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Document 32003R0234

Regolamento (CE) n. 234/2003 della Commissione, del 6 febbraio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002

OJ L 32, 7.2.2003, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/234/oj

32003R0234

Regolamento (CE) n. 234/2003 della Commissione, del 6 febbraio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002

Gazzetta ufficiale n. L 032 del 07/02/2003 pag. 0009 - 0009


Regolamento (CE) n. 234/2003 della Commissione

del 6 febbraio 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002(4), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002(5), e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/2002(7).

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 31 gennaio al 6 febbraio 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 12,84 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

(4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

(5) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

(6) GU L 142 del 31.5.2002, pag. 11.

(7) GU L 349 del 24.12.2002, pag. 19.

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