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Document 32010R1169

Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010 , concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 327, 11.12.2010, p. 13–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 109 - 121

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1169/oj

11.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/13


REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2010

concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del, 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva del Consiglio 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (1) e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la raccomandazione ERA/REC/SAF/09-2009 dell'Agenzia ferroviaria europea, trasmessa alla Commissione il 18 settembre 2009, relativa all'adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità,

considerando quanto segue:

(1)

Il fine del metodo di sicurezza comune (CSM) è quello di fornire alle autorità nazionali preposte alla sicurezza un quadro per l'armonizzazione dei loro criteri decisionali in tutta l'Unione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2004/49/CE. Il CSM consentirebbe inoltre alle autorità nazionali preposte alla sicurezza di valutare la conformità ai requisiti in maniera uniforme.

(2)

Il CSM deve includere tutti i requisiti armonizzati e i metodi di valutazione per consentire alle autorità nazionali preposte alla sicurezza di rilasciare a un gestore dell'infrastruttura un'autorizzazione di sicurezza riguardante l'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza in generale e qualsiasi autorizzazione specifica della rete. Inoltre, è probabile che il gestore dell'infrastruttura presenti una domanda per la parte di autorizzazione specifica della rete nello stesso momento in cui presenta la domanda per un'autorizzazione generale in base al suo sistema di gestione della sicurezza.

(3)

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza valutano la capacità di un gestore dell'infrastruttura di soddisfare tutti i requisiti necessari per operare in generale e sulla rete specifica per la quale sta cercando di ottenere un'autorizzazione valutando il suo sistema di gestione della sicurezza a livello globale.

(4)

Ogni autorità nazionale preposta alla sicurezza deve mettere in atto disposizioni per esaminare se i risultati delineati nella domanda di autorizzazione di sicurezza vengono forniti durante il funzionamento dopo il rilascio dell'autorizzazione e se la conformità a tutti i requisiti è soddisfatta su base continua come previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera f), e dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE. Ciò richiede pertanto lo sviluppo di un regime di supervisione basato su principi chiave fondamentali al fine di assicurare un approccio armonizzato da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in ogni singolo Stato membro.

(5)

Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un metodo di sicurezza comune (CSM) per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza, come indicato all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/49/CE.

Il CSM comprende:

a)

una procedura e criteri per la valutazione delle domande di autorizzazione di sicurezza da parte dei gestori dell'infrastruttura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2004/49/CE, come stabilito dagli allegati I e II del presente regolamento;

b)

i principi per la verifica della conformità ai requisiti della direttiva 2004/49/CE dopo che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza ha concesso l'autorizzazione, come stabilito all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, si applica la definizione seguente:

per «supervisione» si intendono le disposizioni messe in atto dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza per sorvegliare le prestazioni in termini di sicurezza dopo il rilascio di un'autorizzazione di sicurezza.

Articolo 3

Procedure per la valutazione delle domande

1.   Nell'esaminare le domande delle autorizzazioni di sicurezza presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano la procedura stabilita all'allegato I del presente regolamento per valutare la conformità ai requisiti indicati nella direttiva 2004/49/CE. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono utilizzare i criteri di valutazione stabiliti all'allegato II del presente regolamento.

2.   Durante la valutazione, le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono accettare che i richiedenti si impegnino a gestire i rischi tramite l'uso di contratti con terzi. I contratti specificano anche lo scambio di informazioni necessarie a garantire il funzionamento sicuro dei veicoli, specialmente in aree correlate alla gestione della manutenzione.

3.   I prodotti o i servizi forniti dalle imprese appaltatrici o dai fornitori ai gestori dell'infrastruttura saranno ritenuti conformi ai requisiti se le imprese appaltatrici, i fornitori o i prodotti sono certificati conformemente ai sistemi di certificazione pertinenti stabiliti a norma della legislazione dell'Unione per la fornitura di tali prodotti e servizi.

Articolo 4

Supervisione

Dopo il rilascio di un'autorizzazione di sicurezza, le autorità nazionali preposte alla sicurezza sorvegliano l'applicazione costante da parte dei gestori dell'infrastruttura del loro sistema di gestione della sicurezza e applicano i principi di supervisione specificati all'allegato III.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.


