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Document 32007R1266

Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007 , relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 283, 27.10.2007, p. 37–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 210 - 225

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32020R0689

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1266/oj

27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/37


REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2007

relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (1), in particolare il secondo trattino dell’articolo 5, paragrafo 2,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (2), in particolare l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e il terzo comma dell’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale nella Comunità, tra cui l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto d’uscita da tali zone per gli animali appartenenti alle specie ricettive. La Commissione può stabilire esenzioni da tale divieto in conformità della procedura di cui alla direttiva stessa.

(2)

La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (3) prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni»).

(3)

In seguito all’adozione della decisione 2005/393/CE, la situazione della febbre catarrale nella Comunità è cambiata sensibilmente e si sono acquisite nuove esperienze in materia di lotta alla malattia, in particolare in seguito alle recenti incursioni di nuovi sierotipi del virus della febbre catarrale, ossia il sierotipo 8 in un’area della Comunità in cui in precedenza non erano mai stati riportati focolai della malattia e che non era considerata a rischio di febbre catarrale, e il sierotipo 1 di tale virus.

(4)

In base all’esperienza acquisita, è opportuno migliorare l’armonizzazione a livello comunitario delle norme relative alla lotta, al controllo, alla vigilanza e alle restrizioni dei movimenti degli animali ricettivi, esclusi quelli selvatici, per quanto riguarda la febbre catarrale, dal momento che esse sono di importanza fondamentale per la sicurezza del commercio degli animali d’allevamento ricettivi all’interno e in provenienza dalle zone soggette a restrizioni, allo scopo di stabilire una strategia più sostenibile per la lotta alla febbre catarrale. Per motivi di armonizzazione e chiarezza è quindi necessario abrogare la decisione 2005/393/CE e sostituirla col presente regolamento.

(5)

La nuova situazione relativa alla febbre catarrale ha anche indotto la Commissione a richiedere un parere scientifico e un sostegno all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che nel 2007 ha presentato due relazioni scientifiche e due parere scientifici sulla febbre catarrale.

(6)

Conformemente alla direttiva 2000/75/CE, la delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza deve tenere conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la febbre catarrale, nonché dei dispositivi di controllo. Per tener conto di tali fattori, è necessario stabilire norme relative ai requisiti minimi armonizzati per il controllo e la vigilanza della febbre catarrale nella Comunità.

(7)

La vigilanza e lo scambio d’informazioni sono elementi fondamentali di un approccio basato sul rischio per quanto riguarda le misure di controllo della malattia. A tal fine è opportuno, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2000/75/CE, stabilire in particolare una definizione di caso di febbre catarrale, per consentire una comprensione uniforme dei parametri essenziali connessi coi focolai di questa malattia.

(8)

Inoltre, il concetto di zone soggette a restrizioni utilizzato nella decisione 2005/393/CE si è rivelato adeguato, soprattutto quando il virus della malattia è rilevato nell’area colpita in due stagioni consecutive. Per ragioni pratiche e per garantire la chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno stabilire una definizione delle zone soggette a restrizioni, che abbracci sia le zone di protezione sia quelle di sorveglianza delimitate dagli Stati membri in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE.

(9)

La delimitazione di una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale per la quale la vigilanza non rileva alcuna trasmissione della malattia né i vettori competenti è uno strumento essenziale per una gestione sostenibile dei focolai della malattia, così da consentire movimenti sicuri degli animali. A tal fine è opportuno stabilire criteri armonizzati che dovrebbero essere utilizzati per definire il periodo stagionalmente libero dai vettori.

(10)

I focolai della febbre catarrale dovrebbero essere segnalati in conformità dell’articolo 3 della direttiva 82/894/CEE, utilizzando la codificazione e i codici di cui alla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE (4). Alla luce dello sviluppo epidemiologico attuale della febbre catarrale, l’ambito di applicazione dell’obbligo di notifica dovrebbe essere temporaneamente adattato definendo in modo più preciso l’obbligo di segnalare i focolai primari.

(11)

Secondo il parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell’EFSA relativo all’origine e all’insorgenza della febbre catarrale (5), adottato il 27 aprile 2007, è essenziale varare programmi adeguati di vigilanza per rilevare l’insorgere della malattia il più tempestivamente possibile. Detti programmi di vigilanza dovrebbero includere una componente clinica, sierologica ed entomologica che dovrebbe funzionare allo stesso modo in tutti gli Stati membri.

(12)

È necessario un approccio integrato a livello comunitario per analizzare le informazioni epidemiologiche fornite dai programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale, compresa la distribuzione regionale e globale dell’infezione e dei vettori.

(13)

La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (6) prevede un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione, il controllo e la sorveglianza della febbre catarrale.

