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Document 31993R0959

Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali

OJ L 98, 24.4.1993, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 049 P. 120 - 132
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 049 P. 120 - 132
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 156 - 168
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 156 - 168
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 156 - 168
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 156 - 168
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 156 - 168
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 156 - 168
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 156 - 168
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 156 - 168
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 156 - 168
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 239 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 239 - 252

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32009R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/959/oj

31993R0959

Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali

Gazzetta ufficiale n. L 098 del 24/04/1993 pag. 0001 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 49 pag. 0120
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 49 pag. 0120


REGOLAMENTO (CEE) N. 959/93 DEL CONSIGLIO del 5 aprile 1993 relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, per assolvere le funzioni attribuitele dal Trattato e dai regolamenti relativi alla politica agricola comune, la Commissione deve disporre di dati attendibili, comparabili e attuali, elaborati secondo metodi oggettivi, relativi alle superfici coltivate, alle rese e alla produzione dei prodotti vegetali diversi dai cereali;

considerando che va riconosciuta l'importanza del settore dei prodotti vegetali diversi dai cereali per l'organizzazione e la gestione dei mercati agricoli, il che implica che le necessarie indagini statistiche siano in sempre maggiore misura basate su norme comunitarie;

considerando che occorre tener conto dell'esperienza acquisita dai servizi statistici, nel corso di vari anni, in materia di indagini;

considerando che il presente regolamento ha lo scopo di determinare le informazioni statistiche da fornire, fissare un livello soddisfacente di attendibilità, definire le informazioni tecniche supplementari necessarie per valutare i dati relativi alla produzione, garantire l'obiettività e la rappresentatività delle indagini sulle superfici e sulla produzione mediante un ampio scambio di esperienze che si concretizzi in riunioni e relazioni e stabilire le scadenze da rispettare;

considerando che per certi prodotti vegetali diversi dai cereali è inoltre necessaria una comunicazione annua dei dati regionali;

considerando che è opportuno che la Commissione presenti dopo tre anni una relazione sull'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento, nonché, se necessario, proposte volte a migliorare le indagini statistiche;

considerando che durante un periodo transitorio, le modifiche da apportare nei metodi statistici comportano per gli Stati membri un lavoro supplementare che richiede un contributo finanziario della Comunità per il periodo 1993-1995 il cui importo è stimato a un milione di ecu l'anno;

considerando che, pur restando la raccolta e l'elaborazione dei dati e l'organizzazione delle indagini a livello nazionale di competenza dei servizi statistici degli Stati membri, occorre che la Commissione provveda alla raccolta, al coordinamento e all'armonizzazione dell'informazione statistica a livello europeo e preveda le metodologie armonizzate per la gestione delle politiche comunitarie;

considerando che, al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento, deve continuare la stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare tramite il comitato permanente di statistica agraria istituito con decisione 72/279/CEE (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

Obiettivi

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati annuali relativi alla produzione e alla superficie delle colture diverse dai cereali, di cui agli articoli 2 e 6 del presente regolamento, nel rispetto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (4).

SEZIONE II

Dati da trasmettere a livello nazionale

Articolo 2

1. In base alle definizioni di cui all'allegato I gli Stati membri trasmettono annualmente i dati relativi alla superficie principale e a quella secondaria per tutti i tipi di utilizzazione dei seminativi elencati nell'allegato II. Soltanto gli Stati membri specificati nell'allegato IX hanno l'obbligo di includere in un'indagine statistica annua le superfici secondarie e di comunicare i dati relativi a queste.

2. Gli Stati membri devono inoltre fornire dati sulle superfici principali foraggere permanenti e su quelle destinate a colture permanenti nonché sulle altre superfici specificate alle lettere K, L, M e N dell'allegato II. Questi dati possono essere ottenuti, in tutto o in parte, per mezzo di tecniche di telerilevamento e tratti da fonti diverse dall'indagine generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, fonti che non devono essere necessariamente indagini annuali.

3. Gli Stati membri trasmettono inoltre dati annuali sulla:

- resa media,

- produzione raccolta, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III.

SEZIONE III

Metodi, caratteristiche

Articolo 3

1. Per ciascun tipo di utilizzazione dei seminativi elencati nell'allegato II, i dati sulla superficie in coltivazione principale sono ottenuti in ogni Stato membro mediante un'indagine statistica generale annuale avente forma di censimento o di sondaggio rappresentativo. Tale indagine può avere per oggetto, oltre ai seminativi, anche le altre forme di utilizzazione delle superfici agricole.

