota del dazio di importazione su tutti i beni strumentali importati nell'ambito del sistema. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di merci destinate all'esportazione nel corso di un certo periodo. Secondo il documento FTP 09-14 i beni strumentali possono essere importati con un'aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro del regime EPCGS, ma in tal caso il periodo per adempiere all'obbligo di esportazione è più breve.

(84)

Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il fabbricante nazionale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il fabbricante nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare della licenza EPCGS.

(85)

È stato accertato che tutte e tre le società incluse nel campione hanno ricevuto concessioni nell'ambito del regime EPCGS attribuibili al prodotto in esame nel PI.

d)   Conclusioni sul regime EPCGS

(86)

Il regime EPCGS eroga sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dalla pubblica amministrazione indiana, poiché tale concessione rappresenta una riduzione di entrate che le sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore, poiché i dazi risparmiati all'importazione migliorano la liquidità della società.

(87)

L'EPCGS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali autorizzazioni non possono essere ottenute senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, esso è pertanto ritenuto specifico e compensabile.

(88)

L'EPCGS non può essere considerato un regime legittimo di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi consentiti, descritti all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono utilizzati nel processo produttivo dei manufatti destinati all'esportazione.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(89)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell'industria in questione. L'importo così calcolato, attribuibile al PI, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo per rispecchiare il valore integrale del vantaggio nel tempo. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta. Quando sono state presentate richieste motivate, le spese sostenute per ottenere la sovvenzione sono state dedotte a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

(90)

A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione così calcolato è stato ripartito sul fatturato all'esportazione durante il PI quale denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non accordata a seconda dei quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(91)

Il tasso di sovvenzione stabilito nel quadro di questo regime per le società interessate durante il PI è pari a 0,09 %, 0,6 % e rispettivamente a 0,02 %, 0 %, 0 % e 0 % per le società del gruppo Venus.

3.6.   Regime di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme - ECS)

a)   Base giuridica

(92)

I dettagli relativi a tale regime si trovano nella Master Circular DBOD n. DIR. (Exp.)BC 01/04.02.02/2007-08 (crediti all'esportazione in valuta straniera/rupie) e nella Master Circular DBOD n. DIR.(Exp.)BC 09/04.02.02/2008-09 (crediti all'esportazione in valuta straniera/rupie), pubblicate dalla Banca centrale indiana (RBI) e destinate a tutte le banche commerciali indiane.

b)   Ammissibilità

(93)

Possono beneficiare di questo regime i produttori esportatori o gli operatori commerciali esportatori.

c)   Applicazione pratica

(94)

Nell'ambito di questo regime, la RBI fissa in modo vincolante, sia in rupie indiane che in valuta estera, i tassi di interesse massimi applicabili ai crediti all'esportazione e praticabili dalle banche commerciali nei confronti di un esportatore. Il regime ECS consta di due sottoregimi, il regime di crediti all'esportazione precedente alla spedizione (Pre-Shipment Export Credit Scheme, detto anche "packing credit"), che comprende i crediti forniti a un esportatore per finanziare l'acquisto, la trasformazione, la fabbricazione, l'imballaggio e/o la spedizione dei beni prima dell'esportazione, e il regime di crediti all'esportazione successivo alla spedizione (Post-Shipment Export Credit Scheme), che fornisce prestiti al capitale circolante allo scopo di finanziare i crediti a breve termine per l'esportazione. La RBI obbliga inoltre le banche a destinare un certo quantitativo del loro credito netto al finanziamento delle esportazioni.

(95)

Grazie a quanto previsto dalle Master Circulars della RBI, gli esportatori possono ottenere crediti all'esportazione a tassi di interesse migliori rispetto a quelli dei crediti commerciali normali ("cash credits"), praticati unicamente a condizioni di mercato. La differenza tra i tassi può diminuire per le società con buona solvibilità. Le società con le migliori classificazioni creditizie hanno infatti la possibilità di ottenere crediti all'esportazione e crediti per cassa alle stesse condizioni.

(96)

È stato rilevato che le due società incluse nel campione hanno beneficiato di questo regime durante il PI.

d)   Conclusioni relative all'ECS

(97)

I tassi di interesse preferenziali di un credito ECS stabiliti dalle Master Circulars della RBI, di cui al considerando 95, possono far diminuire i costi degli interessi sostenuti dagli esportatori rispetto a quelli dei normali crediti, praticati a condizioni di mercato, e avvantaggiare quindi un esportatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il finanziamento delle esportazioni non è, di per sé, più sicuro del finanziamento interno. In realtà, esso è normalmente considerato più rischioso e l'ampiezza delle garanzie necessarie per un certo credito, indipendentemente dall'oggetto del finanziamento, rappresenta una scelta puramente commerciale della banca. Le differenze di tasso tra le diverse banche dipendono dalla metodologia adottata dalla RBI per fissare i tassi di interesse massimi per ogni singola banca commerciale.

(98)

Anche se i crediti preferenziali del regime ECS vengono concessi da banche commerciali, questo beneficio costituisce un contributo finanziario della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) del regolamento di base. Si noti in proposito che né l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, né l'accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative prevedono che, per qualificare un'operazione come sovvenzione, sia necessario un onere a carico dei conti pubblici, ad esempio il rimborso versato alle banche commerciali da parte delle autorità indiane; è sufficiente infatti che la pubblica amministrazione incarichi o dia ordine di svolgere le funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento di base. La RBI è un ente pubblico e rientra quindi nella definizione di "pubblica amministrazione" di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. Essa è di proprietà statale al 100 %, persegue obiettivi di politiche pubbliche, ad esempio della politica monetaria, e i suoi dirigenti sono nominati dalla pubblica amministrazione indiana. La RBI determina le scelte di enti privati, ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, in quanto le banche commerciali sono vincolate alle condizioni da essa imposte quali, tra l'altro, i tassi massimi di interesse sui crediti all'esportazione stabiliti dalle Master Circulars e le direttive che obbligano le banche commerciali a destinare una certa percentuale di credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni. Tali direttive obbligano le banche commerciali a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, in questo caso a fornire prestiti sotto forma di finanziamento preferenziale delle esportazioni. Questi trasferimenti diretti di fondi sotto forma di prestiti a condizioni particolari spetterebbero di norma alle amministrazioni pubbliche e la prassi non differisce molto dalla prassi normale che esse seguono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. La sovvenzione è ritenuta specifica e compensabile poiché i tassi d'interesse preferenziali sono disponibili solo in relazione al finanziamento di operazioni di esportazione e sono quindi condizionati dall'andamento delle esportazioni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(99)

L'importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l'interesse pagato per i crediti all'esportazione contratti durante il PI e l'importo che avrebbe dovuto essere pagato per i crediti commerciali normali contratti dalla società interessata. L'importo della sovvenzione (numeratore) è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni realizzato durante il PI oppure, nel caso dei crediti aventi un chiaro legame con il prodotto in esame, al fatturato generato dalle esportazioni del prodotto in esame durante il PI. È stato possibile utilizzare tale valore come denominatore appropriato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, poiché la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(100)

Il tasso di sovvenzione stabilito nel quadro di questo regime per le società interessate durante il PI è pari a 0,61 % e rispettivamente a 0,08 %, 0,28 %, 0,03 % e 0,10 % per le società del gruppo Venus.