(14)

In conformità della decisione 90/424/CEE, la decisione 2007/367/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, relativa a un contributo finanziario della Comunità destinato all’Italia per la realizzazione di un sistema di raccolta e analisi dei dati epidemiologici sulla febbre catarrale ovina (7) ha istituito il «sistema BT-Net» (BlueTongue NETwork application), che si basa sul web ed è destinato a raccogliere, memorizzare e analizzare i dati relativi alla sorveglianza della febbre catarrale negli Stati membri. Un utilizzo completo di tale sistema è di fondamentale importanza per stabilire le misure più appropriate a controllare la malattia, verificarne l’efficacia e consentire movimenti sicuri degli animali appartenenti a specie ricettive. Per garantire una maggiore efficacia ed efficienza degli scambi d’informazioni sui programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale in atto fra gli Stati membri e la Commissione, tali scambi dovrebbero quindi essere effettuati mediante il sistema BT-Net.

(15)

A meno che non risulti necessario procedere alla delimitazione delle zone di protezione e sorveglianza a livello comunitario in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/75/CE, tale delimitazione dovrebbe essere effettuata dagli Stati membri. Tuttavia, per motivi di trasparenza, gli Stati membri dovrebbero notificare senza indugio alla Commissione le proprie zone di protezione e sorveglianza e gli eventuali cambiamenti apportati. In particolare, uno Stato membro che non intenda mantenere un’area geografica epidemiologicamente rilevante in una zona soggetta a restrizioni dovrebbe fornire in anticipo alla Commissione le informazioni pertinenti per dimostrare l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in detta area.

(16)

Le esenzioni dal divieto di uscita dalla zona soggetta a restrizioni applicabile ai movimenti degli animali ricettivi e del loro sperma, ovuli ed embrioni dovrebbe essere autorizzate in base a un’analisi del rischio che tenga conto dei dati raccolti mediante il programma di vigilanza della febbre catarrale, dello scambio di dati con gli altri Stati membri e la Commissione tramite il sistema BT-Net, della destinazione degli animali e del rispetto di determinati requisiti sanitari che garantiscono la sicurezza degli animali. A certe condizioni, i movimenti degli animali destinati alla macellazione immediata dovrebbero anche essere esentati dal divieto di uscita. Tenuto conto del basso livello di rischio per i movimenti di animali destinati alla macellazione immediata e di determinati fattori di riduzione del rischio, è opportuno stabilire condizioni specifiche che minimizzino il rischio di trasmissione del virus incanalando il trasporto degli animali da un’azienda situata in una zona soggetta a restrizioni verso macelli designati in base a una valutazione del rischio.

(17)

I movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circolano lo stesso o gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale non presentano un rischio aggiuntivo per la salute degli animali e dovrebbero pertanto essere autorizzati, a determinate condizioni, dall’autorità competente.

(18)

Secondo il parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell’EFSA relativo ai vettori e ai vaccini (8), adottato il 27 aprile 2007, i movimenti di animali immunizzati in seguito a vaccinazione o per motivi naturali possono essere considerati sicuri, indipendentemente dalla circolazione del virus nel luogo d’origine o dall’attività dei vettori nel luogo di destinazione. È pertanto necessario stabilire le condizioni cui devono corrispondere gli animali immunizzati prima di essere spostati da una zona soggetta a restrizioni.

(19)

La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (9), la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (10), la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (11) e la decisione 93/444/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi (12) stabiliscono che i movimenti di animali siano accompagnati da certificati sanitari. Quando le esenzioni dal divieto di uscita per i movimenti di animali delle specie ricettive dalla zona soggetta a restrizioni si applicano agli animali destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, tali certificati dovrebbero includere un riferimento al presente regolamento.

(20)

In conformità del parere dell’EFSA relativo ai vettori e ai vaccini, è opportuno stabilire condizioni per il trattamento con insetticidi autorizzati in corrispondenza dei luoghi in cui vengono caricati i veicoli che trasportano animali ricettivi da una zona soggetta a restrizioni verso o attraverso aree situate al di fuori da una zona soggetta a restrizioni. Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali dovrebbero essere protetti dall’eventuale attacco dei vettori della malattia. Tuttavia, il trattamento con insetticidi autorizzati di animali, strutture e dintorni di tali strutture nelle aziende infette dovrebbe essere effettuato solo seguendo un protocollo definito basato sul risultato positivo di una valutazione del rischio caso per caso che tenga conto dei dati geografici, epidemiologici, ecologici, ambientali ed entomologici e di una valutazione del rapporto costi/benefici.

(21)

I certificati sanitari di cui alle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE e alla decisione 93/444/CEE che riguardano gli animali destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo dovrebbero contenere un riferimento all’eventuale trattamento insetticida effettuato a norma del presente regolamento.

