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Document 32013R0149

Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012 , che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 52, 23.2.2013, p. 11–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 26 - 39

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/149/oj

23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 149/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 4, l’articolo 8, paragrafo 5, l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre delineare un quadro che racchiuda le disposizioni relative all’obbligo di compensazione, alla relativa applicazione, alle possibili esenzioni e alle tecniche di attenuazione del rischio che devono essere previste per i casi in cui la compensazione mediante controparte centrale (CCP) non risulti possibile. Per assicurare la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e favorire una visione globale e un accesso efficiente da parte dei soggetti interessati, in particolare di quelli tenuti ad assolvere gli obblighi in questione, è auspicabile raggruppare in un unico regolamento la maggior parte delle norme tecniche di regolamentazione previste nel titolo II del regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

In considerazione della natura mondiale del mercato dei derivati over-the-counter (OTC), è opportuno che il presente regolamento tenga conto dei pertinenti orientamenti e raccomandazioni concordati a livello internazionale sulle riforme dei mercati dei derivati OTC e sulla compensazione obbligatoria, così come delle norme sviluppate al riguardo in altre giurisdizioni. In particolare, la disciplina inerente alla determinazione dell’obbligo di compensazione tiene conto delle disposizioni sulla compensazione obbligatoria pubblicate dall’International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari — IOSCO), al fine di favorire, per quanto possibile, la convergenza con l’impostazione adottata in altre giurisdizioni.

(3)

Occorre definire alcuni termini per delimitare chiaramente un certo numero di concetti risultanti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e per precisare i termini tecnici necessari all’elaborazione della presente norma tecnica.

(4)

Poiché l’accordo di compensazione indiretto non deve accrescere il rischio di controparte per la CCP, il partecipante diretto, il cliente ovvero il cliente indiretto e le attività e le posizioni del cliente indiretto devono beneficiare di un adeguato livello di protezione, è essenziale che, a prescindere dalla tipologia, tale accordo soddisfi le condizioni minime per tutelare detti soggetti. A tal fine, le parti coinvolte nell’accordo devono essere vincolate a obblighi specifici. Siffatto accordo va al di là del rapporto contrattuale tra clienti indiretti e cliente del partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta.

(5)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 impone che la CCP sia un sistema designato ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (3). Ne consegue che il partecipante diretto della CCP deve soddisfare i requisiti previsti per essere partecipante ai sensi di tale direttiva. Pertanto, per assicurare che il cliente indiretto benefici di un livello di protezione equivalente a quello garantito al cliente a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, è necessario che il cliente che presta servizi di compensazione indiretta sia un ente creditizio o un’impresa di investimento ovvero l’equivalente in un paese terzo di un ente creditizio o impresa d’investimento.

(6)

Occorre definire accordi di compensazione indiretti per assicurare che, in caso di inadempimento, il cliente indiretto benefici di una protezione equivalente a quella del cliente diretto. In caso di inadempimento del partecipante diretto che agisce come intermediario in un accordo di compensazione indiretto, occorre includere i clienti indiretti nel trasferimento, previsto dagli obblighi di portabilità sanciti dagli articoli 39 e 48 del regolamento (UE) n. 648/2012, delle posizioni del cliente a un partecipante diretto alternativo. Anche gli accordi di compensazione indiretti devono prevedere adeguate garanzie contro l’inadempimento del cliente e sostenere il trasferimento delle posizioni del cliente indiretto a un prestatore alternativo di servizi di compensazione.

(7)

Dato che l’accordo di compensazione indiretto può determinare rischi specifici, tutte le parti in esso coinvolte, compresi i partecipanti diretti e le CCP, devono assicurare sistematicamente l’individuazione, la sorveglianza e la gestione dei possibili rischi concreti che esso implica. Particolarmente importante in questo contesto è una condivisione adeguata delle informazioni tra i clienti che prestano servizi di compensazione indiretta e i partecipanti diretti che agiscono come intermediari in tali servizi. I partecipanti diretti devono usare le informazioni fornite dai clienti a soli fini di gestione del rischio ed impedire qualsiasi abuso delle informazioni sensibili sul piano commerciale, anche creando barriere efficaci tra i diversi servizi dell’ente finanziario al fine di evitare conflitti d’interesse.

(8)

Quando autorizza una CCP a compensare una categoria di derivati OTC, l’autorità competente è tenuta a notificare l’autorizzazione all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem). La notifica deve specificare i dettagli che permettono all’Aesfem di effettuare la valutazione, comprese informazioni sulla liquidità e sul volume della categoria di derivati OTC in questione. Sebbene le informazioni passino dall’autorità competente all’Aesfem, spetta in prima battuta alla CCP che ha chiesto l’autorizzazione fornire le informazioni necessarie all’autorità competente, che eventualmente le integra.

(9)

Poiché può accadere, in particolare per i prodotti nuovi, che non tutte le informazioni che l’autorità competente è tenuta a includere nella notifica all’Aesfem ai fini dell’obbligo di compensazione siano disponibili, occorre in tal caso fornire le stime a disposizione, indicando chiaramente le ipotesi formulate. Affinché l’Aesfem possa valutare la capacità delle controparti attive di rispettare l’obbligo di compensazione senza perturbare il mercato, la notifica deve inoltre contenere dettagli sulle controparti, quali il tipo e numero, le procedure necessarie per avviare la compensazione mediante CCP, la capacità giuridica e operativa o il quadro per la gestione dei rischi di cui dispongono.

(10)

Per permettere all’Aesfem di stabilire se una data categoria di derivati debba essere soggetta all’obbligo di compensazione, la notifica trasmessale dall’autorità competente deve riportare, relativamente a tale categoria, informazioni sul grado di standardizzazione, la liquidità e la disponibilità del prezzo. Per una categoria di derivati OTC, il soddisfacimento dei criteri inerenti alla standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi è indicatore di condizioni economiche standardizzate, perché la standardizzazione dei primi è possibile solo in presenza delle seconde. L’Aesfem valuta i criteri relativi alla liquidità e alla disponibilità del prezzo in base a considerazioni diverse da quelle su cui si fonda la valutazione dell’autorità competente nel decidere sull’autorizzazione della CCP. La liquidità è valutata in una prospettiva più ampia e non corrisponde alla liquidità risultante una volta applicato l’obbligo di compensazione. In particolare, il fatto che un contratto sia sufficientemente liquido da essere compensato da una CCP non implica necessariamente che esso debba essere soggetto all’obbligo di compensazione. La valutazione dell’Aesfem non deve replicare né duplicare l’esame già effettuato dall’autorità competente.

