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Document 32002D1376

Decisione n. 1376/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, che modifica la decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee

OJ L 200, 30.7.2002, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 507 - 510
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 507 - 510
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 507 - 510
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 507 - 510
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 507 - 510
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 507 - 510
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 507 - 510
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 507 - 510
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 507 - 510
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 036 P. 56 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 036 P. 56 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 043 P. 25 - 28

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/1376/oj

32002D1376

Decisione n. 1376/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, che modifica la decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 30/07/2002 pag. 0001 - 0004


Decisione n. 1376/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 luglio 2002

che modifica la decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 14 della decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4) stabilisce che con scadenza triennale la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione della decisione.

(2) La Commissione ha presentato tale relazione in data 10 dicembre 2001.

(3) Ai sensi di detto articolo la Commissione è tenuta a presentare adeguate proposte per la revisione dell'allegato I della decisione sulla base degli sviluppi tecnici e dell'esperienza acquisita.

(4) La relazione speciale n. 9/2000 della Corte dei conti conteneva talune raccomandazioni di cui si è tenuto conto nella relazione della Commissione.

(5) Nella comunicazione relativa ad un'iniziativa della Commissione presentata al Consiglio europeo straordinario di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), la Commissione ha illustrato l'iniziativa eEurope, dando risalto alla dimensione sociale della società dell'informazione.

(6) Il 28 gennaio 2002 il Consiglio ha approvato una risoluzione su un'impostazione comune e azioni specifiche nel campo della sicurezza delle reti e dell'informazione(5).

(7) L'allegato I della decisione n. 1336/97/CE dovrebbe pertanto formare oggetto di revisione.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 1336/97/CE è così modificata:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: "Ai fini della presente decisione, per infrastrutture di telecomunicazione si intendono le reti elettroniche di trasmissione di dati e i servizi che le utilizzano."

2) L'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo denominato 'il comitato').

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

3) L'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, entro il 31 gennaio 2005, una relazione sull'applicazione della presente decisione nel corso del periodo compreso tra luglio 2000 e giugno 2004.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. In mancanza di una decisione entro il 31 dicembre 2006, l'allegato I è considerato decaduto, eccezion fatta per gli inviti a presentare proposte già pubblicati prima di questa data nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee."

4) L'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 23.

(2) Parere espresso il 29 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere del Parlamento europeo del 14 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 giugno 2002.

(4) GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12.

(5) GU C 43 del 16.2.2002, pag. 2.

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI D'INTERESSE COMUNE

1. Le reti di telecomunicazione transeuropee contribuiranno all'introduzione di servizi transeuropei innovativi d'interesse comune. Tali servizi contribuiranno allo sviluppo della società dell'informazione in termini di crescita, occupazione, coesione sociale e partecipazione collettiva all'economia basata sulle conoscenze.

2. TEN-Telecom contribuisce finanziariamente all'analisi e alla convalida della fattibilità tecnica ed economica e alla diffusione dei servizi. I servizi devono essere innovativi, presentare una dimensione transeuropea e basarsi su una comprovata tecnologia:

- un servizio può essere attivato in Stati membri diversi, adattandolo opportunamente in ciascuno Stato,

- un servizio già diffuso in uno Stato membro senza sovvenzioni a titolo di questo programma può essere esteso ad altri Stati membri,

- un servizio se riveste un evidente interesse transeuropeo può essere realizzato in un singolo Stato membro.

3. Dal momento che il servizio dovrebbe essere considerato come avente una dimensione transeuropea, verranno incoraggiate, anche se non richieste obbligatoriamente la partecipazione di organizzazioni di diversi Stati membri e l'attuazione in diversi Stati membri.

4. A tal fine occorre individuare i progetti d'interesse comune in funzione della capacità operativa che hanno di servire gli obiettivi fissati nella presente decisione.

5. I progetti d'interesse comune descritti qui di seguito si articolano su tre livelli, formando una struttura coerente.

i) Applicazioni

Le "applicazioni" soddisfano le esigenze degli utenti, tenendo conto delle differenze culturali e linguistiche e delle necessità in materia di accessibilità, in particolare per le persone disabili. Laddove ciò sia possibile, esse devono tener conto delle esigenze specifiche delle regioni meno sviluppate o meno popolate. Esse sfruttano il potenziale delle reti mobili, delle reti a banda larga e di altre reti di comunicazione, secondo i casi.

ii) Servizi generici

I "servizi generici" soddisfano i requisiti comuni per le applicazioni fornendo strumenti comuni per lo sviluppo e la realizzazione di nuove applicazioni basate su standard interoperabili. Essi forniscono servizi per il trasferimento e la salvaguardia dell'integrità dei dati attraverso le reti comprese le reti di comunicazione mobili e quelle a banda larga.

iii) Interconnessione e interoperabilità delle reti

Sono previsti finanziamenti per l'interconnessione, l'interoperabilità e la sicurezza delle reti che supportano il funzionamento di applicazioni e servizi specifici d'interesse comune.

I punti seguenti individuano per ciascun livello delle reti transeuropee i progetti d'interesse comune che devono essere specificati a norma dell'articolo 9 in base alla procedura di cui all'articolo 8.