(22)

In considerazione dell’esigenza di evitare inutili turbamenti degli scambi, è urgente varare una strategia sostenibile per la lotta al virus della febbre catarrale, che consenta un commercio sicuro degli animali delle specie ricettive che vengono spostati all’interno e dalle zone soggette a restrizioni.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di animali ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2000/75/CE, per quanto concerne la febbre catarrale, all’interno e dalle zone soggette a restrizioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2000/75/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«caso di febbre catarrale» indica un animale che corrisponde a una delle seguenti condizioni:

i)

presenta segni clinici che possono indicare la presenza della febbre catarrale;

ii)

è un animale di riferimento che è risultato negativo a un test sierologico precedente e ha subito una sieroconversione da negativo a positivo per quanto riguarda gli anticorpi di almeno un sierotipo della febbre catarrale in seguito a tale test;

iii)

è un animale in cui il virus della febbre catarrale è stato isolato e identificato come tale;

iv)

è un animale risultato positivo ai test sierologici per la rilevazione della febbre catarrale o in cui è stato individuato l’antigene virale o l’acido ribonucleico (RNA) virale specifico di uno o più sierotipi della febbre catarrale.

Inoltre, una serie di dati epidemiologici deve indicare che i segni clinici o i risultati degli esami di laboratorio che suggeriscono la presenza di un’infezione da febbre catarrale sono conseguenza della circolazione del virus nell’azienda in cui è tenuto l’animale, e non il risultato dell’introduzione di animali vaccinati o sieropositivi dalle zone soggette a restrizioni;

b)

«focolaio di febbre catarrale» indica un focolaio di tale malattia secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 82/894/CEE;

c)

«focolaio primario di febbre catarrale» indica un focolaio secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 82/894/CEE, tenuto conto del fatto che, ai fini dell’applicazione del primo trattino dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, un caso di febbre catarrale è un focolaio primario nei seguenti casi:

i)

se non è epidemiologicamente collegato a un focolaio precedente; oppure

ii)

se implica la delimitazione di una zona soggetta a restrizioni o un cambiamento di una zona soggetta a restrizioni già esistente come da articolo 6;

d)

«zona soggetta a restrizioni» indica una zona che comprende sia la zona di protezione che la zona di sorveglianza stabilite in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE;

e)

«zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale» indica un’area geografica epidemiologicamente rilevante di uno Stato membro per la quale, durante una parte dell’anno, la vigilanza non rileva alcun segno di trasmissione del virus della febbre catarrale o di Culicoides adulti che potrebbero essere vettori competenti della malattia;

f)

«transito» indica il movimento di animali:

i)

da o attraverso una zona soggetta a restrizioni;

ii)

da una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona non soggetta a restrizioni e poi di nuovo verso la stessa zona soggetta a restrizioni; oppure

iii)

da una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona non soggetta a restrizioni e poi verso un’altra zona soggetta a restrizioni.

CAPO 2

CONTROLLO E VIGILANZA E SCAMBIO D’INFORMAZIONI

Articolo 3

Notifica della febbre catarrale

Gli Stati membri notificano i focolai primari e i focolai di febbre catarrale tramite il sistema di notifica delle malattie degli animali, utilizzando la codificazione e i codici di cui alla decisione 2005/176/CE.

Articolo 4

Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale

Gli Stati membri danno attuazione ai seguenti programmi in conformità dei requisiti minimi di cui all’allegato I:

a)

programmi di controllo della febbre catarrale nelle zone soggette a restrizioni («programmi di controllo della febbre catarrale»);

b)

programmi di vigilanza della febbre catarrale al di fuori delle zone soggette a restrizioni («programmi di vigilanza della febbre catarrale»).

Articolo 5

Informazioni epidemiologiche

1.   Gli Stati membri trasmettono al sistema BT-Net istituito con decisione 2007/367/CE le informazioni sulla febbre catarrale raccolte durante l’attuazione dei programmi di controllo e/o vigilanza della malattia, in particolare:

a)

una relazione mensile, inviata entro un mese dopo la fine del mese cui si riferisce la relazione stessa, e contenente almeno i seguenti elementi:

i)

dati sugli animali di riferimento provenienti dai programmi di controllo della febbre catarrale in atto nelle zone soggette a restrizioni;

ii)

dati entomologici provenienti dai programmi di controllo della febbre catarrale in atto nelle zone soggette a restrizioni;

b)

una relazione intermedia concernente i primi sei mesi dell’anno, inviata ogni anno entro il 31 luglio e contenente almeno i seguenti elementi:

i)

dati provenienti dai programmi di vigilanza della febbre catarrale in atto al di fuori delle zone soggette a restrizioni;

ii)

dati sulle vaccinazioni provenienti dalle zone soggette a restrizioni;

c)

una relazione annuale, inviata entro il 30 aprile dell’anno seguente, contenente le informazioni di cui alla lettera b), punti i) e ii), e relativa all’anno precedente.

2.   Le informazioni da trasmettere al sistema BT-Net sono indicate all’allegato II.

CAPO 3

RESTRIZIONI DEI MOVIMENTI DEGLI ANIMALI E DEL LORO SPERMA, OVULI ED EMBRIONI

Articolo 6

Zone soggette a restrizioni

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, nell’arco di 24 ore, le rispettive zone soggette a restrizioni e qualunque cambiamento della situazione di tali zone.

2.   Prima di decidere se espungere un’area geografica epidemiologicamente rilevante da una zona soggetta a restrizioni, gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni circostanziate che dimostrino l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in tale zona per un periodo di due anni successivo all’attuazione del programma di controllo della malattia.

