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Document 31998R2519

Regolamento (CE) n. 2519/98 della Commissione del 24 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

OJ L 315, 25.11.1998, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 011 P. 46 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 011 P. 46 - 48

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2010; abrogato da 32010R0642

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2519/oj

31998R2519

Regolamento (CE) n. 2519/98 della Commissione del 24 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 25/11/1998 pag. 0007 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 2519/98 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che le disposizioni che disciplinano il trattamento delle importazioni di cereali nella Comunità sono state definite nel regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 (4);

considerando che, in base all'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/96, e ai fini di una maggiore chiarezza e applicabilità di talune disposizioni, è parso opportuno effettuare alcuni adeguamenti del testo in questione, in particolare, nel caso di importazioni di frumento duro con tenore di grani vitrei compreso tra il 60 % e il 73 %, per quanto riguarda aspetti tecnici relativi al prezzo rappresentativo cif all'importazione da considerare per il calcolo del dazio all'importazione corrispondente; che pertanto occorre modificare il regolamento (CE) n. 1249/96; che, al fine di evitare problemi agli operatori, le modifiche in questione si applicano esclusivamente ai titoli d'importazione rilasciati a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 4, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, vengono utilizzati, per il frumento tenero di qualità alta, media e bassa, per il frumento duro di qualità alta e media, per il granturco e gli altri cereali da foraggio, i seguenti elementi:

a) quotazione di borsa rappresentativa sul mercato degli Stati Uniti d'America;

b) premi commerciali (positivi o negativi) ["premiums and discounts"] noti riferiti a tale quotazione sul mercato degli Stati Uniti il giorno di quotazione e in particolare, per il frumento duro, quelli riferiti alla qualità da semola;

c) nolo tra gli Stati Uniti (golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25 000 tonnellate.

Ogni giorno lavorativo la Commissione rileva:

- l'elemento di cui alla lettera a), con riguardo alle borse e alle qualità di riferimento riportate nell'allegato II;

- gli elementi di cui alle lettere b) e c), sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili. Tuttavia, per il frumento duro di qualità media, viene utilizzato a titolo della lettera b) un premio negativo ["discount"] di importo pari a 10 ECU/t.

2. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per l'orzo, il granturco e per ciascuna qualità standard del frumento tenero e del frumento duro corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), rilevati dalla Commissione conformemente al paragrafo 1, secondo comma.

Tuttavia, i prezzi rappresentativi cif all'importazione per le importazioni di orzo, di granturco e di ciascuna qualità standard del frumento tenero e del frumento duro, effettuate:

- con trasporto terrestre o fluviale, o

- con trasporto marittimo su natanti che giungono nella Comunità in provenienza da un porto del Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico,

vengono diminuiti di un importo pari a 10 ECU/t. In tal caso, non si applicano le riduzioni dei dazi all'importazione previste all'articolo 2, paragrafo 4.

Per il frumento tenero di qualità standard media o bassa, se i prezzi sul mercato mondiale sono interessati da sovvenzioni dei paesi terzi per esportazioni destinate ad un paese europeo o del bacino del Mediterraneo, la Commissione può tener conto di tali sovvenzioni all'atto della determinazione del prezzo rappresentativo cif all'importazione nella Comunità.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

3) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«La merce viene classificata secondo la qualità standard per la quale risultano soddisfatti tutti i criteri di classificazione di cui all'allegato I. Tuttavia, nel caso del frumento duro del codice NC 1001 10, se la qualità è inferiore a quella definita nell'allegato I per il frumento duro di qualità media, si applica il dazio all'importazione corrispondente al frumento tenero di qualità bassa.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(3) GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

(4) GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

ALLEGATO

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