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Document 32006R1781

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 , riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 345, 8.12.2006, p. 1–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 009 P. 64 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 009 P. 64 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 131 - 139

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; abrogato e sostituito da 32015R0847

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1781/oj

8.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 345/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1781/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2006

riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

I flussi di denaro sporco creati dai trasferimenti di fondi possono minare la stabilità e la reputazione del settore finanziario nonché costituire una minaccia per il mercato interno. Il terrorismo minaccia le fondamenta stesse della nostra società. La solidità, l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento del terrorismo.

(2)

A meno che non vengano adottate determinate misure di coordinamento a livello della Comunità, i riciclatori di denaro e i finanziatori del terrorismo potrebbero, per sostenere le proprie attività criminose, cercare di trarre vantaggio dalla libertà di circolazione dei capitali propria di uno spazio finanziario integrato. Con la sua portata, l’azione comunitaria dovrebbe garantire il recepimento uniforme in tutta l’Unione europea della raccomandazione speciale VII relativa ai trasferimenti elettronici (SR VII) del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI), istituito dal vertice del G7 di Parigi del 1989, e in particolare dovrebbe evitare discriminazioni tra i pagamenti effettuati all’interno di uno Stato membro ed i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell’azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello UE, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari.

(3)

Subito dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli USA, il Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 ha ribadito che la lotta contro il terrorismo è un obiettivo chiave dell'Unione europea. Il Consiglio europeo ha approvato un piano d'azione che prevede di potenziare la cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie, di elaborare strumenti giuridici internazionali contro il terrorismo, di prevenire il finanziamento del terrorismo, di rafforzare la sicurezza aerea e di migliorare la coerenza fra tutte le politiche pertinenti. In seguito agli attentati terroristici dell'11 marzo 2004 a Madrid, il Consiglio europeo ha riveduto tale piano d'azione, che ora mira specificamente ad assicurare che il quadro legislativo elaborato dalla Comunità allo scopo di combattere il terrorismo e di potenziare la cooperazione giudiziaria sia adattato sulla base delle nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo, adottate dal GAFI.

(4)

Per prevenire il finanziamento del terrorismo, si sono adottate misure dirette a congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità, tra cui il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (3) ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (4). Al medesimo scopo, si sono adottate misure dirette a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di fondi e di risorse intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) prevede varie misure dirette a impedire che si abusi del sistema finanziario agli scopi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, tutte queste misure non impediscono completamente ai terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.

(5)

Per promuovere un’impostazione coerente, a livello internazionale, nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nel proseguire l’azione comunitaria si dovrebbe tener conto degli sviluppi a tale riguardo ossia delle nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo adottate dal GAFI e, in particolare, della SR VII e della nuova versione della nota interpretativa per la sua attuazione.

(6)

La possibilità di risalire sempre all'origine dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Per assicurare che in tutto l'iter del pagamento siano trasmessi i dati informativi relativi all'ordinante, è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di allegare ai trasferimenti di fondi dati informativi accurati e significativi relativi all'ordinante.

(7)

Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatta salva la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Ad esempio, le informazioni raccolte e conservate ai fini del presente regolamento non andrebbero utilizzate a fini commerciali.

(8)

Coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscano, a prestatori di servizi di pagamento, unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero un sistema di compensazione e di regolamento.

(9)

È opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Tale esclusione dovrebbe riguardare le carte di credito e di debito, i prelievi dagli sportelli ATM (bancomat), gli addebiti diretti, gli assegni troncati, i pagamenti di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi e i trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto. Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare i pagamenti elettronici effettuati tramite giroconto, a condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante. Qualora gli Stati membri abbiano applicato la deroga per la moneta elettronica prevista dalla direttiva 2005/60/CE, detta deroga dovrebbe essere applicata nel quadro del presente regolamento, purché l'importo dell'operazione non sia superiore a 1 000 EUR.

(10)

La deroga per la moneta elettronica, come definita dalla direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), copre la moneta elettronica indipendentemente dal fatto che l'emittente di tale moneta fruisca o meno di una deroga ai sensi dell'articolo 8 di tale direttiva.