3.   La Commissione comunica agli Stati membri l’elenco delle zone soggette a restrizioni nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

4.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco delle zone soggette a restrizioni poste sui rispettivi territori e lo rendono disponibile agli altri Stati membri e al pubblico.

5.   La Commissione pubblica sul proprio sito Internet, unicamente a fini informativi, l’elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni.

Tale elenco contiene informazioni sui sierotipi del virus della febbre catarrale che circolano in ciascuna zona soggetta a restrizioni, così da consentire, ai fini previsti agli articoli 7 e 8, l’individuazione delle zone soggette a restrizioni delimitate in diversi Stati membri in cui circolano gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale.

Articolo 7

Condizioni per i movimenti all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni

1.   I movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circolano lo stesso o gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale sono autorizzati dall’autorità competente, purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto.

2.   I movimenti di animali da una zona di protezione verso una zona di sorveglianza sono autorizzati soltanto se:

a)

gli animali risultano conformi alle condizioni di cui all’allegato III; oppure

b)

gli animali risultano soddisfare le altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall’autorità competente del luogo d’origine e approvate dall’autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali; oppure

c)

gli animali sono destinati alla macellazione immediata.

3.   Lo Stato membro d’origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie di salute animale di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.   Per gli animali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Animali conformi a … [articolo 7, paragrafo 1, o articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o articolo 7, paragrafo 2, lettera b), o articolo 7, paragrafo 2, lettera c), indicare la dicitura appropriata] del regolamento (CE) n. 1266/2007 (13).

Articolo 8

Condizioni per l’esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE

1.   I movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un’azienda o da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma situato in una zona soggetta a restrizioni verso un’altra azienda o centro sono esentati dal divieto di uscita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 10, punto 1, della direttiva 2000/75/CE, purché tali animali, sperma, ovuli ed embrioni:

a)

risultino conformi alle condizioni di cui all’allegato III del presente regolamento; oppure

b)

risultino soddisfare le altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall’autorità competente del luogo d’origine e approvate dall’autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali.

2.   Lo Stato membro d’origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.   È predisposta una procedura di inoltro sotto il controllo dell’autorità competente del luogo di destinazione, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni trasportati nelle condizioni previste dal paragrafo 1, lettera b), a meno che gli animali e il loro sperma, ovuli ed embrioni non risultino conformi alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

4.   I movimenti di animali destinati alla macellazione immediata da un’azienda situata in una zona soggetta a restrizioni sono esentati dal divieto di uscita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 10, punto 1, della direttiva 2000/75/CE, purché:

a)

nell’azienda d’origine non sia stato registrato alcun caso di febbre catarrale per un periodo di almeno 30 giorni prima della data di spedizione;

b)

gli animali siano trasportati sotto controllo ufficiale direttamente al macello per essere macellati entro 24 ore dall’arrivo al macello di destinazione;

c)

l’autorità competente del luogo di spedizione notifichi il previsto movimento di animali all’autorità competente del luogo di destinazione almeno 48 ore prima del carico degli animali stessi.

5.   Nonostante il paragrafo 4, lettera b), l’autorità competente del luogo di destinazione può richiedere, in base a una valutazione del rischio, che l’autorità competente del luogo d’origine istituisca una procedura d’inoltro per il trasporto degli animali di cui a tale paragrafo verso i macelli designati.

Ogni macello designato è individuato mediante una valutazione del rischio che tenga conto dei criteri di cui all’allegato IV.

Le informazioni relative ai macelli designati sono rese disponibili agli altri Stati membri e al pubblico. Tali informazioni sono anche rese disponibili mediante il sistema BT-Net.

6.   Per gli animali, il loro sperma, ovuli ed embrioni di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«… (Sperma, ovuli ed embrioni di animali, indicare la dicitura appropriata) conformi a … [articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o articolo 8, paragrafo 1, lettera b), o articolo 8, paragrafo 4, indicare la dicitura appropriata] del regolamento (CE) n. 1266/2007 (14).

Articolo 9

Ulteriori condizioni per il transito di animali

1.   Il transito di animali è autorizzato dall’autorità competente, purché:

a)

gli animali spostati da una zona soggetta a restrizioni attraverso aree poste al di fuori da una zona soggetta a restrizioni e i mezzi in cui sono trasportati vengano trattati con insetticidi e/o repellenti autorizzati dopo un’adeguata pulitura e disinfezione sul posto del carico e in ogni caso prima che lascino la zona soggetta a restrizioni;

b)

gli animali spostati da un’area posta al di fuori da una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona soggetta a restrizioni e i mezzi in cui sono trasportati vengano trattati con insetticidi e/o repellenti autorizzati dopo un’adeguata pulitura e disinfezione sul posto del carico e in ogni caso prima che entrino nella zona soggetta a restrizioni;

c)

quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il movimento attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali vengano protetti dall’eventuale attacco dei vettori della malattia.

