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Document 31999R1498

Regolamento (CE) n. 1498/1999 della Commissione, dell'8 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

OJ L 174, 9.7.1999, p. 3–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005; abrogato da 32005R0562

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1498/oj

31999R1498

Regolamento (CE) n. 1498/1999 della Commissione, dell'8 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 09/07/1999 pag. 0003 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 1498/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1999

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96(2), in particolare l'articolo 28,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione, del 31 gennaio 1969, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/98(4), è stato modificato più volte e in modo sostanziale; che in occasione di nuove modificazioni è opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla rifusione di tale regolamento;

(2) considerando che per valutare l'andamento della produzione e del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è indispensabile disporre regolarmente di informazioni relative al funzionamento delle misure d'intervento previste nel regolamento (CEE) n. 804/68 e in particolare all'evoluzione delle scorte detenute dagli organismi d'intervento o da privati;

(3) considerando che la fissazione degli aiuti per il latte scremato trasformato in caseina, nonché dei prelievi e delle restituzioni, è possibile solo in base a informazioni concernenti l'andamento dei prezzi praticati nel commercio internazionale;

(4) considerando che, per una precisa e regolare osservazione delle correnti commerciali che consenta di valutare l'effetto delle restituzioni, è necessario disporre di informazioni relative alle esportazioni dei prodotti per i quali sono fissate restituzioni, in particolare per quanto riguarda le quantità che formano oggetto di aggiudicazione nell'ambito di un bando di gara;

(5) considerando che, per garantire il rispetto degli impegni previsti dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round(5) (in appresso "accordo sull'agricoltura"), ai fini della sua attuazione è necessario disporre di informazioni supplementari e più particolareggiate sulle importazioni e sulle esportazioni, in particolare per quanto riguarda le domande di titoli e il grado di utilizzazione degli stessi; che, per consentire un uso ottimale di tali impegni, è indispensabile disporre rapidamente di informazioni sull'andamento delle esportazioni; che, a norma dello stesso accordo, le esportazioni a titolo di aiuto alimentare sono escluse dalle restrizioni applicate alle esportazioni sovvenzionate; che occorre pertanto precisare che le comunicazioni riguardanti le domande di titoli di esportazione devono indicare separatamente le domande di titoli relativi a forniture di aiuto alimentare;

(6) considerando che il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione(6) stabilisce modalità particolari per le esportazioni di alcuni formaggi in Canada, Svizzera e negli Stati Uniti; che occorre prevedere la trasmissione delle informazioni corrispondenti;

(7) considerando che il regolamento (CE) n. 174/1999 prevede un regime specifico per la concessione di restituzioni all'esportazione a favore delle componenti di origine comunitaria del formaggio fuso fabbricato in regime di perfezionamento attivo; che occorre prevedere la trasmissione delle informazioni corrispondenti;

(8) considerando che il regolamento (CE) n. 174/1999 prevede all'articolo 5 la possibilità di estendere, in certi casi, la validità di un titolo di esportazione a un codice del prodotto diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo di esportazione; che occorre prevedere la trasmissione delle informazioni corrispondenti;

(9) considerando che il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione(7), modificato dal regolamento (CE) n. 1339/1999(8), disciplina la gestione di taluni contingenti all'importazione mediante l'emissione di certificati IMA 1 da parte di organismi dei paesi terzi; che gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti per i quali i titoli d'importazione sono rilasciati in base a certificati IMA 1; che l'esperienza acquisita ha dimostrato che tali comunicazioni non sempre permettono una sorveglianza precisa dello svolgimento, tappa per tappa, delle suddette importazioni; che occorre prevedere la trasmissione di informazioni supplementari;

(10) considerando che è necessario modificare il modo di comunicazione di taluni dati mensili; che la comunicazione di tali dati è indispensabile per verificare il rispetto di taluni contingenti di importazione che iniziano il 1o luglio 1999 in virtù dell'accordo sull'agricoltura; che per garantire la gestione ininterrotta del sistema è pertanto necessario che il regolamento si applichi a partire dalla suddetta data;

(11) considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

Scorte e misure d'intervento

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente:

