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Document 32007R1100

Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007 , che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea

OJ L 248, 22.9.2007, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 005 P. 183 - 189

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1100/oj

22.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2007 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2007

che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 luglio 2004 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 1o ottobre 2003«Verso un piano d’azione comunitario per la gestione degli stock di anguilla europea», in cui esorta la Commissione a presentare proposte per la gestione a lungo termine degli stock di anguilla in Europa.

(2)

Il 15 novembre 2005 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui invita la Commissione a presentare immediatamente una proposta di regolamento per la ricostituzione degli stock di anguilla europea.

(3)

I più recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) relativi all’anguilla europea indicano che tale stock ha superato i limiti biologici di sicurezza e che la pesca ai livelli attuali non è sostenibile. Il CIEM raccomanda di adottare urgentemente un piano di ricostituzione per l’intero stock di anguilla europea e di ridurre quanto più possibile il suo sfruttamento e tutte le attività umane attinenti alla pesca e allo stock di anguilla.

(4)

Le condizioni e le esigenze all’interno della Comunità sono diverse e richiedono soluzioni specifiche. Di tale diversità si dovrebbe tenere conto nella pianificazione ed esecuzione di misure finalizzate a garantire la protezione e lo sfruttamento sostenibile della popolazione di anguilla europea. Le decisioni dovrebbero essere adottate il più possibile in prossimità dei luoghi in cui avviene lo sfruttamento dell’anguilla. La priorità dovrebbe essere data alle iniziative adottate dagli Stati membri mediante l’elaborazione di piani di gestione per l’anguilla adeguati alle condizioni regionali e locali.

(5)

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (3), sono finalizzate, tra l’altro, a proteggere, conservare e migliorare l’ambiente acquatico in cui l’anguilla trascorre parte del suo ciclo di vita. È necessario assicurare il coordinamento e la coerenza tra le misure adottate nell’ambito del presente regolamento e quelle contenute nelle direttive citate. In particolare, i piani di gestione per l’anguilla dovrebbero riguardare i bacini fluviali definiti conformemente alla direttiva 2000/60/CE.

(6)

Il successo delle misure di ricostituzione dello stock di anguilla europea dipende dalla stretta cooperazione e dalla coerenza d’azione a livello comunitario, di Stati membri, locale e regionale, come pure dall’informazione, consultazione e partecipazione dei settori pubblici interessati. A tal fine il supporto del Fondo europeo per la pesca può contribuire all’efficace attuazione dei piani di gestione per l’anguilla.

(7)

Se i bacini fluviali ubicati all’interno del territorio nazionale di uno Stato membro non possono essere individuati e definiti come habitat naturali per l’anguilla europea, dovrebbe essere possibile esonerare tale Stato membro dall’obbligo di predisporre un piano di gestione per l’anguilla.

(8)

Per fare in modo che le misure di ricostituzione dello stock di anguilla siano eque ed efficaci, è necessario che gli Stati membri individuino le misure che intendono adottare e le zone interessate, che le informazioni in materia abbiano ampia diffusione e che l’efficacia delle misure previste sia oggetto di valutazione.

(9)

I piani di gestione per l’anguilla dovrebbero essere approvati dalla Commissione sulla base della valutazione tecnico-scientifica del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(10)

Nei bacini fluviali in cui la pesca e altre attività umane che hanno rilevanza per le anguille possono avere effetti transfrontalieri, tutti i programmi e le misure dovrebbero essere coordinati per l’intero bacino in questione. Tuttavia, tale coordinamento non deve aver luogo a spese della rapidità d’introduzione degli elementi nazionali dei piani di gestione per l’anguilla. Nel caso di bacini fluviali che si estendono oltre i confini della Comunità, quest’ultima dovrebbe fare in modo di garantire un opportuno coordinamento con i paesi terzi interessati.