ALLEGATO I

Procedura per la valutazione della conformità ai requisiti per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2004/49/CE

1.   Le procedure che un'autorità nazionale preposta alla sicurezza mette in atto per ricevere e valutare le domande e per rilasciare l'autorizzazione di sicurezza si basano sui seguenti principi quadro.

a)   Istituzione e revisione del processo di valutazione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza sviluppano processi strutturati e verificabili che devono essere realizzati da persone adeguatamente competenti, che controllano le domande in base ai criteri di valutazione per i sistemi di gestione della sicurezza stabiliti all'allegato II. Registrano tutte le decisioni e le motivano. Il processo globale di valutazione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza viene esaminato internamente periodicamente e costantemente migliorato per assicurarne l'efficacia e l'efficienza nel tempo.

b)   Qualità del processo di valutazione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza controllano la qualità delle loro prestazioni durante le fasi essenziali del trattamento delle domande di autorizzazioni di sicurezza.

c)   Ambito della valutazione

La valutazione viene eseguita a livello di sistema di gestione ed è orientata ai processi. Qualora l'esami riveli carenze, le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono esercitare la propria discrezionalità e, a seconda della natura e della gravità della non conformità, evidenziare i punti da migliorare. Infine, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza esercita il proprio potere di respingere una domanda.

La valutazione deve essere:

adeguata ai rischi, al carattere e all'entità delle operazioni del richiedente;

basata sul giudizio in merito alla capacità generale del gestore dell'infrastruttura di operare in condizioni di sicurezza come descritto nel suo sistema di gestione della sicurezza.

d)   Tempi per la valutazione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza completano la valutazione entro i tempi stabiliti dall'articolo 12 della direttiva 2004/49/CE assicurando al contempo che le prove fornite dal richiedente siano adeguatamente esaminate. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza informa i gestori dell'infrastruttura delle problematiche di maggiore preoccupazione il più presto possibile durante la fase di valutazione.

e)   Processo decisionale durante la valutazione

La decisione di accettare o respingere una domanda di rilascio di un'autorizzazione di sicurezza si basa sulle prove fornite dal richiedente e sul fatto che sia stata dimostrata o meno la conformità ai requisiti pertinenti.

2.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza valuta se la sintesi allegata del manuale sul sistema di gestione della sicurezza consente di elaborare un giudizio iniziale sulla qualità e l'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza e decide in quali aree sono necessarie ulteriori informazioni. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza tenta di ottenere, nell'ambito di tale richiesta di ulteriori informazioni, tutte le informazioni dettagliate che ritiene ragionevolmente necessarie ai fini della valutazione della domanda.

3.   Nel rilasciare un'autorizzazione di sicurezza, la conformità del sistema di gestione della sicurezza del richiedente ai criteri di valutazione viene documentata in relazione a ciascun criterio di valutazione.

4.   Nel momento in cui viene individuato un punto dubbio o una possibile mancanza di conformità, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza specifica e aiuta il richiedente a comprendere il livello di dettaglio richiesto nella risposta. A tale scopo deve:

a)

fare preciso riferimento ai criteri pertinenti e assicurarsi che il richiedente abbia compreso chiaramente gli ambiti di non conformità individuati;

b)

individuare la parte pertinente dei regolamenti, delle norme e degli standard correlati;

c)

indicare il motivo della mancata soddisfazione del criterio di valutazione;

d)

concordare gli ulteriori impegni, informazioni e qualsiasi eventuale prova di supporto da fornire, come richiesto dal livello di dettaglio del criterio e specificare l'azione richiesta al richiedente per rettificare la carenza e i tempi stabiliti per raggiungere la conformità;

e)

specificare le aree che possono essere soggette a ulteriore esame tramite la supervisione, dopo il rilascio dell'autorizzazione.


ALLEGATO II

Criteri per valutare la conformità ai requisiti per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2004/49/CE

A.   MISURE DI CONTROLLO PER TUTTI I RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DEL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA (1)

A.1

Esistono procedure in atto per individuare i rischi connessi alle operazioni ferroviarie, inclusi quelli direttamente derivanti dalle attività lavorative, dalla progettazione del lavoro o dal carico di lavoro e dalle attività di altre organizzazioni/persone.