1) per quanto concerne le misure d'intervento adottate in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68:

a) le quantità di burro in giacenza alla fine del mese in oggetto, nonché le quantità entrate e uscite durante tale mese, conformemente all'allegato I, parte A;

b) le quantità di burro uscite dall'ammasso durante il mese in oggetto suddivise secondo i regolamenti pertinenti, conformemente all'allegato I, parte B;

c) la classificazione per età delle quantità di burro in giacenza alla fine del mese in oggetto, conformemente all'allegato I, parte C;

2) per quanto concerne le misure d'intervento adottate in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68, conformemente all'allegato II:

a) le quantità di burro e le quantità di crema, convertite in equivalente burro, per le quali sono stati stipulati contratti di ammasso durante il mese in oggetto;

b) le quantità di burro e le quantità di crema, convertite in equivalente burro, per le quali sono scaduti contratti di ammasso durante il mese in oggetto;

c) la quantità totale di burro e la quantità totale di crema, convertita in equivalente burro, sotto contratto alla fine del mese in oggetto.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente quello della comunicazione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68:

a) le quantità di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese in oggetto, nonché le quantità entrate e uscite durante tale mese, conformemente all'allegato III, parte A;

b) le quantità di latte scremato in polvere uscite dall'ammasso durante il mese in oggetto, suddivise secondo i regolamenti ai quali sono soggette, conformemente all'allegato III, parte B;

c) la classificazione per età delle quantità di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese in oggetto, conformemente all'allegato III, parte C.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente quello della comunicazione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68:

a) le quantità di formaggi:

- Grana Padano,

- Parmigiano Reggiano,

- Provolone,

sotto contratto all'inizio del mese in oggetto;

b) le quantità di formaggi per le quali sono stati stipulati contratti di ammasso durante il mese in oggetto, suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a);

c) le quantità di formaggi per le quali sono scaduti contratti di ammasso durante il mese in oggetto, suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a);

d) le quantità di formaggi sotto contratto alla fine del mese in oggetto, suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a).

Articolo 4

Ai fini del presente capo, valgono le seguenti definizioni:

a) "quantità entrate", le quantità fisicamente entrate in magazzino, prese in consegna o meno dall'organismo d'intervento;

b) "quantità uscite", le quantità che sono state ritirate oppure, se la presa in consegna da parte dell'acquirente avviene prima del ritiro, le quantità prese in consegna.

CAPO II

Misure di aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

1) per quanto riguarda gli aiuti concessi in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 per il latte scremato utilizzato per l'alimentazione degli animali:

a) entro il 20 di ogni mese, per il mese precedente quello della comunicazione:

i) le quantità di latte scremato prodotte e lavorate in latteria e vendute ad aziende agricole in cui il latte viene utilizzato per l'alimentazione degli animali e per le quali sono stati chiesti aiuti durante il mese in oggetto;

ii) le quantità di latte scremato utilizzate per l'alimentazione degli animali e per le quali sono state effettuate consegne di crema alle latterie;

iii) le quantità di latte scremato utilizzate per la fabbricazione di alimenti composti, per le quali sono stati chiesti aiuti durante il mese in oggetto;

b) entro il 30 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente quello della comunicazione, le quantità di latte scremato utilizzato per l'alimentazione del bestiame nelle aziende agricole dove è stato prodotto e per le quali sono stati chiesti aiuti in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68;

2) per quanto riguarda gli aiuti concessi in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 per il latte scremato in polvere utilizzato per l'alimentazione degli animali, entro il 20 di ogni mese, per il mese precedente quello della comunicazione:

a) le quantità di latte scremato in polvere denaturato per le quali sono stati chiesti aiuti durante il mese in oggetto, tranne le quantità di cui alla lettera c);

b) le quantità di latte scremato in polvere utilizzato per la fabbricazione di alimenti composti per le quali sono stati chiesti aiuti durante il mese in oggetto, tranne le quantità di cui alla lettera c);

c) le qualità di latte scremato in polvere che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio(9), sono denaturate o trasformate in alimenti composti sul territorio di un altro Stato membro, indicando lo Stato membro di trasformazione;

3) per quanto riguarda gli aiuti concessi in forza dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68 per il latte scremato trasformato in caseina, entro il 20 di ogni mese per il mese precedente quello della comunicazione, le quantità di latte scremato per le quali è stato chiesto un aiuto durante il mese in oggetto. Tali quantità sono suddivise secondo la qualità delle caseine o dei caseinati prodotti.

