EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32003R0428
Commission Regulation (EC) No 428/2003 of 12 February 2003 establishing the allocation method for the additional quantities resulting from the quota increase brought in by Council Regulation (EC) No 427/2003 to the 2002 and 2003 Community quantitative quotas on certain products originating in the People's Republic of China
Regolamento (CE) n. 428/2003 della Commissione, del 12 febbraio 2003, recante le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari risultanti dall'aumento dei contingenti stabilito dal regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio per i contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2002 e nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese
Regolamento (CE) n. 428/2003 della Commissione, del 12 febbraio 2003, recante le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari risultanti dall'aumento dei contingenti stabilito dal regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio per i contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2002 e nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese
OJ L 65, 8.3.2003, p. 12–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Regolamento (CE) n. 428/2003 della Commissione, del 12 febbraio 2003, recante le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari risultanti dall'aumento dei contingenti stabilito dal regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio per i contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2002 e nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese
Gazzetta ufficiale n. L 065 del 08/03/2003 pag. 0012 - 0013
Regolamento (CE) n. 428/2003 della Commissione del 12 febbraio 2003 recante le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari risultanti dall'aumento dei contingenti stabilito dal regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio per i contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2002 e nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96(2), in particolare gli articoli 9 e 13, visto il regolamento (CE) n. 1394/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese(3), visto il regolamento (CE) n. 1498/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese(4), considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (CE) n. 1995/2001(5) la Commissione ha stabilito i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese. (2) Con il regolamento (CE) n. 2077/2002(6) la Commissione ha stabilito i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese. (3) L'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi(7), stabilisce che la Commissione deve fissare le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari per il 2002 e il 2003 risultanti dall'aumento dei contingenti previsto dall'allegato II del medesimo regolamento e una scadenza appropriata entro la quale i contingenti devono essere utilizzati. (4) Occorre quindi definire procedure amministrative semplici che consentano agli importatori comunitari di importare i quantitativi supplementari previsti dal regolamento (CE) n. 427/2003. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la gestione dei contingenti istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Tutti gli importatori che siano stati titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 1995/2001 per i prodotti di cui ai codici SA/NC ex 6402 99, ex 6403 91, ex 6403 99, ex 6404 11 e 6404 19 10 sono autorizzati ad importare il 10,25 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione. Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 1995/2001 per i prodotti di cui ai codici SA/NC 6403 51 e 6403 59 sono autorizzati ad importare il 15,5 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione. Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 1995/2001 per i prodotti di cui ai codici SA/NC 6911 10 e 6912 00 sono autorizzati ad importare il 32,25 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione. Articolo 2 L'autorità competente rilascia una licenza supplementare per i quantitativi supplementari indicati all'articolo 1. La licenza supplementare ha validità fino al 31 dicembre 2003 ed è rilasciata gratuitamente e certificata dall'autorità competente. Articolo 3 Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 2077/2002 per i prodotti di cui ai codici SA/NC ex 6402 99, ex 6403 91, ex 6403 99, ex 6404 11 e 6404 19 10 sono autorizzati ad importare il 21,28 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione. Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 2077/2002 per i prodotti di cui ai codici SA/NC 6403 51 e 6403 59 sono autorizzati ad importare il 32,83 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione. Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 2077/2002 per i prodotti di cui ai codici SA/NC 6911 10 e 6912 00 sono autorizzati ad importare il 52,09 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione. Articolo 4 Ai fini dell'articolo 3, - i titolari di una licenza d'importazione presentano tale licenza all'autorità competente che l'ha rilasciata. Quest'ultima appone sulla licenza una dicitura indicante che il quantitativo supplementare è stato assegnato al titolare della licenza, - in alternativa, i titolari di una licenza d'importazione presentano tale licenza all'autorità competente che l'ha rilasciata e quest'ultima annulla la licenza e ne rilascia una nuova. In tal caso, i quantitativi indicati sulla nuova licenza comprendono i quantitativi annullati e la maggiorazione prevista all'articolo 3. I prodotti già immessi in libera pratica vengono detratti, - in alternativa, l'autorità competente rilascia una licenza supplementare per i quantitativi supplementari indicati all'articolo 3. L'apposizione della dicitura sulle licenze già esistenti e il rilascio di nuove licenze si effettuano gratuitamente e sono certificati dall'autorità competente. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2003. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. (2) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6. (3) GU L 187 del 10.7.2001, pag. 31. (4) GU L 225 del 22.8.2002, pag. 15. (5) GU L 271 del 12.10.2001, pag. 18. (6) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 12. (7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.