2.   Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Trattamento insetticida/repellente con … (inserire il nome del prodotto) il … (data) alle … (ore) in conformità del regolamento (CE) n. 1266/2007 (15).

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo smette di applicarsi in un’area geografica epidemiologicamente rilevante di una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale quando sono passati più di 60 giorni dalla data d’inizio del periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V.

Detta esenzione però smette di applicarsi dopo la fine del periodo stagionalmente libero da vettori, in base al programma di controllo della febbre catarrale.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Abrogazione

La decisione 2005/393/CE è abrogata.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 378 del 31.12.1982. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).

(2)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(3)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/357/CE (GU L 133 del 25.5.2007, pag. 44).

(4)  GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2006/924/CE (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 48).

(5)  The EFSA Journal (2007) 480, pagg. 1-20.

(6)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(7)  GU L 139 del 31.5.2007, pag. 30.

(8)  The EFSA Journal (2007) 479, pagg. 1-29.

(9)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(10)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(11)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17).

(12)  GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34.

(13)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37

(14)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37

(15)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37


ALLEGATO I

Requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale (di cui all’articolo 4)

1.   Requisiti minimi per i programmi di controllo della febbre catarrale che gli Stati membri devono applicare nelle zone soggette a restrizioni

I programmi di controllo della febbre catarrale nelle zone soggette a restrizioni è finalizzato a fornire informazioni sulla dinamica della malattia in una zona già sottoposta a restrizioni.

L’unità geografica di riferimento è definita tramite una griglia di circa 45 × 45 km (all’incirca 2 000 km2), a meno che condizioni ambientali specifiche non giustifichino un’estensione differente. In alcuni Stati membri, la «regione» di cui all’articolo 2 della direttiva 64/432/CEE può essere utilizzata come unità geografica di riferimento a fini di controllo.

I programmi di controllo della febbre catarrale sono costituiti almeno dai seguenti elementi:

1.1.

Controllo sierologico con animali di riferimento:

il controllo sierologico con animali di riferimento è costituito da un programma annuale attivo di test su tali animali per valutare la circolazione del virus della febbre catarrale all’interno delle zone soggette a restrizioni. Se possibile, gli animali di riferimento dovrebbero essere bovini. Tali animali devono essere risultati liberi da anticorpi nel corso dei test preliminari di sieronegatività e devono trovarsi in aree situate all’interno della zona soggetta a restrizioni in cui, in base a un’analisi del rischio che tiene conto di valutazioni entomologiche ed ecologiche, la presenza del vettore è stata confermata oppure esistono habitat adatti alla moltiplicazione del vettore,

gli animali di riferimento sono sottoposti ad esame almeno ogni mese durante il periodo di attività del vettore interessato, se questo è noto. In assenza di tali informazioni, gli animali di riferimento sono sottoposti ad esame almeno una volta al mese per tutto l’anno. Tuttavia, la frequenza dei test può essere modificata in base alle variazioni stagionali della situazione epidemiologica nel corso dell’anno, per stabilire l’inizio e la fine della circolazione del virus della febbre catarrale all’interno delle zone soggette a restrizioni,

il numero minimo di animali di riferimento per unità geografica dev’essere rappresentativo e sufficiente per individuare un’incidenza mensile di sierconversione (1) del 2 % con un’affidabilità del 95 % all’interno di ciascuna unità geografica.

1.2.

Controllo entomologico:

il controllo entomologico è costituito da un programma attivo di cattura dei vettori mediante trappole installate in modo permanente per determinare la dinamica della popolazione e le caratteristiche di svernamento della specie Culicoides nel sito sottoposto a campionamento, al fine di stabilire il periodo stagionalmente libero da vettori nella zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale in conformità dell’allegato V,

possono essere utilizzate solo trappole ad aspirazione dotate di lampade a ultravioletti in conformità di protocolli predefiniti. Le trappole devono rimanere in funzione per tutta la notte e fatte funzionare a un ritmo di almeno una notte alla settimana almeno durante il periodo dell’anno necessario per determinare l’inizio e la fine del periodo stagionalmente libero da vettori. In ogni unità geografica di tutta la zona soggetta a restrizioni dev’essere sistemata almeno una trappola. La frequenza della messa in funzione delle trappole dev’essere calibrata sulle variazioni stagionali della situazione epidemiologica nel corso dell’anno, così da ottimizzare la determinazione delle dinamiche della popolazione e delle caratteristiche di svernamento dei Culicoides, e può essere modificata in base ai risultati ottenuti nei primi tre anni di funzionamento delle trappole stesse. Una quantità adeguata di insetti raccolti nelle trappole va inviata a un laboratorio specializzato in grado di contare e identificare le specie di Culicoides.

2.   Requisiti minimi per i programmi di vigilanza della febbre catarrale che gli Stati membri devono applicare al di fuori delle zone soggette a restrizioni

I programmi di vigilanza della febbre catarrale al di fuori delle zone soggette a restrizioni mirano a individuare la circolazione del virus in uno Stato membro esente dalla malattia o in una sua area geografica epidemiologicamente rilevante e sono costituiti almeno dai seguenti elementi.

