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Document 32012R1190

Regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012 , sull’obiettivo dell’Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 340, 13.12.2012, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 25 - 30

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1190/oj

13.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/29


REGOLAMENTO (UE) N. 1190/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2012

sull’obiettivo dell’Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Lo scopo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di lotta contro la salmonella e altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il rischio per la salute pubblica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede che sia fissato un obiettivo dell’Unione per ridurre la prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica nei tacchini a livello della produzione primaria. Tale riduzione è fondamentale per garantire che i criteri per la salmonella nelle carni fresche dei tacchini enunciati nell’allegato II, parte E, del suddetto regolamento, e nell’allegato I, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (2), possano essere soddisfatti.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che l’obiettivo dell’Unione debba comprendere un’espressione numerica che rappresenti la percentuale massima di unità epidemiologiche che risultano positive e/o la percentuale minima di riduzione del numero di unità epidemiologiche che risultano positive, il termine massimo entro il quale l’obiettivo deve essere raggiunto e la definizione dei metodi di prova necessari per verificare il conseguimento dell’obiettivo. Va anche inclusa, se del caso, la definizione dei sierotipi rilevanti per la salute pubblica.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che, nel definire l’obiettivo dell’Unione, occorre tenere conto dell’esperienza acquisita con l’applicazione delle vigenti misure nazionali e delle informazioni trasmesse alla Commissione o all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in virtù della normativa in vigore nell’Unione, in particolare nel quadro delle informazioni fornite a norma della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (3), e in particolare dell’articolo 5.

(5)

Il regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di Salmonella Enteritidis e di Salmonella Typhimurium nei tacchini (4), fissa l’obiettivo per la riduzione della percentuale massima dei gruppi di tacchini che risultano positivi ai due sierotipi di salmonella all’1 % o meno entro il 31 dicembre 2012, sia per i gruppi di tacchini da ingrasso che per i gruppi di tacchini adulti da riproduzione.

(6)

Secondo la relazione di sintesi dell’UE sulle tendenze e sulle fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare nell’UE nel 2010 (5), la Salmonella Enteritidis e la Salmonella Typhimurium sono i sierotipi più frequentemente associati alle malattie umane. In particolare, i casi umani causati dalla Salmonella Enteritidis sono diminuiti in modo significativo nel 2010.

(7)

Nel marzo 2012 l’EFSA ha adottato un parere scientifico su una stima dell’impatto sulla salute pubblica di un nuovo obiettivo per la riduzione della salmonella nei tacchini (6). Gli esperti hanno concluso che il sierotipo zoonotico di salmonella più frequente trasmesso alla progenie dalla madre nel pollame è la Salmonella Enteritidis. L’EFSA ha anche constatato che le misure di controllo sui tacchini previste dall’Unione hanno contribuito a ridurre notevolmente il numero di casi di salmonellosi umana dovuta al consumo di tacchini rispetto alla situazione nel 2007. Occorre pertanto confermare l’obiettivo.

(8)

Negli ultimi anni i ceppi monofasici di Salmonella Typhimurium si sono sviluppati divenendo fra i sierotipi di salmonella più frequenti in diverse specie animali e negli isolati clinici umani, come evidenziato dalla relazione di sintesi dell’UE sulle tendenze e sulle fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare nell’UE nel 2010. Il parere scientifico dell’EFSA del 2010 sul controllo e sulla valutazione del rischio per la salute pubblica dei «ceppi del tipo Salmonella Typhimurium», adottato il 22 settembre 2010 (7), ha specificato anche che i ceppi monofasici di Salmonella Typhimurium con formula antigenica 1,4,[5],12:i:-, che comprende ceppi con o senza l’antigene O5, devono essere considerati varianti di Salmonella Typhimurium e rappresentano un rischio per la salute pubblica paragonabile a quello degli altri ceppi di Salmonella Typhimurium. I ceppi di Salmonella Typhimurium con formula antigenica 1,4,[5],12:i:- vanno quindi inclusi nell’obiettivo.

(9)

Per verificare se l’obiettivo dell’Unione è stato conseguito è necessario campionare ripetutamente i gruppi di tacchini. Per valutare e comparare i risultati, è necessario definire un metodo di prova comune.