3.7.   Regime di crediti sui dazi all'esportazione (Focus Market Scheme - FMS)

a)   Base giuridica

(101)

L'FMS è descritto dettagliatamente al punto 3.14 del documento FTP 09-14 nonché al capitolo 3.8 del manuale HOP 09-14, volume I.

b)   Ammissibilità

(102)

Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c)   Applicazione pratica

(103)

In base a questo regime, le esportazioni di tutti i prodotti verso i paesi notificati di cui alle tabelle 1 e 2 dell'appendice 37 C del manuale HOP 09-14, volume I, possono ottenere un credito sul dazio pari al 3 % del valore FOB. A decorrere dal 1o aprile 2011, le esportazioni di tutti i prodotti verso i paesi notificati di cui alla tabella 3 dell'appendice 37 C ["Mercati mirati speciali (Special Focus Markets)"] possono ottenere un credito sul dazio pari al 4 % del valore FOB. Sono esclusi dal regime alcuni tipi di attività di esportazione, come l'esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato dell'esportazione di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione. Sono esclusi dal regime anche determinati tipi di prodotti, come i diamanti, i metalli preziosi, i minerali, i cereali, lo zucchero e i prodotti petroliferi.

(104)

I crediti sul dazio del regime FMS sono liberamente trasferibili e validi per 24 mesi dalla data di emissione del relativo certificato di autorizzazione al credito. Essi possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi fattore di produzione o merce, compresi i beni strumentali.

(105)

Il certificato di autorizzazione al credito è rilasciato dal porto da cui sono partite le esportazioni una volta che abbia avuto luogo l'esportazione o la spedizione delle merci. Se il richiedente fornisce alle autorità una copia di tutti i pertinenti documenti di esportazione (ordine di esportazione, fatture, bolle di sortita, certificati bancari di realizzazione), la pubblica amministrazione indiana non ha alcun potere decisionale in merito all'assegnazione dei crediti sul dazio.

(106)

È stato rilevato che una delle società incluse nel campione ha beneficiato di questo regime durante il PI.

d)   Conclusioni sul regime FMS

(107)

L'FMS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio FMS costituisce un contributo finanziario accordato dalla pubblica amministrazione indiana, in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi di importazione, riducendo così le entrate della pubblica amministrazione indiana derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. I crediti FMS conferiscono inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.

(108)

Il regime FMS è inoltre subordinato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a) del regolamento di base.

(109)

Questo sistema non può essere considerato un regime di restituzione del dazio consentito o un regime di restituzione sostitutiva a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose norme di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione), e all'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. L'esportatore non è tenuto a utilizzare effettivamente le merci importate in franchigia nel processo produttivo e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esiste alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione, ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III, del regolamento di base. Un esportatore può beneficiare dei vantaggi del regime FMS indipendentemente dal fatto che importi i fattori di produzione. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore si limiti ad esportare le merci, senza che debba dimostrare di aver importato alcun materiale per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato locale e non importano beni utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare dell'FMS. Un esportatore può inoltre usare crediti sui dazi FMS per importare beni strumentali, benché questi ultimi non rientrino nel campo di applicazione dei regimi ammissibili di rimborso dei dazi di cui all'allegato I, lettera i) del regolamento di base, poiché non sono utilizzati nel processo produttivo dei prodotti esportati.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(110)

L'importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base al vantaggio conferito al beneficiario quale rilevato durante il PI e contabilizzato dal produttore esportatore che ha collaborato, secondo il principio della contabilità per competenza, come entrate al momento dell'operazione di esportazione. A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(111)

Il tasso di sovvenzione stabilito nel quadro di questo regime per la società interessata durante il PI è pari rispettivamente a 0,13 %, 0,71 %, 0,07 % e 0 % per le società del gruppo Venus.

3.8.   Regime delle zone economiche speciali e delle unità orientate all'esportazione (Special Economic Zones/Export Oriented Units - SEZ/EOU)

(112)

Solo una delle società incluse nel campione è risultata essersi avvalsa del regime EOU durante il PI. L'inchiesta ha tuttavia accertato che il livello delle sovvenzioni compensabili relative a questa società è al di sotto della soglia minima, per cui il regime EOU non è stato ulteriormente preso in esame.

3.9.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(113)

In base ai risultati dell'inchiesta, sintetizzati nella seguente tabella, il totale dell'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili varia tra il 3,15 % e il 4,32 %:

Regime

Società

Raajratna

Gruppo Venus

Viraj

DEPBS (4)

0,58 %

0,93 %, 1,04 %, 1,32 %, 2,04 %

DDS (4)

0,61 %

1,14 %, 1,77 %, 1,68 %, 1,91 %

AAS (4)

2,43 %

0,15 %, 0 %, 0 %, 0 %

EPCGS (4)

0,09 %

0,02 %, 0 %, 0 %, 0 %

0,63 %

ECS (4)

0,61 %

0,08 %, 0,28 %, 0,03 %, 0,10 %

FMS (4)

0,13 %, 0,71 %, 0,07 %, 0 %

EOU (4)

0,95 %

TOTALE

4,32 %

3,15 (5)

1,57 % (6)

(114)

In conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, il margine di sovvenzione per le società che hanno collaborato non incluse nel campione, calcolato in base al margine di sovvenzione medio ponderato stabilito per le società che hanno collaborato incluse nel campione e che avevano margini di sovvenzione individuali superiori alla soglia minima, è pari al 3,82 %.

(115)

Per quanto riguarda tutti gli altri esportatori indiani, la Commissione ha stabilito in primo luogo il grado di collaborazione. Dal confronto tra i dati di Eurostat sulle importazioni e il volume delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione dichiarato per il periodo dell'inchiesta dalle società o dai gruppi di società che hanno collaborato ed esportato il prodotto in esame nell'Unione nel periodo dell'inchiesta, risulta che il grado di collaborazione dei produttori esportatori indiani è stato molto alto. Tenuto conto dell'alto grado di collaborazione, il tasso di sovvenzione per tutte le società che non hanno collaborato è fissato al livello stabilito per la società con il tasso individuale più elevato, ossia al 4,32 %.

4.   INDUSTRIA DELL'UNIONE

4.1.   Industria dell'Unione

(116)

Il prodotto simile era fabbricato da ventisette produttori dell'Unione. Si ritiene che essi rappresentino l'industria dell'Unione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base, e in appresso saranno denominati "l'industria dell'Unione".