(11)

Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento, è opportuno distinguere gli obblighi di verifica applicabili ai trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto da quelli applicabili ai trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto. Per controbilanciare il rischio di indurre a transazioni clandestine, se s'impongono disposizioni troppo rigorose in materia d'identificazione per contrastare la potenziale minaccia terroristica a fronte di trasferimenti di fondi d'importo esiguo, nel caso dei trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante si applichi unicamente ai trasferimenti individuali di fondi superiori ai 1 000 EUR, fatti salvi gli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE. Per i trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto, i prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero essere tenuti a verificare per ogni trasferimento di fondi i dati informativi relativi all'ordinante, purché siano adempiuti gli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE.

(12)

Tenuto conto del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e della comunicazione della Commissione relativa a «un nuovo quadro normativo per i pagamenti nel mercato interno», è sufficiente prevedere che ai trasferimenti di fondi all’interno della Comunità siano allegati dati informativi semplificati relativi all’ordinante.

(13)

Per consentire alle autorità di paesi terzi, incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, di rintracciare la provenienza dei fondi utilizzati per tali fini, i trasferimenti di fondi dalla Comunità al suo esterno dovrebbero essere corredati di dati informativi completi relativi all'ordinante. L'accesso di tali autorità a questi dati informativi completi dovrebbe essere concesso soltanto al fine di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

(14)

Nel caso in cui i trasferimenti di fondi di un unico ordinante a favore di vari beneficiari vengano inviati raggruppandoli in una cartella elettronica (batch file) contenente i singoli trasferimenti di fondi dalla Comunità all'esterno della Comunità, consentendo in tal modo un risparmio sui costi, si dovrebbe prevedere che i singoli trasferimenti siano corredati soltanto del numero del conto dell’ordinante o del codice unico d'identificazione, purché nel «batch file» siano riportati i dati informativi completi relativi all’ordinante.

(15)

Per accertare se ai trasferimenti di fondi siano allegati i prescritti dati informativi relativi all'ordinante e per poter individuare le transazioni sospette, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario dovrebbe disporre di procedure efficaci per accertare la mancanza di dati informativi relativi all’ordinante.

(16)

Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, sarebbe opportuno che il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario abbia la facoltà di evitare simili situazioni o di porvi rimedio, quando si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti. In tale contesto si dovrebbe prevedere flessibilità, in funzione dei rischi, per quanto riguarda l’ampiezza dei dati informativi relativi all’ordinante. Inoltre, dell’accuratezza e completezza di tali dati dovrebbe restare responsabile il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante. Se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è situato fuori del territorio della Comunità, gli obblighi di adeguata verifica della clientela dovrebbero essere rafforzati, ai sensi della direttiva 2005/60/CE, in relazione ai rapporti di corrispondenza bancaria transfrontalieri in essere con quel prestatore di servizi di pagamento.

(17)

Ove le autorità nazionali competenti forniscano indicazioni riguardo all'obbligo di rifiutare qualsiasi trasferimento effettuato da prestatori di servizi di pagamento che omettono sistematicamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante o di decidere se limitare o interrompere i rapporti professionali con detti prestatori di servizi di pagamento, tali indicazioni dovrebbero basarsi anche sulla convergenza di buone prassi, tenendo conto altresì del fatto che la nuova versione della nota interpretativa alla SR VII del GAFI permette ai paesi terzi di fissare un importo massimo di 1 000 EUR o 1 000 USD per l'obbligo di invio dei dati informativi relativi all'ordinante, fermo restando l'obiettivo della lotta efficace al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

(18)

In ogni caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbe esercitare specifici controlli, in funzione dei rischi, quando si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti, e dovrebbe segnalare alle autorità competenti le transazioni sospette, a norma degli obblighi di segnalazione di cui alla direttiva 2005/60/CE e delle misure nazionali di attuazione.

(19)

Quando i dati informativi relativi all'ordinante mancano o sono incompleti, si applicano le disposizioni sui trasferimenti di fondi, fermo restando l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che violino disposizioni del diritto civile, amministrativo o penale.

(20)

Finché non siano superate le limitazioni tecniche che possono impedire ai prestatori intermediari di servizi di pagamento di adempiere all’obbligo di trasmettere tutti i dati informativi relativi all’ordinante da essi ricevuti, questi dovrebbero tenere registrazioni di tali dati. Le limitazioni tecniche dovrebbero essere eliminate non appena aggiornati i sistemi di pagamento.