(11)

Nell’ambito del coordinamento transfrontaliero, sia all’interno che all’esterno della Comunità, occorrerebbe prestare particolare attenzione al mar Baltico e alle acque costiere europee escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/60/CE, senza che, peraltro, tale esigenza di coordinamento impedisca agli Stati membri di adottare le azioni urgenti necessarie.

(12)

Bisognerebbe pertanto attuare misure speciali intese ad aumentare i quantitativi di anguille di lunghezza inferiore a 12 cm rilasciate nelle acque europee, nonché a trasferire le anguille di lunghezza inferiore ai 20 cm ai fini del ripopolamento, nell’ambito del piano di gestione per l’anguilla.

(13)

Entro il 31 luglio 2013, il 60 % delle anguille di lunghezza inferiore a 12 cm catturate annualmente dovrebbe essere riservato al ripopolamento. L’evoluzione dei prezzi di mercato delle anguille di lunghezza inferiore a 12 cm dovrebbe essere controllata su base annuale. In caso di una diminuzione significativa della media dei prezzi di mercato delle anguille di lunghezza inferiore a 12 cm utilizzate per il ripopolamento nei bacini fluviali dell’anguilla definiti dagli Stati membri, paragonata al prezzo delle anguille di lunghezza inferiore a 12 cm utilizzate per altri scopi, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare misure adeguate che possono includere una riduzione temporanea della percentuale di anguille di lunghezza inferiore a 12 cm da riservare al ripopolamento.

(14)

Le catture di anguille in acque comunitarie esposte al mare sul confine dei bacini fluviali dell’anguilla definiti dagli Stati membri come habitat naturali per l’anguilla dovrebbero essere ridotte gradualmente riducendo lo sforzo di pesca o le catture di almeno il 50 % in base alla media dello sforzo di pesca o delle catture negli anni 2004-2006.

(15)

Sulla base delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione sui risultati dell’attuazione dei piani di gestione per l’anguilla e se necessario proporre eventuali opportune misure per conseguire con probabilità elevate l’obiettivo della ricostituzione dello stock di anguilla europea.

(16)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire un sistema di controllo e di sorveglianza adeguato alle circostanze e al quadro giuridico già applicabile alla pesca nelle acque interne coerentemente con il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4). In questo contesto gli Stati membri dovrebbero determinare talune informazioni e stime riguardanti le attività commerciali e ricreative di pesca per sostenere se necessario le relazioni e la valutazione dei piani di gestione per l’anguilla nonché le misure di controllo e di esecuzione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure per assicurare il controllo e l’esecuzione delle importazioni e delle esportazioni di anguille,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce un quadro per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea della specie Anguilla anguilla nelle acque comunitarie, nelle lagune costiere, negli estuari e nei fiumi e nelle acque interne comunicanti degli Stati membri che sfociano nei mari delle zone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX o nel mare Mediterraneo.

2.   Per quanto riguarda il mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati, la Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2007, una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (5), previa consultazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, per determinare se tali acque costituiscano habitat naturali per l’anguilla europea ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento.

3.   Le misure di cui al presente regolamento sono adottate e attuate fatte salve le pertinenti disposizioni delle direttive 92/43/CEE e 2000/60/CE.

Articolo 2

Elaborazione dei piani di gestione per l’anguilla

1.   Gli Stati membri individuano e definiscono i singoli bacini fluviali ubicati nel loro territorio nazionale che costituiscono habitat naturali per l’anguilla europea («bacini fluviali dell’anguilla») e che possono comprendere acque marittime. Se è fornita un’adeguata giustificazione, uno Stato membro può designare l’intero territorio o un’unità amministrativa regionale esistente come bacino fluviale unico dell’anguilla.

2.   Nel definire i bacini fluviali dell’anguilla, gli Stati membri tengono nella massima considerazione possibile le disposizioni amministrative di cui all’articolo 3 della direttiva 2000/60/CE.

3.   Per ciascun bacino fluviale dell’anguilla secondo la definizione del paragrafo 1, gli Stati membri elaborano un piano di gestione per l’anguilla.

