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Document 31999R1951
Commission Regulation (EC) No 1951/1999 of 13 September 1999 prohibiting fishing for common sole by vessels flying the flag of Belgium
Regolamento (CE) n. 1951/1999 della Commissione del 13 settembre 1999 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
Regolamento (CE) n. 1951/1999 della Commissione del 13 settembre 1999 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
OJ L 242, 14.9.1999, p. 9–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
Regolamento (CE) n. 1951/1999 della Commissione del 13 settembre 1999 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
Gazzetta ufficiale n. L 242 del 14/09/1999 pag. 0009 - 0009
REGOLAMENTO (CE) N. 1951/1999 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1999 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, (1) considerando che il regolamento (CE) n. 48/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999 della Commissione(4), prevede dei contingenti di sogliola per il 1999; (2) considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato; (3) considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIIe da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1999; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 19 agosto 1999; che è quindi necessario riferirsi a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIIe eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Beglio per il 1999. La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VIIe eseguita da navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 19 agosto 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5. (3) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1. (4) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 14.