I. Applicazioni

- e-Government ed e-Administration: la società dell'informazione offre la possibilità concreta di rendere i servizi delle pubbliche amministrazioni più efficienti, interattivi e integrati, nell'interesse di cittadini e PMI. I servizi on-line, compresi quelli nel campo delle procedure elettroniche di approvvigionamento (e-procurement), dell'accesso sicuro ai servizi pubblici on-line per cittadini e PMI, della sicurezza personale, dell'ambiente e del turismo, del supporto commerciale a favore delle PMI (compresi i servizi d'informazione e il commercio elettronico), nonché i servizi volti ad ampliare la partecipazione al processo decisionale democratico riceveranno contributi a tutti i livelli: europeo, nazionale, regionale e locale. I servizi possono essere forniti direttamente o indirettamente dalle autorità pubbliche nell'interesse comune di cittadini e PMI.

- Sanità: le reti e i servizi telematici applicati al settore sanitario offrono notevoli opportunità per il miglioramento della qualità e dell'accesso alle cure, riuscendo nel contempo a gestire l'impatto del progresso in campo medico e dell'evoluzione demografica. Potranno beneficiare di un contributo i servizi innovativi che collegano le istituzioni pubbliche sanitarie ed altri centri di cura e che consentono di prestare servizi sanitari direttamente all'utenza, in particolare promuovendo iniziative di prevenzione delle malattie e di educazione sanitaria.

- Persone anziane e disabili: il progresso tecnologico nelle comunicazioni di rete offre notevoli opportunità sul piano della partecipazione delle persone anziane e disabili alla società dell'informazione. Le applicazioni e i servizi di rete finalizzati alle esigenze specifiche di tali categorie di cittadini possono contribuire al superamento delle barriere socioeconomiche, geografiche e culturali. Potranno beneficiare di un contributo quei servizi in grado di far fronte alle esigenze delle persone anziane e disabili, promuovendone la piena integrazione e partecipazione alla società dell'informazione.

- Istruzione e cultura: per favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale è fondamentale prestare un'attenzione costante all'educazione, alla formazione e alla cultura, la cui rilevanza crescerà in funzione dell'influenza esercitata dalla tecnologia nella società dell'informazione. Potranno beneficiare di un contributo i servizi che offrono metodi innovativi di presentazione dell'informazione educativa e culturale, compresi i servizi di formazione permanente.

II. Servizi generici

- Servizi mobili avanzati: sono attualmente in corso i collaudi dell'interoperabilità delle applicazioni innovative per le reti mobili 2.5-3G. Formeranno la base per soluzioni avanzate da punto a punto nell'ambito delle comunicazioni mobili, garantendo servizi basati sulla localizzazione, personalizzati e modulati sul contesto. Sono previsti contributi finanziari per l'introduzione di applicazioni e servizi mobili avanzati d'interesse comune, compresi quelli relativi a: navigazione e radioguida, informazioni sul traffico e sui percorsi consigliati, sicurezza della rete e fatturazione, m-commerce (commercio tramite servizi mobili), m-business (attività imprenditoriali tramite servizi mobili), lavoro mobile, istruzione e cultura, emergenze e sanità.

- Servizi in grado di garantire fiducia e affidabilità: la partecipazione attiva delle aziende e dei cittadini alla società dell'informazione dipende dalla fiducia che essi possono riporre nei servizi disponibili. La sicurezza è quindi un aspetto prioritario e costituisce una sfida importante per il futuro. Potranno beneficiare di un contributo i servizi d'interesse comune finalizzati a tutti gli aspetti legati alla sicurezza, fra cui la cooperazione per un efficace interfunzionamento in rete in ambito europeo sulla base di sistemi CERT nazionali.

III. Interconnessione e interoperabilità delle reti

- Interconnessione e interoperabilità: l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti costituiscono un requisito essenziale per la realizzazione di servizi transeuropei efficienti. Potranno beneficiare di un contributo i progetti finalizzati all'interconnessione, all'interoperabilità e alla sicurezza delle reti necessarie al funzionamento di servizi specifici d'interesse comune. I progetti di sviluppo e di potenziamento delle reti di telecomunicazione saranno oggetto di un attento esame per garantire che non interferiscano con le condizioni del libero mercato.

IV. Misure supplementari di supporto e coordinamento

Oltre a sostenere i progetti d'interesse comune, la Comunità intende intervenire per garantire il contesto più idoneo alla realizzazione dei progetti. Il finanziamento di queste azioni non deve in alcun caso richiedere una grossa detrazione dagli importi destinati al resto del programma. Le azioni previste al riguardo serviranno a sensibilizzare i potenziali beneficiari circa gli obiettivi del programma, a creare un consenso e a favorire attività di concertazione a livello europeo, nazionale, regionale e locale, al fine di incentivare e promuovere nuove applicazioni e servizi coordinati ai programmi svolti in altri settori, oltre che la costituzione di reti a larga banda. Queste attività comporteranno una concertazione con gli organismi di normalizzazione e pianificazione strategica europei e un coordinamento con le azioni finanziate nell'ambito dei vari strumenti finanziari comunitari. Tra le iniziative in questione figurano:

- studi strategici di definizione degli obiettivi e transizione verso questi obiettivi per aiutare gli operatori del settore a prendere decisioni valide in materia di investimenti,

- definizione degli strumenti di accesso alle reti a larga banda,

- elaborazione di specifiche comuni, fondate su norme europee e mondiali,

- promozione della cooperazione fra gli operatori del settore, compresi gli accordi di partenariato pubblico/privato (PPP),

- coordinamento fra le attività avviate ai sensi della presente decisione ed altri programmi comunitari e nazionali attinenti al settore."

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