4.   L’obiettivo di ciascun piano di gestione per l’anguilla è quello di ridurre la mortalità antropogenica onde permettere un’elevata probabilità di passaggio in mare per almeno il 40 % della biomassa di anguilla argentata. La percentuale fa riferimento alla stima più elevata di migrazione che si sarebbe verificata senza influenza antropogenica sullo stock. Il piano di gestione per l’anguilla è elaborato per conseguire tale obiettivo a lungo termine.

5.   Il livello di migrazione da conseguire è determinato, tenendo conto dei dati disponibili per ciascun bacino fluviale dell’anguilla, in uno o più dei tre modi seguenti:

a)

ricorso a dati raccolti nel periodo più opportuno anteriormente al 1980, sempreché disponibili in quantità e qualità sufficienti;

b)

valutazione del potenziale di produzione dell’anguilla in base all’habitat, in assenza di fattori di mortalità antropogenica;

c)

con riferimento all’ecologia e all’idrografia di sistemi fluviali analoghi.

6.   Ciascun piano di gestione per l’anguilla contiene una descrizione e un’analisi della situazione attuale della popolazione delle anguille nel bacino fluviale in relazione al livello di migrazione da conseguire fissato nel paragrafo 4.

7.   Ciascun piano di gestione per l’anguilla comprende le misure per raggiungere, monitorare e verificare l’obiettivo di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri possono definire i mezzi in funzione delle condizioni locali e regionali.

8.   Il piano di gestione per l’anguilla può contenere le seguenti misure, senza che si limiti ad esse:

riduzione delle attività di pesca commerciale,

restrizioni alla pesca ricreativa,

misure di ripopolamento,

misure strutturali per rendere guadabili i fiumi e migliorare gli habitat fluviali, unitamente ad altre misure ambientali,

trasporto di anguille argentate dalle acque interne ad acque dalle quali possano migrare liberamente verso il mar dei Sargassi,

lotta ai predatori,

spegnimento temporaneo delle turbine per la produzione di energia idroelettrica,

misure nel campo dell’aquacoltura.

9.   Ciascun piano di gestione per l’anguilla contiene un calendario per il conseguimento del livello di migrazione stabilito al paragrafo 4, seguendo un approccio graduale e in funzione del livello di reclutamento previsto; esso include misure che saranno attuate a decorrere dal primo anno di applicazione del piano stesso.

10.   Nel piano di gestione per l’anguilla ciascuno Stato membro attua il più rapidamente possibile misure adeguate per ridurre la mortalità delle anguille causata da fattori esterni alla pesca, compresi turbine idroelettriche, pompe o predatori, salvo se non è necessario per conseguire l’obiettivo del piano.

11.   Ciascun piano di gestione per l’anguilla comprende una descrizione delle misure di controllo e di esecuzione che si applicano in acque diverse dalle acque comunitarie conformemente all’articolo 10.

12.   Il piano di gestione per l’anguilla costituisce un piano di gestione adottato a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera v), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6).

Articolo 3

Esonero dall’obbligo di elaborare un piano di gestione per l’anguilla

1.   Uno Stato membro può essere esonerato dall’obbligo di elaborare un piano di gestione per l’anguilla se fornisce una giustificazione adeguata del fatto che i bacini fluviali o le acque marittime nel suo territorio non costituiscono habitat naturali per l’anguilla europea.

2.   Entro il 1o gennaio 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione le richieste d’esonero redatte conformemente al paragrafo 1.

3.   Sulla base della valutazione tecnico-scientifica del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca o di altri organi scientifici pertinenti, la Commissione approva la richiesta d’esonero conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

4.   Quando la Commissione approva una richiesta d’esonero, l’articolo 4 non si applica allo Stato membro interessato.

Articolo 4

Comunicazione dei piani di gestione per l’anguilla

1.   Entro il 31 dicembre 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani di gestione per l’anguilla elaborati conformemente all’articolo 2.