(11)

Le informazioni che l’autorità competente è tenuta a fornire ai fini dell’obbligo di compensazione devono consentire all’Aesfem di valutare la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi. Al riguardo, il fatto che, in un dato momento, la CCP acceda alle informazioni per la determinazione dei prezzi non significa che i partecipanti al mercato vi possano accedere in futuro. Di conseguenza, il fatto che la CCP acceda alle informazioni per la determinazione dei prezzi necessarie ai fini della gestione dei rischi risultanti dalla compensazione di contratti derivati appartenenti a una data categoria di derivati OTC non implica automaticamente che tale categoria di derivati OTC debba essere soggetta all’obbligo di compensazione.

(12)

Il livello di dettaglio delle informazioni incluse nel registro delle categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione dipende dalla pertinenza dei dettagli in questione ai fini dell’individuazione di ciascuna categoria di contratti derivati OTC. Ne consegue che tale livello di dettaglio può variare tra le diverse categorie di contratti derivati OTC.

(13)

Consentendo a molteplici CCP di accedere a una data sede di negoziazione è possibile ampliare l’accesso dei partecipanti alla stessa e, quindi, migliorare la liquidità complessiva. In tali circostanze è tuttavia necessario precisare la nozione di frammentazione della liquidità nella sede di negoziazione, qualora essa possa costituire una minaccia al funzionamento regolare e ordinato dei mercati per la categoria di strumenti finanziari oggetto della richiesta.

(14)

La valutazione dell’autorità competente della sede di negoziazione cui la CCP ha chiesto accesso e dell’autorità competente della CCP deve basarsi sui meccanismi disponibili per evitare la frammentazione della liquidità in una sede di negoziazione.

(15)

Al fine di evitare la frammentazione della liquidità, tutti i partecipanti alla sede di negoziazione devono essere in grado di compensare tutte le operazioni eseguite tra di loro. Non sarebbe tuttavia proporzionato esigere che tutti i partecipanti diretti della CCP preesistente diventino anche partecipanti diretti di nuove CCP che servano la sede di negoziazione. Per contenere il rischio di frammentazione della liquidità, gli eventuali soggetti che sono partecipanti diretti di entrambe le CCP possono agevolare il trasferimento e la compensazione delle operazioni eseguite dai partecipanti al mercato serviti separatamente dall’una o dall’altra CCP. È tuttavia importante che la richiesta di una CCP di accedere a una data sede di negoziazione non determini una frammentazione della liquidità tale da aumentare i rischi ai quali è esposta la CCP preesistente.

(16)

Dato che, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, la richiesta di una CCP di accedere a una data sede di negoziazione non deve presupporre l’interoperabilità, il presente regolamento non deve prescrivere l’interoperabilità come unico mezzo per risolvere la frammentazione della liquidità, ma neanche precludere alla CCP la possibilità di concludere volontariamente un accordo in tal senso qualora ne siano soddisfatte le condizioni.

(17)

Al fine di stabilire per quali contratti derivati OTC sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria, le controparti non finanziarie devono applicare uno dei criteri di cui al presente regolamento, compresa la definizione contabile basata sugli International Financial Reporting Standards (IFRS). Le controparti possono usare la definizione contabile anche se non applicano gli IFRS. Riguardo alle controparti non finanziarie autorizzate ad applicare i principi contabili locali, si presume che la maggior parte dei contratti classificati come operazioni di copertura in base ai principi contabili locali rientrino nella definizione generale di contratti che riducono i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria di cui al presente regolamento.

(18)

Vi sono situazioni in cui può non risultare possibile coprire un rischio con un contratto derivato direttamente connesso, vale a dire un contratto che ha esattamente lo stesso sottostante e la stessa data di regolamento del rischio coperto. In tal caso, la controparte non finanziaria può ricorrere a una copertura indiretta (proxy hedging), ossia usare a copertura dell’esposizione uno strumento strettamente correlato, come uno strumento con un sottostante diverso ma molto simile in termini di comportamento economico. Inoltre, determinati gruppi di controparti non finanziarie che, attraverso un soggetto unico, sottoscrivono contratti derivati OTC per coprire il proprio rischio rispetto ai rischi complessivi del gruppo possono ricorrere ad operazioni di macrocopertura o di copertura del portafoglio. Le predette forme di macrocopertura, copertura di portafoglio o copertura indiretta possono configurare forme di copertura ai fini del presente regolamento e devono quindi essere valutate secondo i criteri in base a cui stabilire quali contratti derivati OTC riducano oggettivamente i rischi.

(19)

Dato che il rischio può evolvere nel tempo, per adattarsi all’evoluzione i contratti derivati OTC stipulati inizialmente per ridurre i rischi legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria possono dover essere a loro volta coperti da contratti derivati OTC supplementari. Il rischio può pertanto essere coperto da una combinazione di contratti derivati OTC, compresi contratti derivati OTC di copertura che liquidano i contratti derivati OTC ormai slegati dai rischi risultanti dall’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria.

(20)

La gamma dei rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria è molto ampia, e varia tra i diversi settori economici. In genere, i rischi legati all’attività commerciale si ricollegano ai fattori che alimentano la funzione di produzione dell’impresa e ai prodotti e servizi che essa vende o presta. L’attività di finanziamento di tesoreria si ricollega generalmente alla gestione del finanziamento del soggetto a breve e a lungo termine, debito compreso, e alle sue scelte d’investimento riguardo alle risorse finanziarie che genera o detiene, compresa la gestione di cassa. L’attività di finanziamento di tesoreria e l’attività commerciale sono esposte a rischi comuni che derivano, ad esempio, dai tassi di cambio, dai prezzi delle materie prime, dall’inflazione o dal rischio di credito. Dato che i contratti derivati OTC sono conclusi a copertura di un rischio specifico, nell’analizzare i rischi direttamente legati all’attività commerciale o all’attività di finanziamento di tesoreria, occorre stabilire per tali rischi una definizione omogenea che abbracci le due attività. Dalla separazione dei due concetti potrebbero altresì discendere conseguenze indesiderate perché un dato rischio può essere coperto, secondo il settore in cui operano le controparti non finanziarie, nel quadro dell’attività di finanziamento di tesoreria oppure in quello dell’attività commerciale.