(21)

Poiché, nelle indagini in materia penale, reperire i dati necessari o identificare le persone in questione può richiedere talvolta molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento originario dei fondi, allo scopo di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare le registrazioni dei dati informativi relativi all'ordinante. Si dovrebbe limitare la durata di tale periodo.

(22)

Perché si possa passare sollecitamente all’azione nella lotta contro il terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero rispondere in tempi brevi alle richieste di dati informativi relativi all’ordinante loro rivolte dalle autorità responsabili di combattere il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro dove tali prestatori di servizi sono stabiliti.

(23)

Il numero di giorni lavorativi applicabili nello Stato membro del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante determina il numero di giorni necessari per rispondere alle richieste di dati informativi relativi all'ordinante.

(24)

Data l’importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero prevedere nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per i casi di violazione del presente regolamento.

(25)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento andrebbero adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(26)

Vari paesi e territori non facenti parte del territorio della Comunità sono membri di un'unione monetaria con uno Stato membro, rientrano nell'area monetaria di uno Stato membro o hanno firmato una convenzione monetaria con la Comunità europea rappresentata da uno Stato membro e hanno prestatori di servizi di pagamento che partecipano, direttamente o indirettamente, ai sistemi di pagamento e di regolamento di quello Stato membro. Per evitare che l'applicazione del presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quei paesi o territori provochi gravi effetti negativi sull'economia di quei paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano considerati come se fossero effettuati all'interno degli Stati membri in questione.

(27)

Nell'intento di non scoraggiare le donazioni a scopi caritativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a esonerare i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio dall'obbligo di raccogliere, verificare, registrare e inviare i dati informativi relativi all'ordinante nel caso di trasferimenti di fondi d'importo non superiore a 150 EUR eseguiti sul loro territorio. Sarebbe anche opportuno subordinare tale opzione al rispetto di determinate disposizioni da parte delle organizzazioni senza fini di lucro, in modo che gli Stati membri possano evitare che da questa esenzione traggano vantaggio i terroristi, a copertura delle loro attività o come mezzo per facilitarne il finanziamento.

(28)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, per l’entità o gli effetti di tale azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire i suddetti obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità, enunciato nel medesimo articolo.

(29)

Ai fini di un’impostazione coerente della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le principali disposizioni del presente regolamento dovrebbero entrare in applicazione alla medesima data delle pertinenti disposizioni adottate a livello internazionale,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, al fine di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«finanziamento del terrorismo» è la fornitura o la raccolta di fondi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE;

2)

«riciclaggio di denaro» è qualsiasi atto che, se commesso intenzionalmente, è considerato riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 o 3, della direttiva 2005/60/CE;

3)

«ordinante» è la persona fisica o giuridica detentrice di un conto che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che dà ordine di trasferire i fondi;

4)

«beneficiario del pagamento» è la persona fisica o giuridica che è destinataria finale dei fondi trasferiti;

5)

«prestatore di servizi di pagamento» è la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento di fondi;

6)

«prestatore intermediario di servizi di pagamento» è un prestatore di servizi di pagamento che non agisce per conto né dell’ordinante né del beneficiario del pagamento, ma partecipa all’effettuazione di trasferimenti di fondi;

7)

«trasferimento di fondi» è una transazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona;

8)

«trasferimento raggruppato» è un insieme di singoli trasferimenti di fondi che vengono inviati in gruppo;

9)

«codice unico d'identificazione» è una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi.

Articolo 3

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento stabilito nella Comunità.

2.   Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di credito o di debito, purché:

a)

il beneficiario abbia concluso con il prestatore di servizi di pagamento un accordo che consente il pagamento della fornitura di beni e servizi;

e

b)

tali trasferimenti di fondi siano accompagnati da un codice unico d'identificazione, che consenta di risalire all'ordinante.