2.   Uno Stato membro che non abbia sottoposto all’approvazione della Commissione un piano di gestione per l’anguilla entro il 31 dicembre 2008 riduce lo sforzo di pesca almeno del 50 % rispetto allo sforzo medio attuato tra il 2004 e il 2006 oppure riduce lo sforzo di pesca per garantire una diminuzione delle catture dell’anguilla almeno del 50 % rispetto alla media delle catture tra il 2004 e il 2006, abbreviando la stagione di pesca delle anguille o ricorrendo ad altre misure. Tale riduzione è attuata a partire dal 1o gennaio 2009.

3.   La riduzione delle catture di cui al paragrafo 2 può essere sostituita in toto o in parte da misure immediate su altri fattori di mortalità antropogenica, che consentiranno di migrare in mare per la riproduzione ad un numero di anguille argentate equivalente a quello che la riduzione delle catture consentirebbe.

Articolo 5

Approvazione e attuazione dei piani di gestione per l’anguilla

1.   Sulla base della valutazione tecnico-scientifica del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca o di altri organi scientifici pertinenti, i piani di gestione per l’anguilla sono approvati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2.   Gli Stati membri attuano i piani di gestione per l’anguilla approvati dalla Commissione conformemente al paragrafo 1 a decorrere dal 1o luglio 2009 o prima possibile anteriormente a tale data.

3.   A partire dal 1o luglio 2009, o dalla data di applicazione di un piano di gestione per l’anguilla se anteriore, la pesca delle anguille della specie Anguilla anguilla è consentita per tutto l’anno, purché le attività di pesca siano conformi alle specifiche e alle restrizioni fissate in un piano di gestione per l’anguilla approvato dalla Commissione conformemente al paragrafo 1.

4.   Uno Stato membro che abbia sottoposto entro il 31 dicembre 2008 all’approvazione della Commissione un piano di gestione per l’anguilla che la Commissione non può approvare conformemente al paragrafo 1 riduce lo sforzo di pesca almeno del 50 % rispetto allo sforzo medio attuato tra il 2004 e il 2006 oppure riduce lo sforzo di pesca per garantire una diminuzione delle catture dell’anguilla almeno del 50 % rispetto alla media delle catture tra il 2004 e il 2006, abbreviando la stagione di pesca delle anguille o ricorrendo ad altre misure. Tale riduzione si applica entro tre mesi dalla decisione di non approvare il piano.

5.   La riduzione delle catture di cui al paragrafo 4 può essere sostituita in toto o in parte da misure immediate su altri fattori di mortalità antropogenica, che consentiranno di migrare in mare per la riproduzione ad un numero di anguille argentate equivalente a quello che la riduzione delle catture consentirebbe.

6.   Se la Commissione non può approvare il piano di gestione per l’anguilla, lo Stato membro può presentare un piano riveduto entro tre mesi dalla decisione di non approvare il piano.

Il piano di gestione riveduto è approvato secondo la procedura di cui al paragrafo 1. L’attuazione della riduzione delle catture di cui al paragrafo 4 non si applica se il piano riveduto è approvato dalla Commissione.

Articolo 6

Piani di gestione transfrontalieri per l’anguilla

1.   Nel caso di bacini fluviali dell’anguilla che si estendono al territorio di più Stati membri, gli Stati membri interessati elaborano congiuntamente il piano di gestione per l’anguilla.

Se vi è il rischio che il coordinamento sfoci in un ritardo tale da rendere impossibile la presentazione del piano di gestione per l’anguilla entro il termine previsto, gli Stati membri possono presentare piani di gestione per l’anguilla relativi alla parte del bacino fluviale di loro competenza.

2.   Se un bacino fluviale dell’anguilla si estende oltre il territorio della Comunità, gli Stati membri interessati cercano di mettere a punto il piano di gestione per l’anguilla di concerto con gli Stati terzi interessati ed è rispettata la competenza di tutte le pertinenti organizzazioni regionali per la pesca. Se gli Stati terzi interessati non partecipano alla preparazione congiunta del piano di gestione per l’anguilla, gli Stati membri interessati possono presentare piani di gestione per l’anguilla relativi alla parte del bacino fluviale dell’anguilla di loro competenza, al fine di raggiungere il livello di migrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4.

