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Document 32000D0552

2000/552/CE: Decisione della Commissione, del 15 settembre 2000, recante misure protettive in ordine ai movimenti di equidi all'interno di talune parti della Francia colpite dalla febbre del Nilo occidentale e alla spedizione di equidi dalle zone suddette [notificata con il numero C(2000) 2712] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 234, 16.9.2000, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/552/oj

32000D0552

2000/552/CE: Decisione della Commissione, del 15 settembre 2000, recante misure protettive in ordine ai movimenti di equidi all'interno di talune parti della Francia colpite dalla febbre del Nilo occidentale e alla spedizione di equidi dalle zone suddette [notificata con il numero C(2000) 2712] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 234 del 16/09/2000 pag. 0048 - 0049


Decisione della Commissione

del 15 settembre 2000

recante misure protettive in ordine ai movimenti di equidi all'interno di talune parti della Francia colpite dalla febbre del Nilo occidentale e alla spedizione di equidi dalle zone suddette

[notificata con il numero C(2000) 2712]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/552/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) In alcuni dipartimenti della Francia sono stati denunciati nei cavalli casi di febbre del Nilo occidentale, una malattia virale non contagiosa trasmessa da vettori e accompagnata da segni clinici di encefalite.

(2) La presenza di questa malattia può costituire un pericolo per l'uomo e gli equidi.

(3) La direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(3).

(4) La Francia ha adottato misure nazionali per combattere la malattia. Saranno tuttavia applicate restrizioni complementari fin quando saranno disponibili nuovi risultati di indagini epidemiologiche. Poiché è possibile delimitare geograficamente le zone particolarmente a rischio, le restrizioni dei movimenti di equidi devono applicarsi su base regionale.

(5) In attesa della riunione del comitato veterinario permanente e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione deve prendere misure protettive provvisorie nei confronti degli equidi trasportati all'interno delle zone colpite del territorio francese e in uscita da tali zone.

(6) La presente decisione sarà riveduta nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 3 ottobre 2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 90/426/CEE, sono vietati i movimenti di equidi da un'azienda situata nelle zone indicate nell'allegato I verso un'altra azienda situata nelle zone suddette, nonché l'uscita o il transito attraverso le zone indicate nell'allegato I, a meno che gli animali siano scortati da un certificato sanitario individuale conforme al modello riportato nell'allegato B della direttiva suindicata, nel caso di un animale registrato, o al modello riportato nell'allegato C della stessa direttiva nel caso di un animale da allevamento e da produzione o da macello.

2. Per i movimenti di singoli equidi all'interno o all'esterno delle zone indicate nell'allegato I, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 1 è richiesto un certificato supplementare secondo il modello riportato nell'allegato II della presente decisione, debitamente compilato e firmato dalle competenti autorità veterinarie del dipartimento.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 non si applicano agli equidi che transitano sulle strade principali, senza fermate nelle zone indicate nell'allegato I, verso una destinazione certificata all'esterno delle zone indicate nell'allegato I o direttamente verso un aeroporto situato all'interno delle zone suddette per un successivo trasporto aereo. Durante le operazioni di transito e di trasbordo vanno presi i provvedimenti opportuni per proteggere gli equidi dagli insetti vettori.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate nei confronti della Francia per renderle conformi alla presente decisione.

Essi ne informano la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2000.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

ALLEGATO I

I seguenti dipartimenti della Francia:

- Hérault (34)

- Gard (30)

- Bouches-du-Rhône (13)

ALLEGATO II

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