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Document 32003R0428

Regolamento (CE) n. 428/2003 della Commissione, del 12 febbraio 2003, recante le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari risultanti dall'aumento dei contingenti stabilito dal regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio per i contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2002 e nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

OJ L 65, 8.3.2003, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/428/oj

32003R0428

Regolamento (CE) n. 428/2003 della Commissione, del 12 febbraio 2003, recante le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari risultanti dall'aumento dei contingenti stabilito dal regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio per i contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2002 e nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 065 del 08/03/2003 pag. 0012 - 0013


Regolamento (CE) n. 428/2003 della Commissione

del 12 febbraio 2003

recante le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari risultanti dall'aumento dei contingenti stabilito dal regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio per i contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2002 e nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96(2), in particolare gli articoli 9 e 13,

visto il regolamento (CE) n. 1394/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese(3),

visto il regolamento (CE) n. 1498/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese(4),

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1995/2001(5) la Commissione ha stabilito i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

(2) Con il regolamento (CE) n. 2077/2002(6) la Commissione ha stabilito i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

(3) L'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi(7), stabilisce che la Commissione deve fissare le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari per il 2002 e il 2003 risultanti dall'aumento dei contingenti previsto dall'allegato II del medesimo regolamento e una scadenza appropriata entro la quale i contingenti devono essere utilizzati.

(4) Occorre quindi definire procedure amministrative semplici che consentano agli importatori comunitari di importare i quantitativi supplementari previsti dal regolamento (CE) n. 427/2003.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la gestione dei contingenti istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutti gli importatori che siano stati titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 1995/2001 per i prodotti di cui ai codici SA/NC ex 6402 99, ex 6403 91, ex 6403 99, ex 6404 11 e 6404 19 10 sono autorizzati ad importare il 10,25 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione. Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 1995/2001 per i prodotti di cui ai codici SA/NC 6403 51 e 6403 59 sono autorizzati ad importare il 15,5 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione. Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 1995/2001 per i prodotti di cui ai codici SA/NC 6911 10 e 6912 00 sono autorizzati ad importare il 32,25 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione.

Articolo 2

L'autorità competente rilascia una licenza supplementare per i quantitativi supplementari indicati all'articolo 1.

La licenza supplementare ha validità fino al 31 dicembre 2003 ed è rilasciata gratuitamente e certificata dall'autorità competente.

Articolo 3

Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 2077/2002 per i prodotti di cui ai codici SA/NC ex 6402 99, ex 6403 91, ex 6403 99, ex 6404 11 e 6404 19 10 sono autorizzati ad importare il 21,28 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione. Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 2077/2002 per i prodotti di cui ai codici SA/NC 6403 51 e 6403 59 sono autorizzati ad importare il 32,83 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione. Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 2077/2002 per i prodotti di cui ai codici SA/NC 6911 10 e 6912 00 sono autorizzati ad importare il 52,09 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione.

Articolo 4

Ai fini dell'articolo 3,

- i titolari di una licenza d'importazione presentano tale licenza all'autorità competente che l'ha rilasciata. Quest'ultima appone sulla licenza una dicitura indicante che il quantitativo supplementare è stato assegnato al titolare della licenza,

- in alternativa, i titolari di una licenza d'importazione presentano tale licenza all'autorità competente che l'ha rilasciata e quest'ultima annulla la licenza e ne rilascia una nuova. In tal caso, i quantitativi indicati sulla nuova licenza comprendono i quantitativi annullati e la maggiorazione prevista all'articolo 3. I prodotti già immessi in libera pratica vengono detratti,

- in alternativa, l'autorità competente rilascia una licenza supplementare per i quantitativi supplementari indicati all'articolo 3.

L'apposizione della dicitura sulle licenze già esistenti e il rilascio di nuove licenze si effettuano gratuitamente e sono certificati dall'autorità competente.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2003.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

(2) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.

(3) GU L 187 del 10.7.2001, pag. 31.

(4) GU L 225 del 22.8.2002, pag. 15.

(5) GU L 271 del 12.10.2001, pag. 18.

(6) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 12.

(7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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