(21)

Sebbene le soglie di compensazione debbano essere determinate tenendo conto dell’importanza sistemica dei rischi connessi, è importante rilevare che i derivati OTC che riducono i rischi sono esclusi dal calcolo delle soglie e che queste ammettono un’eccezione al principio dell’obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC che possono essere considerati non finalizzati alla copertura. Questo significa, più specificamente, che il valore delle soglie di compensazione deve essere riesaminato periodicamente e determinato per ciascuna categoria di contratti derivati OTC. Le categorie di derivati OTC stabilite ai fini delle soglie di compensazione possono non coincidere con le categorie di derivati OTC stabilite ai fini dell’obbligo di compensazione. Nel determinare il valore delle soglie di compensazione, occorre tenere debitamente conto della necessità di definire un indicatore unico che rispecchi l’importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC. Inoltre, le soglie di compensazione utilizzate dalle controparti non finanziarie devono essere di facile applicazione.

(22)

A norma del regolamento (UE) n. 648/2012, il valore delle soglie di compensazione deve essere determinato tenendo conto dell’importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC. Va tuttavia rilevato che tali posizioni nette ed esposizioni non coincidono con l’esposizione netta di tutte le controparti e di tutte le categorie di attività. Lo stesso regolamento prevede inoltre che tali posizioni nette siano sommate per ottenere i dati da considerare nella determinazione delle soglie di compensazione, ossia la risultante somma totale lorda e il risultante valore nozionale lordo da usare come riferimento.

(23)

Peraltro, dato che la struttura dell’attività dei derivati OTC delle controparti non finanziarie determina di solito un livello limitato di netting, perché i derivati sono conclusi nella stessa direzione, la differenza tra la somma delle posizioni nette e delle esposizioni per controparte e per categoria di derivati OTC è molto vicina al valore lordo dei contratti. Al fine di realizzare l’obiettivo della semplicità, il valore lordo dei contratti derivati OTC può pertanto essere usato come approssimazione valida della misura del valore da considerare ai fini della determinazione della soglia di compensazione.

(24)

Dato che le controparti non finanziarie che restano al di sotto della soglia di compensazione non sono tenute a valutare i loro contratti derivati OTC a prezzi correnti di mercato, è inopportuno determinare le soglie di compensazione ricorrendo a tale misura, perché si imporrebbe a dette controparti un onere gravoso sproporzionato rispetto al rischio in questione. Per le controparti non finanziarie, il ricorso al valore nozionale dei contratti derivati OTC consente invece un approccio semplificato, non esposto agli eventi esterni.

(25)

Il superamento di uno dei valori fissati per una categoria di derivati OTC deve determinare il superamento della soglia di compensazione per tutte le categorie, poiché i contratti derivati OTC che riducono i rischi sono esclusi dal calcolo della soglia di compensazione, le conseguenze del superamento della soglia di compensazione non sono legate solo all’obbligo di compensazione, ma si estendono alle tecniche di attenuazione del rischio, e l’approccio ai pertinenti obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012 alle controparti non finanziarie deve essere semplificato, data la natura poco sofisticata della maggior parte di esse.

(26)

Ai contratti derivati OTC non compensati vanno applicate tecniche di attenuazione del rischio quali la conferma tempestiva. La conferma del contratto derivato OTC può riferirsi a uno o più accordi-quadro, a uno o più accordi-quadro di conferma ovvero ad altri termini standardizzati e può configurarsi come contratto stipulato per via telematica o come documento firmato da entrambe le parti.

(27)

Ai fini di un’interpretazione comune dei termini dell’operazione e della loro certezza giuridica, è essenziale che le controparti li confermino il prima possibile dopo l’esecuzione dell’operazione, soprattutto in caso di stipulazione o elaborazione per via telematica. È in particolare possibile che le parti di un contratto derivato OTC non standardizzato o complesso debbano instaurare strumenti che permettano loro di rispettare l’obbligo di confermare tempestivamente i contratti derivati OTC. La conferma tempestiva anticiperebbe inoltre l’evoluzione delle pertinenti pratiche di mercato nel settore.

(28)

Per attenuare ulteriormente i rischi, la riconciliazione del portafoglio permette a ciascuna parte di individuare prontamente gli eventuali malintesi sui termini fondamentali dell’operazione passando in rassegna il portafoglio di operazioni come inteso dalla controparte. Tali termini devono prevedere la valutazione di ciascuna operazione e possono includere altri dettagli pertinenti quali: data effettiva, data di scadenza prevista, date di pagamento o di regolamento, valore nozionale del contratto e valuta dell’operazione, strumento sottostante, posizione delle parti, convenzione sui giorni lavorativi, eventuali tassi fissi o variabili del contratto derivato OTC.

(29)

Dati i diversi profili di rischio e affinché la riconciliazione del portafoglio costituisca una tecnica di attenuazione del rischio proporzionata, occorre modulare sia la frequenza della riconciliazione sia l’entità del portafoglio da prendere in considerazione in funzione della natura delle parti. È opportuno imporre requisiti più severi sia alle controparti finanziarie sia alle controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione, applicando invece una minore frequenza di riconciliazione alle controparti non finanziarie che non la superano, e questo a prescindere dalla categoria cui appartiene l’altra parte, la quale trarrebbe anch’essa vantaggio dalla minore frequenza della riconciliazione per la sezione interessata del suo portafoglio.

