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Document 32012R0447

Regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012 , che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 140, 30.5.2012, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 296 - 298

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/447/oj

30.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/14


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 447/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2012

che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 4, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 prescrive alle agenzie di rating di utilizzare metodologie di rating rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida sulla base dell’esperienza storica, inclusi test retrospettivi.

(2)

Il presente regolamento è necessario per garantire trasparenza nella valutazione effettuata dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (2) e per stabilire norme uniformi per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(3)

L’AESFEM deve valutare se le agenzie di rating del credito rispettano la disposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 in sede di esame delle domande di registrazione di cui all’articolo 15 del medesimo regolamento. È opportuno che dopo la registrazione l’AESFEM valuti nel quadro della sua vigilanza continuativa, ogniqualvolta lo ritenga necessario, se l’agenzia di rating del credito continua ad osservare la disposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1060/2009, in particolare l’articolo 23, non consente all’AESFEM, alla Commissione o a qualsiasi autorità pubblica degli Stati membri di interferire con il contenuto dei rating del credito o con le relative metodologie. Di conseguenza, è necessario che il presente regolamento definisca le norme in base alle quali tali metodologie devono essere valutate, ma che non preveda che le autorità decidano in merito all’accuratezza dei rating prodotti mediante tali metodologie.

(5)

L’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 9, del regolamento (CE) n. 1060/2009, prescrive alle agenzie di rating del credito di stabilire una funzione di revisione responsabile per rivedere periodicamente le metodologie, i modelli, e le ipotesi principali alla base del rating, quali gli assunti matematici o in materia di correlazioni, nonché ogni loro significativo cambiamento o modifica e l’adeguatezza di tali metodologie, modelli e ipotesi principali alla base del rating dove vi sia un loro utilizzo effettivo o proposto per la valutazione dei nuovi strumenti finanziari.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall’AESFEM alla Commissione ai fini della loro approvazione conformemente alla procedura di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(7)

L’AESFEM ha svolto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Inoltre, l’AESFEM ha lanciato un invito a presentare contributi nel maggio 2011 al fine di raccogliere informazioni dai partecipanti al mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme da utilizzare ai fini della valutazione della conformità delle metodologie di rating del credito ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 2

Dimostrazione della conformità

L’agenzia di rating del credito è in grado di dimostrare all’AESFEM in qualsiasi momento che rispetta gli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativi all’uso delle metodologie di rating.

Articolo 3

Valutazione della conformità da parte dell’AESFEM

1.   Oltre ad esaminare il rispetto della disposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 da parte delle agenzie di rating del credito in sede di esame della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 15 di tale regolamento, l’AESFEM valuta se ogni agenzia di rating del credito rispetta l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 su base continuativa, secondo modalità ritenute opportune dall’AESFEM stessa.

2.   Nell’esaminare se le agenzie di rating del credito rispettano la disposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l’AESFEM usa tutte le informazioni utili per valutare il processo di elaborazione, approvazione, utilizzo e revisione delle metodologie di rating.

3.   Nel determinare il livello adeguato di valutazione, l’AESFEM considera se una metodologia di rating ha una storia dimostrabile di uniformità e precisione nella previsione del merito di credito e può tener conto di metodi di convalida, ad esempio di studi appropriati in materia di inadempimenti o di transizione dei rating volti a testare la specifica metodologia.

Articolo 4

Valutazione del carattere rigoroso della metodologia di rating del credito

1.   L’agenzia di rating del credito utilizza e applica metodologie di rating del credito che:

a)

prevedono, ai fini della loro elaborazione e approvazione, procedure e controlli chiari e solidi, che ne consentono la verifica;

b)

incorporano tutti i fattori giudicati pertinenti per determinare il merito di credito di un’entità o di uno strumento finanziario valutati, che poggiano su esperienze o prove statistiche o storiche;

c)

tengono conto della relazione modellizzata tra entità o strumenti finanziari valutati che presentano lo stesso fattore di rischio e i fattori di rischio ai quali le metodologie di rating del credito sono sensibili;

d)

incorporano, se esistenti, modelli analitici, ipotesi principali e criteri di rating che siano affidabili, pertinenti e relativi alla qualità.

2.   L’agenzia di rating del credito elenca i seguenti punti, ognuno accompagnato da una spiegazione dettagliata, per quanto riguarda le metodologie di rating del credito usate per:

a)

ogni fattore qualitativo, inclusa la portata del giudizio qualitativo per tale fattore;

b)

ogni fattore quantitativo, comprese le variabili chiave, le fonti di dati, le ipotesi principali, le tecniche di modellizzazione e le tecniche quantitative.

