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Document 31995D0238

95/238/CE: Decisione della Commissione, del 7 giugno 1995, che modifica la decisione 92/588/CEE relativa ad un programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia di Francia per il periodo 1993-1996 (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

OJ L 166, 15.7.1995, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/238/oj

31995D0238

95/238/CE: Decisione della Commissione, del 7 giugno 1995, che modifica la decisione 92/588/CEE relativa ad un programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia di Francia per il periodo 1993-1996 (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 15/07/1995 pag. 0001 - 0004


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1995

che modifica la decisione 92/588/CEE relativa ad un programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia di Francia per il periodo 1993 1996

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(95/238/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (1), in particolare l'articolo 6 paragrafi 5 e 6,

considerando che, in applicazione delle disposizioni del punto 7 dell'allegato della decisione 92/588/CEE della Commissione (2), modificata dalla decisione 94/137/CE (3), la Commissione ha ritenuto necessario procedere ad una revisione del programma, alla luce dell'esperienza acquisita e delle disposizioni regolamentari nazionali e comunitarie in vigore, per tener conto di nuovi elementi che consentono di migliorare le condizioni di esecuzione del programma e di assicurare così un miglior rispetto degli obiettivi da esso fissati;

considerando che, tra i nuovi elementi summenzionati, occorre tener conto di una serie di nuove disposizioni, quali ad esempio:

- le disposizioni relative all'armonizzazione delle condizioni di misurazioni dei pescherecci, conformemente al regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci (4),

- le disposizioni volte a determinare gli obiettivi dei programmi in termini di sforzo di pesca, compreso il livello di attività delle navi, e le procedure di dichiarazione adottate nell'ambito del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, riguardante il registro comunitario delle navi da pesca (5),

- le nuove disposizioni regolamentari o tecniche comunitarie e nazionali che si applicano alla gestione della capacità di pesca e delle attività della flotta che rientrano nel campo d'applicazione del presente programma,

- il raggruppamento di segmenti della flotta qualora esso rispetti i tassi di riduzione dello sforzo di pesca da applicare agli stock ittici più sensibili;

considerando che in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio (1), il Consiglio ha adottato la decisione 94/15/CE (2), relativa agli obiettivi ed alle modalità di ristrutturazione del settore della pesca comunitaria, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1996, al fine di raggiungere un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento;

considerando che le modifiche adottate con la presente decisione della Commissione rispettano gli orientamenti adottati dal Consiglio;

considerando che taluni Stati membri non sono stati in grado di presentare entro la data stabilita tutti i dati e le informazioni in base alle quali la Commissione doveva adottare entro il 31 dicembre 1994 i progetti di decisione relativi alla revisione di medio termine dei programmi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/588/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, primo comma, il termine «capacità» è sostituito con il termine «sforzo».

2) All'articolo 4, la parte di frase «Entro il 15 febbraio e il 31 luglio di ogni anno per i semestri precedenti aventi termine rispettivamente il 31 dicembre e il 30 giugno . . .»,

è sostituita della parte di frase «Entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno precedente avente termine il 31 dicembre . . .»

3) Nell'allegato:

- Al punto «1. Segmentazione», sono introdotti i seguenti commi:

«Identificazione dei segmenti

Ad ogni segmento della flotta corrisponde un elenco di navi con le loro caratteristiche trasmesso dallo Stato membro alla Commissione prima del 31 dicembre 1994, secondo le procedure stabilite nell'ambito del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (*), in particolare l'allegato I e le categorie dei programmi ivi definite.

Raggruppamento di segmenti

Previo accordo della Commissione, lo Stato membro può raggruppare più segmenti della flotta. In tal caso il tasso di riduzione applicato è quello corrispondente al più sensibile degli stock bersaglio del gruppo che si applica al nuovo segmento così formato.

Gestione di segmenti di pescherecci polivalenti

Per attività di pesca ben definite, gli Stati membri possono suddividere in sottosegmenti una flotta composta da navi polivalenti che pescano alternativamente stock demersali, bentonici e pélagici. Ogni sottosegmento è contraddistinto dal totale dello sforzo di pesca ad esso relativo, ed è registrato in quanto tale nella tabella degli obiettivi che figura nell'allegato della presente decisione. La gestione dei corrispondenti sforzi di pesca deve essere conforme alla procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 109/94.

(*) GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5.»

- Al punto «2. Obiettivi finali per segmento»:

- nel primo comma, la parte di frase tra parentesi, ossia:

«(stazza in TSL e potenza motrice in kW)»

è sostituita da:

«[stazza in stazza lorda (GT) e potenza motrice in kilowatt (kW)]»;

- alla fine del presente punto è aggiunto il seguente nuovo comma:

«L'applicazione della formula precedente per determinare gli obiettivi finali in termini di stazza lorda (GT) per ogni segmento tiene conto della stima della stazza lorda al 1° gennaio 1992 per ciascuno di questi segmenti secondo le disposizioni della decisione 95/84/CE della Commissione (**), ed in particolare della trasmissione, da parte degli Stati membri alla Commissione, dei dati relativi alla stazza lorda della flotta al 15 marzo 1995.

Nell'utilizzare questi dati, segmento per segmento, per la stima della stazza lorda all'inizio del programma si tiene conto della storia delle navi, comprese le navi smantellate e/o costruite, registrata dallo schedario comunitario delle navi da pesca, tra il 1° gennaio 1992 e il 15 dicembre 1994.

La stazza lorda (GT) della flotta al 1° gennaio 1992 è pari alla somma delle stazze (GT) di ogni segmento.

Il valore in stazza lorda (GT) degli obiettivi globali per il 31 dicembre 1991 si determina applicando la seguente formula:

ob. 91 (GT) = ob. 91 (TSL) × sit. 91 (GT)/sit. 91 (TSL)

considerando che:

ob. 91 (GT) = è l'obiettivo per il 31 dicembre 1991 in stazza lorda

ob. 91 (TSL) = è l'obiettivo per il 31 dicembre 1991 in tonnellate di stazza lorda

sit. 91 (GT) = è la situazione al 1° gennaio 1992 in stazza lorda

sit. 91 (TSL) = è la situazione al 1° gennaio 1992 in tonnellate di stazza lorda

La stima della stazza lorda (GT) al 1° gennaio 1992 delle navi che, dopo tale data, sono state ritirate definitivamente dagli schedari nazionale e comunitario delle navi da pesca e alle quali non possono applicarsi le formule di rimisurazione definite dalla decisione 95/84/CE, sarà effettuata applicando il rapporto GT/TSL definito per le navi esistenti della stessa classe di lunghezza e appartenenti allo stesso segmento.

(**) GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 33.»

- Al punto «5. Attuazione, controllo», il terzo trattino è sostituito dal seguente testo:

«- I dati che permettono di controllare le misure attuate nell'ambito di questo programma, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 109/94 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca, in particolare gli articoli 4 e 5».

- Il punto «6. Azioni previste» è soppresso.

- Il punto «7. Revisione del programma» diventa il punto 6.

Il secondo e il terzo comma sono soppressi.

4) La tabella degli obiettivi è sostituita dalla tabella allegata alla presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 401 del 31. 12. 1992, pag. 3.

(3) GU n. L 61 del 4. 3. 1994, pag. 22.

(4) GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 11.

(5) GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5.

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 10 del 14. 1. 1994, pag. 20.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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