(10)

I programmi di controllo nazionali per raggiungere l’obiettivo dell’Unione per il 2013 per gruppi di tacchini sono stati trasmessi al fine di ottenere il cofinanziamento dell’Unione conformemente alla decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (8). Le modifiche tecniche introdotte nell’allegato del presente regolamento sono direttamente applicabili. La Commissione non deve di conseguenza approvare una seconda volta i programmi di controllo nazionali che applicano questo regolamento. Non è pertanto necessario un periodo transitorio.

(11)

A fini della chiarezza, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 584/2008.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo dell’Unione

1.   L’obiettivo dell’Unione, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003, relativo alla riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei tacchini («l’obiettivo dell’Unione») è il seguente:

a)

la percentuale massima annua dei gruppi di tacchini da ingrasso che risultano positivi alla Salmonella Enteritidis e alla Salmonella Typhimurium va ridotta all’1 % o meno; e

b)

la percentuale massima annua dei gruppi di tacchini adulti da riproduzione che risultano positivi alla Salmonella Enteritidis e alla Salmonella Typhimurium va ridotta all’1 % o meno.

Per gli Stati membri con meno di 100 gruppi di tacchini adulti da riproduzione o di tacchini da ingrasso, l’obiettivo dell’Unione prevede che non risulti positivo più di 1 gruppo di tacchini adulti da riproduzione o di tacchini da ingrasso su base annua.

Per quanto riguarda la Salmonella Typhimurium monofasica, sono compresi nell’obiettivo dell’Unione i sierotipi con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-.

2.   Il metodo di prova necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell’obiettivo dell’Unione è definito nell’allegato («metodo di prova»).

Articolo 2

Riesame dell’obiettivo dell’Unione

La Commissione riesamina l’obiettivo dell’Unione tenendo conto delle informazioni raccolte mediante il metodo di prova e secondo i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 3

Abrogazione del regolamento (CE) n. 584/2008

Il regolamento (CE) n. 584/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(2)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

(3)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

(4)  GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.

(5)  The EFSA Journal 2012; 10(3):2597.

(6)  The EFSA Journal 2012; 10(4):2616.

(7)  The EFSA Journal 2010; 8(10):1826.

(8)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.


ALLEGATO

Metodo di prova necessario per verificare la realizzazione dell’obiettivo dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2

1.   DELIMITAZIONE DEL CAMPIONAMENTO

Il campionamento comprende tutti i gruppi di tacchini da ingrasso e da riproduzione nell’ambito dei programmi di controllo nazionali di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

2.   CONTROLLO NEI TACCHINI

2.1.   Frequenza dei campionamenti

a)

Gli operatori del settore alimentare devono effettuare il campionamento di tutti i gruppi di tacchini da ingrasso e da riproduzione nel modo seguente:

i)

il campionamento dei gruppi di tacchini da ingrasso e da riproduzione deve essere effettuato nelle tre settimane prima della macellazione. L’autorità competente può autorizzare il campionamento nelle ultime sei settimane prima della data di macellazione se i tacchini sono conservati per oltre 100 giorni o se rientrano nella produzione biologica di tacchini a norma del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (1);

ii)

il campionamento dei gruppi di tacchini da riproduzione deve essere effettuato:

nei gruppi da allevamento: a 1 giorno d’età, a 4 settimane d’età e 2 settimane prima dell’entrata nella fase di deposizione o del trasferimento all’unità di deposizione,

nei gruppi adulti: almeno ogni 3 settimane durante il periodo di deposizione, in azienda o in incubazione,

presso l’azienda nel caso di gruppi di tacchini da riproduzione che depongono uova da cova destinate al commercio all’interno dell’Unione;

iii)

l’autorità competente può decidere di applicare una delle opzioni di cui al secondo trattino del punto ii) all’intero metodo di prova per tutti i gruppi. Tuttavia, nel caso dei gruppi da riproduzione che depongono uova da cova destinate al commercio all’interno dell’Unione, il campionamento deve essere effettuato presso l’azienda;

iv)

in deroga a quanto disposto al secondo trattino del punto ii), se l’obiettivo dell’Unione è stato raggiunto per almeno due anni civili consecutivi nell’intero Stato membro, la frequenza del campionamento presso l’azienda può essere portata, a discrezione dell’autorità competente, a ogni quattro settimane. L’autorità competente può tuttavia decidere di mantenere o di ripristinare un intervallo di tre settimane tra un’analisi e quella successiva nel caso in cui sia stata rilevata la presenza dei sierotipi di salmonella rilevanti in un gruppo di tacchini da riproduzione presso l’azienda e/o in ogni altro caso in cui l’autorità competente lo ritenga opportuno.

