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Document 32007R0807
Commission Regulation (EC) No 807/2007 of 10 July 2007 amending Annex II to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Regolamento (CE) n. 807/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007 , recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
Regolamento (CE) n. 807/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007 , recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
OJ L 181, 11.7.2007, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31991R2092 | modifica | allegato 2 | 14/07/2007 |
11.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 807/2007 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2007
recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
L'autorizzazione per l'utilizzazione della metaldeide nell'agricoltura biologica prevista nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è scaduta il 31 marzo 2006. |
(2) |
Diversi Stati membri hanno segnalato che gli agricoltori biologici nel loro territorio non dispongono di valide alternative all'utilizzazione della metaldeide per il controllo dei molluschi su alcuni seminativi. |
(3) |
Si ritiene pertanto necessario reintrodurre per un periodo di tempo limitato l'autorizzazione per l'impiego della metaldeide, in attesa dei risultati della ricerca di nuovi metodi per il controllo dei molluschi e di una maggiore disponibilità di sostanze alternative. |
(4) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2007 della Commissione (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 3).
ALLEGATO
Al punto 1 della parte B («Antiparassitari») dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91, nella tabella III («Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici»), alla voce «metaldeide», la data «31 marzo 2006» è sostituita dalla data «31 marzo 2008».