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Document 32003H0091

Raccomandazione della Commissione, del 10 febbraio 2003, sul programma coordinato d'ispezione nel settore dell'alimentazione animale per l'anno 2003, in conformità alla direttiva 95/53/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2003) 450]

OJ L 34, 11.2.2003, p. 20–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/91/oj

32003H0091

Raccomandazione della Commissione, del 10 febbraio 2003, sul programma coordinato d'ispezione nel settore dell'alimentazione animale per l'anno 2003, in conformità alla direttiva 95/53/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2003) 450]

Gazzetta ufficiale n. L 034 del 11/02/2003 pag. 0020 - 0025


Raccomandazione della Commissione

del 10 febbraio 2003

sul programma coordinato d'ispezione nel settore dell'alimentazione animale per l'anno 2003, in conformità alla direttiva 95/53/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 450]

(2003/91/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue,

(1) La direttiva 95/53/CE stabilisce che la Commissione presenti una relazione globale e sintetica sui risultati dei controlli effettuati a livello comunitario. La relazione globale e sintetica sui risultati dei controlli effettuati nel settore dell'alimentazione animale, basata sui dati forniti dagli Stati membri riguardo all'attuazione dei programmi di ispezioni per l'anno 2001, non consente di trarre conclusioni definitive.

(2) Sono stati individuati tre criteri fondamentali, che meritano di essere presi in considerazione nell'ambito di un programma coordinato d'ispezione da attuare nel 2003, ovvero il controllo dell'applicazione delle restrizioni relative all'uso di prodotti d'origine animale nei mangimi, la presenza di diossine nei sottoprodotti utilizzati come materie prime nella produzione di mangimi e la presenza di antibiotici di cui è vietato l'impiego come promotori della crescita nei mangimi.

(3) È importante garantire che le restrizioni relative all'impiego di prodotti d'origine animale nei mangimi, previste dalla normativa comunitaria pertinente, siano effettivamente applicate.

(4) Alcuni sottoprodotti industriali destinati a essere utilizzati come materie prime potrebbero essere contaminati da diossine nel corso del processo di trasformazione.

(5) È importante garantire che gli antibiotici vietati non siano utilizzati come promotori della crescita nei mangimi.

(6) Le misure previste dalla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. Di attuare, nel 2002, un programma coordinato d'ispezione volto a controllare:

a) l'applicazione delle restrizioni relative alla produzione e all'uso di prodotti d'origine animale, come indicato nell'allegato I;

b) la contaminazione da diossine di taluni sottoprodotti industriali nel corso del processo di trasformazione, come indicato nell'allegato II;

c) la presenza di antibiotici vietati utilizzati come promotori della crescita nei mangimi, come indicato nell'allegato III.

2. Di includere i risultati del programma coordinato d'ispezione di cui al paragrafo 1, quale capitolo distinto della relazione sulle attività annuali di controllo, da trasmettere entro il 1o aprile 2004 in conformità all'articolo 22 della direttiva 95/53/CE.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17.

(2) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55.

ALLEGATO I

RESTRIZIONI RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALL'IMPIEGO DI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli da 3 a 13 e dall'articolo 15 della direttiva 95/53/CE, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto, nel corso del 2003, un programma coordinato d'ispezione per determinare se le restrizioni relative alla produzione e all'impiego di materie prime d'origine animale sono state rispettate.

In particolare, per garantire che il divieto d'utilizzare proteine animali trasformate nell'alimentazione di alcuni animali, stabilito dalla decisione 2000/766/CE del Consiglio(1) e dalla decisione 2001/9/CE della Commissione(2), modificata da ultimo dalla decisione 2002/248/CE della Commissione(3), sia effettivamente applicato, gli Stati membri dovrebbero attuare un programma specifico d'ispezione basato su controlli mirati. In conformità all'articolo 4 della direttiva 95/53/CE, tale programma di controllo dovrebbe conformarsi a una strategia basata sui rischi, in cui si tiene conto di tutte le fasi della produzione e di tutti i tipi di luoghi in cui i mangimi sono prodotti, manipolati e somministrati. Gli Stati membri dovrebbero rivolgere un'attenzione particolare alla definizione dei criteri che possono essere connessi a un rischio. La ponderazione attribuita a ciascun criterio dovrebbe essere proporzionato al rischio. La frequenza delle ispezioni e il numero di campioni prelevati nei diversi luoghi dovrebbero essere in correlazione con la somma delle ponderazioni attribuite ai singoli luoghi.

In sede di elaborazione di un programma d'ispezione, è opportuno tenere conto dei seguenti luoghi e criteri indicativi:

>SPAZIO PER TABELLA>

In alternativa, gli Stati membri possono fare pervenire alla Commissione la propria valutazione dei rischi entro il 31 marzo 2003.

Il campionamento dovrebbe essere mirato a lotti o casi in cui è più probabile che si verifichi la contaminazione crociata con le proteine trasformate vietate (ad esempio, il primo lotto dopo il trasporto di mangimi contenenti proteine animali che sono vietate per quel lotto, problemi tecnici o cambiamenti nelle linee di produzione, cambiamenti nei silos di stoccaggio o nei silos destinati al materiale sfuso).

