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Document 31989R3403

Regolamento (CEE) n. 3403/89 della Commissione del 13 novembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2159/89 che fissa le modalità d'applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube, di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio

OJ L 328, 14.11.1989, p. 23–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 193 - 202
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 193 - 202
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 180 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 180 - 189

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3403/oj

31989R3403

Regolamento (CEE) n. 3403/89 della Commissione del 13 novembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2159/89 che fissa le modalità d'applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube, di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 14/11/1989 pag. 0023 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0193
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0193
edizione speciale in lingua ceca capitolo 3 tomo 09 pag. 192 - 201
edizione speciale in lingua estone capitolo 3 tomo 09 pag. 192 - 201
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 3 tomo 09 pag. 192 - 201
edizione speciale in lingua lituana capitolo 3 tomo 09 pag. 192 - 201
edizione speciale in lingua lettone capitolo 3 tomo 09 pag. 192 - 201
edizione speciale in lingua maltese capitolo 3 tomo 09 pag. 192 - 201
edizione speciale in lingua polacca capitolo 3 tomo 09 pag. 192 - 201
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 3 tomo 09 pag. 192 - 201
edizione speciale in lingua slovena capitolo 3 tomo 09 pag. 192 - 201


Regolamento (CEE) n. 3403/89 della Commissione

del 13 novembre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2159/89 che fissa le modalità d'applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube, di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 [2], in particolare l'articolo 14 octies,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione [3] stabilisce le modalità della concessione degli aiuti di cui possono beneficiare, a determinate condizioni, le organizzazioni di produttori di frutta a guscio e di carrube;

considerando che, per agevolare l'attività di tali organizzazioni di produttori, e per attuare più rapidamente i piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione, è opportuno prevedere la possibilità della concessione di anticipi;

considerando che si devono determinare le condizioni della concessione degli anticipi ed il loro importo; che il versamento dell'anticipo deve essere tuttavia subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'osservanza degli obblighi da parte dei beneficiari; che si devono quindi fissare l'importo della cauzione e le modalità di svincolo o di incameramento della stessa;

considerando che è necessario fissare il tasso di conversione da applicare all'importo massimo dell'aiuto, nel caso del versamento di anticipi sull'aiuto per il piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2159/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:

"Salvi i casi di forza maggiore, se la domanda è presentata dopo la scadenza del termine di cui sopra, viene effettuata una trattenuta del 5 % sull'aiuto; le domande con un ritardo superiore a trenta giorni non sono ammissibili".

2) È inserito il seguente articolo 22 bis:

"Articolo 22 bis

1. Gli Stati membri possono concedere, alle organizzazioni di produttori che lo richiedano, anticipi sull'aiuto per la costituzione di un fondo di esercizio e sull'aiuto relativo al piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione.

2. Sull'aiuto per la costituzione di un fondo di esercizio è concesso un solo anticipo:

- per una domanda presentata entro i diciotto mesi successivi al riconoscimento specifico e conformemente all'allegato V;

- se l'organizzazione di produttori richiedente fornisce la prova che il capitale del fondo è stato costituito conformemente all'articolo 14 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

L'importo dell'anticipo è pari al massimo al 60 % dell'importo della partecipazione finanziaria globale dello Stato membro e della Comunità alla costituzione del fondo di esercizio, stabilito in base ad un bilancio estimativo della commercializzazione della campagna successiva al riconoscimento specifico, conformemente all'allegato V, punto 6.

In caso di versamento dell'anticipo, la domanda per il saldo va presentata conformemente all'allegato VI.

3. Le domande per l'anticipo sull'aiuto relativo al piano devono essere presentate, conformemente all'allegato VII, dopo l'approvazione del piano stesso. Per ogni anno di esecuzione del piano viene presentata un'unica domanda, corredata della prova che è iniziata la frazione annuale dell'esecuzione. La prova, fornita tramite pezze giustificative, deve riguardare almeno il 20 % della stima di cui all'allegato VII, punto 7.

L'importo di ogni anticipo è pari al massimo all'80 % della partecipazione finanziaria globale dello Stato membro della Comunità al costo annuo di esecuzione del piano, stimato dall'organizzazione di produttori, di cui all'allegato VII, punto 7.

Tale anticipo non può tuttavia superare il 90 % dell'importo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89. Il tasso da applicare in questo caso per la conversione in moneta nazionale dell'importo massimo di cui sopra è costituito dal tasso di conversione agricolo vigente il 1o settembre che precede la domanda per l'anticipo.

In caso di versamento dell'anticipo, la domanda di pagamento dell'aiuto per una quota di esecuzione del piano o la domanda di versamento del saldo sono presentate conformemente all'allegato VIII.

4. Il pagamento degli anticipi di cui ai paragrafi 2 e 3 è subordinato alla presentazione, da parte dei richiedenti, della prova della costituzione di una cauzione di importo uguale al 110 % dell'importo dell'anticipo.

La cauzione è costituita conformemente al titolo VIII del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [****].

5. La cauzione è immediatamente svincolata:

a) al momento del versamento del saldo, in caso di concessione di anticipi sull'aiuto di cui al paragrafo 2;

b) al momento del pagamento della frazione annuale dell'aiuto o al momento del pagamento del saldo dell'aiuto, in caso di versamento di anticipi sull'aiuto di cui al paragrafo 3.

6. La cauzione viene incamerata in parte, se l'anticipo ha superato l'importo della frazione annuale dell'aiuto o il saldo dell'aiuto da versare; la cauzione viene incamerata fino alla concorrenza dell'importo indebitamente versato.

7. La cauzione viene incamerata totalmente:

- in caso di aiuto alla costituzione di un fondo di esercizio, se la domanda di aiuto non viene presentata entro la fine del quarto mese susseguente la fine della seconda campagna di commercializzazione successiva alla data del riconoscimento specifico dell'organizzazione di produttori;

- in caso di aiuto al piano di miglioramento, se la domanda per il saldo dell'aiuto annuale non è stata presentata conformemente all'articolo 19, terzo comma.

Fatta salva l'applicazione del paragrafo 6, se la domanda per il saldo dell'aiuto annuale è presentata dopo la scadenza del termine di cui sopra, ma con un ritardo non superiore a quindici giorni, viene incamerato il 10 % della cauzione."

3) È aggiunto l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray Mac Sharry

Membro della Commissione

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

[2] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

[3] GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 19.

[****] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

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