3.   Se uno Stato membro sceglie di applicare la deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2005/60/CE, il presente regolamento non viene applicato ai trasferimenti di fondi effettuati con moneta elettronica coperti dalla suddetta deroga, tranne nel caso in cui l'importo della transazione superi i 1 000 EUR.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici, qualora si tratti di trasferimenti prepagati il cui importo non superi i 150 EUR.

5.   Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite un telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici, quando tali trasferimenti sono postpagati e soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

il beneficiario ha concluso un accordo con il prestatore di servizi di pagamento che consente il pagamento della fornitura di beni e servizi;

b)

i trasferimenti di fondi sono corredati di un codice unico d'identificazione che consente di risalire all'ordinante;

c)

il prestatore di servizi di pagamento è soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE.

6.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento a trasferimenti di fondi nel loro territorio sul conto di un beneficiario che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi, qualora:

a)

il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE;

b)

il fornitore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado, mediante un numero unico d'identificazione, di risalire, attraverso il beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi;

c)

l'importo della transazione non superi 1 000 EUR.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga ne informano la Commissione.

7.   Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi:

a)

in cui l'ordinante ritira i contanti dal proprio conto;

b)

in cui esiste l'autorizzazione ad addebiti tra due parti che consente di effettuare i pagamenti attraverso i conti, purché il trasferimento di fondi sia corredato di un codice unico d'identificazione che consenta di risalire alla persona fisica o giuridica;

c)

in cui sono utilizzati assegni troncati;

d)

ad autorità pubbliche per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi in uno Stato membro;

e)

in cui l'ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento che operano per proprio conto.

CAPO II

OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL’ORDINANTE

Articolo 4

Dati informativi completi relativi all’ordinante

1.   I dati informativi completi relativi all’ordinante consistono nel nome e cognome, indirizzo e numero del conto.

2.   L’indirizzo può essere sostituito dalla data e luogo di nascita dell’ordinante, dal suo numero d’identificazione come cliente o dal suo numero d’identità nazionale.

3.   In mancanza del numero di conto dell’ordinante, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante lo sostituisce con un codice unico d’identificazione, tale da consentire di far risalire la transazione al suo ordinante.

Articolo 5

Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e loro registrazione

1.   I prestatori di servizi di pagamento si assicurano che i trasferimenti di fondi siano corredati dei dati informativi completi relativi all’ordinante.

2.   Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante verifica la completezza dei dati informativi relativi all’ordinante, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

3.   Nel caso di trasferimenti di fondi a partire da un conto, la verifica può essere considerata effettuata se:

a)

l'identità dell'ordinante è stata verificata in connessione con l'apertura del conto e i dati informativi ottenuti con tale verifica sono stati archiviati in conformità degli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 30, lettera a), della direttiva 2005/60/CE;

oppure

b)

l'ordinante rientra nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2005/60/CE.

4.   Tuttavia, fatto salvo l'articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE, nel caso di trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante verifica i dati informativi relativi a quest'ultimo soltanto per i trasferimenti di fondi superiori a 1 000 EUR, salvo che la transazione sia effettuata in più operazioni che risultano collegate e che insieme superano i 1 000 EUR.

5.   Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante conserva per cinque anni la registrazione dei dati informativi completi relativi all’ordinante, che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Articolo 6

Trasferimenti di fondi all’interno della Comunità

1.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi stabiliti nella Comunità, i trasferimenti di fondi devono essere accompagnati soltanto dal numero di conto dell’ordinante o di un codice unico d’identificazione, che consenta di risalire all’ordinante.

2.   Tuttavia, a richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante mette a sua disposizione i dati informativi completi relativi all’ordinante, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale richiesta.

Articolo 7

Trasferimenti di fondi dalla Comunità all'esterno della Comunità

1.   Se il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori della Comunità, i trasferimenti di fondi sono accompagnati dai dati informativi completi relativi all’ordinante.

2.   Nel caso di trasferimenti raggruppati provenienti da un unico ordinante, se i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti fuori della Comunità, il paragrafo 1 non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel raggruppamento figurino tali dati informativi e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto dell’ordinante o di un codice unico d’identificazione.