b)

Il campionamento ad opera dell’autorità competente prevede almeno:

i)

il campionamento dei gruppi di tacchini da riproduzione:

una volta all’anno, su tutti i gruppi composti da almeno 250 tacchini adulti da riproduzione tra la 30a e la 45a settimana di età e presso tutte le aziende con tacchini da riproduzione d’elite, bisnonni e nonni; a discrezione dell’autorità competente, tale campionamento può anche avvenire nell’incubatrice; e

su tutti i gruppi presso le aziende, se viene accertata la presenza di Salmonella Enteritidis o Salmonella Typhimurium in campioni prelevati dall’incubatrice da operatori del settore alimentare o nel quadro dei controlli ufficiali, per studiare l’origine dell’infezione;

ii)

il campionamento dei gruppi di tacchini da ingrasso deve essere effettuato una volta all’anno, almeno su un gruppo presso il 10 % delle aziende con almeno 500 tacchini da ingrasso;

iii)

il campionamento può essere effettuato in base al rischio nonché ogniqualvolta l’autorità competente lo ritenga necessario;

iv)

un campionamento eseguito dall’autorità competente può sostituire il campionamento ad opera dell’operatore del settore alimentare di cui alla lettera a).

2.2.   Protocollo di campionamento

2.2.1.   Istruzioni generali per il campionamento

L’autorità competente o l’operatore del settore alimentare deve garantire che i campioni siano prelevati da personale adeguatamente formato a tale scopo.

Il campionamento dei gruppi di tacchini da riproduzione deve essere effettuato conformemente al punto 2.2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (2).

Per il campionamento dei gruppi di tacchini da ingrasso è necessario prelevare almeno due paia di tamponi da stivale per gruppo. I tamponi da stivale vengono posti sugli stivali e il campione viene prelevato muovendosi nel pollaio. I tamponi relativi a un gruppo di tacchini possono essere raggruppati in un unico campione.

Prima di applicare i tamponi da stivale la loro superficie deve essere inumidita mediante:

a)

l’applicazione di diluente a massimo recupero (MRD: 0,8 % cloruro di sodio, 0,1 % peptone in acqua deionizzata sterile); oppure

b)

l’applicazione di acqua sterile; oppure

c)

l’applicazione di altri diluenti approvati dal laboratorio nazionale di riferimento di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003; oppure

d)

deve essere trattata in autoclave in un contenitore con diluenti.

La modalità di inumidimento dei tamponi da stivale consiste nel versare il liquido all’interno prima che siano applicati o nell’agitarli in un contenitore con del diluente.

Va garantito che tutte le sezioni del pollaio siano rappresentate in modo proporzionale nel campione. Ciascun paio di tamponi da stivale deve coprire il 50 % circa della superficie del pollaio.

Dopo il campionamento i tamponi vanno rimossi attentamente dagli stivali per non staccare il materiale aderitovi. I tamponi da stivale possono essere rivoltati per conservare il materiale e vanno inseriti in un sacco o contenitore etichettato.

L’autorità competente può decidere di aumentare il numero minimo di campioni per assicurarne la rappresentatività in una valutazione caso per caso dei parametri epidemiologici, quali le condizioni di biosicurezza, la distribuzione o l’entità del gruppo.

Se l’autorità competente fornisce l’autorizzazione è possibile sostituire un paio di tamponi da stivale con un campione di polvere di 100 g prelevato in vari siti del pollaio da superfici sulle quali la presenza della polvere sia visibile. In alternativa, per raccogliere la polvere in più punti del pollaio, possono essere usati uno o più tamponi di tessuto umidi con una superficie di almeno 900 cm2. Ciascun tampone deve risultare ben coperto di polvere su entrambi i lati.