A.2

Esistono procedure in atto per sviluppare e istituire misure di controllo del rischio.

A.3

Esistono procedure in atto per controllare l'efficacia delle misure di controllo del rischio e per apportare le modifiche ove necessario.

A.4

Esistono procedure in atto per individuare la necessità di collaborare con altre entità (quali imprese ferroviarie, fabbricante, fornitore della manutenzione, entità incaricata della manutenzione, detentore di veicolo ferroviario, fornitore del servizio ed entità di approvvigionamento), ove opportuno, su questioni che hanno comportato la condivisione di interfacce in grado di influire sulla messa in atto di misure di controllo del rischio adeguate conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE.

A.5

Esistono procedure per concordare la documentazione e la comunicazione con le entità competenti, inclusa l'individuazione dei ruoli e delle responsabilità di ogni organizzazione partecipante e le specifiche per gli scambi di informazioni.

A.6

Esistono procedure per monitorare l'efficacia di tali disposizioni e per attuare modifiche, ove necessario.

B.   CONTROLLO DEL RISCHIO CORRELATO ALLA FORNITURA DI MANUTENZIONE E MATERIALE (2)

B.1

Esistono procedure per ricavare i requisiti/gli standard/i processi di manutenzione dai dati relativi alla sicurezza.

B.2

Esistono procedure per adattare gli intervalli di manutenzione in base al tipo e all'entità del servizio svolto.

B.3

Esistono procedure volte a garantire che la responsabilità per la manutenzione sia chiaramente definita al fine di individuare le competenze necessarie per i posti di manutenzione e di assegnare i livelli di responsabilità adeguati.

B.4

Esistono procedure per raccogliere informazioni sui malfunzionamenti e i difetti derivanti dal funzionamento quotidiano e riferirli ai responsabili della manutenzione.

B.5

Esistono procedure per individuare e riferire alle parti interessate i rischi derivanti da difetti e mancata conformità a livello di costruzione o malfunzionamenti nel corso del ciclo di vita.

B.6

Esistono procedure per verificare e controllare le prestazioni e i risultati della manutenzione per assicurarne la conformità con le norme aziendali.

C.   CONTROLLO DEL RISCHIO CORRELATO ALL'USO DELLE IMPRESE APPALTATRICI E CONTROLLO DEI FORNITORI (3)

C.1

Esistono procedure per verificare la competenza delle imprese appaltatrici (e delle imprese subappaltatrici) e dei fornitori.

C.2

Esistono procedure per verificare e controllare le prestazioni di sicurezza e i risultati di tutti i servizi appaltati e i prodotti forniti dal contraente o dal fornitore per assicurare che siano conformi ai requisiti indicati nel contratto.

C.3

Le responsabilità e i compiti relativi alle questioni di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria sono chiaramente definiti, conosciuti e assegnati tra partner contraenti e tra tutte le altre parti interessate.

C.4

Esistono procedure volte a garantire la tracciabilità di documenti e contratti relativi alla sicurezza.

C.5

Esistono procedure volte a garantire che i compiti di sicurezza, incluso lo scambio di informazioni relative alla sicurezza, siano svolti dai contraenti o dal fornitore conformemente ai requisiti pertinenti indicati nel contratto.

D.   RISCHI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI ALTRE PARTI ESTERNE AL SISTEMA FERROVIARIO (4)

D.1

Esistono procedure per individuare i potenziali rischi derivanti da parti esterne al sistema ferroviario ove opportuno e ragionevole.

D.2

Esistono procedure per stabilire misure di controllo volte ad attenuare i rischi individuati al paragrafo D1 per quanto riguarda le responsabilità del richiedente.

D.3

Esistono procedure per monitorare l'efficacia delle misure individuate al paragrafo D2 e attuare le modifiche ove opportuno.

E.   RIPARTIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

E.1

Esiste una descrizione dell'attività che chiarisce il tipo, l'entità e il rischio del funzionamento.

