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Document 31999D0179

1999/179/CE: Decisione della Commissione del 17 febbraio 1999 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature [notificata con il numero C(1999) 340] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 57, 5.3.1999, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2003: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/179(1)/oj

31999D0179

1999/179/CE: Decisione della Commissione del 17 febbraio 1999 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature [notificata con il numero C(1999) 340] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 05/03/1999 pag. 0031 - 0035


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 1999 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature [notificata con il numero C(1999) 340] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/179/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le condizioni di assegnazione del marchio sono definite per gruppi di prodotti;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le proprietà ecologiche del prodotto devono essere valutate in rapporto ai criteri specifici per gruppi di prodotti;

considrando che in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati, riuniti a tal fine in un forum consultivo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per gruppo di prodotti «calzature» (in seguito denominato «il gruppo di prodotti») si intendono:

«tutti gli articoli di abbigliamento destinati alla protezione o alla coperta del piede e muniti di una suola fissa esterna a contatto con il terreno.»

Articolo 2

Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti sono valutate in rapporto ai criteri ecologici e di idoneità all'uso specifici stabiliti nell'allegato.

Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri ecologici specifici sono validi per un periodo di tre anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'adozione dei criteri.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrativi è «017».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1999.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(1) GU L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica, un prodotto quale definito all'articolo 1 deve risultare conforme ai criteri del presente allegato in base a prove effettuate secondo i metodi ivi indicati. Possono essere utilizzati altri metodi di prova ritenuti equivalenti dall'organismo incaricato di valutare la domanda. In assenza di riferimenti alle prove, o se tali riferimenti riguardano la verifica o il monitoraggio, gli organismi competenti devono basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti.

Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri del presente allegato, dell'attuazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001.

Tali criteri hanno in particolare lo scopo di limitare il livello di residui tossici e l'emissione di composti organici volatili e di favorire una maggiore durata del prodotto.

Come unità funzionale si considera un paio di calzature. I requisiti si basano su scarpe di misura 40, punti di Parigi. Per le scarpe da bambino i requisiti si applicano a una misura 32, punti di Parigi (o alla misura più grande, nel caso in cui la misura massima sia inferiore a 32 punti di Parigi).

CRITERI ECOLOGICI

1. Residui nel prodotto finale

a) La concentrazione media di residui nel prodotto finale non deve superare i seguenti limiti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Metodi di prova (rapporto di prova richiesto all'atto della domanda)

- Cr (VI): norma EN 420 (si noti che vi possono essere difficoltà di misurazione dovute a possibili interferenze nell'analisi di taluni tipi di cuoio colorato);

- Cd, Pb, As: Analisi effettuate mediante spettroscopia ad assorbimento atomico (Atomic Absorption Spectroscopy - AAS) dopo processo di digestione con acidi forti.

Preparazione del campione:

1) Separare i componenti superiori da quelli inferiori.

2) Macinare a fondo i componenti superiori e quelli inferiori, tenendoli separati.

3) Analizzare un campione di ciascuna di queste due preparazioni.

4) La concentrazione delle sostanze di cui sopra in ciascuno dei due campioni non deve superare i valori menzionati in precedenza.

b) Il quantitativo di formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile non deve essere superiore a 75 ppm nei componenti tessili delle calzature e a 150 ppm nei componenti in cuoio.

Metodi di prova (rapporto di prova richiesto all'atto della domanda)

- Materiali tessili: Metodo giapponese Legge 112, SFS 4996 o PRENISO 14184-1.

- Cuoio: IUC 94.50001 a o DIN 53315

2. Emissioni dovute alla produzione del materiale

Le acque reflue delle concerie devono essere trattate da impianti di depurazione delle acque reflue a livello municipale o all'interno del sito di produzione, per ottenere una riduzione pari almeno al 75 % del tenore del fabbisogno chimico di ossigeno (Chemical Oxygen Demand - COD).

Metodo di prova (rapporto di prova e pertinenti dati complementari richiesti all'atto della domanda)

COD: ISO 6060 Qualità dell'acqua, determinazione del fabbisogno chimico di ossigeno

3. Uso di sostanze pericolose (fino al momento dell'acquisto)

a) Non devono essere impiegati pentaclorofenolo (PCP) e relativi sali ed esteri.

Metodi di prova (a fini di verifica)

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Non possono essere utilizzati azocoloranti che possano rilasciare una delle seguenti ammine aromatiche:

>SPAZIO PER TABELLA>

Metodi di prova (a fini di verifica)

- Materiale tessile: Metodo tedesco B-82.02 o equivalente, limite 30 ppm. (Si noti che falsi positivi sono possibili nel caso del 4-amminiazobenzene e si raccomanda pertanto di eseguire una prova di conferma).

- Cuoio: norma DIN 53316, limite 30 ppm. (Si noti che falsi positivi sono possibili nel caso di 4-amminiazobenzene, 4-amminodifenile e 2-naftilammina e si raccomanda pertanto di eseguire una prova di conferma).

4. Uso dei composti organici volatili (VOC) nell'assemblaggio finale delle calzature

L'impiego complessivo di VOC nella fase finale della produzione di calzature non deve superare la media precisata di seguito per le seguenti categorie:

>SPAZIO PER TABELLA>

Per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d'uso.

L'impiego complessivo di VOC nella fase finale della produzione di calzature è calcolato come segue:

M(VOCcomplessivi) = Ó (M(adesivi) × C(VOCa)) + Ó (A(finiture) × M(finiture) × C(VOCf))dove:

>SPAZIO PER TABELLA>

È richiesta la registrazione degli acquisti di cuoio, adesivi, prodotti di finitura e della produzione di calzature per almeno gli ultimi sei mesi.

5. Componenti elettrici

Le calzature non devono contenere alcun componente elettrico o elettronico

6. Imballaggio del prodotto finale

a) Le scatole di cartone eventualmente utilizzate per l'imballaggio finale delle calzature devono essere costituite di almeno l'80 % di materiale riciclato.

b) Le borse di plastica eventualmente utilizzate per l'imballaggio finale delle calzature devono essere costituite di materiale riciclato.

INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

7. Istruzioni per gli utenti

Il prodotto deve recare le seguenti informazioni:

- Queste calzature sono state trattate per migliorarne l'impermeabilità. Esse non necessitano di ulteriore trattamento. (Questo criterio si applica solo alle calzature che hanno ricevuto un trattamento impermeabilizzante)

- Quando possibile le calzature devono essere riparate e non gettate. Tale comportamento garantisce un maggiore rispetto dell'ambiente.

CRITERI DI IDONEITÀ ALL'USO

8. Parametri di durata

Le calzature da lavoro e di protezione devono recare il marchio CE (conformemente alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio (1), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale). Tutti gli altri tipi di calzature devono possedere i requisiti minimi indicati nella tabella che segue (rapporto di prova richiesto alla presentazione della domanda). I parametri di cui sopra sono misurati conformemente ai seguenti metodi di prova:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Inoltre, le calzature tecniche resistenti al freddo devono essere conformi ai seguenti requisiti di resistenza all'acqua:

- Tomaia: tempo di penetrazione ≥ 240 min, assorbimento

(1) GU L 399 del 30. 12. 1989, pag. 18.

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