CAPO III

Prezzi

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) avvalendosi del sistema "Interactive Data Entry System" (IDES), al più tardi il giovedì di ogni settimana, i prezzi (al netto delle tasse) dei prodotti di cui all'allegato IV praticati sul loro territorio, precisando la fase di commercializzazione (prezzo franco stabilimento, prezzo all'ingrosso, prezzo al dettaglio) e le caratteristiche del prodotto;

b) mediante telecopia:

entro il 25 di ogni mese, i prezzi più recenti praticati per la caseina e i caseinati sul mercato mondiale e nella Comunità, precisando la relativa fase di commercializzazione.

2. Per le comunicazioni relative ai prezzi praticati nella Comunità, gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottenere informazioni per quanto possibile recenti, rappresentative, veritiere e complete.

CAPO IV

Scambi

SEZIONE 1

Importazioni

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, avvalendosi del sistema IDES o, se non è possibile, mediante telecopia:

1) entro il 10 di ogni mese, per il mese precedente, le quantità dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1374/98, capo II, sezioni 1 e 3, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine (codice informatico di comunicazione IDES: 6);

2) entro il 10 del mese successivo al mese del rilascio, le quantità dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1374/98, capo II, sezione 2, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine (codice informatico di comunicazione IDES: 7);

3) entro il 10 di ogni mese, per il mese precedente, le quantità dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1374/98, capo III, compresi i prodotti dei codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 di cui all'articolo 23 di tale regolamento, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine (codice informatico di comunicazione IDES: 6);

4) entro il 10 del mese successivo al mese del rilascio, le quantità dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione(10), per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine (codice informatico di comunicazione IDES: 5);

5) entro il 10 di ogni mese, per il mese precedente, le quantità di prodotti, per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, soggetti all'applicazione dei dazi non preferenziali previsti dalla tariffa doganale comune (codice informatico di comunicazione IDES: 8).

Eventualmente, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'assenza di rilasci di titoli per il mese precedente.

Articolo 8

Anteriormente al 1o aprile per l'anno precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione, attenendosi al modello di cui all'allegato V, per codice della nomenclatura combinata, i seguenti dati relativi ai titoli d'importazione rilasciati su presentazione di un certificato IMA 1, a condizione che tale certificato garantisca il rispetto di un contingente a norma del regolamento (CE) n. 1374/98, capo II, precisando i numeri dei certificati IMA 1:

a) la quantità dei prodotti per i quali il titolo d'importazione è stato rilasciato e la data del rilascio;

b) la quantità dei prodotti per i quali la cauzione è stata svincolata.

SEZIONE 2

Esportazioni

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

1) ogni giorno lavorativo entro le ore 18, fatta eccezione per le quantità per le quali sono stati chiesti titoli di esportazione senza domanda di restituzione o per effettuare forniture come aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso a norma dell'Uruguay Round:

a) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati chiesti titoli di esportazione:

i) previsti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 174/1999, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 17 del medesimo (codice informatico di comunicazione IDES: 1);

ii) previsti dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 174/1999 (codice informatico di comunicazione IDES: 9);

ed eventualmente, l'assenza di domande di titoli;

b) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati chiesti titoli provvisori di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando il termine per la partecipazione alla gara, nonché le quantità di prodotti su cui verte il bando di gara, oppure, nel caso di una gara indetta dalle forze armate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione(11), in cui tale quantità non è specificata, la quantità approssimativa secondo la ripartizione sopra descritta (codice informatico di comunicazione IDES: 2);

c) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati definitivamente rilasciati o annullati i titoli provvisori di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando l'organismo che ha indetto la gara, nonché la data e il quantitativo del titolo provvisorio;