(30)

A seconda delle circostanze, quali dimensione del portafoglio con la controparte e scadenza, finalità e grado di standardizzazione dei contratti derivati OTC, anche la compressione del portafoglio può costituire uno strumento efficace di attenuazione del rischio. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie che detengono un portafoglio di contratti derivati OTC non compensati mediante CCP al di sopra del livello fissato dal presente regolamento devono predisporre procedure atte a vagliare l’ipotesi di ricorrere alla compressione del portafoglio per ridurre il rischio di controparte.

(31)

Scopo della risoluzione delle controversie è attenuare i rischi derivanti dai contratti non compensati a livello centrale. Nel concludere tra loro operazioni su derivati OTC, le controparti devono predisporre un quadro concordato di risoluzione delle controversie che possono sorgere al riguardo, improntato a meccanismi di risoluzione quali l’arbitraggio oppure il sondaggio di mercato e teso ad evitare che le controversie irrisolte s’inaspriscano ed espongano le controparti a rischi supplementari. Occorre rilevare, gestire e comunicare adeguatamente le controversie.

(32)

Per precisare quali condizioni di mercato impediscano la valutazione a prezzi correnti di mercato, è necessario precisare quali siano i mercati inattivi. Il mercato può essere inattivo per vari motivi, ad esempio quando non vi si effettuano regolarmente operazioni alle normali condizioni di mercato, laddove l’espressione «alle normali condizioni di mercato» dev’essere intesa nel senso attribuitole a fini contabili.

(33)

Il presente regolamento, che si applica alle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie al di sopra della soglia di compensazione, tiene conto della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (4), che prevede, tra l’altro, i requisiti che devono essere soddisfatti in caso di valutazione in base a un modello.

(34)

Per determinare adeguatamente le responsabilità, il modello usato per la valutazione in base a un modello, sebbene possa essere sviluppato all’interno o all’esterno, dev’essere approvato dal consiglio di amministrazione o dal comitato da esso delegato.

(35)

Laddove le controparti possono avvalersi dell’esenzione per le operazioni infragruppo dopo averne dato notifica alle autorità competenti ma prima della fine del periodo di cui queste dispongono per opporvisi, è importante assicurare che le autorità competenti ricevano tempestivamente informazioni pertinenti e sufficienti che permettano loro di valutare l’eventualità di opporsi all’uso dell’esenzione.

(36)

Le previsioni delle dimensioni, del volume e della frequenza dei contratti derivati OTC infragruppo possono basarsi sia sulle passate operazioni infragruppo delle controparti sia su stime circa il modello e l’attività previste per il futuro.

(37)

Quando si avvalgono di un’esenzione per le operazioni infragruppo, le controparti devono rendere pubbliche le informazioni al riguardo, per assicurare la trasparenza nei confronti dei partecipanti al mercato e dei potenziali creditori. La divulgazione di tali informazioni riveste particolare importanza per i potenziali creditori delle controparti ai fini della valutazione dei rischi. Essa mira ad eliminare ogni possibile equivoco sul fatto che i contratti derivati OTC siano compensati a livello centrale o che ad essi si applichino tecniche di attenuazione del rischio quando in realtà così non è.

(38)

La tempistica della conferma tempestiva implica sforzi di adattamento, tra l’altro in termini di modifiche della prassi di mercato e di potenziamento dei sistemi informatici. Dato che il ritmo di messa in conformità può variare a seconda della categoria di controparti e della categoria di derivati OTC, è opportuno tener conto di tali differenze scaglionando le date di applicazione e migliorando così i tempi della conferma per le controparti e i prodotti che possono essere pronti in tempi più brevi.

(39)

Le norme stabilite per la riconciliazione del portafoglio, la compressione del portafoglio e la risoluzione delle controversie impongono alle controparti la predisposizione di procedure, politiche e processi e la modifica della documentazione, interventi che richiedono tempo. Occorre posticipare l’entrata in vigore dei relativi obblighi per dare alle controparti il tempo di adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi.

(40)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(41)

A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l’Aesfem ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «cliente indiretto»: il cliente di un cliente di un partecipante diretto;

b)   «accordo di compensazione indiretto»: l’insieme dei rapporti contrattuali tra la controparte centrale (CCP), il partecipante diretto, il cliente del partecipante diretto e il cliente indiretto che consente al cliente del partecipante diretto di offrire servizi di compensazione al cliente indiretto;

c)   «conferma»: la documentazione che comprova l’accordo delle controparti su tutti i termini del contratto derivato over-the-counter (OTC).

CAPO II

ACCORDI DI COMPENSAZIONE INDIRETTI

[articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 2

Struttura dell’accordo di compensazione indiretto

1.   Laddove il partecipante diretto è disposto ad agire come intermediario per la compensazione indiretta, il suo cliente è autorizzato a prestare servizi di compensazione indiretta a uno o più dei propri clienti, a condizione che il cliente del partecipante diretto sia un ente creditizio autorizzato, un’impresa di investimento autorizzata ovvero un ente creditizio o un’impresa d’investimento equivalenti di un paese terzo.

2.   Il cliente del partecipante diretto e il cliente indiretto concordano i termini contrattuali dell’accordo di compensazione indiretto dopo aver consultato il partecipante diretto sugli aspetti che possono ripercuotersi sulle sue operazioni. Detti termini comprendono l’obbligo contrattuale a carico del cliente di onorare tutte le obbligazioni del cliente indiretto nei confronti del partecipante diretto. Detto obbligo si riferisce unicamente alle operazioni conseguenti all’accordo di compensazione indiretto, il cui ambito di applicazione è documentato precisamente nei contratti concordati.

Articolo 3

Obblighi della CCP

1.   L’accordo di compensazione indiretto non è soggetto a pratiche commerciali della CCP che ne ostacolino la conclusione a condizioni commerciali ragionevoli. A richiesta del partecipante diretto, la CCP tiene libri e conti separati per consentire a ciascun cliente di distinguere, nei conti presso la CCP, le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti.

2.   La CCP individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti da accordi di compensazione indiretti che possano influire sulla sua resilienza.

Articolo 4

Obblighi del partecipante diretto

1.   Il partecipante diretto che intende agire come intermediario per servizi di compensazione indiretta si propone in tal senso a condizioni commerciali ragionevoli. Fatta salva la riservatezza degli accordi contrattuali stipulati con i singoli clienti, il partecipante diretto divulga pubblicamente le condizioni generali a cui è disposto ad agire come intermediario per servizi di compensazione indiretta. Tali condizioni possono includere requisiti operativi minimi per i clienti che prestano servizi di compensazione indiretta.

