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Document 31997D0369

97/369/CE: Decisione della Commissione del 30 maggio 1997 che modifica la decisione 89/471/CEE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

OJ L 157, 14.6.1997, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/369/oj

31997D0369

97/369/CE: Decisione della Commissione del 30 maggio 1997 che modifica la decisione 89/471/CEE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 14/06/1997 pag. 0016 - 0018


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1997 che modifica la decisione 89/471/CEE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (97/369/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, con la decisione 89/471/CEE (3), modificata da ultimo dalla decisione 94/459/CE (4), la Commissione ha autorizzato diversi metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania;

considerando che il governo tedesco ha presentato alla Commissione domanda per ottenere l'autorizzazione ad impiegare un nuovo metodo per la classificazione delle carcasse di suino e nuove formule per il calcolo del tenore di carne magra delle carcasse secondo i metodi di classificazione già esistenti «SSD 256» e «ZP»; che l'autorizzazione di questo nuovo metodo non dovrebbe basarsi sulla procedura nazionale di stima di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 89/471/CEE, bensì sulle disposizioni previste all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84 e rispettando il margine massimo di errore statistico tollerato di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (5), modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (6), al fine di poter utilizzare pienamente l'enorme quantità di informazioni fornite da questo apparecchio;

considerando che sono state presentate le informazioni richieste a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del suddetto metodo di classificazione e delle nuove formule;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 89/471/CEE è modificata come segue:

1) È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

In deroga all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, si autorizza l'impiego dell'apparecchio denominato «Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)» e del relativo metodo di stima, i cui particolari figurano nella parte III dell'allegato.»

2) Nella parte I dell'allegato la formula di cui al punto 2 è sostituita dalla seguente:

«^y = 58,6688 - 0,82809 x1 + 0,18306 x2».

3) Nella parte II dell'allegato la formula di cui al punto 2 è sostituita dalla seguente:

>INIZIO DI UN GRAFICO>

«^y = 18,1534 + 80,82116 S F + 6,49918 - F + 68,07127 log S - 28,83531 - S».>FINE DI UN GRAFICO>

4) La parte III dell'allegato alla presente decisione è aggiunta all'allegato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5.

(3) GU n. L 233 del 10. 8. 1989, pag. 30.

(4) GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 86.

(5) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.

(6) GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 43.

ALLEGATO

«PARTE III

Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Fully automatic ultrasonic carcase grading» (Autofom).

2. L'apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni a 2 MHz (SFK Technology, K2KG - 67080), con una distanza operativa di 25 mm fra ciascun trasduttore.

I dati ultrasonici riguardano le tre parti principali della carcassa e comprendono gli spessori di grasso e la profondità muscolare. I rimanenti parametri sono collegati a quelli di cui sopra.

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra da un'unità centrale di elaborazione dei dati.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

^y = 57,5151291 + 0,8717916 T01 + 0,7625082 T02 + 1,3110994 T03

laddove:

^y = percentuale stimata di carne magra della carcassa

T01, T02 et T03 = principali variabili delle componenti, calcolate in base a 127 diversi punti di misurazione.

4. La descrizione dei punti di misurazione e quella del metodo statistico sono contenute nella parte II del protocollo tedesco, presentato alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.»

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