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Document 32004E0694

Posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio dell’11 ottobre 2004 relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

OJ L 315, 14.10.2004, p. 52–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M, 30.5.2006, p. 465–466 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 44 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 44 - 46

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2010; abrogato da 32010D0603

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/694/oj

14.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/52


POSIZIONE COMUNE 2004/694/PESC DEL CONSIGLIO

dell’11 ottobre 2004

relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 marzo 2004, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/293/PESC (1) che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) sotto forma di restrizioni all'ammissione di persone coinvolte in attività che possano aiutare latitanti a continuare a sottrarsi alla giustizia per reati di cui sono stati incriminati dall'ICTY, o che agiscono comunque in una maniera che possa ostacolare l'efficace attuazione del mandato dell'ICTY.

(2)

Il Consiglio ha ribadito la necessità di intensificare gli sforzi per tradurre Radovan Karadžić, Ratko Mladić e Ante Gotovina dinanzi all'ICTY.

(3)

Per completare le misure raccomandate nella risoluzione 1503 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 28 agosto 2003, contro individui, gruppi o organizzazioni che aiutano imputati latitanti e tenuto conto che la risoluzione invita tutti gli Stati ad intensificare la cooperazione con l'ICTY, con particolare riguardo a Radovan Karadžić, Ratko Mladić e Ante Gotovina, il Consiglio reputa opportuno congelare i beni di tali persone nel quadro dello sforzo globale compiuto dall'UE per impedire che sia loro prestata una qualsiasi forma di aiuto e per consegnarli all'ICTY.

(4)

Se del caso, il Consiglio rinnoverà o modificherà le presenti misure qualora le persone soggette al congelamento dei beni continuino ad essere latitanti.

(5)

Per l'attuazione delle presenti misure è necessaria un’azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche di cui all'elenco dell'allegato, che sono state incriminate dall'ICTY.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche di cui all'allegato.

3.   Deroghe possono essere concesse per fondi o risorse economiche che sono:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese.

4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 2

Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche dell'elenco riportato in allegato, come d'uopo.

Articolo 3

Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’Unione europea incoraggia i paesi terzi a adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione. Essa si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, rinnovata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 11 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 65.


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

1.

Radovan Karadžić

nato il 19.6.1945 nel comune di Savnik, Serbia e Montenegro

2.

Ratko Mladić

nato il 12.3.1942 nel comune di Kalinovik, Bosnia-Erzegovina

3.

Ante Gotovina

nato il 12.10.1955 nell'isola di Pasman, comune di Zara, Repubblica di Croazia


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