2.   Quando agisce come intermediario di accordi di compensazione indiretti, il partecipante diretto applica una delle seguenti disposizioni relative alla segregazione in funzione delle indicazioni del cliente:

a)

tiene libri e conti separati per consentire a ciascun cliente di distinguere, nei conti presso il partecipante diretto, le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti;

b)

tiene libri e conti separati per consentire a ciascun cliente di distinguere, nei conti presso il partecipante diretto, le attività e posizioni detenute per conto di un cliente indiretto da quelle detenute per conto di altri clienti indiretti.

3.   Il requisito di distinguere le attività e posizioni presso il partecipante diretto è considerato soddisfatto in presenza delle condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 648/2012.

4.   Il partecipante diretto predispone procedure solide per gestire l’inadempimento del cliente che presta servizi di compensazione indiretta. Dette procedure prevedono un meccanismo credibile di trasferimento delle attività e posizioni, previo accordo dei clienti indiretti interessati, a un cliente o a un partecipante diretto alternativo. Il cliente o il partecipante diretto è tenuto ad accettare tali posizioni soltanto se ha preliminarmente sottoscritto un accordo contrattuale a tal fine.

5.   Il partecipante diretto provvede inoltre a che le sue procedure permettano la pronta liquidazione delle attività e posizioni dei clienti indiretti e gli consentano di pagare ai clienti indiretti tutte le somme dovute a seguito dell’inadempimento del cliente.

6.   Il partecipante diretto individua, sorveglia e gestisce i rischi derivanti dall’intermediazione di accordi di compensazione indiretti, anche valendosi delle informazioni fornite dai clienti a norma dell’articolo 4, paragrafo 3. Il partecipante diretto predispone procedure interne solide affinché tali informazioni non possano essere usate a fini commerciali.

Articolo 5

Obblighi del cliente

1.   Il cliente che presta servizi di compensazione indiretta tiene libri e conti separati per poter distinguere le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei clienti indiretti. Offre al cliente indiretto la scelta tra i due metodi alternativi di segregazione contabile previsti all’articolo 4, paragrafo 2, e provvede a che sia pienamente informato dei rischi associati a ciascuno di essi. Le informazioni che il cliente fornisce ai clienti indiretti specificano le disposizioni sul trasferimento delle posizioni e dei conti a un cliente alternativo.

2.   Il cliente che presta servizi di compensazione indiretta chiede al partecipante diretto di aprire un conto separato presso la CCP. Il conto è finalizzato esclusivamente alla detenzione delle attività e posizioni dei clienti indiretti di tale cliente.

3.   Il cliente fornisce al partecipante diretto informazioni sufficienti per individuare, sorvegliare e gestire i rischi derivanti dall’intermediazione di accordi di compensazione indiretti. In caso di inadempimento del cliente, tutte le informazioni da esso detenute sui clienti indiretti sono messe immediatamente a disposizione del partecipante diretto.

CAPO III

NOTIFICA ALL’AESFEM AI FINI DELL’OBBLIGO DI COMPENSAZIONE

[articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 6

Informazioni da includere nella notifica

1.   La notifica ai fini dell’obbligo di compensazione riporta le seguenti informazioni:

a)

indicazione della categoria di contratti derivati OTC;

b)

indicazione dei contratti derivati OTC compresi nella categoria di contratti derivati OTC;

c)

le altre informazioni da includere nel registro pubblico a norma dell’articolo 8;

d)

le altre caratteristiche che permettono di distinguere i contratti derivati OTC compresi nella categoria di contratti derivati OTC da quelli esclusi;

e)

prova del grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi relativamente alla pertinente categoria di contratti derivati OTC;

f)

informazioni sul volume della categoria di contratti derivati OTC;

g)

informazioni sulla liquidità della categoria di contratti derivati OTC;

h)

prova del fatto che i partecipanti al mercato dispongano di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di contratti derivati OTC;

i)

prova dell’impatto dell’obbligo di compensazione sulla disponibilità, per i partecipanti al mercato, di informazioni per la determinazione dei prezzi.

2.   Ai fini della fissazione della data o delle date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione dell’eventuale applicazione graduale, e della determinazione delle categorie di controparti cui l’obbligo si applica, la notifica ai fini dell’obbligo di compensazione riporta:

a)

le informazioni utili per quantificare il previsto volume della categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione;

b)

la prova della capacità della CCP di gestire il previsto volume della categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione e di gestire il rischio derivante dalla compensazione della categoria di contratti derivati OTC interessata, anche tramite accordi di compensazione conclusi con clienti o clienti indiretti;

c)

il tipo e il numero di controparti attive sul mercato o prevedibilmente tali per la categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione;

d)

una breve descrizione dei diversi compiti da svolgere prima di avviare la compensazione con la CCP, con indicazione del tempo necessario per l’esecuzione di ciascuno;

e)

informazioni sulla gestione dei rischi e la capacità giuridica e operativa delle varie controparti attive nel mercato per la categoria di contratti derivati OTC eventualmente assoggettata all’obbligo di compensazione.

3.   Le informazioni sul volume e sulla liquidità precisano, relativamente alla categoria di contratti derivati OTC e a ciascun contratto derivato in essa compreso, le pertinenti informazioni di mercato, inclusi i dati storici, i dati attuali e qualsiasi variazione prevista qualora la categoria di contratti derivati OTC sia assoggettata all’obbligo di compensazione, tra cui:

a)

numero di operazioni;

b)

volume complessivo;

c)

totale delle posizioni aperte;

d)

profondità degli ordini, compreso il numero medio di ordini e di richieste di quotazioni;

e)

ampiezza degli spread;

f)

misure di liquidità in situazione di tensione sui mercati;

g)

misure di liquidità per l’esecuzione delle procedure in caso di inadempimento.

