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Document 31997R2178

Regolamento (CE) n. 2178/97 della Commissione del 31 ottobre 1997 relativo all'assegnazione dei titoli di esportazioni per taluni formaggi da esportare nel 1998 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT

OJ L 298, 1.11.1997, p. 65–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2178/oj

31997R2178

Regolamento (CE) n. 2178/97 della Commissione del 31 ottobre 1997 relativo all'assegnazione dei titoli di esportazioni per taluni formaggi da esportare nel 1998 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT

Gazzetta ufficiale n. L 298 del 01/11/1997 pag. 0065 - 0066


REGOLAMENTO (CE) N. 2178/97 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1997 relativo all'assegnazione dei titoli di esportazioni per taluni formaggi da esportare nel 1998 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/97 (2), in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1876/97 della Commissione (3) ha avviato la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti nel 1998, nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT;

considerando che per le domande di titoli provvisori presentati a norma del regolamento (CE) n. 1876/97 concernenti quantitativi superiori a quelli disponibili per ciascun gruppo di prodotti, nell'assegnazione dei titoli si può tener conto dei quantitativi degli stessi prodotti esportati in passato negli Stati Uniti dal richiedente e può essere data priorità ai richiedenti che abbiano designato come importatori proprie filiali; che i titoli devono essere assegnati ai richiedenti che hanno esportato negli Stati Uniti i formaggi suddetti almeno in uno dei tre anni precedenti; che va concessa una priorità ai richiedenti che abbiano designato come importatori proprie filiali fissando coefficienti di assegnazione più elevati per tali richiedenti; che è necessario respingere tutte le altre domande;

considerando che per i gruppi di prodotti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili è opportuno prevedere l'assegnazione dei quantitativi residui ai richiedenti proporzionalmente ai quantitativi richiesti; che l'assegnazione di tali quantitativi supplementari dovrà essere subordinata alla presentazione di una domanda e alla costituzione di una cauzione da parte dell'operatore interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentati a norma del regolamento (CE) n. 1876/97, per i gruppi di prodotti specificati dai numeri 16, 17, 20, 21 e 25 della nota, nella colonna 1 dell'allegato,

- da richiedenti che dimostrino di aver esportato negli Stati Uniti i prodotti in questione durante almeno uno dei tre anni precedenti e che abbiano designato come importatori proprie filiali, sono accettate nella misura consentita dai coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 4 dell'allegato;

- da richiedenti diversi da quelli di cui al primo trattino che dimostrino di aver esportato negli Stati Uniti i prodotti in questione in almeno uno dei tre anni precedenti, sono accettate nella misura in cui lo consente l'applicazione dei coefficienti indicati nella colonna 5 dell'allegato;

- da richiedenti diversi da quelli di cui al primo e al secondo trattino, sono respinte.

2. Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1876/97, per i gruppi di prodotti specificati nei numeri 18 e 22 della nota, nella colonna 1 dell'allegato, sono accettate per i quantitativi richiesti. Su successiva richiesta dell'operatore presentata entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento e sempre che sia costituita la cauzione applicabile, possono essere rilasciati titoli di esportazione provvisori per quantitativi supplementari nella misura consentita dai coefficienti di cui alla colonna 6 dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

(2) GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 27.

(3) GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 28.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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