2.1.

Vigilanza clinica passiva:

è costituita da un sistema ufficiale e permanente volto a individuare e investigare gli elementi che fanno sospettare la febbre catarrale e comporta un sistema di allarme rapido per segnalare i casi sospetti. I proprietari o i detentori di animali e i veterinari devono riferire quanto prima all’autorità competente ogni elemento che faccia sospettare la febbre catarrale. Tutti i casi sospetti di febbre catarrale devono essere immediatamente investigati,

viene rafforzata particolarmente durante la stagione di attività dei vettori, in particolare al suo inizio,

comporta campagne di sensibilizzazione, in particolare per consentire ai veterinari e agli allevatori di individuare i segni clinici della malattia.

2.2.

Sorveglianza sierologica:

è costituita da un programma annuale attivo di esame sierologico delle popolazioni di specie ricettive, al fine di rilevare le prove di una trasmissione del virus della febbre catarrale mediante analisi sierologiche e/o virologiche casuali o mirate, proporzionate al rischio d’infezione in cui si trova lo Stato membro o la sua area geografica epidemiologicamente rilevante ed effettuate nel periodo dell’anno in cui è più facile individuare la sieroconversione,

è concepita in modo che i campioni risultino rappresentativi della popolazione bovina dello Stato membro o di una sua area geografica epidemiologicamente rilevante e che le dimensioni del campione siano state calcolate in modo da rilevare una prevalenza dello 0,5 % con un’affidabilità del 95 % nella popolazione bovina di tale Stato membro o sua area geografica,

deve garantire che le dimensioni del campione siano commisurate alla struttura della popolazione bovina da sottoporre a campionamento e adatte alla vigilanza mirata, concentrando il campionamento per la vigilanza sulla popolazione ad alto rischio in cui esistono fattori di rischio specifici e ben noti. La sorveglianza mirata garantisce che gli animali sieropositivi provenienti da popolazioni vaccinate o immunizzate di cui ai punti 5, 6 e 7 della parte A dell’allegato III non interferiscano col programma di sorveglianza della febbre catarrale.

2.3.

Sorveglianza entomologica:

è costituita da un programma annuale attivo di cattura dei vettori, volto a raccogliere informazioni sulle specie di vettori sicuramente e potenzialmente presenti in uno Stato membro o in una sua area geografica epidemiologicamente rilevante, nonché sulla loro distribuzione e il loro profilo stagionale,

è messa in atto in tutti gli Stati membri in cui manchino informazioni sulle specie di vettori sicuramente e potenzialmente presenti, nonché sulla loro distribuzione e il loro profilo stagionale.


(1)  Si valuta che il tasso annuo normale di sieroconversione all’interno di una zona infetta sia del 20 %. Tuttavia, nella Comunità, la circolazione del virus si verifica principalmente in un periodo di circa sei mesi (fine primavera/metà autunno). Pertanto, 2 % è una stima prudenziale del tasso medio di sierconversione prevedibile.


ALLEGATO II

Informazioni che gli Stati membri devono trasmettere al sistema BT-Net (di cui all’articolo 5, paragrafo 2)

Le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere al sistema BT-Net comprendono almeno gli elementi seguenti.

1)   Dati sierologici/virologici sulla febbre catarrale

a)

Divisione/unità amministrativa

b)

Specie animali sottoposte a esame

c)

Tipo di sistema di sorveglianza («sistema dell’animale di riferimento» o «indagine periodica»)

d)

Tipo di test diagnostici effettuati (ELISA, sieroneutralizzazione, PCR, isolamento del virus)

e)

Mese e anno

f)

Numero di animali sottoposti a test (1)

g)

Numero di animali positivi

h)

Sierotipo determinato sierologicamente o virologicamente (dati da fornire in caso di risultati positivi ai test di sieroneutralizzazione o isolamento del virus).

2)   Dati entomologici riguardanti la febbre catarrale

a)

Ripartizione amministrativa

b)

Identità unica del sito (un codice per ciascun punto con trappole)

c)

Raccolta dati

d)

Latitudine e longitudine

e)

Numero totale di Culicoides spp. raccolti

f)

Numero di C. imicola raccolti, se del caso

g)

Numero di C. obsoletus Complex raccolti, se del caso

h)

Numero di C. obsoletus sensu strictu raccolti, se del caso

i)

Numero di C. scoticus raccolti, se del caso

j)

Numero di C. Pulicaris Complex raccolti, se del caso

k)

Numero di C. Nubeculosus Complex raccolti, se del caso

l)

Numero di C. dewulfii raccolti, se del caso

m)

Altri dati rilevanti.