4.   Le informazioni sul grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi relativamente alla pertinente categoria di contratti derivati OTC, di cui al paragrafo 1, lettera e), riportano, per la categoria di contratti derivati OTC e per ciascun contratto derivato in essa compreso, l’indicazione del prezzo di riferimento giornaliero e del numero di giorni l’anno in cui il prezzo di riferimento è considerato attendibile, almeno sull’arco dei dodici mesi precedenti.

CAPO IV

CRITERI PER DETERMINARE LE CATEGORIE DI CONTRATTI DERIVATI OTC SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI COMPENSAZIONE

[articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 7

Criteri valutati dall’Aesfem

1.   Riguardo al grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi della categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) valuta:

a)

se i termini contrattuali della categoria di contratti derivati OTC interessata includono una documentazione giuridica comune, compresi accordi-quadro di compensazione, definizioni e termini e conferme standardizzati, che stabilisce specifiche contrattuali di uso comune tra le parti;

b)

se i processi operativi della categoria di contratti derivati OTC interessata subiscono un trattamento automatizzato nella fase post-negoziazione e sono esposti agli eventi del ciclo di vita secondo modalità comuni e in base a un calendario ampiamente concordato dalle parti.

2.   Riguardo al volume e alla liquidità della categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Aesfem valuta:

a)

se i margini o i requisiti finanziari della CCP sono proporzionati al rischio che l’obbligo di compensazione intende attenuare;

b)

la stabilità nel tempo delle dimensioni e della profondità del mercato per il prodotto in questione;

c)

la probabilità che la dispersione sul mercato si mantenga sufficiente in caso di inadempimento di un partecipante diretto;

d)

il numero e il valore delle operazioni.

3.   Riguardo alla disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Aesfem valuta se i partecipanti al mercato sono in grado di accedere, a condizioni commerciali ragionevoli, alle informazioni necessarie per determinare accuratamente i prezzi dei contratti compresi in tale categoria e se continueranno ad esserlo qualora essa fosse assoggettata all’obbligo di compensazione.

CAPO V

REGISTRO PUBBLICO

[articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 8

Informazioni da includere nel registro dell’Aesfem

1.   Per ciascuna categoria di contratti derivati OTC soggetta all’obbligo di compensazione il registro pubblico dell’Aesfem riporta:

a)

la categoria di attività dei contratti derivati OTC;

b)

la tipologia dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

c)

i sottostanti dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

d)

se i sottostanti sono strumenti finanziari, l’indicazione del fatto che il sottostante è uno strumento finanziario unico o proviene da un emittente unico ovvero è un indice o portafoglio;

e)

se i sottostanti non sono strumenti finanziari, l’indicazione della categoria del sottostante;

f)

la valuta nozionale e di regolamento dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

g)

la gamma delle scadenze dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

h)

le condizioni di regolamento dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

i)

la gamma delle frequenze di pagamento dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

j)

l’identificativo del prodotto riguardo alla pertinente categoria di contratti derivati OTC;

k)

qualsiasi altra caratteristica utile per distinguere un contratto della pertinente categoria di contratti derivati OTC da un altro.

2.   Riguardo a ciascuna CCP autorizzata o riconosciuta ai fini dell’obbligo di compensazione, il registro pubblico dell’Aesfem riporta:

a)

il codice identificativo a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione (6);

b)

la denominazione completa;

c)

il paese di stabilimento;

d)

l’autorità competente designata a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.   Riguardo alle date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione dell’eventuale applicazione graduale, il registro pubblico dell’Aesfem riporta:

a)

l’identificazione delle categorie di controparti cui si applica ciascun periodo di applicazione graduale;

b)

qualsiasi altra condizione che, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, è necessaria ai fini del periodo di applicazione graduale.

4.   Il registro pubblico dell’Aesfem riporta il riferimento delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, in base alle quali è stato stabilito ciascun obbligo di compensazione.

5.   Riguardo a ciascuna CCP notificata all’Aesfem dall’autorità competente, il registro pubblico dell’Aesfem riporta almeno:

a)

l’identificazione della CCP;

b)

la categoria di attività dei contratti derivati OTC notificati;

c)

la tipologia dei contratti derivati OTC;

d)

la data della notifica;

e)

l’identificazione dell’autorità competente che effettua la notifica.

CAPO VI

FRAMMENTAZIONE DELLA LIQUIDITÀ

[articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 9

Precisazione della nozione di frammentazione della liquidità

1.   Si ritiene che si verifichi frammentazione di liquidità quando i partecipanti alla sede di negoziazione non sono in grado di concludere un’operazione con uno o più partecipanti della medesima sede perché mancano accordi di compensazione accessibili a tutti i partecipanti.

2.   Non si ritiene che l’accesso di una CCP alla sede di negoziazione già servita da un’altra CCP vi determini frammentazione della liquidità se tutti i partecipanti alla sede di negoziazione, senza che i partecipanti diretti della CCP preesistente siano obbligati a aderire alla CCP che richiede l’accesso, sono in grado di usufruire, direttamente o indirettamente, della compensazione tramite una delle alternative seguenti:

a)

almeno una CCP in comune;

b)

accordi di compensazione predisposti dalle CCP.

3.   Gli accordi volti a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), sono predisposti prima che la CCP richiedente inizi a fornire servizi di compensazione nella pertinente sede di negoziazione.

4.   L’accesso a una CCP comune di cui al paragrafo 2, lettera a), può essere realizzato tramite due o più partecipanti diretti o due o più clienti ovvero mediante accordi di compensazione indiretti.

5.   Gli accordi di compensazione di cui al paragrafo 2, lettera b), possono prevedere il trasferimento delle operazioni effettuate dai pertinenti partecipanti al mercato verso partecipanti diretti di altre CCP. Sebbene l’accesso di una CCP alla sede di negoziazione non debba richiedere interoperabilità, il requisito dell’accesso ad accordi comuni di compensazione può essere soddisfatto con un accordo d’interoperabilità concluso dalle pertinenti CCP e approvato dalle pertinenti autorità competenti.

