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Document 32013R0055

Regolamento (UE) n. 55/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2012 , sull’estensione dell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro

OJ L 21, 24.1.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 172 - 173

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/55/oj

24.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/1


REGOLAMENTO (UE) N. 55/2013 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2012

sull’estensione dell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1)

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha l’obiettivo di facilitare il trasporto transfrontaliero di contante in euro tra gli Stati membri. Tale regolamento tuttavia si applica solamente ai territori di quegli Stati membri che hanno adottato l’euro come moneta unica.

(2)

Nella prospettiva del passaggio all’euro in uno Stato membro, vi è l’esigenza di trasportare contante in euro dagli Stati membri dell’attuale area dell’euro poiché le banconote in euro necessarie per la transizione sono generalmente trasportate dalle attuali riserve dell’area dell’euro e le monete metalliche sono spesso coniate in tutto o in parte all’estero.

(3)

Pertanto, occorre applicare il regolamento n. 1214/2011 anche agli Stati membri che si stanno preparando ad adottare l’euro. Esso si dovrebbe applicare dalla data della decisione del Consiglio che abroga le deroghe degli Stati membri interessati a partecipare all’euro.

(4)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire facilitare il trasporto professionale transfrontaliero su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell’attuale zona euro e gli Stati membri in procinto di introdurre l’euro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri dato l’elevato livello di dettaglio e la marcata divergenza dei sistemi normativi nazionali in materia, e può quindi, per l’entità e gli effetti dell’azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica al territorio di uno Stato membro che non ha ancora adottato l’euro a decorrere dalla data della decisione del Consiglio che abroga la deroga degli Stati membri interessati a partecipare all’euro, adottata a norma dell’articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore dopo dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  Parere del 5 ottobre 2010 (GU C 278 del 15.10.2010, pag. 1).

(2)  GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1.


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