4.2.   Produzione dell'Unione

(117)

Per determinare la produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria unionale, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(118)

Va ricordato che è stato incluso nell'elenco dei produttori che rappresentano l'industria dell'Unione anche uno dei produttori dell'Unione, collegato ad un produttore esportatore indiano, che si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Su tale base, la produzione totale dell'Unione è stata stimata in circa 139 141 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta. Tale cifra comprende la produzione di tutti i produttori dell'Unione che si sono manifestati, nonché una stima del volume di produzione del resto dei produttori dell'Unione che non si sono manifestati nell'inchiesta.

4.3.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(119)

Come indicato al precedente considerando 14, sono stati inclusi nel campione sei produttori dell'Unione, che rappresentano il 46,5 % della produzione totale stimata dell'Unione del prodotto simile.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Consumo nell'Unione

(120)

Il consumo nell'Unione è stato calcolato sommando le importazioni totali al volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato della stessa. L'anno 2009 è stato caratterizzato da prezzi elevatissimi del nichel, la principale materia prima usata nella fabbricazione del prodotto in esame e del prodotto simile, oltre che dagli effetti negativi della crisi finanziaria, entrambi fattori responsabili di un livello di consumo particolarmente basso nell'Unione in quell'anno. La situazione del mercato è tuttavia migliorata, come indica la tabella riportata di seguito, e il consumo dell'Unione è aumentato del 50 % tra il 2009 e il PI.

 

2009

2010

2011

PI

Consumo (in tonnellate)

131 436

187 280

196 476

197 327

Indice (2009 = 100)

100

142

149

150

Fonte:

Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario.

5.2.   Importazioni nell'Unione provenienti dal paese in esame

(121)

I volumi delle importazioni delle società che hanno collaborato e che in base al campione non risultano aver beneficiato nel periodo dell'inchiesta di regimi di sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sono stati esclusi dalle importazioni totali dall'India. Poiché i dati relativi alle importazioni del prodotto in esame si riferiscono a due società, si è ritenuto opportuno, per motivi di riservatezza, riportarli in forma indicizzata.

5.2.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

(122)

Durante il periodo in esame, il volume e la quota di mercato delle importazioni nell'Unione effettuate dai produttori esportatori che hanno collaborato, che sono state oggetto di sovvenzioni, hanno fatto registrare la seguente evoluzione:

 

2009

2010

2011

PI

Volume (indice)

100

172

218

210

Quota di mercato (indice)

100

121

146

140

Fonte:

Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario.

(123)

Durante il periodo in esame, i volumi delle importazioni dall'India oggetto di sovvenzioni hanno subito un aumento considerevole, pari al 110 %. Tale aumento è stato particolarmente pronunciato nel periodo tra il 2009 e il 2010, durante il quale le importazioni dall'India sono cresciute del 72 % mentre il consumo dell'Unione si è incrementato del 42 %. Tuttavia, mentre il consumo è aumentato soltanto del 5 % tra il 2010 e il PI, il volume delle importazioni dall'India ha continuato a far registrare un forte incremento, pari al 22 %, durante lo stesso periodo.

(124)

La quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India ha registrato un aumento significativo, pari al 40 %, durante il periodo in esame.

5.2.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi

(125)

Come spiegato in precedenza al considerando 22, una delle parti interessate ha espresso il timore che il questionario antisovvenzioni non permettesse di trattare diversamente alcuni tipi specifici del prodotto in esame che a suo parere sono diversi.

(126)

Tale problema è stato affrontato nel questionario ampliando i cosiddetti codici di controllo del prodotto (CCP) per identificare con esattezza i tipi di prodotto rilevanti per l'inchiesta ed in particolare per il confronto dei prezzi. In questa fase l'inchiesta ha determinato che i produttori esportatori indiani hanno esportato solamente quantità ridotte di questi tipi di prodotto ad elevato profilo tecnico. Tuttavia va sottolineato che le modifiche apportate all'elenco dei CCP ha permesso il confronto diretto tra i prezzi delle tipologie di prodotto simili.

(127)

La tabella riportata qui sotto mostra il prezzo medio delle importazioni oggetto di sovvenzioni:

 

2009

2010

2011

PI

Prezzo medio (indice)

100

118

137

135

Fonte:

Eurostat e risposte al questionario.

(128)

I prezzi medi delle importazioni dall'India sono aumentati del 35 % durante il periodo in esame, ma si sono mantenuti al di sotto dei prezzi di vendita praticati dall'industria dell'Unione durante lo stesso periodo (cfr. considerando 145). Questo spiega l'impennata dei volumi di importazione e l'aumento significativo, pari al 40 %, della quota di mercato di cui hanno goduto gli esportatori indiani durante lo stesso periodo.

(129)

Per determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI, la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione a clienti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni oggetto di sovvenzioni praticati dai due produttori indiani inclusi nel campione che hanno ricevuto sovvenzioni compensabili di entità superiore alla soglia minima al primo cliente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su una base CIF e opportunamente adeguati per tenere conto dei costi successivi all'importazione.

(130)

Il risultato del confronto, espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI, ha rivelato una media ponderata del margine di sottoquotazione pari al 12,5 % nelle importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato verso il mercato dell'Unione. I prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni, inferiori rispetto a quelli dell'Unione durante il periodo in esame, spiegano l'aumento significativo del volume di importazioni dall'India e della quota di mercato di cui hanno goduto le importazioni dall'India tra il 2009 e il PI.

5.3.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.3.1.   Osservazioni preliminari

(131)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento di base, l'esame delle ripercussioni delle importazioni dall'India oggetto di sovvenzioni sull'industria dell'Unione ha compreso un'analisi di tutti gli indicatori economici rilevanti in rapporto alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo considerato.

(132)

Come già indicato al considerando 14, è stato usato il campionamento per esaminare l'eventuale pregiudizio sofferto dall'industria dell'Unione.

(133)

Per valutare il pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. A tale riguardo, la situazione economica dell'industria dell'Unione viene valutata utilizzando a) indicatori macroeconomici, come la produzione, la capacità produttiva e di utilizzazione degli impianti, i volumi di vendita, la quota di mercato e la crescita, l'occupazione, la produttività, l'entità del margine di sovvenzione effettivo e la ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni, indicatori per i quali i dati sono stati raccolti al livello dell'industria complessiva dell'Unione, e b) indicatori microeconomici, come i prezzi medi unitari, i costi unitari, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sull'investimento e la capacità di ottenere capitali, le scorte e il costo della manodopera, indicatori per i quali i dati sono stati raccolti a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(134)

Va notato che, per definire gli indicatori macroeconomici e in particolare i dati riguardanti i produttori dell'Unione non inclusi nel campione, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'inizio dell'inchiesta e le risposte ai questionari fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(135)

Gli indicatori microeconomici sono stati definiti in base alle informazioni fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione attraverso le loro risposte al questionario.