Ogni Stato membro dovrebbe effettuare annualmente almeno 10 ispezioni ogni 100000 tonnellate di mangime composto prodotto. Ogni Stato membro dovrebbe prelevare annualmente almeno 20 campioni ufficiali ogni 100000 tonnellate di mangime composto prodotto. In attesa dell'approvazione di metodi alternativi, l'identificazione e la stima dei campioni devono essere effettuate tramite analisi al microscopio, come stabilito dalla direttiva 98/88/CE della Commissione del 13 novembre 1998, che fissa gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti d'origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali(4). La presenza di costituenti d'origine animale vietati dovrebbe essere considerata una violazione del divieto relativo ai mangimi.

I risultati dei programmi d'ispezione vanno comunicati alla Commissione tramite i modelli seguenti.

SINTESI DEI CONTROLLI SULLE RESTRIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE NEI MANGIMI (IMPIEGO NEI MANGIMI DI PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE VIETATE)

A. Ispezioni documentate

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B. Campionamento e analisi di materie prime e mangimi composti volti a determinare la presenza di proteine animali trasformate

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C. Tabella riassuntiva dei campionamenti dei mangimi destinati a ruminanti in cui è stata rilevata la presenza di proteine animali trasformate vietate

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(1) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32.

(2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 32.

(3) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 71.

(4) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 45.

ALLEGATO II

CONTAMINAZIONE DA DIOSSINE DI TALUNI SOTTOPRODOTTI INDUSTRIALI IN SEGUITO A PROCESSO DI ESSICCAZIONE O ALTRE FORME DI TRASFORMAZIONE

Molti sottoprodotti della trasformazione dei prodotti alimentari sono utilizzati come mangimi. Occorre rivolgere un'attenzione particolare ad una possibile contaminazione di questi sottoprodotti, che può verificarsi in determinate fasi del processo di produzione, in particolare al momento dell'introduzione di sostanze chimiche, quali catalizzatori, solventi, coadiuvanti per la cubettatura, regolatori di pH o agenti filtranti.

Le procedure d'estrazione, inoltre, quale l'estrazione dell'olio dai semi oleosi, dal palmisti, dai prodotti della noce di cocco, implicano talvolta l'uso di solventi organici. La presenza di diossine come agenti contaminanti dei solventi, ma anche la possibile formazione di questi composti per reazione chimica tra il solvente e le materie prime, può contribuire alla contaminazione dei sottoprodotti (panelli di semi oleosi) dell'industria olearia impiegati come materie prime nei mangimi.

Altro aspetto cui occorre prestare particolare attenzione è la procedura per l'essiccazione dei sottoprodotti. Per l'essiccazione di questi sottoprodotti/materie prime, quali il foraggio verde, la polpa di barbabietola da zucchero o la polpa d'agrumi, può rendersi necessario un flusso di aria atmosferica o di aria calda generata da una fonte non inquinante, ad esempio, riscaldamento elettrico o scambio termico. Queste condizioni garantiscono l'assenza di contaminazione da diossine. Per contro, altre tecniche di essiccazione, in cui vi è contatto diretto tra le materie prime e un flusso d'aria riscaldata da un processo di combustione diretta e che genera prodotti di combustione (gas, fumo), possono costituire una fonte di contaminazione importante, che dipende soprattutto dal tipo di combustibile utilizzato. Mentre il gas naturale è considerato una fonte pulita d'energia, altre fonti (ossia, il petrolio e i suoi derivati, compresi gli additivi, il carbone fossile, il legno) possono produrre diossine durante la combustione, in particolare se la combustione è incompleta. Sono stati riscontrati livelli elevati di diossine nel foraggio verde disseccato, dovuti a una procedura di essiccazione diretta in cui come materiale da combustione erano stati utilizzati cascami di legno trattati con prodotti chimici (vernice o pentaclorofenolo).

Occorre intensificare i controlli di queste materie prime "a rischio". Nel caso di riscontro di livelli elevati, per potere determinare con precisione la fonte contaminante è necessario condurre ulteriori indagini [cfr. raccomandazione 2002/201/CE della Commissione, del 4 marzo 2002, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti(1)].

A. Tabella riassuntiva della contaminazione da diossine dei sottoprodutti

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(1) GU L 67 del 9.3.2002, pag. 69.

ALLEGATO III

PRESENZA DI ANTIBIOTICI VIETATI UTILIZZATI COME PROMOTORI DELLA CRESCITA

La presenza di antibiotici nei mangimi può essere autorizzata, se prescritta da un veterinario a fini preventivi o terapeutici. La direttiva 90/167/CEE del Consiglio stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità(1).

La presenza di antibiotici può essere inoltre autorizzata a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(2), per la prevenzione della coccidiosi o per stimolare la crescita. In quest'ultimo caso, sono attualmente autorizzati solo il monensin sodico, la salinomicina sodica, il flavofosfolipol e l'avilamicina.

Non sono autorizzati altri usi degli antibiotici nei mangimi.

Nel 2001, alcuni Stati membri hanno rilevato la presenza di antibiotici non autorizzati in un numero considerevole di campioni di mangimi.

Occorre quindi intensificare i controlli dei mangimi. Per potere elaborare adeguate strategie di controllo, è opportuno condurre ulteriori indagini in caso di riscontro di antibiotici non autorizzati, al fine di individuare la causa della loro presenza nei mangimi.

A. Tabella riassuntiva degli antibiotici vietati utilizzati come promotori della crescita, rilevati nei campioni di mangimi

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(1) GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42.

(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

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