E.2

Esiste una descrizione della struttura del sistema di gestione della sicurezza, compresa l'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità.

E.3

Esiste una descrizione delle procedure del sistema di gestione della sicurezza richieste dall'articolo 9 e dall'allegato III della direttiva 2004/49/CE, coerente con il tipo e l'entità dei servizi effettuati.

E.4

I processi critici per la sicurezza e i compiti attinenti al tipo di attività/servizio sono elencati e descritti brevemente.

F.   DISTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITÀ (5)

F.1

Esiste una descrizione del modo in cui viene assicurato il coordinamento delle attività del sistema di gestione della sicurezza all'interno dell'organizzazione, in base a conoscenze comprovate e a una responsabilità principale a livello di gestione.

F.2

Esistono procedure volte a garantire che il personale con responsabilità delegate all'interno dell'organizzazione abbia l'autorità, la competenza e le risorse adeguate per svolgere il proprio compito.

F.3

Sono chiaramente definiti gli ambiti di responsabilità relativi alla sicurezza e la ripartizione delle responsabilità a funzioni specifiche ad essi associate, insieme alle relative interfacce.

F.4

Esiste una procedura volta a garantire che i compiti correlati alla sicurezza siano chiaramente definiti e delegati al personale dotato di competenze adeguate.

G.   ASSICURARE IL CONTROLLO DA PARTE DELLA GESTIONE A LIVELLI DIVERSI (6)

G.1

Esiste una descrizione di come vengono assegnate le responsabilità per ogni processo correlato alla sicurezza nell'ambito dell'organizzazione.

G.2

Esiste un procedura per il controllo periodico dell'esecuzione dei compiti assicurata dalla catena di gestione, che deve intervenire se i compiti non vengono eseguiti correttamente.

G.3

Esistono procedure per individuare e gestire l'impatto di altre attività di gestione sul sistema di gestione della sicurezza.

G.4

Esistono procedure per rendere le persone che hanno un ruolo nella gestione della sicurezza responsabili delle loro prestazioni.

G.5

Esistono procedure per assegnare risorse per svolgere i compiti nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza.

H.   COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE E DEI LORO RAPPRESENTANTI A TUTTI I LIVELLI (7)

H.1

Esistono procedure in atto volte a garantire che il personale e i rappresentanti del personale siano adeguatamente rappresentati e consultati per la definizione, la proposta, l'esame e lo sviluppo degli aspetti legati alla sicurezza delle procedure operative che possono coinvolgere il personale.

H.2

Il coinvolgimento del personale e gli accordi di consultazione sono documentati.

I.   GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO COSTANTE (8)

Esistono procedure in atto volte a garantire, ove ragionevolmente possibile, il miglioramento costante del sistema di gestione della sicurezza; tali procedure includono:

a)

procedure per revisioni periodiche del sistema di gestione della sicurezza, in funzione delle esigenze;

b)

procedure per descrivere le disposizioni per monitorare e analizzare i dati relativi alla sicurezza;

c)

procedure per descrivere come vengono rettificate le carenze individuate;

d)

procedure per descrivere l'attuazione di nuove regole di gestione della sicurezza basate sullo sviluppo e sulle lezioni apprese;

e)

procedure per descrivere come vengono utilizzati i risultati degli audit interni per perfezionare il sistema di gestione della sicurezza.

J.   POLITICA DI SICUREZZA APPROVATA DAL DIRETTORE GENERALE DELL'ORGANISMO E COMUNICATA A TUTTO IL PERSONALE (9)

Esiste un documento che descrive la politica di sicurezza dell'organismo e che:

a)

viene comunicato e reso disponibile a tutto il personale, ad esempio tramite l'intranet dell'organismo;

b)

adeguato al tipo e all'entità del servizio;

c)

è approvato dal direttore generale dell'organismo.

K.   OBIETTIVI DELL'ORGANISMO DI TIPO QUALITATIVO E QUANTITATIVO PER IL MANTENIMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NONCHÉ PIANI E PROCEDURE PER CONSEGUIRE TALI OBIETTIVI (10)

K.1

Esistono procedure per determinare gli obiettivi di sicurezza pertinenti in conformità con il quadro giuridico ed esiste un documento che descrive tali obiettivi.