CAPO VII

CONTROPARTI NON FINANZIARIE

Articolo 10

[articolo 10, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Criteri per stabilire quali contratti derivati OTC riducano oggettivamente i rischi

1.   La capacità del contratto derivato OTC di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo è oggettivamente misurabile quando tale contratto soddisfa, di per sé o in combinazione con altri, direttamente o tramite strumenti strettamente correlati, uno dei seguenti criteri:

a)

copre i rischi derivanti dalla potenziale variazione del valore delle attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività che, nel corso normale dell’attività, la controparte non finanziaria o il suo gruppo possiede, produce, fabbrica, trasforma, fornisce, acquista, commercializza, noleggia, vende o assume ovvero di cui prevede ragionevolmente il possesso, produzione, fabbricazione, trasformazione, fornitura, acquisto, commercializzazione, noleggio, vendita o assunzione;

b)

copre i rischi derivanti dal potenziale impatto indiretto sul valore delle attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività, di cui alla lettera a), dovuto alla fluttuazione di tassi di interesse, tassi di inflazione, tassi di cambio o rischio di credito;

c)

costituisce un contratto di copertura in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Articolo 11

[articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Soglie di compensazione

I valori delle soglie di compensazione ai fini dell’obbligo di compensazione sono i seguenti:

a)

1 miliardo di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su crediti;

b)

1 miliardo di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su azioni;

c)

3 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su tassi d’interesse;

d)

3 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su tassi di cambio;

e)

3 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su materie prime e per altri contratti derivati OTC non contemplati alle lettere da a) a d).

CAPO VIII

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEI RISCHI DEI CONTRATTI DERIVATI OTC NON COMPENSATI MEDIANTE CCP

Articolo 12

[articolo 11, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Conferma tempestiva

1.   Il contratto derivato OTC concluso tra controparti finanziarie o controparti non finanziarie contemplate all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 e non compensato mediante CCP è confermato, con mezzi elettronici ove disponibili, il più presto possibile e comunque:

a)

per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi fino al 28 febbraio 2014 compreso, entro la fine della seconda giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC;

b)

per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi dopo il 28 febbraio 2014, entro la fine della giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC;

c)

per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi fino al 31 agosto 2013 compreso, entro la fine della terza giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato;

d)

per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi dopo il 31 agosto 2013 fino al 31 agosto 2014 compreso, entro la fine della seconda giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato;

e)

per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi dopo il 31 agosto 2014, entro la fine della giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato.

2.   Il contratto derivato OTC concluso con una controparte non finanziaria non contemplata all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 è confermato, con mezzi elettronici ove disponibili, il più presto possibile e comunque:

a)

per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi fino al 31 agosto 2013 compreso, entro la fine della quinta giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC;

b)

per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi dopo il 31 agosto 2013 fino al 31 agosto 2014 compreso, entro la fine della terza giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC;

c)

per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi dopo il 31 agosto 2014, entro la fine della seconda giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC;

d)

per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi fino al 31 agosto 2013 compreso, entro la fine della settima giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato;

e)

per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi dopo il 31 agosto 2013 fino al 31 agosto 2014 compreso, entro la fine della quarta giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato;

f)

per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi dopo il 31 agosto 2014, entro la fine della seconda giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato.

3.   Laddove l’operazione di cui al paragrafo 1 o 2 è conclusa dopo le ore 16:00, ora locale, ovvero con una controparte ubicata su un fuso orario diverso che non consente la conferma entro il termine stabilito, la conferma è effettuata il più presto possibile e comunque entro la giornata lavorativa successiva al pertinente termine fissato al paragrafo 1 o 2.

4.   Le controparti finanziarie predispongono la necessaria procedura per segnalare a cadenza mensile all’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 48 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) il numero di operazioni in derivati OTC di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono state confermate e che sono state in essere per più di cinque giorni lavorativi.

Articolo 13

[articolo 11, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Riconciliazione del portafoglio

1.   Le controparti finanziarie e non finanziarie di un contratto derivato OTC concordano con ciascuna controparte, per iscritto o con mezzi elettronici equivalenti, le modalità di riconciliazione del portafoglio. L’accordo in questione è raggiunto prima della conclusione del contratto derivato OTC.

2.   Effettuano la riconciliazione del portafoglio le controparti dei contratti derivati OTC, tra di loro, ovvero un terzo qualificato che ne è stato debitamente incaricato da una delle controparti. La riconciliazione del portafoglio riguarda i termini essenziali di ogni specifico contratto derivato OTC e include almeno la valutazione attribuita a ciascun contratto a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.   Al fine di individuare precocemente eventuali divergenze in uno dei termini essenziali del contratto derivato OTC, valutazione compresa, la riconciliazione del portafoglio è effettuata:

a)

per la controparte finanziaria o la controparte non finanziaria contemplata all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012:

i)

ogni giorno lavorativo qualora tra le controparti siano in essere 500 o più contratti derivati OTC;

ii)

una volta alla settimana qualora tra le controparti siano in essere da 51 a 499 contratti derivati OTC in un qualsiasi momento nel corso della settimana;

iii)

una volta al trimestre qualora tra le controparti siano in essere 50 o meno contratti derivati OTC in un qualsiasi momento nel corso del trimestre;

b)

per la controparte non finanziaria non contemplata dall’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012:

i)

una volta al trimestre qualora tra le controparti siano in essere oltre 100 contratti derivati OTC in un qualsiasi momento nel corso del trimestre;

ii)

una volta all’anno qualora tra le controparti siano in essere 100 o meno contratti derivati OTC.

Articolo 14

[articolo 11, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Compressione del portafoglio

La controparte finanziaria e la controparte non finanziaria che hanno in essere con una controparte 500 o più contratti derivati OTC non compensati a livello centrale predispongono procedure per vagliare periodicamente, almeno due volte l’anno, l’ipotesi di effettuare una compressione del portafoglio per ridurre il rischio di credito di controparte, e di procedervi.

La controparte finanziaria e la controparte non finanziaria assicurano di poter spiegare in modo ragionevole e valido alla pertinente autorità competente i motivi che le hanno indotte a concludere che la compressione del portafoglio non fosse opportuna.