3.   Gli articoli 2, 4 e 5 si applicano mutatis mutandis ai piani transfrontalieri di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 7

Misure di ripopolamento

1.   Uno Stato membro che autorizzi la pesca di anguille di lunghezza inferiore a 12 cm in quanto parte di un piano di gestione per l’anguilla stabilito secondo l’articolo 2 o di una riduzione dello sforzo di pesca secondo l’articolo 4, paragrafo 2, o l’articolo 5, paragrafo 4, riserva almeno il 60 % delle anguille di lunghezza inferiore a 12 cm catturate ogni anno nell’ambito della pesca di detto Stato membro alla commercializzazione a fini di ripopolamento nei bacini fluviali dell’anguilla definiti dagli Stati membri conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, al fine di aumentare i livelli di migrazione delle anguille argentate.

2.   La percentuale del 60 % per il ripopolamento deve essere indicata in un piano di gestione per l’anguilla elaborato in conformità dell’articolo 2. È fissata ad almeno il 35 % per il primo anno di applicazione di un piano di gestione per l’anguilla e progressivamente aumentata di almeno il 5 % l’anno. Il livello del 60 % è raggiunto entro il 31 luglio 2013.

3.   Per garantire che le percentuali di cui al paragrafo 2 delle anguille catturate di lunghezza inferiore a 12 cm siano utilizzate in un programma di ripopolamento, gli Stati membri devono istituire un adeguato sistema di notifica.

4.   Il trasferimento di anguille a fini di ripopolamento fa parte di un piano di gestione per l’anguilla ai sensi dell’articolo 2. I piani di gestione per l’anguilla definiscono il quantitativo di anguille di lunghezza inferiore a 20 cm necessari a fini di ripopolamento allo scopo di aumentare i livelli di migrazione delle anguille argentate.

5.   La Commissione riferisce ogni anno al Consiglio in merito all’evoluzione dei prezzi di mercato delle anguille di lunghezza inferiore a 12 cm. A tal fine gli Stati membri stabiliscono un appropriato sistema di sorveglianza dei prezzi e riferiscono ogni anno alla Commissione in merito a detti prezzi.

6.   In caso di calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione. La Commissione, in conformità della procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, adotta misure appropriate per far fronte alla situazione, che possono includere una riduzione temporanea delle percentuali di cui al paragrafo 2.

7.   Entro il 1o luglio 2011 la Commissione riferisce al Consiglio e valuta le misure concernenti il ripopolamento, anche con riguardo all’evoluzione dei prezzi di mercato. Sulla scorta di tale valutazione il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, in merito a misure appropriate per bilanciare le misure concernenti il ripopolamento nell’ambito del raggiungimento delle percentuali di cui al paragrafo 2.

8.   Il ripopolamento è considerato una misura di conservazione ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, sempreché:

sia parte di un piano di gestione per l’anguilla stabilito secondo l’articolo 2,

riguardi anguille di lunghezza inferiore a 20 cm,

contribuisca a raggiungere il 40 % del livello di migrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 8

Misure relative alle acque comunitarie

1.   Lo Stato membro che svolge attività di pesca di anguille nelle acque comunitarie riduce lo sforzo di pesca di almeno il 50 % rispetto alla media dello sforzo messo in atto tra il 2004 e il 2006 ovvero riduce lo sforzo di pesca in modo da garantire una riduzione delle catture di anguille di almeno il 50 % rispetto alla media delle catture effettuate tra il 2004 e il 2006. Tale riduzione va conseguita gradualmente, iniziando per fasi del 15 % annuo nei primi due anni e nell’arco di 5 anni, a decorrere dal 1o luglio 2009.