K.2

Esistono procedure per determinare gli obiettivi di sicurezza coerenti con il tipo e la portata delle operazioni ferroviarie interessate e i relativi rischi.

K.3

Esistono procedure destinate a valutare regolarmente le prestazioni generali della sicurezza in relazione agli obiettivi di sicurezza aziendali e a quelli stabiliti a livello di Stato membro.

K.4

Esistono procedure in atto per monitorare ed esaminare regolarmente gli accordi operativi:

a)

raccogliendo dati importanti sulla sicurezza per ricavare delle tendenze nelle prestazioni di sicurezza e valutare la conformità con gli obiettivi;

b)

interpretare i dati importanti e attuare i cambiamenti necessari.

K.5

Esistono procedure messe in atto dal responsabile dell'infrastruttura per sviluppare piani e procedure destinati a raggiungere i suoi obiettivi.

L.   PROCEDURE ATTE A SODDISFARE GLI STANDARD TECNICI E OPERATIVI IN VIGORE, NUOVI E MODIFICATI O ALTRE PRESCRIZIONI (11)

L.1.

Per i requisiti relativi alla sicurezza attinenti al tipo e all'entità delle operazioni, esistono procedure atte a:

a)

individuare tali requisiti e aggiornare le relative procedure per rispecchiare i cambiamenti apportati agli stessi (gestione del controllo dei cambiamenti);

b)

attuarli;

c)

monitorare la conformità agli stessi;

d)

intervenire quando viene individuata la non conformità.

L.2

Esistono procedure in atto volte a garantire che vengano impiegati il personale, le procedure, i documenti specifici, le attrezzature e il materiale rotabile adatti per lo scopo previsto.

L.3

Il sistema di gestione della sicurezza ha messo in atto procedure volte ad assicurare che la manutenzione venga eseguita conformemente ai requisiti pertinenti.

M.   PROCEDURE E METODI DA APPLICARE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO OGNIQUALVOLTA UN CAMBIAMENTO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO O L'IMPIEGO DI NUOVO MATERIALE COMPORTI NUOVI RISCHI PER L'INFRASTRUTTURA O PER LE OPERAZIONI (12)

M.1

Esistono procedure di gestione destinate a introdurre cambiamenti nelle apparecchiature, nelle procedure, nell'organismo, nel personale o nelle interfacce.

M.2

Esistono procedure di valutazione del rischio per gestire i cambiamenti e per applicare il CSM alla valutazione del rischio e alla valutazione conformemente al regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione (13) ove necessario.

M.3

Esistono procedure in atto per utilizzare i risultati della valutazione del rischio in altri processi all'interno dell'organismo e per renderli visibili al personale pertinente.

N.   OFFERTA DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE E DI SISTEMI ATTI A GARANTIRE CHE IL PERSONALE MANTENGA LE PROPRIE COMPETENZE E CHE I COMPITI SIANO SVOLTI CONFORMEMENTE A TALI COMPETENZE (14)

N.1

Esiste un sistema di gestione delle competenze che comprende almeno:

a)

l'individuazione delle conoscenze e delle competenze richieste per i compiti correlati alla sicurezza;

b)

principi di selezione (livello d'istruzione di base, attitudine mentale e idoneità fisica richiesti);

c)

formazione iniziale e certificazione delle competenze e delle capacità acquisite;

d)

formazione continua e aggiornamento periodico delle conoscenze e delle capacità esistenti;

e)

controlli periodici delle competenze ove opportuno;

f)

misure speciali in caso di incidenti/inconvenienti o di assenza prolungata dal lavoro, ove necessario/opportuno;

g)

formazione specifica sul sistema di gestione della sicurezza per il personale direttamente impegnato nel garantire che il sistema di gestione della sicurezza funzioni.