5.3.2.   Indicatori macroeconomici

(a)   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(136)

La produzione dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato nel periodo in esame la seguente evoluzione:

 

2009

2010

2011

PI

Volume di produzione (in tonnellate)

105 646

140 363

138 795

139 141

Indice (2009 = 100)

100

133

131

132

Capacità produttiva (in tonnellate)

244 236

246 324

245 922

246 599

Indice (2009 = 100)

100

101

101

101

Utilizzo degli impianti

43 %

57 %

56 %

56 %

Indice (2009 = 100)

100

132

130

130

Fonte:

denuncia e risposte al questionario.

(137)

La produzione dell'Unione è aumentata del 32 % durante il periodo in esame, rispecchiando in certa misura l'evoluzione positiva del consumo. I volumi di produzione, invece, tra il 2010 e il PI non sono aumentati.

(138)

Mentre il tasso di utilizzo degli impianti è aumentato di 13 punti percentuali durante il periodo in esame, la capacità produttiva è rimasta sostanzialmente invariata durante lo stesso periodo.

(b)   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

(139)

I volumi delle vendite, la quota di mercato e la crescita hanno registrato, durante il periodo in esame, la seguente evoluzione:

 

2009

2010

2011

PI

Volume delle vendite (in tonnellate)

88 796

124 641

124 007

124 217

Indice (2009 = 100)

100

140

140

140

Quota di mercato

67,6 %

66,6 %

63,1 %

62,9 %

Indice (2009 = 100)

100

98

93

93

Fonte:

denuncia e risposte al questionario.

(140)

Dopo un considerevole aumento tra il 2009 e il 2010 in un contesto di consumo in crescita, il volume delle vendite a clienti indipendenti è rallentato e non ha beneficiato di una domanda in crescita continua (4,9 % tra il 2010 e il 2011). Questo è testimoniato anche dalla tendenza in aumento delle scorte finali, che sono cresciute complessivamente del 41 % durante il periodo in esame, come si indica più avanti nel considerando 153. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è inoltre diminuita del 4,7 % durante il periodo in esame, nonostante una solida crescita del consumo pari al 50 %.

(141)

Come indicato in precedenza al considerando 120, il consumo nell'Unione è aumentato del 50 % tra il 2009 e il PI, mentre il volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni ha fatto registrare nello stesso periodo un aumento considerevole, pari al 110 %, come si può constatare ai considerando 122 e 123. La crescita del mercato dell'Unione tra il 2009 e il PI è stata quindi parzialmente assorbita dalle importazioni oggetto di sovvenzioni, mentre le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono cresciute del 40 % durante lo stesso periodo. Ciò dimostra che l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare pienamente della crescita del consumo dell'Unione a causa della crescente quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

(c)   Occupazione e produttività

 

2009

2010

2011

PI

Numero di addetti

1 726

1 687

1 729

1 747

Indice (2009 = 100)

100

98

100

101

Produttività (unità/addetto)

61

83

80

80

Indice (2009 = 100)

100

136

131

130

Fonte:

denuncia e risposte al questionario.

(142)

Nonostante la difficile situazione finanziaria descritta più avanti ai considerando da 147 a 152, l'occupazione nell'industria dell'Unione è rimasta relativamente stabile durante il periodo in esame. Considerando l'aumento del volume produttivo (cfr. considerando 136), la produttività, misurata come produzione annua in tonnellate per lavoratore, è aumentata del 30 % durante lo stesso periodo e lascia pensare che l'industria dell'Unione abbia compiuto sforzi significativi per migliorare la propria efficienza.

(d)   Entità del margine di sovvenzione effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

(143)

I margini di sovvenzione di due dei produttori esportatori indiani inclusi nel campione sono superiori alla soglia minima (cfr. considerando 113). Considerati il settore del prodotto in esame, il volume, la quota di mercato ed i prezzi delle importazioni dall'India oggetto di sovvenzioni indicati in precedenza, l'incidenza del margine di sovvenzione effettivo sull'industria dell'Unione non può considerarsi trascurabile.

(144)

Va ricordato che nel 1999 sono state istituite misure antidumping ed antisovvenzione compensative sul prodotto in esame. Tuttavia, considerato il tempo trascorso tra la scadenza delle misure introdotte nel 1999 e l'inchiesta in corso, non esistono dati disponibili che permettano di valutare gli effetti delle pratiche di sovvenzione precedenti (7). In ogni caso l'inchiesta non ha riscontrato prova alcuna che l'industria si stia ancora riprendendo dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.

5.3.3.   Indicatori microeconomici

(e)   Prezzi medi unitari di vendita sul mercato dell'Unione e costo unitario della produzione

(145)

Durante il periodo in esame, l'evoluzione del prezzo medio unitario di vendita e dei costi di produzione dei produttori dell'Unione è stata la seguente:

 

2009

2010

2011

PI

Prezzo medio unitario di vendita a clienti indipendenti nell'Unione

2 988

3 833

4 185

4 018

Indice (2009 = 100)

100

128

140

134

Costo unitario della produzione (EUR/tonnellata)

3 542

3 931

4 127

4 011

Indice (2009 = 100)

100

111

117

113

Fonte:

risposte al questionario.

(146)

I prezzi di vendita medi dei produttori UE inclusi nel campione a clienti indipendenti dell'Unione sono aumentati del 34 % nel corso del periodo in esame. Tale aumento rispecchia l'incremento generale del costo della materia prima sostenuto dall'industria durante lo stesso periodo. Nel 2011 e durante il PI i produttori dell'Unione hanno potuto aumentare i prezzi solo moderatamente per compensare la crescita dei costi produttivi; tale aumento è stato sufficiente solo a mantenere i margini di profitto leggermente al di sopra dell'1 % nel 2011, ed a raggiungere il punto di pareggio durante il PI. Come dimostra la tabella riportata qui sotto, nemmeno un aumento significativo dei prezzi di vendita ha permesso all'industria dell'Unione di ottenere un margine di profitto ragionevole.

(f)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sull'investimento e capacità di ottenere capitali

(147)

Durante il periodo in esame, la redditività, il flusso di cassa, l'utile sull'investimento e la capacità di ottenere capitali dei produttori dell'Unione hanno registrato la seguente evoluzione:

 

2009

2010

2011

PI

Redditività delle vendite nell'Unione a clienti indipendenti (in % del fatturato)

–18,5 %

–2,6 %

1,4 %

0,2 %

Flusso di cassa (in EUR)

–19 790 367

– 226 207

7 778 576

5 096 869

Investimenti (EUR)

4 653 604

8 436 096

4 552 443

4 156 522

Indice (2009 = 100)

100

181

98

89

Utile sull'investimento

–68,8 %

–11,2 %

6,7 %

0,8 %

Fonte:

risposte al questionario.