2.   Ai fini del paragrafo 1, si intendono per acque comunitarie quelle esposte al mare sul confine dei bacini fluviali dell’anguilla che ne costituiscono gli habitat naturali definiti dagli Stati membri conformemente all’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 9

Relazioni e valutazione

1.   Ciascuno Stato membro presenta una relazione alla Commissione, inizialmente ogni tre anni; la prima relazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2012. Dopo la presentazione delle prime tre relazioni triennali, la frequenza delle relazioni si riduce a una ogni sei anni. Le relazioni delineano il monitoraggio, l’efficacia e i risultati e forniscono, in particolare, le migliori stime disponibili dei seguenti elementi:

a)

per ciascuno Stato membro, la percentuale di biomassa di anguilla argentata migrata in mare per la riproduzione o la percentuale di biomassa di anguilla argentata che abbandona il territorio di quello Stato membro nell’intento di migrare verso il mare per la riproduzione, in relazione al livello di migrazione da conseguire di cui all’articolo 2, paragrafo 4;

b)

il livello dello sforzo annuale di pesca delle anguille e la riduzione effettuata conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 4;

c)

il livello dei fattori esterni alla pesca che incidono sul tasso di mortalità e la riduzione effettuata conformemente all’articolo 2, paragrafo 10;

d)

il quantitativo di anguille di lunghezza inferiore a 12 cm catturate e le percentuali di queste utilizzate a scopi diversi.

2.   Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una valutazione statistica e scientifica sui risultati dell’applicazione dei piani di gestione per l’anguilla e del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

3.   Alla luce della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione propone eventuali opportune misure per conseguire con probabilità elevate l’obiettivo della ricostituzione dello stock di anguilla europea e il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, le misure alternative per conseguire il livello di migrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, o una riduzione dello sforzo di pesca conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 10

Controllo ed esecuzione in acque diverse dalle acque comunitarie

1.   Gli Stati membri stabiliscono un sistema di controllo e di sorveglianza delle catture adeguato alle circostanze e al quadro giuridico applicabile alla pesca nelle loro acque interne coerente con le pertinenti disposizioni figuranti nel regolamento (CEE) n. 2847/93.

2.   Il sistema di controllo e di sorveglianza delle catture contiene una descrizione dettagliata di tutti i regimi di ripartizione dei diritti di pesca nei bacini fluviali dell’anguilla che costituiscono habitat naturali definiti dagli Stati membri conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, comprese le acque di proprietà privata.

Articolo 11

Informazioni sulle attività di pesca

1.   Entro il 1o gennaio 2009, ciascuno Stato membro stabilisce le seguenti informazioni inerenti alle attività commerciali di pesca:

un elenco di tutte le navi da pesca che battono bandiera dello Stato in questione autorizzate a pescare l’anguilla nelle acque comunitarie conformemente all’articolo 8, a prescindere dalla lunghezza fuori tutto della nave,

un elenco di navi da pesca, entità commerciali o pescatori, autorizzati a pescare l’anguilla nei bacini fluviali dell’anguilla che ne costituiscono gli habitat naturali, definiti dagli Stati membri conformemente all’articolo 2, paragrafo 1,

un elenco di tutti i centri per le vendite all’asta o altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri a provvedere alla prima immissione in commercio dell’anguilla.

2.   Gli Stati membri stabiliscono sistematicamente una stima del numero dei pescatori dediti alla pesca ricreativa e delle rispettive catture di anguille.

3.   A richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 12

Controllo ed esecuzione in materia di importazione ed esportazione d’anguille

Entro il 1o luglio 2009 gli Stati membri:

adottano le misure necessarie a identificare l’origine e garantire la tracciabilità di tutte le anguille vive importate nel loro territorio o da quello esportate,

accertano se le anguille pescate nell’area comunitaria e esportate dal loro territorio sono state catturate nel rispetto delle misure di conservazione della Comunità,

prendono misure per accertare se le anguille pescate nelle acque delle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca e importate nel loro territorio sono state catturate nel rispetto delle regole convenute nelle organizzazioni regionali per la pesca in questione.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

(3)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(4)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6).

(5)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(6)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.


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