N.2

Esistono procedure all'interno del sistema di gestione delle competenze destinate a:

a)

l'individuazione dei posti che eseguono compiti di sicurezza;

b)

l'individuazione dei posti che comportano responsabilità nelle decisioni operative all'interno del sistema di gestione della sicurezza;

c)

il personale che abbia le conoscenze, le capacità e l'attitudine necessarie (mediche e psicologiche) adeguate ai loro compiti e periodicamente aggiornate;

d)

l'assegnazione del personale con le competenze adatte ai relativi compiti;

e)

il monitoraggio del modo in cui vengono eseguiti i compiti e attuazione delle azioni correttive ove necessario.

O.   DISPOSIZIONI ATTE A GARANTIRE UN LIVELLO SUFFICIENTE DI INFORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'ORGANISMO E, SE DEL CASO, FRA GLI ORGANISMI CHE OPERANO SULLA STESSA INFRASTRUTTURA (15)

O.1

Esistono procedure volte ad assicurare che:

a)

il personale conosca e comprenda il sistema di gestione della sicurezza e le informazioni siano facilmente accessibili e

b)

la documentazione adeguata sul sistema di gestione della sicurezza venga fornita al personale responsabile della sicurezza.

O.2

Esistono procedure volte ad assicurare che:

a)

le principali informazioni operative siano pertinenti e valide;

b)

il personale sia informato della loro esistenza prima che vengano applicate;

c)

siano a disposizione del personale e ove necessario vengano distribuite loro ufficialmente delle copie.

O.3

Esistono disposizioni in atto per la condivisione di informazioni tra il gestore dell'infrastruttura e altre imprese ferroviarie.

P.   PROCEDURE E FORMATI PER LA DOCUMENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SCELTA DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE DELLE INFORMAZIONI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA (16)

P.1

Esistono procedure volte ad assicurare che tutte le informazioni essenziali in materia di sicurezza siano esatte, complete, coerenti, facili da capire, adeguatamente aggiornate e debitamente documentate.

P.2

Esistono procedure per:

a)

organizzare, creare, distribuire e gestire il controllo delle modifiche apportate a tutta la documentazione essenziale in materia di sicurezza;

b)

ricevere, raccogliere e memorizzare tutte le documentazioni/informazioni essenziali su supporto cartaceo o tramite altri sistemi di registrazione.

P.3

Esiste una procedura per il controllo della configurazione delle informazioni essenziali in materia di sicurezza.

Q.   PROCEDURE VOLTE A GARANTIRE CHE GLI INCIDENTI, GLI INCONVENIENTI, I «QUASI INCIDENTI» ED ALTRI EVENTI PERICOLOSI SIANO SEGNALATI, INDAGATI E ANALIZZATI E CHE SIANO ADOTTATE LE NECESSARIE MISURE PREVENTIVE (17)

Q.1

Esistono procedure volte a garantire che gli incidenti, gli inconvenienti, i «quasi incidenti» ed altri eventi pericolosi:

a)

vengano riferiti, registrati, studiati e analizzati;

b)

vengano riferiti, ove necessario dalla legislazione pertinente, agli organismi nazionali.

Q.2

Esistono procedure volte a garantire che:

a)

vengano valutate e attuate le raccomandazioni dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, dell'organismo di indagine nazionale e da indagini del settore/interne ove opportuno o richieste;

b)

vengano valutate e prese in considerazione le relazioni/informazioni pertinenti fornite da altre imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, detentori dei veicoli nel settore della manutenzione.

Q.3

Esistono procedure per informazioni pertinenti correlate all'indagine e alle cause di incidenti, inconvenienti, «quasi incidenti» e altri eventi pericolosi da utilizzare per trarre insegnamenti e, ove necessario, adottare misure preventive.

R.   FORNITURA DI PIANI DI INTERVENTO, DI ALLARME ED INFORMAZIONE IN CASO DI EMERGENZA, CONCORDATI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE COMPETENTI (18)

R.1

Un documento individua tutti i tipi di emergenze, comprese le operazioni peggiorate ed esistono procedure in atto per identificarne di nuove.

R.2

Esistono procedure in atto volte a garantire che, per ogni tipo di emergenza individuato:

a)

sia possibile contattare rapidamente i servizi di soccorso;

b)

i servizi di soccorso vengono forniti con tutte le informazioni rilevanti in anticipo, per preparare la loro risposta di emergenza, e al momento di un'emergenza.