2) anteriormente al 16 di ogni mese, per il mese precedente:

a) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali le domande di titolo sono state annullate in forza dell'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando il tasso della restituzione;

b) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono stati restituiti titoli prima della scadenza del termine di validità, indicando separatamente le quantità restituite relative ai titoli definitivi rilasciati in forza dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 e le altre, nonché il tasso della restituzione corrispondente;

c) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, non esportate dopo la scadenza della validità dei relativi titoli, indicando separatamente le quantità non esportate relative ai titoli definitivi rilasciati in forza dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 e le altre, nonché il tasso della restituzione corrispondente;

d) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono stati rilasciati i titoli definitivi in forza dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999;

e) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali sono stati chiesti titoli di esportazione allo scopo di effettuare forniture a titolo di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round;

f) le quantità di prodotti lattiero-caseari, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di provenienza, che non si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, importati allo scopo di essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti di cui al codice NC 0406 30, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999;

g) le quantità per le quali sia stata accettata l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando il codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione che figura nella casella 16 del titolo di esportazione rilasciato e quello del prodotto realmente esportato;

3) anteriormente al 16 di ogni mese, per il mese n - 4:

a) le quantità, per codice della nomenclatura combinata e per codice di destinazione, per le quali sono state espletate le formalità di esportazione senza restituzioni;

b) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono state applicate le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999, purché il tasso della restituzione applicata sia diverso da quello indicato nel titolo, nonché le differenze tra la restituzione per la destinazione indicata nel titolo e quella effettivamente applicata;

4) anteriormente al 16 di ogni mese, per il mese precedente: le quantità, per codice della nomenclatura combinata o, eventualmente, della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono stati chiesti titoli, senza domanda di restituzione, previsti dalle seguenti norme:

a) articolo 18 del regolamento (CE) n. 174/1999;

b) articolo 19 del regolamento (CE) n. 174/1999;

5) i dati di cui al punto 1, lettere a) e b), sono da comunicarsi avvalendosi del sistema IDES o, se questo non è possibile, mediante telecopia; gli altri dati, a mezzo telefax o telex.

SEZIONE 3

Traffico di perfezionamento

Articolo 10

Anteriormente al 16 di ogni mese per il mese n - 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione la quantità, per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 destinati alla fabbricazione di prodotti di cui allo stesso articolo o di merci di cui all'allegato di tale regolamento, sottoposti al regime di perfezionamento attivo ai sensi dell'articolo 114 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio(12), fatta eccezione per i dati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera f).

CAPO V

Disposizioni generali finali

Articolo 11

La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri i dati da essi trasmessi.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 210/69 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Il regolamento (CEE) n. 210/69 resta d'applicazione per le comunicazioni mensili dei dati relativi al periodo precedente la decorrenza di efficacia del presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l' 8 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

(2) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

(3) GU L 28 del 5.2.1969, pag. 1.

(4) GU L 53 del 24.2.1998, pag. 6.

(5) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(6) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

(7) GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.

(8) GU L 159 del 25.6.1999, pag. 22.

(9) GU L 169 del 18.7.1968, pag. 4.

(10) GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.

(11) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(12) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO I

A. Applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1498/1999

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B. Applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1498/1999

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C. Applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1498/1999

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ALLEGATO II

Applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1498/1999

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ALLEGATO III

A. Applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1498/1999

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B. Applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1498/1999

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C. Applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1498/1999

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ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

1. Siero di latte in polvere

2. Latte scremato in polvere

3. Latte intero in polvere

4. Latte condensato non zuccherato

5. Latte condensato zuccherato

6. Burro

7. Butteroil

8. Emmental

9. Formaggi a pasta erborinata

10. Grana padano

11. Parmigiano Reggiano

12. Grana (altri tipi)

13. Pecorino (romano, sardo)

14. Pecorino (altri tipi)

15. Manchego

16. Cheddar

17. Provolone

18. Asiago

19. Gouda

20. Edam

21. Danbo, Samso, Svenbo

22. Kasseri

23. Mozzarella

24. Havarti, Tilsit

25. Butterkäse

26. Esrom

27. Italico

28. Saint-Paulin

29. Cantal

30. Ricotta salata

31. Feta

32. Lattosio

NB:

Secondo il caso, indicare per il prodotto interessato:

- la composizione del prodotto (tenore in materie grasse, tenore in sostanze secche, tenore in acqua nella materia non grassa);

- la classe di qualità;

- l'età o il periodo di maturazione;

- la presentazione e il condizionamento;

- altre caratteristiche essenziali;

- osservazioni concernenti la rappresentatività dei prezzi comunicati.

ALLEGATO V

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