(148)

La redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è stata calcolata esprimendo l'utile netto al lordo delle imposte derivante dalle vendite del prodotto simile a clienti indipendenti come percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Nel 2009 i produttori dell'Unione inclusi nel campione erano in perdita ma nel 2010 hanno iniziato a riprendersi, in linea con l'aumento del consumo pari al 50 % descritto al considerando 120. Tuttavia, sebbene la redditività sia aumentata leggermente, i livelli di profitto, pari a 0,2 %, rimanevano ben al di sotto di quello che può considerarsi un margine di profitto ragionevole nel settore siderurgico. In effetti il margine di profitto di riferimento è stato fissato in via provvisoria al 5 %, corrispondente al margine che può essere ragionevolmente ottenuto da un'azienda di questo tipo nel settore del prodotto in esame ed in condizioni commerciali normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di sovvenzioni, sulle vendite del prodotto simile nell'Unione, come confermato dall'industria dell'Unione. Inoltre, tale margine del 5 % al lordo delle imposte è stato considerato un margine minimo appropriato da altre inchieste su prodotti simili dello stesso settore.

(149)

Durante il PI i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno raggiunto una situazione di pareggio; tuttavia la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di sovvenzioni ha impedito loro di allineare i prezzi ai costi e di ottenere così risultati soddisfacenti. Tale situazione si spiega anche considerando che il prodotto in esame è considerato un prodotto di uso corrente, per il quale il prezzo è il fattore determinante nelle scelte d'acquisto del cliente.

(150)

Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di finanziare le proprie attività autonomamente e che è stato calcolato sulla base delle operazioni, è stato negativo fino al 2010. Anche se è migliorato nel 2011, è poi diminuito del 34 % tra il 2011 e il PI.

(151)

L'evoluzione della redditività e del flusso di cassa durante il periodo in esame ha limitato la capacità dei produttori dell'Unione inclusi nel campione di investire nelle loro attività, pregiudicando così il loro sviluppo. Ciò ha ostacolato la capacità dei produttori dell'Unione di raccogliere capitali e di finanziare le proprie spese. Pur essendo riusciti a realizzarne alcuni nel 2010, in seguito i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno ridotto i propri investimenti, in particolare durante il PI, quando sono diminuiti del 51 % rispetto ai livelli del 2010. Inoltre, anche se l'utile sull'investimento in relazione al prodotto simile, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è diventato positivo nel 2011, durante il periodo dell'inchiesta ha registrato una flessione considerevole, pari al 5,9 %, raggiungendo il livello di 0,8 %.

(152)

Da tali premesse è ragionevole concludere che i risultati finanziari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati abbastanza precari durante il PI.

(g)   Scorte

(153)

Durante il periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato del 41 %; questo aumento è coinciso con perdite di quota di mercato, in particolare durante il PI.

 

2009

2010

2011

PI

Scorte finali (in tonnellate)

4 395

5 289

5 469

6 214

Indice (2009 = 100)

100

120

124

141

Fonte:

risposte al questionario.

(h)   Costo della manodopera

(154)

I costi medi della manodopera per i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono aumentati solo leggermente durante il periodo in esame e non hanno rappresentato quindi un fattore determinante nell'aumento dei costi di produzione.

 

2009

2010

2011

PI

Costo medio della manodopera per addetto (EUR)

52 356

57 182

55 907

54 509

Indice (2009 = 100)

100

109

107

104

Fonte:

risposte al questionario.

5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(155)

L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione non ha beneficiato pienamente dell'aumento del consumo durante il periodo in esame ed in particolare durante il PI. Inizialmente, tra il 2009 e il 2010, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio riguardanti i produttori dell'Unione sono sensibilmente migliorati, ma in seguito la loro situazione economica ha subito una stagnazione o si è addirittura deteriorata.

(156)

In effetti, in un mercato in forte espansione, alcuni indicatori come la produzione e il volume delle vendite dell'industria dell'Unione hanno fatto registrare una crescita significativa tra il 2009 e il 2010, seguita da un rallentamento dal 2010 in avanti. Questa situazione si è verificata nonostante un aumento continuo del consumo.

(157)

Inoltre, la pressione sui prezzi esistente nel mercato dell'Unione, in particolare durante il PI, ha avuto ripercussioni gravi sugli indicatori del pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione, come il flusso di cassa, gli investimenti e la redditività. L'industria dell'Unione non è riuscita ad aumentare i prezzi in modo da coprire i propri costi di produzione tra il 2009 e il 2010. La redditività è aumentata tra il 2009 e il 2011, raggiungendo livelli di utile ridotti, pari a 1,4 % nel 2011; tuttavia in seguito è nuovamente diminuita durante il PI, quando ha raggiunto unicamente il livello di pareggio. Per l'industria dell'Unione la capacità di ripresa e di ottenere capitali è stata pertanto compromessa.

(158)

Da tali premesse si conclude in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole, conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Introduzione

(159)

A norma dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni dall'India oggetto di sovvenzioni abbiano causato all'industria dell'Unione un pregiudizio che possa essere considerato grave. Sono stati esaminati anche fattori noti diversi dalle importazioni sovvenzionate, i quali avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione nello stesso periodo, per accertare se l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori non fosse stato attribuito alle importazioni sovvenzionate.

6.2.   Effetti delle importazioni sovvenzionate

(160)

L'inchiesta ha stabilito che il consumo dell'unione è aumentato del 50 % durante il periodo in esame e al contempo il volume delle importazioni originarie dell'India è più che raddoppiato. D'altra parte l'aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni è coinciso con il calo delle vendite dell'industria dell'Unione a clienti indipendenti tra il 2010 e il PI.

(161)

Con riguardo alla pressione sui prezzi esistente nel mercato dell'Unione durante il periodo in esame, è emerso che i prezzi medi per le importazioni dall'India sono rimasti sempre inferiori ai prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione. Tra il 2009 ed il PI, mentre la quota di mercato dell'industria dell'Unione è calata di 4,7 punti percentuali (dal 67,6 % del 2009 al 62,9 % durante il PI), la quota di mercato delle importazioni indiane oggetto di sovvenzioni è aumentata del 40 % grazie ad una sottoquotazione media del 12,5 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. Una simile perdita di quota di mercato dimostra che l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare appieno dell'aumento del consumo.

(162)

In considerazione dell'aumento dei costi produzione, l'industria dell'Unione ha cercato di aumentare il prezzo unitario ai clienti indipendenti, come evidenziato dal considerando 145. Tuttavia, come si è indicato in precedenza, a causa della pressione sui prezzi esercitata dai sempre maggiori volumi di importazioni indiane oggetto di sovvenzioni, l'aumento dei prezzi non è bastato a permettere all'industria dell'Unione di sopportare i costi in crescita, per cui l'industria dell'Unione non è riuscita ad ottenere il livello di utili che può considerarsi necessario per questo settore specifico.