R.3

I ruoli e le responsabilità di tutte le parti sono individuati e precisati in un documento.

R.4

Esistono piani d'azione, allarmi e informazioni, che comprendono:

a)

procedure per avvisare tutto il personale con responsabilità di gestione dell'emergenza;

b)

disposizioni per comunicarli a tutte le parti, comprese le istruzioni di emergenza per i passeggeri;

c)

disposizioni per contattare il personale competente immediatamente in modo da poter adottare le decisioni necessarie.

R.5

Esiste un documento che descrive come sono stati assegnati i mezzi e le risorse e come sono stati individuati le esigenze di formazione.

R.6

Esistono procedure in atto per ristabilire le condizioni operative normali appena possibile.

R.7

Esistono procedure per verificare i piani d'emergenza in cooperazione e con altre parti per formare il personale, testare le procedure, individuare i punti deboli e verificare come vengono gestite le possibili situazioni di emergenza.

R.8

Esistono procedure in atto per coordinare i piani di emergenza con le imprese ferroviarie che operano nell'ambito dell'infrastruttura dell'organizzazione e di qualsiasi altra infrastruttura con cui hanno un'interfaccia.

R.9

Esistono disposizioni in atto per interrompere le operazioni e il traffico ferroviario tempestivamente, se necessario, e per informare tutte le parti interessate dell'azione intrapresa.

S.   DISPOSIZIONI PER AUDIT INTERNI REGOLARI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (19)

S.1

Esiste un sistema di audit interno indipendente e imparziale che agisce in maniera trasparente.

S.2

Esiste un programma di audit interni previsti che possono essere modificati secondo i risultati degli audit precedenti e il controllo delle prestazioni.

S.3

Esistono procedure in atto volte a individuare e selezionare responsabili dell'audit adeguatamente competenti.

S.4

Esistono procedure in atto per:

a)

analizzare e valutare i risultati degli audit,

b)

consigliare misure di follow-up,

c)

verificare l'efficacia delle misure,

d)

documentare l'esecuzione e i risultati degli audit.

S.5

Esistono procedure per garantire che i livelli più elevati della catena di gestione siano informati dei risultati degli audit e assumano la responsabilità generale dell'esecuzione di modifiche al sistema di gestione della sicurezza.

S.6

Esiste un documento che illustra come vengono pianificati gli audit rispetto alle disposizioni di controllo periodiche per assicurare la conformità alle procedure e agli standard interni.

T.   PROGETTAZIONE SICURA DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA (20)

T.1

Esistono procedure volte a garantire la progettazione sicura dell'infrastruttura nell'arco del suo ciclo di vita, dalla progettazione all'installazione.

T.2

Esistono procedure che tengono in considerazione la modifica tecnica dell'infrastruttura e la gestione di tale modifica.

T.3

Esistono procedure volte a mostrare che le regole pertinenti riguardanti la progettazione dell'infrastruttura e qualsiasi metodo di sicurezza nazionale sono state individuate e che il richiedente può conformarsi ad esse.

U.   FUNZIONAMENTO SICURO DELL'INFRASTRUTTURA (21)

U.1

Esistono procedure volte a garantire che l'infrastruttura sia gestita e funzioni in modo sicuro, tenendo in considerazione il numero, il tipo e l'entità degli operatori che gestiscono i servizi sulla rete comprese tutte le interazioni necessarie a seconda della complessità del funzionamento.

U.2

Esistono procedure che mostrano come viene gestita la sicurezza ai confini fisici e operativi dell'infrastruttura.

U.3

Esistono procedure che mostrano come vengono gestite efficacemente la cooperazione e il coordinamento, sia in situazioni normali che di emergenza.

U.4

Esistono procedure volte a mostrare che le regole riguardanti il funzionamento e la gestione delle interfacce infrastruttura/veicolo sono state individuate e che il richiedente può conformarsi ad esse.

V.   FORNITURA DI MANUTENZIONE E MATERIALE (22)

V.1

Esistono procedure volte a garantire che la manutenzione dell'infrastruttura sia eseguita in modo sicuro, includendo un controllo chiaro della gestione nonché ispezioni e audit documentati.