3)   Dati sulla vaccinazione contro la febbre catarrale

a)

Ripartizione amministrativa

b)

Anno/semestre

c)

Tipo di vaccino

d)

Combinazione di sierotipi

e)

Specie animali vaccinate

f)

Numero totale di mandrie nello Stato membro

g)

Numero totale di animali nello Stato membro

h)

Numero totale di mandrie nel quadro del programma di vaccinazione

i)

Numero totale di animali nel quadro del programma di vaccinazione

j)

Numero totale di mandrie vaccinate

k)

Numero di animali vaccinati (se il tipo di vaccinazione è «vaccinazione di animali giovani»)

l)

Numero di animali giovani vaccinati (se il tipo di vaccinazione è «vaccinazione di massa»)

m)

Numero di animali adulti vaccinati (se il tipo di vaccinazione è «vaccinazione di massa»)

n)

Dosi di vaccino somministrate.


(1)  Se si usano dei raggruppamenti di sieri va riportata una stima del numero di animali corrispondenti ai sieri analizzati.


ALLEGATO III

Condizioni per l’esenzione dal divieto di uscita [di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a)]

A.   Animali

Gli animali devono essere stati protetti dagli attacchi dei vettori Culicoides durante il trasporto verso il luogo di destinazione.

Dev’essere inoltre rispettata almeno una delle condizioni di cui ai punti da 1 a 7.

1)

Gli animali sono stati tenuti, fino alla spedizione durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale fin dalla nascita o per almeno 60 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) (1) («il manuale dell’UIE sugli animali terrestri»), con risultati negativi, effettuato non prima di sette giorni dalla data del movimento.

Tale test di identificazione dell’agente non è però necessario per gli Stati membri o le regioni di uno Stato membro in cui dati epidemiologici sufficienti, ottenuti grazie all’applicazione di un programma di controllo per un periodo non inferiore ai tre anni, sostengono la determinazione del periodo stagionalmente libero da vettori in conformità dell’allegato V.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2)

Gli animali sono stati protetti, fino al momento della spedizione, dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 60 giorni prima della data della spedizione.

3)

Gli animali sono stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V, oppure sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 28 giorni e sono stati sottoposti durante tale periodo a un test sierologico secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare anticorpi del gruppo virale della malattia, con risultati negativi, effettuato almeno 28 giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.

4)

Gli animali sono stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V, oppure sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 14 giorni e sono stati sottoposti durante tale periodo a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato almeno 14 giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.

5)

Gli animali provengono da una mandria vaccinata secondo un programma di vaccinazione adottato dall’autorità competente e sono stati vaccinati contro il o i sierotipi presenti o potenzialmente presenti in un’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante, sono ancora nel periodo d’immunità garantito nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione e soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

a)

sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di movimento;

b)

sono stati vaccinati con un vaccino inattivato almeno il numero di giorni prima necessario per l’inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato almeno 14 giorni dopo l’inizio della protezione immunitaria definita nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione;

c)

sono stati precedentemente vaccinati e sono stati rivaccinati con un vaccino inattivato nel periodo di immunità garantito nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione;

d)

sono stati tenuti, durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale fin dalla nascita o per un periodo di almeno 60 giorni prima della data di vaccinazione e sono stati vaccinati con un vaccino inattivato almeno il numero di giorni prima necessario per l’inizio della protezione immunitaria definita nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione.

Se gli animali di cui a questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Animale/i vaccinati contro il o i sierotipi … (inserire il o i sierotipi) della febbre catarrale con … (nome del vaccino) con un vaccino inattivato/modificato vivo (indicare secondo il caso) il … (data) in conformità del regolamento (CE) n. 1266/2007 (2).

6)

Gli animali sono stati sempre tenuti in un’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante in cui non era/è presente o potenzialmente presente più di un sierotipo e:

a)

sono stati sottoposti a un test sierologico secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo virale della febbre catarrale, con risultati positivi; il test va effettuato tra i 60 e i 360 giorni prima della data del movimento; oppure

b)

sono stati sottoposti a un test sierologico secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo virale della febbre catarrale, con risultati positivi; il test va effettuato almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato non prima di sette giorni dalla data del movimento.

Se gli animali di cui a questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Animale/i conformi all’allegato III, punto 6, del regolamento (CE) n. 1266/2007 (3).

7)

Gli animali sono stati sottoposti a un test sierologico adeguato secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi specifici di tutti i sierotipi virali della febbre catarrale presenti o potenzialmente presenti, con risultati positivi rispetto a tutti i sierotipi presenti o potenzialmente presenti nell’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante, e:

a)

il test sierologico specifico del sierotipo è effettuato tra i 60 e i 360 giorni prima della data del movimento; oppure

b)

il test sierologico specifico del sierotipo è effettuato almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato non prima di sette giorni dalla data del movimento.

Se gli animali di cui a questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Animale/i conformi all’allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 1266/2007 (4).

B.   Sperma degli animali

Lo sperma deve provenire da donatori che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a)

sono stati tenuti al di fuori di una zona soggetta a restrizioni per un periodo di almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta dello sperma e durante la raccolta stessa;

b)

sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta dello sperma e durante la raccolta stessa;

c)

sono stati tenuti durante il periodo stagionalmente libero da vettori in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale definita in conformità dell’allegato V per un periodo di almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta del seme e durante la raccolta stessa e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato non prima di sette giorni dalla data d’inizio della raccolta dello sperma.

