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Document 32000E0401

2000/0401/PESC: Azione comune del Consiglio, del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari

OJ L 159, 30.6.2000, p. 216–217 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 010 P. 16 - 17
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 010 P. 16 - 17
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 010 P. 16 - 17
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 010 P. 16 - 17
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 010 P. 16 - 17
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 010 P. 16 - 17
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 010 P. 16 - 17
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 010 P. 16 - 17
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 010 P. 16 - 17
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 010 P. 284 - 285

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2000/401/oj

32000E0401

2000/0401/PESC: Azione comune del Consiglio, del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 30/06/2000 pag. 0216 - 0217


Azione comune del Consiglio

del 22 giugno 2000

relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari

(2000/401/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 giugno 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso(1), il quale costituisce un efficace sistema di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, compreso il software e la tecnologia. Tale regolamento, all'articolo 4, prevede tra l'altro disposizioni riguardanti i prodotti non compresi nell'elenco di cui all'allegato I che sono o possono essere destinati ad essere usati per armi di distruzione di massa o missili utilizzati come vettori di tali armi, oppure per materiali di armamento destinati a paesi soggetti ad un embargo sulle armi da parte dell'UE, dell'OSCE o delle Nazioni Unite.

(2) Conformemente agli impegni assunti dagli Stati membri dell'Unione europea in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e di esportazione di materiali di armamento convenzionali verso paesi soggetti ad embargo sugli armamenti, è necessario istituire un efficace sistema di controllo delle esportazioni che dovrebbe altresì includere, sulla base di criteri comuni, l'assistenza tecnica, ivi compresi i trasferimenti orali di tecnologia che debbono essere sottoposti a controllo da parte dei regimi, degli enti e dei trattati internazionali di controllo delle esportazioni, per quanto riguarda le armi di distruzione di massa ed i missili, nonché i materiali di armamento convenzionali destinati a essere esportati nei paesi soggetti ad embarghi sugli armamenti del tipo summenzionato. È opportuno definire i suddetti criteri comuni nel quadro di un'azione comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Ai fini della presente azione comune:

a) per "assistenza tecnica" si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza;

b) l'"assistenza tecnica" comprende le forme orali di assistenza;

c) per "regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni" s'intendono il gruppo Australia, il regime di non proliferazione nel settore missilistico, il regime di non proliferazione nel settore nucleare, le intese di Wassenaar, il comitato Zangger e la convenzione sulle armi chimiche.

Articolo 2

L'assistenza tecnica è soggetta a controlli (divieto o richiesta di autorizzazione) adottati a norma dell'articolo 5 allorché è fornita fuori del territorio della Comunità europea da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea ed è destinata, o il fornitore è consapevole che essa è destinata, ad essere utilizzata a fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono in considerazione l'applicazione di detti controlli anche nei casi in cui l'assistenza tecnica riguardi fini militari diversi da quelli di cui all'articolo 2 e sia fornita ad uno dei paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'OSCE o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 4

L'articolo 2 non si applica all'"assistenza tecnica".

a) allorché è fornita ad un paese elencato nella parte 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1334/2000;

b) allorché assume la forma di trasferimento di informazioni "di pubblico dominio" o per la "ricerca scientifica di base", come questi termini sono rispettivamente definiti dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni; o

c) allorché è in forma orale e non è connessa agli articoli che devono essere controllati dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni.

Articolo 5

Ogni Stato membro che non ha ancora inserito nella propria legislazione o prassi nazionale disposizioni in materia di controllo che attuano la presente azione comune o definiscono le sanzioni da adottare, presenta proposte adeguate intese a:

a) attuare la presente azione comune tramite l'adozione di disposizioni di controllo;

b) stabilire le sanzioni che devono essere adottate a livello nazionale.

Articolo 6

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 7

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Sócrates

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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