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Document 32000D0257

2000/257/CE: Decisione del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli aiuti concessi in Italia dalla RIBS SpA ai sensi delle disposizioni della legge nazionale n. 700 del 19 dicembre 1983 relative al risanamento del settore della barbabietola da zucchero

OJ L 79, 30.3.2000, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/257/oj

32000D0257

2000/257/CE: Decisione del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli aiuti concessi in Italia dalla RIBS SpA ai sensi delle disposizioni della legge nazionale n. 700 del 19 dicembre 1983 relative al risanamento del settore della barbabietola da zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 079 del 30/03/2000 pag. 0038 - 0039


Decisione del Consiglio

del 20 marzo 2000

relativa agli aiuti concessi in Italia dalla RIBS SpA ai sensi delle disposizioni della legge nazionale n. 700 del 19 dicembre 1983 relative al risanamento del settore della barbabietola da zucchero

(2000/257/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,

vista la richiesta presentata dal governo della Repubblica italiana in data 4 gennaio 2000,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), autorizza: i) ad accordare aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero e, all'occorrenza, ai produttori di zucchero, ii) a procedere ad un adeguamento degli aiuti predetti per quanto richiesto dalle necessità eccezionali connesse ai piani di ristrutturazione dello zucchero in Italia.

(2) Con la legge nazionale n. 700 del 19 dicembre 1983 recante "disposizioni per il risanamento del settore della barbabietola da zucchero" l'Italia ha costituito la finanziaria pubblica RIBS SpA, con il compito di erogare ai produttori di zucchero gli aiuti connessi ai piani di ristrutturazione, sotto forma fondamentalmente di crediti partecipativi.

(3) Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e successive modifiche, l'Italia ha predisposto due piani generali di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero e di riconversione dello stesso per il periodo 1984/85-1995/96 approvati con le decisioni della Commissione comunicate con lettere SG(84) D/6750 del 23 maggio 1984 e SG(91) D/11490 del 20 giugno 1991.

(4) In attuazione di questi piani generali di ristrutturazione, la Repubblica italiana ha attuato una serie di interventi specifici concernenti talune imprese, che sono stati approvati dalla Commissione e hanno contribuito all'avvio di una radicale ed effettiva ristrutturazione del settore.

(5) Inoltre, alcuni interventi sono stati effettuati senza procedere alla notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(6) La Commissione ha adottato, al termine della procedura d'infrazione aperta sugli interventi effettuati dalla RIBS a favore degli stabilimenti di Celano (Nusam SpA e Sadam Abruzzo SpA) e Castiglion Fiorentino (Sadam Castiglionese SpA), una decisione parzialmente negativa C(1999) 1363 dell'11 maggio 1999, contro la quale il governo italiano ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

(7) La Commissione ha avviato una procedura d'infrazione sugli interventi effettuati a favore dello stabilimento di Ostellato (società CO.PRO B), comunicata con lettera SG(96) D/1257 dell'11 gennaio 1996.

(8) Nell'agosto del 1999 il governo italiano ha provveduto a notificare i seguenti interventi: a) piano specifico Ponteco; b) piano specifico Comagri; c) rinegoziazione mutuo Coprob; d) rinegoziazione mutuo Sadam-Seci; e) rinegoziazione mutuo ISI.

(9) Il governo italiano ha inoltre informato la Commissione del piano specifico della SPAI SpA, concernente il settore conserviero, approvato il 25 marzo 1992 conformemente al piano generale di risanamento e di riconversione del settore della barbabietola da zucchero per il periodo 1991/96 che autorizzava il finanziamento di attività agroalimentari nelle zone in cui era stato necessario procedere alla chiusura di zuccherifici; il piano specifico della Spai SpA è stato revocato successivamente in data 11 ottobre 1994.

(10) Gli interventi di cui ai considerando 6, 7 e 8 sono sostanzialmente analoghi, per quanto riguarda gli obiettivi e i risultati, a quelli attuati in precedenza in applicazione dei piani generali di ristrutturazione, approvati dalla Commissione; tali interventi sono necessari per portare a termine il processo di ristrutturazione del settore e, se non fossero approvati, sarebbero compromessi il risanamento del settore e l'equilibrio economico di varie migliaia di piccole aziende che operano nelle svariate zone di produzione della barbabietola.

(11) L'importo complessivo degli aiuti concessi nel 1984-1992 alle imprese produttrici di zucchero menzionate nei considerando 6, 7 e 8 ammonta a 66,9 milioni di EUR, con un'incidenza media annua corrispondente a circa lo 0,5 % del prezzo d'intervento per lo zucchero, con effetti poco significativi sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

(12) Gli aiuti concessi riguardano praticamente tutti i gruppi industriali attivi nel settore per una superficie agricola approssimativa di 265000 ettari e circa 65000 aziende agricole nelle zone di produzione della barbabietola da zucchero.

(13) La Spai SpA è attualmente in liquidazione e la Ribs è intervenuta nella procedura di liquidazione.

(14) Sussistono pertanto circostanze eccezionali che consentono di considerare gli aiuti concessi dal governo italiano compatibili con il mercato comune, sussistendo le condizioni di cui alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono considerati compatibili con il mercato comune i seguenti interventi effettuati dalla finanziaria pubblica Ribs SpA:

- piano specifico Ponteco del 19 dicembre 1989 con una sovvenzione lorda di 5297000 EUR;

- piano specifico Comagri del 21 settembre 1990 con una sovvenzione lorda di 15920000 EUR;

- rinegoziazione mutuo Coprob del 25 marzo 1992 con una sovvenzione lorda di 2286000 EUR;

- rinegoziazione mutuo Sadam-Seci del 25 marzo 1992 con una sovvenzione lorda di 376000 EUR;

- rinegoziazione mutuo ISI del 2 agosto 1991 con una sovvenzione lorda di 20370000 EUR;

- interventi a favore della Coprob del 28 giugno 1990, in procedura d'infrazione, con una sovvenzione lorda di 847000 EUR.

2. È considerato compatibile con il mercato comune anche l'intervento effettuato dalla RIBS SpA a favore della SPAI SpA del 25 marzo 1992, con una sovvenzione lorda di 8567000 EUR.

3. Il governo italiano è autorizzato ad erogare a favore dei beneficiari degli aiuti oggetto della decisione parzialmente negativa C(1999) 1363 dell'11 maggio 1999, un aiuto in misura pari alle somme che gli stessi dovrebbero restituire.

Articolo 2

La Repubblica italiana è la destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Capoulas Santos

(1) GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4. Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 2038/1999 (GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1).

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