2.2.2.   Istruzioni specifiche relative ad alcune aziende

a)

Per i tacchini in allevamenti di tipo all’aperto i campioni vanno prelevati esclusivamente all’interno del pollaio;

b)

quando non è possibile accedere ai pollai a causa dello spazio ridotto nei gruppi con meno di 100 capi ed è quindi impossibile utilizzare tamponi da stivale camminando, questi possono essere sostituiti dalla stessa tipologia di tamponi di tessuto prelevati a mano usati per la polvere nei quali i tamponi vengono strofinati sulle superfici contaminate con feci fresche o, qualora ciò non fosse fattibile, ricorrendo ad altre tecniche di campionamento per le feci idonee allo scopo.

2.2.3.   Campionamento ad opera dell’autorità competente

L’autorità competente deve eseguire ulteriori analisi e/o controlli documentali necessari per verificare che i risultati non siano alterati dalla presenza di antimicrobici o di altre sostanze che inibiscono la proliferazione di batteri.

Qualora non venga rilevata la presenza di Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium, ma vengano riscontrati antimicrobici o effetti inibitori della crescita batterica, il gruppo di tacchini è considerato infetto ai fini dell’obiettivo dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2.2.4.   Trasporto

I campioni devono essere inviati senza indebiti ritardi, per posta celere o corriere ai laboratori di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2160/2003. Durante il trasporto devono essere al riparo da temperature superiori a 25 °C e dall’esposizione alla luce solare.

I campioni che non possono essere inviati entro 24 ore dal campionamento devono essere conservati sotto refrigerazione.

3.   ANALISI DI LABORATORIO

3.1.   Preparazione dei campioni

In laboratorio i campioni vanno conservati refrigerati fino all’esame, che ha inizio entro 48 ore dal ricevimento ed entro 96 ore dal prelievo dei campioni.

Le paia di tamponi da stivale/calza saranno aperte con ogni cura per evitare di staccare il materiale fecale aderente, riunite e poste in una soluzione acquosa con tampone di peptone (buffered peptone water — BPW) di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente. I tamponi da stivale/calza saranno immersi completamente nella BPW, aggiungendo BPW, se necessario.

È preferibile che il campione di polvere sia analizzato separatamente. Tuttavia, per i gruppi da ingrasso, l’autorità competente può decidere di consentire che siano uniti al paio di tamponi da stivale/calza ai fini dell’analisi.

Il campione viene agitato in modo da essere saturato interamente, quindi la coltura viene continuata mediante il metodo di rilevazione di cui al punto 3.2.

Altri campioni (ad esempio da gruppi da riproduzione o da incubatrici) vanno preparati conformemente alle disposizioni di cui al punto 2.2.2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 200/2010.

Se si decide di ricorrere alle norme del Comitato europeo di normalizzazione («CEN») o alle norme dell’Organizzazione internazionale per la normalizzazione («ISO») sulla preparazione delle feci per la rilevazione della salmonella, queste vanno applicate e sostituiscono le disposizioni di cui sopra per la preparazione dei campioni.

3.2.   Metodo di rilevazione

Per la rilevazione si usa il metodo raccomandato dal laboratorio UE di riferimento per la salmonella, con sede a Bilthoven, nei Paesi Bassi.

Tale metodo è descritto nell’allegato D della norma EN/ISO 6579 (2002): «Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria».

In questo metodo si usa un mezzo semisolido (mezzo semisolido modificato Rappaport-Vassiliadis, MSRV) come mezzo di arricchimento selettivo unico.

3.3.   Sierotipizzazione

Per gruppi di tacchini da riproduzione, deve essere sierotipizzato almeno un isolato di ciascun campione positivo, sulla base del metodo White-Kaufmann-Le Minor.

Per i gruppi di tacchini da ingrasso, deve essere sierotipizzato almeno un isolato di ciascun campione positivo prelevato dall’autorità competente, sulla base del metodo White-Kauffmann-Le Minor.

Gli operatori del settore alimentare devono almeno garantire che per tutti gli isolati sia escluso che appartengano ai sierotipi Salmonella Enteritidis o Salmonella Typhimurium compresi i ceppi monofasici con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-.