(163)

In base a quanto precede, si è concluso che l'aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione ha rivestito un ruolo decisivo nel pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

6.3.   Effetto di altri fattori

6.3.1.   Importazioni non sovvenzionate

(164)

La tabella che segue mostra l'andamento del volume delle esportazioni non sovvenzionate e dei prezzi durante il periodo in esame. Il loro volume, corrispondente a meno di un terzo delle esportazioni indiane durante il PI, ha seguito la stessa evoluzione delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

 

2009

2010

2011

PI

Volume (indice)

100

172

218

210

Prezzo medio (indice)

100

118

137

135

Fonte:

risposte al questionario.

(165)

Sulla base di tali elementi, si ritiene che l'eventuale impatto negativo che le importazioni non sovvenzionate possono avere avuto sul mercato dell'Unione non è stato tale da spezzare il nesso causale tra le importazioni sovvenzionate di provenienza indiana e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI.

6.3.2.   Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2009

2010

2011

PI

Repubblica popolare cinese

Volume (tonnellate)

8 129

10 853

14 360

16 403

 

Indice (2009 = 100)

100

134

177

202

 

Quota di mercato (%)

6,2 %

5,8 %

7,3 %

8,3 %

 

Indice (2009 = 100)

100

94

118

134

 

Prezzo medio

1 914

2 607

2 835

2 508

 

Indice (2009 = 100)

100

136

148

131

 

 

2009

2010

2011

PI

Svizzera

Volume (tonnellate)

8 094

10 700

9 187

9 115

 

Indice (2009 = 100)

100

132

113

113

 

Quota di mercato (%)

6,2 %

5,7 %

4,7 %

4,6 %

 

Indice (2009 = 100)

100

93

75

75

 

Prezzo medio

3 423

4 063

4 475

4 360

 

Indice (2009 = 100)

100

119

131

127

Repubblica di Corea

 

 

 

 

 

 

Volume (tonnellate)

4 900

6 775

6 355

6 266

 

Indice (2009 = 100)

100

138

130

128

 

Quota di mercato (%)

3,7 %

3,6 %

3,2 %

3,2 %

 

Indice (2009 = 100)

100

97

87

85

 

Prezzo medio

3 717

4 165

4 761

4 627

 

Indice (2009 = 100)

100

112

128

124

Totale di tutti i paesi terzi con l'eccezione dell'India

 

 

 

 

 

 

Volume (tonnellate)

25 793

33 586

35 749

37 712

 

Indice (2009 = 100)

100

130

139

146

 

Quota di mercato (%)

19,6 %

17,9 %

18,2 %

19,1 %

 

Indice (2009 = 100)

100

91

93

97

 

Prezzo medio

3 609

4 214

4 748

4 483

 

Indice (2009 = 100)

100

117

132

124

(166)

Oltre alle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India, che hanno rappresentato il 35 % di tutte le importazioni nel mercato dell'Unione durante il PI, per determinare il nesso di causalità è stato necessario esaminare altre fonti di importazione, tra cui la Repubblica popolare cinese, la Repubblica di Corea e la Svizzera.

(167)

L'inchiesta ha stabilito che i prezzi medi di vendita dei produttori esportatori coreani e svizzeri sono rimasti al di sopra dei prezzi di vendita praticati dai produttori esportatori indiani e dall'industria dell'Unione durante il periodo in esame, ed in particolare durante il PI. La loro quota di mercato è inoltre diminuita rispettivamente di 0,5 e 1,6 punti percentuali durante il PI.

(168)

Durante il periodo in esame il prezzo medio dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese si è collocato al di sotto rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione e la quota di mercato di questo paese ha registrato un andamento al rialzo. L'inchiesta ha tuttavia stabilito che la gamma di prodotti compresi nelle esportazioni cinesi è diversa e che i prodotti cinesi non competono direttamente, nel mercato dell'Unione, con quelli dell'industria dell'Unione o di provenienza indiana. Si è pertanto ritenuto che le esportazioni cinesi non abbiano avuto ripercussioni significative sui principali tipi di prodotto venduti dall'industria dell'Unione sul mercato unionale. Di conseguenza, gli eventuali effetti delle importazioni cinesi sul pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sono stati minimi.

(169)

Un produttore esportatore ha tuttavia affermato che sarebbe stato opportuno includere nel campo di applicazione della presente inchiesta le importazioni di fili di acciaio inossidabile provenienti dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea e dalla Svizzera.

(170)

Oltre alle considerazioni e ai dati forniti in precedenza va notato che, in fase di apertura e fino ad ora, non sono emerse prove di sovvenzioni, pregiudizio e/o nesso di causalità tali da giustificare l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni originarie dei paesi sopra menzionati. Inoltre, anche se esistessero prove tali da giustificare un'inchiesta su altre importazioni, una differenza di trattamento come l'apertura di un procedimento antisovvenzioni esclusivamente contro le importazioni indiane non sarebbe da considerare discriminatoria. L'argomentazione secondo cui questi paesi avrebbero dovuto essere inclusi nell'inchiesta è infondata e risulta quindi opportuno respingerla.

(171)

Date tali premesse, si conclude che le esportazioni da paesi terzi non hanno contribuito in modo significativo al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

6.3.3.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(172)

Le esportazioni totali del prodotto in esame da parte dell'industria dell'Unione durante il PI hanno rappresentato l'8,5 % della produzione totale. Questi dati trovano riscontro nelle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione a clienti indipendenti, che durante il PI hanno rappresentato il 7 % della produzione, con prezzi superiori del 36 % rispetto a quelli del mercato UE durante lo stesso periodo. Si può quindi concludere che l'attività di esportazione dell'industria dell'Unione non può essere stata una causa potenziale di notevole pregiudizio.

6.3.4.   La crisi economica e i prezzi delle materie prime

(173)

Come già ricordato in precedenza al considerando 120, nel 2009 il consumo è stato molto basso a causa del prezzo eccezionalmente alto del nichel e degli effetti della crisi economica. In tale contesto si spiegano chiaramente le condizioni finanziarie particolarmente negative dell'industria dell'Unione nel 2009. È opportuno tuttavia notare che, quando dal 2010 in avanti il consumo è aumentato, le importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzioni hanno registrato un andamento contrastante con quello dell'industria dell'Unione.

(174)

L'inchiesta ha stabilito che, anche durante il periodo di ripresa economica generale, l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare dell'aumento del consumo, perdendo quota di mercato durante tutto il periodo in esame, mentre le esportazioni indiane oggetto di sovvenzioni hanno aumentato la loro quota di mercato.

(175)

Di conseguenza, per quanto la crisi economica e l'aumento dei prezzi delle materie prime possano aver contribuito agli scarsi risultati dell'industria dell'Unione, non si può complessivamente ritenere che abbiano avuto ripercussioni tali da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI.

