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Document 32002R1845
Commission Regulation (EC) No 1845/2002 of 16 October 2002 fixing the olive yields and oil yields for the 2001/2002 marketing year
Regolamento (CE) n. 1845/2002 della Commissione, del 16 ottobre 2002, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 2001/2002
Regolamento (CE) n. 1845/2002 della Commissione, del 16 ottobre 2002, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 2001/2002
OJ L 279, 17.10.2002, p. 12–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2002
Regolamento (CE) n. 1845/2002 della Commissione, del 16 ottobre 2002, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 2001/2002
Gazzetta ufficiale n. L 279 del 17/10/2002 pag. 0012 - 0028
Regolamento (CE) n. 1845/2002 della Commissione del 16 ottobre 2002 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 2001/2002 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11, visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98(4), in particolare l'articolo 19, considerando quanto segue: (1) L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE, vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori. Le zone di produzione sono state delimitate dal regolamento (CE) n. 2138/97 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1836/2002(6). Tenuto conto dei dati ricevuti, le rese in oggetto vanno fissate come indicato in allegato. (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le rese di olive e di olio per la campagna 2001/2002 sono stabilite in allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. (2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4. (3) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. (4) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38. (5) GU L 297 del 31.10.1997, pag. 3. (6) GU L 278 del 16.10.2002, pag. 10. ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>