3.   La spiegazione dettagliata di cui al paragrafo 2 comprende quanto segue:

a)

una dichiarazione sull’importanza di ciascun fattore qualitativo e quantitativo utilizzato nel quadro della relativa metodologia di rating del credito, compresa, se del caso, la descrizione e la giustificazione delle relative ponderazioni assegnate ai fattori e del loro impatto sui rating;

b)

una valutazione del rapporto tra le ipotesi principali utilizzate nella metodologia di rating e i fattori di rischio critici derivati da dati macroeconomici o finanziari; e

c)

una valutazione del rapporto tra le ipotesi principali utilizzate nella metodologia di rating e la volatilità nel tempo dei rating prodotti da tale metodologia.

4.   L’agenzia di rating del credito utilizza metodologie di rating, e i relativi modelli analitici, ipotesi principali e criteri di rating, che consentano di integrare prontamente le conclusioni o i risultati delle revisioni interne o dei controlli effettuati da uno o più dei seguenti soggetti:

a)

i membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza dell’agenzia di rating;

b)

la funzione di revisione dell’agenzia di rating;

c)

qualsiasi altro soggetto pertinente o comitato partecipante al monitoraggio e alla revisione delle metodologie di rating.

Articolo 5

Valutazione del carattere sistematico della metodologia di rating del credito

1.   L’agenzia di rating del credito utilizza metodologie di rating, e i relativi modelli analitici, ipotesi principali e criteri di rating, che siano applicati sistematicamente nella formulazione di tutti i rating per una determinata classe di attività o un determinato segmento di mercato, a meno che non sussista una ragione obiettiva per discostarvisi.

2.   L’agenzia di rating del credito utilizza metodologie di rating che consentano di incorporare prontamente i risultati di qualsiasi revisione della loro adeguatezza.

Articolo 6

Valutazione del carattere continuativo della metodologia di rating

L’agenzia di rating del credito utilizza metodologie di rating del credito che siano concepite e attuate in modo che tali metodologie possano:

a)

continuare ad essere utilizzate se non esiste una ragione oggettiva per cui la metodologia di rating del credito debba essere modificata o la sua applicazione sospesa;

b)

consentire di incorporare tempestivamente eventuali risultati del monitoraggio continuo o di una revisione, in particolare quando variazioni delle condizioni strutturali macroeconomiche o dei mercati finanziari potrebbero influenzare i rating prodotti mediante tale metodologia;

c)

consentire di confrontare i rating di diverse classi di attività.

Articolo 7

Valutazione intesa a verificare che la metodologia di rating è soggetta a convalida sulla base dell’esperienza storica, inclusi test retrospettivi

1.   L’agenzia di rating del credito utilizza metodologie di rating che poggiano su prove di tipo quantitativo del potere discriminante di tali metodologie.

2.   L’agenzia di rating del credito utilizza metodologie di rating che descrivono i seguenti aspetti:

a)

la robustezza storica e il potere predittivo dei rating emessi utilizzando la pertinente metodologia per orizzonti temporali adeguati e per diverse classi di attività;

b)

la misura in cui le ipotesi utilizzate nel modello di rating si discostino dai tassi effettivi di inadempimento e di perdita.

3.   La convalida di una metodologia di rating del credito è intesa a:

a)

esaminare la sensibilità di una metodologia di rating del credito a variazioni di una qualunque delle ipotesi sottostanti, compresi fattori qualitativi o quantitativi;

b)

effettuare una valutazione adeguata e appropriata dei rating emessi nel passato mediante tale metodologia di rating;

c)

utilizzare input affidabili, compresa l’adeguata dimensione dei campioni di dati;

d)

tenere debitamente conto delle principali aree geografiche delle entità o degli strumenti finanziari valutati per ciascuno dei tipi di rating, ad esempio rating di strumenti finanziari strutturati, enti sovrani, imprese, istituti finanziari, assicurazioni, finanze pubbliche.

4.   L’agenzia di rating del credito si dota di processi che assicurino che siano identificate e risolte in modo adeguato le anomalie sistemiche dei rating evidenziate dai test retrospettivi.

5.   Nel processo di revisione delle metodologie di rating del credito, l’agenzia di rating del credito include:

a)

revisioni periodiche dei rating e della loro performance relativamente alle entità e agli strumenti finanziari valutati;

b)

verifiche basate sia sui campioni (in-sample) che fuori di essi (out-of-sample);

c)

l’utilizzo di informazioni storiche per la convalida o i test retrospettivi.

Articolo 8

Esenzione

Nei casi in cui esistono scarse prove quantitative a sostegno del potere predittivo di una metodologia di rating, l’agenzia di rating del credito è esente dall’obbligo di rispettare l’articolo 7 del presente regolamento se:

a)

garantisce che le metodologie di rating prevedano correttamente il merito di credito;

b)

applica procedure interne in modo coerente nel tempo e nei diversi segmenti di mercato;

c)

dispone di processi che consentano di individuare e risolvere in modo adeguato le anomalie sistemiche dei rating evidenziate dai test retrospettivi.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


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