6.4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(176)

È stato dimostrato che, nel periodo in esame, si è verificato un aumento sostanziale del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India (rispettivamente del 110 % e del 40 %). È emerso inoltre che tali importazioni hanno mantenuto prezzi costantemente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'UE, in particolare nel corso del PI (in media del 12,5 %).

(177)

Tale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India è coinciso con il rallentamento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, in particolare a partire dal 2010. Di conseguenza, nonostante la ripresa del consumo, l'industria dell'Unione non è riuscita a trasferire l'aumento dei costi di produzione ai propri clienti in modo adeguato e gli indicatori finanziari come la redditività, il flusso di cassa e gli investimenti si sono attestati su livelli bassi.

(178)

Dall'esame degli altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione è emerso che detti fattori non sono stati tali da annullare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni dall'India oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(179)

L'analisi di cui sopra, che ha opportunamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dalle ripercussioni pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni, permette di concludere in via provvisoria che le importazioni dall'India oggetto di sovvenzioni hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base.

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

7.1.   Considerazioni generali

(180)

In conformità all'articolo 31 del regolamento di base, è stato esaminato se, nonostante le conclusioni provvisorie sulle sovvenzioni pregiudizievoli, esistessero valide ragioni per concludere che in questo caso specifico non è nell'interesse dell'Unione adottare misure. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(181)

L'industria dell'Unione è composta da 27 produttori noti che rappresentano la totalità della produzione dell'Unione del prodotto simile. I fabbricanti hanno sede in vari Stati membri dell'Unione e contavano 1 747 dipendenti diretti nel settore del prodotto simile durante il PI.

(182)

Uno dei produttori dell'Unione, che rappresenta una quota ridotta della produzione dell'Unione e che ha una società collegata in India, si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Come già ricordato al considerando 22, quest'ultimo ha anche sostenuto che i prodotti ad elevato profilo tecnico non dovrebbero essere inclusi e che l'istituzione delle stesse misure su questo tipo di prodotti non rispondeva all'interesse dell'Unione

(183)

Come indicato al considerando 126, tale questione è già stata affrontata nel questionario ampliando la lista dei codici di controllo del prodotto (CCP) che identificavano chiaramente questi tipi di prodotti nell'inchiesta. Tuttavia in questa fase l'inchiesta ha chiarito che i prodotti ad elevato profilo tecnico erano inclusi nell'ambito di applicazione dell'inchiesta e che i produttori esportatori indiani esportavano solamente quantità ridotte di questi tipi di prodotto. Di conseguenza i timori espressi da tale produttore sono stati considerati infondati e la sua argomentazione è stata respinta.

(184)

L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India. Va ricordato che l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare appieno della crescita del consumo e che la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione è rimasta debole.

(185)

L'istituzione di dazi compensativi dovrebbe ristabilire nel mercato dell'Unione condizioni commerciali eque, in grado di consentire all'industria dell'Unione di allineare i prezzi del prodotto simile ai relativi costi di produzione.

(186)

Si può inoltre prevedere che l'istituzione di misure consentirà all'industria dell'Unione di recuperare almeno in parte la quota di mercato perduta durante il periodo in esame, con una ripercussione positiva sulla sua redditività e sulla situazione finanziaria complessiva. L'istituzione di misure dovrebbe consentire all'industria di mantenere e rafforzare ulteriormente gli sforzi tesi alla razionalizzazione dei costi.

(187)

In assenza di tali misure sarebbe ragionevole attendersi ulteriori perdite di quota di mercato e un calo della redditività dell'industria dell'Unione.

(188)

Si conclude quindi in via provvisoria che l'istituzione di misure antisovvenzioni sulle importazioni dall'India risponde all'interesse dell'industria dell'Unione.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(189)

Sono stati inviati questionari a 9 utilizzatori dell'Unione. Hanno risposto al questionario solamente tre di essi, che rappresentavano circa il 6 % delle importazioni totali dall'India del prodotto in esame durante il PI. Essi operano in settori legati all'industria della trasformazione alimentare, tra cui quelli delle cucine industriali e del catering, nonché nei settori degli elettrodomestici e dell'industria automobilistica.

(190)

Gli acquisti dall'India rappresentavano in media circa il 67 % dei loro acquisti complessivi del prodotto in esame e solo per uno degli utilizzatori l'India rappresentava l'unica fonte di approvvigionamento. Durante il periodo dell'inchiesta, il fatturato medio comprendente il prodotto in esame ha costituito il 54 % del loro fatturato complessivo.

(191)

L'inchiesta ha accertato che durante il PI la redditività media di tutti gli utilizzatori che hanno collaborato, operanti nei settori che utilizzano il prodotto in esame, è stata superiore al 9 % del fatturato.

(192)

L'effetto più probabile delle misure proposte è stato valutato in base alle risposte al questionario ricevute dagli utilizzatori e dal mercato complessivo dell'Unione per il prodotto in esame e per il prodotto simile. Considerando lo scenario peggiore per il mercato dell'Unione, cioè se risultasse impossibile trasferire un aumento dei prezzi al canale di distribuzione e se gli utilizzatori continuassero ad acquistare dall'India gli stessi volumi precedenti, l'istituzione dei dazi avrebbe come conseguenza una riduzione della redditività degli utilizzatori pari a circa 0,2 punti percentuali.

(193)

Va notato che uno degli utilizzatori si è mantenuto neutrale rispetto all'inchiesta perché ritiene che l'istituzione di misure non produrrebbe alcun effetto di rilievo sui prezzi nel mercato, in quanto gli eventuali aumenti di prezzo sarebbero assorbiti dai distributori.

(194)

Un altro utilizzatore ha espresso il timore che, nel caso d'imposizione dei dazi, quest'ultimi finirebbero sicuramente per colpire anche prodotti non più fabbricati nell'Unione. L'inchiesta ha stabilito tuttavia che i tipi di prodotto cui si riferisce l'utilizzatore sono ancora fabbricati nell'Unione e che la domanda di tali gradi di acciaio inossidabile non è significativa. Va inoltre notato che i produttori dell'Unione non hanno utilizzato appieno la loro capacità di produzione durante il periodo in esame, per cui la produzione potrebbe soddisfare eventuali aumenti della domanda.

(195)

Va puntualizzato che gli utilizzatori possono cambiare facilmente la loro fonte di approvvigionamento per quanto riguarda la qualità o il prezzo del prodotto in esame, perché quest'ultimo è standardizzato sia come settori che come modalità d'uso. L'istituzione delle misure non dovrebbe precludere la possibilità di importare il prodotto in esame da altri paesi e anche dall'India, una volta eliminati le distorsioni degli scambi dovute alle sovvenzioni.

(196)

Date tali premesse, anche se alcuni utilizzatori saranno esposti più di altri alle conseguenze delle misure sulle importazioni indiane, la ripercussione sugli utilizzatori può considerarsi nel suo complesso limitata.