CAPO III

OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO

Articolo 8

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto ad accertare, in relazione ai dati informativi relativi all'ordinante, che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento. Tale prestatore predispone procedure efficaci per accertare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante:

a)

in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito nella Comunità, i dati informativi indicati all’articolo 6;

b)

in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante risiede fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all’ordinante indicati all’articolo 4 o, in funzione delle esigenze, i dati informativi indicati all’articolo 13;

c)

in caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all'ordinante di cui all'articolo 4 solo nel trasferimento raggruppato, ma non nei singoli trasferimenti che questo raggruppa.

Articolo 9

Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti

1.   Se, nel ricevere trasferimenti di fondi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante prescritti dal presente regolamento mancano o sono incompleti, egli rifiuta il trasferimento oppure chiede i dati informativi completi relativi all'ordinante. In tutti i casi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rispetta le pertinenti norme di legge o amministrative in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in particolare i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e (CE) n. 881/2002, la direttiva 2005/60/CE e tutte le misure nazionali di attuazione.

2.   Se un prestatore di servizi di pagamento omette sistematicamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di respingere qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi o di decidere se limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riferisce tale fatto alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Articolo 10

Valutazione in base ai rischi

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o dell’incompletezza dei dati informativi relativi all’ordinante quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se, in ottemperanza degli obblighi stabiliti nel capo III della direttiva 2005/60/CE, debba essere segnalato alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Articolo 11

Conservazione delle registrazioni

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario conserva per cinque anni la registrazione di tutti i dati informativi relativi all’ordinante da lui ricevuti.

CAPO IV

OBBLIGHI DEI PRESTATORI INTERMEDIARI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Articolo 12

Trasmissione dei dati informativi relativi all’ordinante, assieme al trasferimento

I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi relativi all’ordinante, da loro ricevuti, che accompagnano un trasferimento di fondi, siano ritrasmessi insieme a tale trasferimento.

Articolo 13

Limitazioni tecniche

1.   Il presente articolo si applica se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è situato fuori della Comunità e se il prestatore intermediario di servizi di pagamento è situato nella Comunità.

2.   Salvo che il prestatore intermediario di servizi di pagamento non si renda conto, nel ricevere un trasferimento di fondi, che i dati informativi relativi all'ordinante prescritti dal presente regolamento mancano o sono incompleti, egli può avvalersi, per effettuare trasferimenti di fondi a favore del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche che impedisca di trasmettere insieme al trasferimento di fondi i dati informativi relativi all'ordinante.

3.   Se, nel ricevere un trasferimento di fondi, il prestatore intermediario di servizi di pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante prescritti dal presente regolamento mancano o sono incompleti, egli si avvale di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche soltanto se è in grado di informarne il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o nell'ambito di un sistema di messaggistica o di pagamento che preveda questo tipo di comunicazione o mediante diversa procedura, purché le modalità di comunicazione siano accettate o convenute da entrambi i prestatori di servizi di pagamento.

4.   Qualora si avvalga di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche, il prestatore intermediario di servizi di pagamento, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, mette a disposizione di quest'ultimo, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, tutti i dati informativi relativi all'ordinante da lui ricevuti, che siano completi o no.

5.   Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, il prestatore intermediario di servizi di pagamento conserva per cinque anni tutti i dati informativi da lui ricevuti.

CAPO V

OBBLIGHI GENERALI E COMPETENZE IN MATERIA DI ESECUZIONE

Articolo 14

Obblighi di cooperazione

Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale sono stabiliti i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro richieste riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e le relative registrazioni, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, nel rispetto delle regole procedurali previste nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

Fatto salvo il diritto penale nazionale e la tutela dei diritti fondamentali, le suddette autorità si avvalgono di tali dati informativi unicamente allo scopo di prevenire, investigare o individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 15

Sanzioni e monitoraggio

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2007.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 entro il 14 dicembre 2007, indicando le autorità responsabili della loro applicazione, e la informano immediatamente di ogni successiva modifica.

3.   Gli Stati membri esigono dalle autorità competenti un monitoraggio efficace e l'adozione delle misure necessarie per garantire la conformità con i requisiti del presente regolamento.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è coadiuvata dal comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, istituito dalla direttiva 2005/60/CE (di seguito «il comitato»).

2.   Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del suo articolo 8, sempre che le misure di esecuzione adottate secondo la procedura ivi descritta non modifichino le disposizioni fondamentali del presente regolamento.

