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Document 31996R1095

Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio del 18 giugno 1996 relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

OJ L 146, 20.6.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 42 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 42 - 43
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 27 - 28

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1095/oj

31996R1095

Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio del 18 giugno 1996 relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

Gazzetta ufficiale n. L 146 del 20/06/1996 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 1095/96 DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1996 relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la Comunità ha stipulato accordi con alcuni paesi terzi sulla conclusione dei negoziati nel quadro dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1); che tali accordi prevedono, fra l'altro, alcuni impegni da parte della Comunità nel settore dell'agricoltura; che, in applicazione di tali accordi, la Commissione ha stabilito un nuovo calendario «CXL - Comunità europee», applicabile nel territorio doganale della Comunità nella sua composizione al 1° gennaio 1995, che sostituisce il calendario «LXXX - Comunità europee», il quale nell'allegato del protocollo di Marrakech all'Accordo generale 1994; che tale calendario è stato trasmesso all'Organizzazione mondiale del commercio; che gli impegni previsti nel calendario suddetto devono essere attuati quanto prima, in particolare quelli applicabili dal 1° gennaio 1996; che di conseguenza è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad adottare le misure necessarie, nel quadro della procedura del comitato di gestione; che a fini di semplificazione, appare altresì opportuno disporre che eventuali modifiche del calendario suddetto, autorizzate dal Consiglio, siano adottate secondo la stessa procedura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Commissione adotta quanto prima le misure necessarie per l'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, nel settore dell'agricoltura, delle concessioni figuranti nel calendario «CXL - Comunità europee», applicabile al territorio doganale della Comunità nella sua composizione al 1° gennaio 1995, trasmesso all'Organizzazione mondiale del commercio. Tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2) e in base alle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli e, per quanto riguarda i prodotti di cui al codice NC 0701 90 51, all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3).

2. Qualora il Consiglio autorizzi la modifica del calendario CXL, le misure che ne derivano sono successivamente adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. BURLANDO

(1) GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pagg. 25 e 38.

(2) GU n. L 181 del 1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1).

(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8).

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