Articolo 15

[articolo 11, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Risoluzione delle controversie

1.   Alla conclusione del contratto derivato OTC, la controparte finanziaria e la controparte non finanziaria hanno già concordato procedure e processi dettagliati per:

a)

l’individuazione, la registrazione e il monitoraggio delle controversie relative al riconoscimento o alla valutazione del contratto e allo scambio di garanzie reali tra le parti. Dette procedure registrano perlomeno il tempo durante il quale la controversia è pendente, la controparte e l’importo contestato;

b)

la risoluzione tempestiva delle controversie, prevedendo un processo specifico per le controversie che non sono risolte entro cinque giorni lavorativi.

2.   La controparte finanziaria segnala all’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 48 della direttiva 2004/39/CE le controversie relative al contratto derivato OTC, alla sua valutazione o allo scambio di garanzie reali che vertono su un importo o un valore superiore a 15 milioni di EUR e che sono pendenti per almeno 15 giorni lavorativi.

Articolo 16

[articolo 11, paragrafo 14, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Condizioni di mercato che impediscono la valutazione a prezzi correnti di mercato

1.   Si ritiene che vigano condizioni di mercato che impediscono la valutazione del contratto derivato OTC a prezzi correnti di mercato in una delle due situazioni seguenti:

a)

quando il mercato è inattivo;

b)

laddove la gamma delle stime ragionevoli del fair value (valore equo) è ampia e le probabilità delle diverse stime non possono essere valutate ragionevolmente.

2.   Il mercato del contratto derivato OTC è considerato inattivo quando le quotazioni non sono disponibili facilmente e sistematicamente e le quotazioni disponibili non sono riconducibili a operazioni effettuate realmente e regolarmente sul mercato alle normali condizioni ivi vigenti.

Articolo 17

[articolo 11, paragrafo 14, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Criteri per il ricorso alla valutazione in base a un modello

Ai fini della valutazione in base a un modello, le controparti finanziarie e non finanziarie ricorrono a un modello che:

a)

ingloba tutti i fattori che le controparti prenderebbero in considerazione nella fissazione del prezzo, utilizzando anche, per quanto possibile, le informazioni utili per la valutazione a prezzi correnti di mercato;

b)

è conforme alle metodologie economiche di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari accettate;

c)

è calibrato e testato, quanto a validità, in base ai prezzi riscontrati nelle operazioni correnti osservabili sul mercato riguardo allo stesso strumento finanziario ovvero è fondato sui dati di mercato osservabili a disposizione;

d)

è convalidato e monitorato in maniera indipendente da un servizio diverso da quello che assume il rischio;

e)

è debitamente documentato e approvato dal consiglio di amministrazione con la frequenza necessaria, dopo qualsiasi modifica sostanziale e almeno una volta l’anno. L’approvazione può essere delegata ad un comitato.

Articolo 18

[articolo 11, paragrafo 14, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Notifica delle modalità dell’operazione infragruppo all’autorità competente

1.   La domanda o la notifica all’autorità competente delle modalità delle operazioni infragruppo è effettuata per iscritto e specifica:

a)

le controparti delle operazioni che sono soggetti giuridici, compreso il rispettivo identificativo a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012;

b)

il rapporto societario tra le controparti;

c)

i particolari del rapporto contrattuale di base tra le parti;

d)

la categoria di operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 648/2012;

e)

i particolari delle operazioni per cui la controparte chiede l’esenzione, ossia:

i)

categoria di attività dei contratti derivati OTC;

ii)

tipologia dei contratti derivati OTC;

iii)

tipologia dei sottostanti;

iv)

valute nozionali e di regolamento;

v)

fascia di durata del contratto;

vi)

tipologia di regolamento;

vii)

dimensione, volume e frequenza annui previsti dei contratti derivati OTC.

2.   Nell’ambito della domanda o della notifica all’autorità competente, la controparte comunica altresì le informazioni accessorie che comprovano il soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 11, paragrafi da 6 a 10, del regolamento (UE) n. 648/2012. I documenti a corredo includono copie di procedure documentate di gestione del rischio, dati storici sulle operazioni e copia dei pertinenti contratti tra le parti e, su richiesta dell’autorità competente, anche un parere legale.

Articolo 19

[articolo 11, paragrafo 14, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Notifica delle modalità dell’operazione infragruppo all’Aesfem

1.   L’autorità competente notifica all’Aesfem per iscritto le modalità delle operazioni infragruppo:

a)

entro un mese dal ricevimento della notifica, relativamente alla notifica ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 7 o 9, del regolamento (UE) n. 648/2012;

b)

entro un mese dalla trasmissione della decisione alla controparte, relativamente alla decisione dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, 8 o 10, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.   La notifica all’Aesfem specifica:

a)

le informazioni previste all’articolo 18;

b)

il fatto che la decisione sia favorevole o sfavorevole;

c)

se la decisione è favorevole:

i)

una sintesi dei motivi per i quali le condizioni previste all’articolo 11, paragrafo 6, 7, 8, 9 o 10, secondo i casi, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono ritenute soddisfatte;

ii)

il fatto che si tratti di un’esenzione totale o parziale, relativamente alla notifica di cui all’articolo 11, paragrafo 6, 8 o 10, del regolamento (UE) n. 648/2012;

d)

se la decisione è sfavorevole:

i)

l’indicazione delle condizioni previste all’articolo 11, paragrafo 6, 7, 8, 9 o 10, secondo i casi, del regolamento (UE) n. 648/2012 che non sono soddisfatte;

ii)

una sintesi dei motivi per i quali dette condizioni non sono ritenute soddisfatte.

Articolo 20

[articolo 11, paragrafo 14, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Informazioni sull’esenzione infragruppo da rendere pubbliche

Le informazioni sull’esenzione infragruppo da rendere pubbliche precisano:

a)

le controparti delle operazioni che sono soggetti giuridici, compreso il rispettivo identificativo a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012;

b)

il rapporto tra le controparti;

c)

il fatto che si tratti di un’esenzione totale o parziale;

d)

l’importo nozionale aggregato dei contratti derivati OTC cui si applica l’esenzione infragruppo.

Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli 13, 14 e 15 si applicano sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(3)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

(4)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(5)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(6)  GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20.

(7)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(8)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.


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