2. Previa approvazione della Commissione, gli Stati membri possono tuttavia fare ricorso a fonti amministrative per sostituire i dati sui seminativi ottenuti mediante l'indagine generale di cui al paragrafo 1.

3. Qualora per un determinato anno non siano disponibili indagini statistiche sulle colture permanenti, le foraggere permanenti, e sulle particelle della superficie agricola utilizzata (come indicato alle lettere K, L, M e N dell'allegato II), né esistano per tali voci stime annue basate su fonti comunitarie delle variazioni dell'utilizzazione dei terreni, gli Stati membri hanno facoltà di fornire, per l'anno in questione, stime relative a tali voci.

4. L'indagine generale di cui al paragrafo 1 è effettuata con l'impiego di metodi statistici di riconosciuta validità quanto a qualità, obiettività e attendibilità.

5. Per effettuare l'indagine sull'utilizzazione dei terreni, gli Stati membri di cui all'allegato IX hanno facoltà di scelta fra due metodologie, definite nell'allegato I:

- il metodo del « tempo reale », che fa riferimento alla superficie principale al momento dell'indagine, con successiva integrazione di informazioni sulle superfici secondarie;

oppure - la valutazione « a posteriori » dell'utilizzazione dei terreni (che si riferisce alle superfici principali e secondarie della stessa indagine) effettuata al termine della campagna agricola. Solo gli Stati membri di cui all'allegato IX devono precisare le superfici secondarie.

6. I dati relativi a superfici di importanza marginale di cui all'allegato VIII possono essere tratti da altre fonti che non rispondono ai requisiti del presente regolamento.

7. Per consentire l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente sezione, possono essere adottate disposizioni transitorie conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 4

1. Nel caso di indagini per campione sulle superfici principali dei seminativi coltivati, il campione deve essere selezionato in modo da risultare rappresentativo per almeno il 95 % della superficie totale di tali seminativi coltivati a prodotti vegetali diversi dai cereali.

I dati relativi alle superfici principali devono essere integrati da una stima, basata su dati provenienti da altre fonti, delle superfici non coperte dal campionamento, dei seminativi coltivati a prodotti vegetali diversi dai cereali.

2. Le indagini sui terreni destinati a colture permanenti, a foraggere permanenti e alle altre particelle della superficie agricola utilizzata, con l'esclusione dei seminativi, devono essere le più rappresentative possibili. Le foraggere permanenti comprendono anche le particelle della superficie agricola utilizzata al di fuori delle aziende agricole.

3. Le indagini per sondaggio sulle superfici principali dei seminativi devono essere impostate in modo tale che, in ciascuno Stato membro, per ciascuno dei gruppi di superfici principali elencati nell'allegato IV sia soddisfatto almeno uno dei criteri seguenti:

a) il coefficiente di variazione non superi quello indicato nell'allegato IV;

b) l'errore standard non superi quello indicato nell'allegato IV.

4. Il grado di precisione richiesto per la stima delle superfici foraggere permanenti di quelle destinate alle colture permanenti e di altre particelle della superficie agricola utilizzata, con l'esclusione dei seminativi, sarà deciso secondo la procedura di cui all'articolo 12 dopo che gli Stati membri avranno trasmesso alla Commissione le relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 5

1. Le indagini sulla produzione raccolta e sulle rese sono eseguite con l'impiego di metodi statistici di riconosciuta validità quanto a qualità, obiettività ed attendibilità.

2. Previa approvazione della Commissione, gli Stati membri possono tuttavia fare ricorso a fonti amministrative per sostituire i dati sulla produzione raccolta e sulle rese ottenuti mediante indagini di cui al paragrafo 1.

3. Il grado di precisione richiesto per la stima della produzione di ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato III è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, dopo che gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione le relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

4. Le eventuali informazioni supplementari richieste per l'ulteriore standardizzazione delle stime di produzione saranno decise in base alla procedura di cui all'articolo 12, dopo che gli Stati membri avranno trasmesso alla Commissione le relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

SEZIONE IV

Dati da trasmettere a livello regionale

Articolo 6

1. I dati annuali relativi alle superfici coltivate, alle rese e alla produzione raccolta devono essere comunicati alla Commissione, per i prodotti elencati nell'allegato V e i livelli regionali indicati nell'allegato VI. Le superfici coltivate sono specificate nell'allegato V.

Qualora per un determinato anno a livello regionale non esistano dati sulle colture permanenti, sulle foraggere permanenti e sulle altre particelle della superficie agricola utilizzata (come indicato alle lettere K, L, M e N dell'allegato II), gli Stati membri hanno facoltà di fornire, per l'anno in questione, stime su dette voci, come indicato all'allegato V.

