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Document 32003R0775

Regolamento (CE) n. 775/2003 della Commissione, del 5 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 112, 6.5.2003, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/775/oj

32003R0775

Regolamento (CE) n. 775/2003 della Commissione, del 5 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 112 del 06/05/2003 pag. 0009 - 0009


Regolamento (CE) n. 775/2003 della Commissione

del 5 maggio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2251/2002(4), concernente la misura relativa alle condizioni di trasformazione e di commercializzazione, elenca al paragrafo 2 alcune spese ammissibili. Al fine di evitare errori d'interpretazione, occorre indicare chiaramente che l'elenco delle spese non è esaustivo.

(2) Le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003(6), applicabili tra la Comunità e ciascun paese candidato, hanno già stabilito i parametri per determinare le spese ammissibili. È dunque necessario tener conto delle pertinenti disposizioni di tali convenzioni.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2759/1999.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2759/1999 è così modificato:

1) All'articolo 3, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Le spese ammissibili possono comprendere segnatamente:"

2) È inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

Convenzioni di finanziamento

Per ciascun Programma, le spese ammissibili devono rispettare le disposizioni della convenzione di finanziamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione(7) applicabile tra la Comunità e il paese candidato di cui trattasi."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

(2) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 24.

(3) GU L 331 del 23.12.1999, pag. 51.

(4) GU L 343 del 18.12.2002, pag. 8.

(5) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.

(6) GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 4.

(7) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.

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