Il periodo menzionato all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

CAPO VI

DEROGHE

Articolo 17

Accordi con territori o paesi che non fanno parte del territorio della Comunità

1.   La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere accordi che permettano deroghe al presente regolamento con un paese o territorio non facente parte del territorio della Comunità, quale è definito all’articolo 299 del trattato, in base a disposizioni nazionali. Tali accordi hanno lo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all’interno di quello Stato membro.

Simili accordi possono essere autorizzati soltanto se:

a)

il paese o il territorio in questione è membro di un’unione monetaria con lo Stato membro interessato, rientra nella sua area monetaria o ha firmato una convenzione monetaria con la Comunità europea, rappresentata da uno Stato membro;

b)

i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio in questione partecipano direttamente o indirettamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in tale Stato membro;

e

c)

il paese o il territorio in questione impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.

2.   Lo Stato membro che desidera concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne presenta domanda alla Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie.

Quando la Commissione riceve la domanda di uno Stato membro, i trasferimenti di fondi tra quello Stato membro e il paese o territorio in questione vengono considerati provvisoriamente come effettuati all’interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione secondo la procedura stabilita nel presente articolo.

Se la Commissione ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie, prende contatto con lo Stato membro interessato entro due mesi dalla data alla quale essa ha ricevuto la domanda e indica quali altre informazioni sono necessarie.

Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per valutare la domanda, entro un mese ne invia notifica allo Stato membro richiedente e trasmette la domanda agli altri Stati membri.

3.   Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2, quarto comma, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro interessato a concludere l’accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

In ogni caso, la decisione di cui al primo comma va adottata entro diciotto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

Articolo 18

Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro all'interno di uno Stato membro

1.   Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nel loro territorio, nel caso di trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro che svolgono attività a scopo caritativo, religioso, culturale, educativo, sociale, scientifico o solidale, purché tali organizzazioni siano tenute a riferire a una pubblica autorità o a un organismo di autoregolamentazione riconosciuto dal diritto nazionale ed a formare oggetto di revisione esterna o di vigilanza da parte di tale autorità od organismo e che i trasferimenti di fondi siano limitati all'importo massimo di 150 EUR per ogni versamento e siano effettuati esclusivamente all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

2.   Gli Stati membri che fanno uso del presente articolo informano la Commissione dei provvedimenti da essi adottati per esercitare l'opzione di cui al paragrafo 1, inclusi un elenco delle organizzazioni coperte dalla deroga, i nomi delle persone fisiche che esercitano il controllo ultimo sulle organizzazioni e una spiegazione delle modalità di aggiornamento di tale elenco. Le informazioni sono messe a disposizione anche delle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

3.   Un elenco aggiornato delle organizzazioni che godono di tale deroga viene comunicato dallo Stato membro interessato ai prestatori di servizi di pagamento operanti in tale Stato membro.

Articolo 19

Clausola di revisione

1.   Entro il 28 dicembre 2011 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che fornisce un'esauriente valutazione economica e giuridica dell'applicazione del regolamento, corredata, se del caso, di una proposta relativa alla sua modifica o abrogazione.

2.   La relazione prende in rassegna in particolare:

a)

l'applicazione dell'articolo 3, alla luce delle ulteriori esperienze acquisite circa possibili abusi della moneta elettronica, quale definita all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE, e di altri nuovi mezzi di pagamento a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; in presenza di un rischio di tali abusi la Commissione presenta una proposta di modifica del presente regolamento;

b)

l'applicazione dell'articolo 13 riguardo alle limitazioni tecniche suscettibili di impedire l'invio dei dati informativi completi relativi all'ordinante al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Ove risultasse possibile superare tali limitazioni tecniche alla luce di nuovi sviluppi nel settore dei pagamenti e tenendo conto dei relativi costi per i fornitori dei servizi di pagamento, la Commissione presenta una proposta di modifica del presente regolamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma in ogni caso non prima del 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 15 novembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 336 del 31.12.2005, pag. 109.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 novembre 2006.

(3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1461/2006 della Commissione (GU L 272 del 3.10.2006, pag. 11).

(4)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1508/2006 della Commissione (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 12).

(5)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

(8)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


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