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Document 32004D0140

2004/140/CE: Decisione della Commissione, dell'11 febbraio 2004, concernente la non iscrizione del fenthion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 313]

OJ L 46, 17.2.2004, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 449 - 451
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 449 - 451
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 449 - 451
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 449 - 451
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 449 - 451
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 449 - 451
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 449 - 451
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 449 - 451
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 449 - 451
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 188 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 188 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 211 - 213

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/08/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/140(1)/oj

32004D0140

2004/140/CE: Decisione della Commissione, dell'11 febbraio 2004, concernente la non iscrizione del fenthion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 313]

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 17/02/2004 pag. 0032 - 0034


Decisione della Commissione

dell'11 febbraio 2004

concernente la non iscrizione del fenthion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2004) 313]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/140/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/119/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo e quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 25 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.

(2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95(6), stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato una notifica in tempo utile.

(3) Il fenthion è una delle 89 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.

(4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 4 aprile 1996 la Grecia, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

(5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante Bayer CropScience come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(6) La Commissione ha organizzato, il 18 aprile 1997 e l'11 febbraio 2003, due incontri tripartiti con il principale fornitore di dati e con lo Stato membro relatore di detta sostanza attiva.

(7) La relazione di valutazione presentata dalla Grecia è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 4 luglio 2003 sotto forma di rapporto di revisione della Commissione relativo al fenthion.

(8) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante (CSP), a cui è stato chiesto di pronunciarsi sulla definizione della dose giornaliera ammissibile e del livello ammissibile di esposizione dell'operatore. Nel suo primo parere, del 2 ottobre 1998, basato sulle conclusioni della valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente, il CSP affermava che non era possibile formulare una valutazione completa in mancanza di dati atti a dimostrare che il prodotto era innocuo per la salute umana e per l'ambiente anche nell'utilizzo limitato previsto (esca per olivi e alberi di agrumi). Il CSP sottolineava in particolare il rischio acuto estremamente elevato per gli uccelli. Nel parere citato il CSP riconosceva che la messa a punto di una tecnica d'applicazione innovativa (formulazione di tipo esca contenente fenthion combinato con un attrattivo da utilizzare unicamente su una parte della coltura) avrebbe potuto consentire un'esposizione limitata delle persone e dell'ambiente; osservava tuttavia che occorreva disporre di studi specifici sull'applicazione considerata per poter procedere ad una valutazione definitiva.

Ulteriori informazioni, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo come esca, sono state successivamente presentate dalla Bayer CropScience e sottoposte a valutazione. I complementi di informazione e la conseguente valutazione sono stati presentati al CSP. Nel parere del 17 dicembre 2002 il CSP concludeva che l'incertezza circa il rischio per gli uccelli derivante dagli usi proposti del fenthion permaneva e, di conseguenza, le preoccupazioni già espresse nel precedente parere con riguardo alla pericolosità del fenthion per gli uccelli non erano state dissipate.

(9) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda i possibili effetti di tale sostanza sugli uccelli.

(10) Il fenthion non può essere pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(11) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fenthion siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(12) Alla luce delle informazioni presentate alla Commissione risulta che, in mancanza di alternative valide per taluni impieghi limitati in alcuni Stati membri, è necessario continuare ad utilizzare la sostanza attiva per poter approntare altre soluzioni. Nelle circostanze attuali è pertanto giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi, prescrivere un periodo più lungo per la revoca delle autorizzazioni esistenti in relazione ad impieghi limitati ritenuti essenziali, per i quali non sembrano attualmente esistere alternative valide in materia di lotta contro gli organismi nocivi.

(13) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fention non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(14) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nell'ambito della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive(7), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003(8).

(15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fenthion non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenthion siano ritirate entro l'11 agosto 2004;

2) a decorrere dal 17 febbraio 2004 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenthion;

3) per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna B dell'allegato, uno Stato membro specificato nella colonna A possa mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenthion fino al 30 giugno 2007 a condizione che:

a) garantisca che l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;

b) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente; e

c) si accerti che si stiano attivamente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali impieghi, segnatamente mediante piani d'azione.

Entro il 31 dicembre 2004, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa l'applicazione del presente punto, in particolare circa le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a c), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di fention utilizzati per impieghi essenziali in conformità del presente articolo.

Articolo 3

Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e:

a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro l'11 agosto 2004, esso non deve essere posteriore all'11 agosto 2005;

b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41.

(3) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(4) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

(5) GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

(6) GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

(7) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

(8) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

ALLEGATO

Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3

>SPAZIO PER TABELLA>

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