EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0305

2004/305/CE: Decisione del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea

OJ L 99, 3.4.2004, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 035 P. 63 - 64
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 035 P. 63 - 64

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/305(1)/oj

Related international agreement
Related international agreement

32004D0305

2004/305/CE: Decisione del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 03/04/2004 pag. 0009 - 0010


Decisione del Consiglio

del 22 marzo 2004

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea

(2004/305/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 15, secondo comma, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea(1), le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.

(2) In seguito a tali negoziati, il 27 giugno 2003 è stato siglato un nuovo protocollo.

(3) Il protocollo accorda ai pescatori comunitari possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008.

(4) Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi comunitarie, è opportuno che il nuovo protocollo sia approvato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 1o gennaio 2004.

(5) È opportuno definire il metodo di attribuzione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sul criterio di ripartizione tradizionale nell'ambito dell'accordo.

(6) Occorrerebbe approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva della sua conclusione definitiva da parte del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo per il 2004 sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

a) pesca di pesci/cefalopodi:

- Spagna: 844 TSL

- Italia: 750 TSL

- Grecia: 906 TSL

b) pesca di gamberetti:

- Spagna: 1050 TSL

- Portogallo: 300 TSL

- Grecia: 150 TSL

c) tonniere con reti a circuizione:

- Francia: 17 unità

- Spagna: 17 unità

d) tonniere con lenze e canne:

- Francia: 7 unità

- Spagna: 7 unità

e) Pescherecci con palangari di superficie:

- Spagna: 8

- Portogallo: 1

2. Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Walsh

(1) GU L 111 del 27.4.1983, pag. 1.

Top