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Document 31997D0870

97/870/CE: Decisione della Commissione del 16 dicembre 1997 recante modificazione della decisione 96/385/CEE che approva il piano per il controllo e l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 353, 24.12.1997, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/870/oj

31997D0870

97/870/CE: Decisione della Commissione del 16 dicembre 1997 recante modificazione della decisione 96/385/CEE che approva il piano per il controllo e l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 353 del 24/12/1997 pag. 0045 - 0046


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1997 recante modificazione della decisione 96/385/CEE che approva il piano per il controllo e l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/870/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 89/662/CEE e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 90/425/CEE, lo Stato membro di origine o di spedizione mette in vigore sul proprio territorio le misure appropriate per evitare qualsiasi situazione che possa rappresentare un grave rischio per gli animali o la salute umana;

considerando che il piano per il controllo e l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito, presentato da quest'ultimo alla Commissione il 3 giugno 1996 e modificato il 19 giugno 1996, è stato approvato con la decisione 96/385/CE della Commissione (4);

considerando che nel suddetto piano il Regno Unito propone che il piano di macellazione selettiva consista principalmente:

a) nell'identificare i casi di BSE tra i bovini nati nel periodo dal 1° luglio 1989 al giugno 1993;

b) nel rintracciare tutti gli altri bovini nati nelle stesse aziende e nello stesso periodo (coorti di nascita) e nel macellare tali animali.

considerando che in alcuni casi i vitelli sono separati dalla madre e trasferiti dalla mandria in cui sono nati in aziende di allevamento prima di aver ricevuto alimenti solidi; che la fonte più probabile d'infezione è costituita da alimenti contaminati; che, qualora tali vitelli contraggano successivamente la BSE, è probabile che l'infezione sia sopravvenuta nelle aziende di allevamento e non nella mandria di nascita;

considerando che l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione ha effettuato, dal 3 al 6 marzo 1997 e dal 9 al 13 giugno 1997, un'ispezione volta a valutare i progressi conseguiti nell'attuare il piano di eradicazione della BSE nel Regno Unito; che si è constatato come in Gran Bretagna le coorti siano costituite solamente di animali provenienti da mandrie nelle quali è nato un bovino affetto da BSE; che per motivi epidemiologici si è raccomandato di non limitare la creazione di coorti solamente a dette mandrie di nascita, ma di estenderla anche alle altre mandrie nelle quali l'animale colpito da BSE è venuto per la prima volta in contatto con alimenti potenzialmente contaminati e agli animali che sono stati immessi in dette mandrie di nascita;

considerando che, a norma dell'articolo 3 della decisione 96/385/CE, il Regno Unito è tenuto a notificare alla Commissione qualsiasi intenzione di modificare il piano; che, conformemente allo stesso articolo, detta decisione deve essere riesaminata quanto prima a seguito della suddetta notificazione;

considerando che il Regno Unito ha notificato alla Commissione, in data 4 giugno 1997, alcune modificazioni operative che intendeva apportare al piano di macellazione selettiva; che in data 17 ottobre 1997 il Regno Unito ha ufficialmente trasmesso alla Commissione una modificazione intesa ad inserire nel piano di macellazione selettiva il seguente nuovo paragrafo 10.10A:

«In alcuni casi l'animale affetto da BSE non ha ricevuto alimenti solidi nella sua mandria di nascita. Nel decidere la macellazione si partirà dal presupposto, tranne qualora vi siano validi elementi che provino il contrario, che l'infezione si è verificata nella prima azienda in cui l'animale malato ha ricevuto alimenti solidi e che gli altri vitelli allevati assieme a detto animale in questa stessa azienda, indipendentemente dalla mandria di nascita, possono essere stati infettati. Verrà effettuata un'indagine veterinaria e creata una coorte in base alla documentazione sull'alimentazione, la gestione e i trasferimenti di animali in tali aziende» (traduzione);

considerando che la modificazione proposta contribuirà a ridurre ulteriormente il numero di casi di BSE e dev'essere pertanto approvata tramite modificazione della decisione 96/385/CE;

considerando che conformemente al punto 9 delle conclusioni della riunione del Consiglio del 1° al 3 aprile 1996, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1484/96 (5), che istituisce misure a sostegno del mercato;

considerando che sono previste ulteriori modificazioni del piano per l'eradicazione della BSE nel Regno Unito, soprattutto alla luce di nuovi dati scientifici sulla trasmissione della malattia dalla madre al feto; che il Regno Unito ha presentato alla Commissione, in data 2 ottobre 1997, una proposta relativa alla macellazione obbligatoria di tutta la progenie di animali malati nata dopo il 1° agosto 1996, assieme ad una proposta concernente un programma di esportazione basato sulle date; che tale proposta è stata presentata al comitato scientifico competente, affinché la valuti;

considerando che, onde evitare situazioni di dubbio, anche gli animali macellati nell'ambito di un'analoga estensione del piano di macellazione selettiva prima della decorrenza di efficacia della presente decisione devono rientrare in questo piano;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 96/385/CE la parte di frase «e modificato in data 19 giugno 1996» è sostituita da «e modificato da ultimo in data 17 ottobre 1997».

Articolo 2

Gli animali macellati dopo il 1° febbraio 1997 nell'ambito di un'estensione analoga rientrano nel piano di eradicazione, come approvato dalla presente decisione.

Articolo 3

Il Regno Unito modifica le misure di eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina per conformarle alla presente decisione. Esso ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(2) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(3) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(4) GU L 151 del 26. 6. 1996, pag. 39.

(5) GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 25.

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