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Document 32000D0685

2000/685/CE: Decisione della Commissione, del 7 novembre 2000, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Sicilia e Calabria (Italia) [notificata con il numero C(2000) 3194] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 283, 9.11.2000, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2001; abrogato da 32001D0138 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/685/oj

32000D0685

2000/685/CE: Decisione della Commissione, del 7 novembre 2000, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Sicilia e Calabria (Italia) [notificata con il numero C(2000) 3194] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 09/11/2000 pag. 0044 - 0044


Decisione della Commissione

del 7 novembre 2000

relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Sicilia e Calabria (Italia)

[notificata con il numero C(2000) 3194]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/685/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 ottobre 2000, le autorità italiane hanno confermato la presenza di focolai di febbre catarrale degli ovini in Sicilia e Calabria.

(2) In seguito ai focolai manifestatisi in Sardegna, la Commissione ha adottato la decisione 2000/598/CE(3) recante talune misure di protezione contro la febbre catarrale in tale regione.

(3) Tenuto conto della situazione generale in Sicilia e Calabria, le medesime misure vanno applicate nelle regioni infettate di recente.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia vieta la spedizione di animali, sperma, embrioni e ovuli delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini (tutti i ruminanti) dal territorio delle regioni Sicilia e Calabria.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che essi applicano agli scambi per conformarsi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione sarà riesaminata in base all'evolversi della situazione e ai risultati delle indagini e degli studi condotti dalle autorità italiane. La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2000.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 47.

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