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Document 31998D0036

98/36/CE: Decisione della Commissione del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica per il 1998 presentato dalla Germania e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

OJ L 16, 21.1.1998, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/36(1)/oj

31998D0036

98/36/CE: Decisione della Commissione del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica per il 1998 presentato dalla Germania e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 21/01/1998 pag. 0010 - 0010


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica per il 1998 presentato dalla Germania e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (98/36/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 6,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della pesta suina classica;

considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (3), modificata dalla direttiva 92/65/CEE (4);

considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1998, quale fissato dalla decisione 97/681/CE della Commissione (5);

considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico della Germania, sino ad un importo massimo pari a 1 300 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Germania è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998.

Articolo 2

La Germania pone in vigore il 1° gennaio 1998 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. La partecipazione finanziaria della Comunità ammonta al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per i test virologici e sierologici sui suini domestici e il controllo della popolazione di cinghiali, entro un massimale di 1 300 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che:

- venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,

- venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1999, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute,

sempre che sia stata rispettata la legislazione comunitaria nel settore veterinario.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

(3) GU L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

(4) GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

(5) GU L 286 del 18. 10. 1997, pag. 11.

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