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Document 31989R0184

Regolamento (CEE) n. 184/89 della Commissione del 25 gennaio 1989 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

OJ L 23, 27.1.1989, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 3 - 4
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 3 - 4
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 94 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 94 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 012 P. 8 - 9

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/184/oj

31989R0184

Regolamento (CEE) n. 184/89 della Commissione del 25 gennaio 1989 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 023 del 27/01/1989 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0003


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 184/89 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1989

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/89 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione della merce di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, la merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento deve essere classificata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante in allegato deve essere classificata nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzette ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 4 del 6. 1. 1989, pag. 19.

ALLEGATO

1.2.3 // // // // Descrizione della merce // Classificazione codice NC // Motivazione // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Preparazione liquida contenente caseinato di sodio e di calcio, proteine di soia, lecitina di soia, olio di mais e di soia, trigliceridi a catena media, maltodestrine, sali minerali, vitamine e acqua che può essere amministrata anche mediante sonda enterale // 2202 90 10 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura 1 e 6, dalla nota 1, lettera a) del capitolo 30, e dal testo dei codici NC 2202, 2202 90 e 2202 90 10 // // //

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