Tale test di identificazione dell’agente non è però necessario negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro in cui dati epidemiologici sufficienti, ottenuti grazie all’applicazione di un programma di controllo per un periodo non inferiore ai tre anni, sostengono la determinazione del periodo stagionalmente libero da vettori definito all’allegato V.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

d)

sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale, effettuate almeno ogni 60 giorni durante l’intero periodo di raccolta e tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo all’ultimo prelievo;

e)

sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell’agente condotto su campioni ematici prelevati:

i)

all’inizio e alla fine della raccolta; nonché

ii)

durante il periodo di raccolta dello sperma:

almeno ogni 7 giorni, nel caso di test di isolamento del virus,

almeno ogni 28 giorni, nel caso della reazione a catena della polimerasi.

C.   Ovuli ed embrioni di animali

1)

Gli ovuli e gli embrioni ottenuti in vivo da bovini devono essere raccolti conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio (5).

2)

Gli ovuli e gli embrioni ottenuti in vivo da animali diversi dai bovini e gli embrioni di bovini prodotti in vitro devono essere stati ottenuti da donatori che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a)

sono stati tenuti al di fuori di una zona soggetta a restrizioni per almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta degli embrioni/degli ovuli e durante la raccolta stessa;

b)

sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta degli embrioni/degli ovuli e durante la raccolta stessa;

c)

sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo alla raccolta degli embrioni/ovuli;

d)

sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell’agente su un campione ematico prelevato il giorno della raccolta degli embrioni/ovuli.


(1)  http://www.oie.int/eng/normes/en_mcode.htm?e1d10

(2)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37

(3)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37

(4)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37

(5)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).


ALLEGATO IV

Criteri per la designazione dei macelli ai fini dell’esenzione dal divieto d’uscita (di cui al secondo comma dell’articolo 8, paragrafo 5)

Ai fini della valutazione del rischio per la designazione dei macelli ai fini dell’incanalamento dei movimenti di animali da un’azienda situata in una zona soggetta a restrizioni per la macellazione immediata, l’autorità competente del luogo di destinazione ricorre almeno ai seguenti criteri:

1)

i dati disponibili grazie ai programmi di controllo e vigilanza, in particolare per quanto riguarda l’attività dei vettori;

2)

la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello;

3)

i dati entomologici lungo l’itinerario;

4)

il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori;

5)

il possibile impiego di insetticidi e repellenti in conformità della direttiva 96/23/CE del Consiglio (1);

6)

l’ubicazione del macello rispetto alle aziende zootecniche;

7)

le misure in materia di biosicurezza in vigore presso il macello.


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.


ALLEGATO V

Criteri per la definizione del periodo stagionalmente libero da vettori (di cui all’articolo 9, paragrafo 3)

Ai fini della determinazione di una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale, il periodo stagionalmente libero dai vettori per una determinata area geografica epidemiologicamente rilevante di uno Stato membro («area geografica epidemiologicamente rilevante») va definito a cura dell’autorità competente facendo ricorso almeno ai seguenti criteri:

1)   Criteri generali

a)

Dev’essere in vigore un programma di controllo e/o vigilanza della febbre catarrale.

b)

I criteri e le soglie specifici utilizzati per determinare il periodo stagionalmente libero da vettori devono essere definiti considerando le specie di Culicoides di cui è dimostrato o sospetto il ruolo di principali vettori nell’area geografica epidemiologicamente rilevante.

c)

I criteri utilizzati per determinare il periodo stagionalmente libero da vettori si applicano considerando i dati relativi all’anno in corso e agli anni precedenti (dati storici). Occorre inoltre tenere conto degli aspetti connessi con la standardizzazione dei dati relativi alla sorveglianza.

2)   Criteri specifici

a)

Non vi è circolazione del virus della febbre catarrale nell’area geografica epidemiologicamente rilevante, come risulta dai programmi di vigilanza della malattia o da altre prove che suggeriscono un arresto del virus.

b)

È cessata l’attività effettiva e potenziale del vettore, come risulta dalla vigilanza entomologica nel quadro dei programmi di controllo e/o vigilanza della febbre catarrale.

c)

Le catture delle specie di Culicoides di cui è dimostrato o sospetto il ruolo di vettori del sierotipo presente nell’area geografica epidemiologicamente rilevante sono al di sotto della soglia massima di vettori raccolti che dev’essere definita per l’area geografica epidemiologicamente rilevante. In assenza di elementi solidi a sostegno della determinazione della soglia massima si ricorre all’assenza totale di campioni di Culicoides imicola e a meno di cinque Culicoides fertili per trappola.

3)   Criteri supplementari

a)

Condizioni termiche con un effetto sull’attività dei vettori nell’area geografica epidemiologicamente rilevante. Le soglie termiche sono definite in considerazione del comportamento ecologico delle specie di Culicoides di cui è dimostrato o sospetto il ruolo di vettori del sierotipo presente nell’area geografica epidemiologicamente rilevante.


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