2. Gli Stati membri sono tenuti a fornire dati regionali sulle superfici e sui prodotti solo per le colture la cui superficie supera il livello dell'importanza marginale definita nell'allegato VIII.

3. Gli Stati membri devono fornire dati sulle superfici coltivate di cui all'allegato V e sulla produzione raccolta, per coltura, solo per le regioni più importanti. I dati per ciascun prodotto devono pertanto essere comunicati solo per quelle regioni che complessivamente, disposte in ordine decrescente, rappresentano almeno l'80 % della superficie occupata da una coltura specifica rispetto alla superficie totale occupata da tale coltura nello Stato membro in questione.

SEZIONE V

Termini di trasmissione, scambio di esperienze e disposizioni transitorie

Articolo 7

1. L'anno civile nel corso del quale inizia il raccolto è denominato qui di seguito « anno del raccolto ».

2. Per i tipi di utilizzazione dei terreni elencati nell'allegato II, gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati nazionali provvisori sulla superficie coltivata al più tardi entro il 1° ottobre dell'anno del raccolto. I dati definitivi sulle superfici coltivate vanno trasmessi al più tardi entro il 1° aprile successivo all'anno del raccolto.

3. Le stime iniziali dei dati nazionali relativi alle rese e alla produzione raccolta per i prodotti specificati nell'allegato VII vengono comunicate al più tardi alle date limite indicate in questo. I dati provvisori relativi alle rese e alla produzione per i prodotti specificati nell'allegato III sono trasmessi al più tardi entro il 15 aprile e i dati definitivi al più tardi entro il 1° ottobre dell'anno successivo a quello del raccolto.

4. Nel caso in cui i dati relativi alla resa e alla produzione raccolta facciano riferimento a dati riveduti sulle superfici, vanno comunicati anche questi ultimi.

5. I dati regionali menzionati nell'articolo 6 vengono trasmessi contemporaneamente ai dati nazionali definitivi e devono essere coerenti con questi.

Articolo 8

1. Entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione metodologica particolareggiata illustrante il modo in cui sono rilevati i dati relativi alle superfici utilizzate, ai seminativi e alle superfici destinate alle singole colture. Inoltre, gli Stati membri devono illustrare come vengono rilevate la resa e la produzione nei rispettivi paesi ed eventualmente nelle regioni, indicando il grado di rappresentatività e attendibilità di tali dati. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, compila un sommario di tali relazioni.

2. Gli Stati membri informano entro tre mesi la Commissione di tutte le modifiche apportate alle informazioni fornite conformemente al precedente paragrafo 1.

3. Nel caso in cui da una relazione metodologica risulti che uno Stato membro non è in grado, nell'immediato, di provvedere agli adempimenti previsti dal presente regolamento e si riveli necessario apportare modifiche tecniche e metodologiche alle indagini, la Commissione, di concerto con lo Stato membro, può fissare un periodo transitorio, della durata massima di due anni, per l'attuazione di un programma di indagine previsto dal presente regolamento.

4. Le relazioni metodologiche, le disposizioni transitorie, la disponibilità e l'attendibilità dei dati e altre questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento sono esaminate due volte all'anno in seno al competente gruppo di lavoro del comitato permanente di statistica agraria.

Articolo 9

Entro la fine del 1995 la Commissione trasmette al Parlamento eurpeo europeo al Consiglio:

- una relazione sull'esperienza acquisita con le indagini statistiche e le stime effettuate in applicazione del presente regolamento;

- se del caso, proposte intese a migliorare e ad armonizzare le disposizioni in vigore negli Stati membri.

Articolo 10

Gli allegati da I a IX sono eventualmente modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 12.

SEZIONE VI

Disposizioni finanziarie

Articolo 11

1. La Comunità accorderà agli Stati membri ogni anno, nel periodo 1993-1995, un contributo finanziario per il miglioramento delle basi metodologiche e della comparabilità dei dati di cui agli articoli 2 e 6; l'importo di detto contributo stimato necessario ammonta a un milione di ecu.

2. L'autorità finanziaria determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio.

3. L'ammontare del contributo da concedere a ciascuno Stato membro sarà deciso conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 sulla base delle domande presentate dagli Stati membri.

SEZIONE VII

Disposizioni finali

Articolo 12

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente della statistica agraria, in appresso denominato « comitato », è investito della questione dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993.

Per il Consiglio Il Presidente N. HELVEG PETERSEN

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