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Document 31998D0036
98/36/EC: Commission Decision of 28 November 1997 approving the programme for the eradication and surveillance of classical swine fever for 1998 presented by Germany and fixing the level of the Community's financial contribution (Only the German text is authentic)
98/36/CE: Decisione della Commissione del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica per il 1998 presentato dalla Germania e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
98/36/CE: Decisione della Commissione del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica per il 1998 presentato dalla Germania e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
OJ L 16, 21.1.1998, p. 10–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998
98/36/CE: Decisione della Commissione del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica per il 1998 presentato dalla Germania e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 21/01/1998 pag. 0010 - 0010
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica per il 1998 presentato dalla Germania e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (98/36/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 6, considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della pesta suina classica; considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (3), modificata dalla direttiva 92/65/CEE (4); considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1998, quale fissato dalla decisione 97/681/CE della Commissione (5); considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico della Germania, sino ad un importo massimo pari a 1 300 000 ECU; considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Germania è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998. Articolo 2 La Germania pone in vigore il 1° gennaio 1998 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1. Articolo 3 1. La partecipazione finanziaria della Comunità ammonta al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per i test virologici e sierologici sui suini domestici e il controllo della popolazione di cinghiali, entro un massimale di 1 300 000 ECU. 2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che: - venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute, - venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1999, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute, sempre che sia stata rispettata la legislazione comunitaria nel settore veterinario. Articolo 4 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31. (3) GU L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27. (4) GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54. (5) GU L 286 del 18. 10. 1997, pag. 11.