7.4.   Interesse degli importatori

(197)

È stata ottenuta scarsa collaborazione dagli importatori indipendenti. Nove importatori hanno fornito informazioni per il campionamento, ma solamente uno di essi ha collaborato. Tale società rappresentava circa il 7 % delle importazioni totali dall'India durante il periodo in esame. La società si oppone all'istituzione delle misure perché l'India è di gran lunga il suo fornitore più importante. Nonostante l'istituzione delle misure abbia conseguenze negative sulla sua redditività, a causa dell'aumento delle spese da sostenere, la società importatrice dovrebbe essere in grado di trasferire almeno in parte l'aumento dei costi ai propri clienti.

(198)

Gli importatori hanno inoltre la possibilità di ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento, tra cui i produttori dell'Unione e degli altri paesi esportatori.

(199)

Dato quanto precede, si conclude in via provvisoria che l'istituzione di misure compensative non avrà effetti negativi di rilievo sull'interesse degli importatori.

7.5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(200)

Visto quanto precede si è concluso in via provvisoria che, in base alle informazioni relative all'interesse dell'Unione, non esistono ragioni valide contrarie all'istituzione di misure sulle importazioni dall'India del prodotto in esame.

(201)

Se si considera inoltre la ripercussione complessiva delle misure antisovvenzioni sul mercato dell'Unione, gli effetti positivi specialmente per l'industria dell'Unione sembrano prevalere sui potenziali effetti negativi per gli altri e più ridotti gruppi d'interesse.

8.   PROPOSTA DI MISURE COMPENSATIVE PROVVISORIE

(202)

Alla luce delle conclusioni raggiunte sulla sovvenzione, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull'interesse dell'Unione, si ritiene opportuna l'istituzione di misure compensative provvisorie per evitare che le importazioni sovvenzionate arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(203)

Per stabilire il livello di tali misure, si è tenuto conto dei margini di sovvenzione rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(204)

Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che un'azienda dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente conseguire in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni sovvenzionate, sulle vendite del prodotto simile nell'Unione.

(205)

Il livello di eliminazione del pregiudizio è stato quindi calcolato mettendo a confronto la media ponderata del prezzo delle importazioni oggetto di sovvenzioni, utilizzata al considerando 130 per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, ed il prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione per il prodotto simile. Il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato sommando al costo di produzione un margine di utile ragionevole. Il margine di utile di riferimento è stato provvisoriamente fissato al 5 %, come indicato al considerando 148.

(206)

La differenza risultante da tale confronto è stata poi espressa come percentuale del prezzo medio complessivo all'importazione CIF (cfr. considerando 208).

8.2.   Misure provvisorie

(207)

In considerazione di quanto precede, si ritiene che, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, sia opportuno istituire misure compensative provvisorie per le importazioni originarie dell'India al livello corrispondente al più basso tra il margine di sovvenzione e il margine di pregiudizio, secondo il principio del dazio inferiore.

(208)

Sulla base di tali considerazioni, le aliquote del dazio compensativo sono state determinate confrontando i margini di pregiudizio e di sovvenzione. I dazi compensativi provvisori proposti sono dunque i seguenti:

Società

Margine di sovvenzione

Margine di pregiudizio

Dazio compensativo provvisorio

Rajaraatna Metal Industries

4,3 %

17,2 %

4,3 %

Gruppo Venus

3,1 %

26,1 %

3,1 %

Viraj Profiles Vpl. Ltd.

1,5 %

32,1 %

0,0 %

Società che hanno collaborato non incluse nel campione

3,8 %

20,4 %

3,8 %

Tutte le altre società

4,3 %

26,1 %

4,3 %

(209)

Riguardo all'inchiesta parallela antidumping si rammenta che a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (8), nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Per quanto concerne i regimi di sovvenzione, tutti riguardano sovvenzioni alle esportazioni, come indicato ai considerando da 29 a 112. I dazi antidumping provvisori pertinenti dei produttori interessati che hanno collaborato saranno quindi adeguati di conseguenza nell'inchiesta antidumping parallela.

(210)

Le aliquote del dazio compensativo indicate per le singole imprese nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (a differenza dell'aliquota a livello nazionale, applicabile a "tutte le altre società") sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dell'India e fabbricato da queste imprese, cioè dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

(211)

Le richieste di applicazione delle aliquote del dazio compensativo specificate per le singole società (per esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate senza indugio alla Commissione (9) corredate di tutte le opportune informazioni, in particolare su eventuali cambiamenti delle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o dei soggetti giuridici responsabili per la produzione o la vendita. Il regolamento potrà all'occorrenza essere modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(212)

Per una corretta applicazione del dazio antisovvenzioni, è opportuno che il livello del dazio residuo non venga applicato solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno effettuato alcuna esportazione verso l'Unione durante il PI.

9.   DISPOSIZIONI FINALI

(213)

A fini di una sana gestione è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Si precisa inoltre che le conclusioni relative all'istituzione di dazi compensativi tratte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate allo scopo di stabilire conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell'India.

2.   Le aliquote del dazio compensativo provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al punto 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat

4,3

B775

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

3,1

B776

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

3,1

B777

Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra

3,1

B778

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra

3,1

B779

Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra

0,0

B780

Società elencate nell'allegato

3,8

B781

Tutte le altre società

4,3

B999

3.   L'ammissione alla libera circolazione nell'Unione del prodotto di cui al punto 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   A norma dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU C 240 del 10.8.2012, pag. 6.

(3)  GU C 240 del 10.8.2012, pag. 15.

(4)  Le sovvenzioni con un asterisco sono sovvenzioni all'esportazione.

(5)  Margine di sovvenzione totale in base al calcolo consolidato per il gruppo.

(6)  Soglia minima.

(7)  Regolamento (CE) n. 1599/1999 del Consiglio, GU L 189 del 22.7.1999, pag. 126; regolamento (CE) n. 1600/1999 del Consiglio, GU L 189 del 22.7.1999, pag.19 e regolamento (CE) n. 1601/1999 del Consiglio, GU L 189 del 22.7.1999, pag. 1.

(8)  GU L 343,22 del 15.12.2009, pag. 51.

(9)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio N105 8/20, 1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Produttori esportatori indiani non inclusi nel campione che hanno collaborato

Codice addizionale TARIC B781

Ragione sociale

Città

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Mumbai, Maharashtra

Bhansali Stainless Wire

Mumbai, Maharashtra

Chandan Steel

Mumbai, Maharashtra

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajastan

Garg Inox Ltd

Bahadurgarh, Haryana

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbai, Maharashtra

KEI Industries

Nuova Delhi

Macro Bars and Wires

Mumbai, Maharashtra

Mukand Ltd.

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Mumbai, Maharashtra

Panchmahal Steel Ltd.

Dist. Panchmahals, Gujarat


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