V.2

Esistono procedure volte a garantire che il mantenimento dell'infrastruttura soddisfi le esigenze specifiche della rete.

V.3

Esistono procedure volte a mostrare che le regole riguardanti la fornitura di manutenzione e materiale sono state individuate e che il richiedente può conformarsi a esse.

W.   MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO E DI SEGNALAMENTO (23)

W.1

Esistono procedure volte a garantire che il funzionamento e la manutenzione del sistema di controllo del traffico e di segnalamento assicurino la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria.

W.2

Esistono procedure volte a garantire la conformità con gli standard tecnici e operativi esistenti, nuovi e modificati.

W.3

Esistono procedure che stabiliscono in che modo viene gestita la sicurezza ai confini fisici e/o operativi del sistema di controllo del traffico e di segnalamento, incluso come è gestita la cooperazione, se necessario.

W.4

Esistono procedure volte a mostrare che le regole riguardanti il funzionamento sicuro e la manutenzione del sistema di controllo del traffico e di segnalamento sono state individuate e che il richiedente può conformarsi ad esse.


(1)  Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

(2)  Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

(3)  Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

(4)  Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

(5)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 1.

(6)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 1.

(7)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 1.

(8)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 1.

(9)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera a).

(10)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera b)

(11)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera c).

(12)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera d).

(13)  GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4.

(14)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera e).

(15)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera f).

(16)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera g).

(17)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera h).

(18)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera i).

(19)  Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera j).

(20)  Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/49/CE.

(21)  Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/49/CE.

(22)  Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/49/CE.

(23)  Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/49/CE.


ALLEGATO III

Principi per la supervisione dopo il rilascio di un'autorizzazione

1.

L'approccio delle autorità nazionali preposte alla sicurezza alla supervisione della conformità in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/49/CE si basa sui seguenti principi. Tali principi si applicano al quadro delle attività di supervisione nel complesso e ai casi individuali nell'ambito di tale quadro.

2.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il principio di proporzionalità tra applicazione e rischio. L'azione intrapresa da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza per conseguire la conformità o portare i gestori dell'infrastruttura a rispondere del mancato adempimento dei propri obblighi giuridici deve essere proporzionata a qualsiasi eventuale rischio per la sicurezza o alla potenziale gravità della mancata conformità, incluso qualsiasi danno effettivo o potenziale.

3.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il principio di uniformità di approccio per assicurare che un'autorità nazionale preposta alla sicurezza adotti un approccio simile in circostanze simili per ottenere fini simili.

4.

L'attività di supervisione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve incentrarsi principalmente sulle attività che un'autorità nazionale preposta alla sicurezza ritiene possano dare origine ai rischi più gravi o laddove i pericoli sono controllati meno bene. A tale scopo, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dispone dei metodi e della capacità di valutare le prestazioni quotidiane in materia di sicurezza del gestore dell'infrastruttura.

5.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza decidono sulle priorità per utilizzare le proprie risorse efficacemente; la decisione su come farlo nel modo migliore dovrebbe tuttavia spettare a ciascuna singola autorità nazionale preposta alla sicurezza. L'azione deve concentrarsi su coloro che sono responsabili del rischio e sono nella posizione migliore per controllarlo.

6.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il principio della trasparenza per aiutare i gestori dell'infrastruttura a comprendere che cosa ci si aspetta da loro (incluso ciò che dovrebbero o non dovrebbero fare) e cosa dovrebbero aspettarsi dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

7.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza sono responsabili delle proprie decisioni conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono pertanto disporre di politiche e principi in base ai quali possono essere valutati. Inoltre, le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono anche disporre di una procedura di denuncia.

8.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza mettono a punto accordi di cooperazione tra di loro al fine di condividere reciprocamente informazioni e di coordinare l'azione sulle violazioni. Inoltre, le autorità nazionali di sicurezza sviluppano accordi di cooperazione con altre autorità competenti al fine di condividere informazioni e di sviluppare approcci unificati in relazione a questioni che incidono sulla sicurezza delle ferrovie.


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