3.4.   Metodi alternativi

Per quanto riguarda i campioni prelevati su iniziativa dell’operatore del settore alimentare si possono utilizzare i metodi di analisi di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in alternativa ai metodi per la preparazione dei campioni e ai metodi di rilevazione e alla sierotipizzazione di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del presente allegato, purché convalidati in conformità della norma EN/ISO 16140.

3.5.   Stoccaggio dei ceppi

I laboratori garantiscono che almeno un ceppo isolato di Salmonella spp. per gruppo e per anno possa essere raccolto dall’autorità competente e stoccato per una futura possibile tipizzazione dei fagi o per un test di suscettibilità agli antimicrobici, utilizzando i normali metodi di raccolta delle colture, che devono garantire l’integrità del ceppo per un minimo di 2 anni dalla data dell’analisi.

L’autorità competente può decidere di depositare gli isolati della Salmonella spp. dal campionamento effettuato dagli operatori del settore alimentare in vista di una futura tipizzazione fagica o di un test di suscettibilità antimicrobica in previsione di un’analisi degli isolati in conformità dell’articolo 2 della decisione 2007/407/CE della Commissione (4).

4.   RISULTATI E RELAZIONI

4.1.   Calcolo della prevalenza per la verifica dell’obiettivo dell’Unione

Un gruppo di tacchini è considerato positivo, ai fini della verifica della realizzazione dell’obiettivo dell’Unione, qualora sia rilevata nel gruppo la presenza di Salmonella Enteritidis e/o Salmonella Typhimurium (esclusi i ceppi del vaccino, ma compresi i ceppi monofasici con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-).

I gruppi di tacchini risultati positivi sono contati una volta sola per ciclo, indipendentemente dal numero delle operazioni di campionamento e prova, e vengono notificati solo nell’anno del primo esito positivo del campionamento. La prevalenza va calcolata separatamente per i gruppi di tacchini da ingrasso e per i gruppi di tacchini adulti da riproduzione.

4.2.   Relazioni

4.2.1.   Le informazioni da trasmettere sono:

a)

il numero totale di gruppi di tacchini da ingrasso e di tacchini adulti da riproduzione che sono stati oggetto di analisi almeno una volta nel corso dell’anno considerato;

b)

il numero totale di gruppi di tacchini da ingrasso e di tacchini adulti da riproduzione positivi a qualunque sierotipo della salmonella nello Stato membro;

c)

il numero di gruppi di tacchini da ingrasso e di tacchini adulti da riproduzione risultati positivi almeno una volta alla Salmonella Enteritidis e alla Salmonella Typhimurium compresi i ceppi monofasici con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-;

d)

il numero di gruppi di tacchini da ingrasso e tacchini adulti da riproduzione positivi a ciascuno dei sierotipi di salmonella o a una salmonella non specificata (isolati non tipizzabili o non sierotipizzati).

4.2.2.   Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del punto 4.2.1 sono fornite separatamente per il campionamento nell’ambito dell’intero programma di controllo nazionale per la salmonella per:

a)

il campionamento effettuato dagli operatori del settore alimentare come previsto al punto 2.1. lettera a); e

b)

il campionamento ad opera delle autorità competenti come previsto al punto 2.1. lettera b).

4.2.3.   I risultati delle analisi sono considerati informazioni pertinenti relative alla catena alimentare a norma di quanto disposto nella sezione III, allegato II, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  (5).

Devono essere a disposizione dell’autorità competente almeno le seguenti informazioni relative a ciascun gruppo di tacchini analizzato:

a)

il riferimento dell’azienda agricola, che rimane unico nel tempo;

b)

il riferimento del gruppo, che rimane unico nel tempo;

c)

il mese di campionamento;

d)

il numero di volatili per gruppo.

I risultati e ogni altra informazione pertinente devono essere riferiti nell’ambito della relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

L’operatore del settore alimentare deve informare senza indebiti ritardi l’autorità competente del rilevamento della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium compresi i ceppi monofasici con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-. Lo stesso incaricherà il laboratorio di analisi di agire di conseguenza.


(1)  GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

(2)  GU L 61 dell’11.3.2010, pag. 1.

(3)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 153 del 14.6.2007, pag. 26.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(6)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.


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