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Document 31989D0145

89/145/CEE: Decisione del Consiglio del 20 febbraio 1989 che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini (CBPP) in Portogallo

OJ L 53, 25.2.1989, p. 55–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 028 P. 147 - 149
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 028 P. 147 - 149

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/145/oj

31989D0145

89/145/CEE: Decisione del Consiglio del 20 febbraio 1989 che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini (CBPP) in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 25/02/1989 pag. 0055 - 0057
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0147
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0147


*****

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1989

che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini (CBPP) in Portogallo

(89/145/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che nel 1983 è stata constatata in Portogallo la presenza della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini (CBPP) e che è stata immediatamente avviata una campagna nazionale per l'eradicazione di questa malattia insidiosa e mortale;

considerando che il persistere di questa malattia ostacola la libera circolazione dei bovini;

considerando che l'eradicazione definitiva di questa malattia rappresenta una premessa fondamentale per la realizzazione del mercato unico in relazione agli scambi di bovini e favorisce nel contempo un incremento della produttività dell'allevamento nonché, di conseguenza, un miglioramento del tenore di vita delle persone occupate in questo settore;

considerando che il Portogallo presenterà un piano intensificato di eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini da attuarsi entro un periodo di tre anni;

considerando che, grazie agli sforzi finora sostenuti, è stato possibile stabilizzare l'incidenza della malattia; che il livello delle risorse messe a disposizione deve comunque essere mantenuto ed aumentato, per conseguire l'eradicazione di questa malattia nell'intero territorio del Portogallo e per contribuire quindi alla realizzazione del mercato unico;

considerando che le autorità portoghesi hanno chiesto alla Comunità un contributo alle spese necessarie per proseguire e intensificare il programma di eradicazione avviato nel 1983;

considerando che per consolidare i vantaggi finora conseguiti, è opportuno accogliere tale richiesta in modo da proseguire e consolidare l'azione sistematica già intrapresa;

considerando che, poiché le risorse finanziarie del bilancio nazionale sono già state impegnate, occorre fare il possibile per trovare una soluzione che preveda il finanziamento anticipato parziale del contributo della Comunità;

considerando che il piano intensificato di eradicazione deve comprendere misure che garantiscono l'efficacia dell'azione intrapresa; che occorre istituire una procedura di stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione che consenta l'adozione di tali misure e un loro adeguamento in funzione dell'evoluzione della situazione;

considerando che gli Stati membri debbono essere regolarmente informati dei risultati ottenuti grazie alle misure applicate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica portoghese elabora un piano intensificato di eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini.

Articolo 2

Ai sensi della presente decisione si intende per:

a) azienda: lo stabilimento agricolo o commerciale ufficialmente controllato, situato nel territorio del Portogallo, nel quale sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello;

b) zona infetta: la zona di un diametro di almeno 2 km circostante l'azienda e nella quale è stato ufficialmente diagnosticato un caso di animale clinicamente malato o che ha dato esito positivo in seguito a una prova sierologica;

c) regione infetta: una zona estesa, designata dalle autorità centrali, nella quale si sospetta la presenza di più focolai della malattia. Le autorità centrali devono indicare questa zona nel piano intensificato e devono quindi informare ogni anno la Commissione prima di effettuare le prove;

d) prova sierologica: si tratta della prova della fissazione del complemento (metodo Campbell e Turner) o di qualsiasi altra prova riconosciuta secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 3

Il piano di cui all'articolo 1 deve comprendere:

1. l'indicazione delle autorità centrali responsabili dell'attuazione e del coordinamento del piano;

2. le misure intese ad eliminare i focolai di pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e, più particolarmente:

a) le misure di macellazione nelle aziende che detengono cinque capi o meno: la macellazione di tutti i bovini, qualora un animale risulti clinicamente malato o abbia dato esito positivo a una prova sierologica; la stessa misura sarà applicata se un'azienda può essere considerata infetta in seguito ai risultati di ricerche epizootologiche;

b) le misure di macellazione nelle aziende che detengono più di cinque capi: se gli animali che si sospetta siano malati o gli animali clinicamente malati o che reagiscono rappresentano meno del 30 % del numero totale di bovini dell'azienda, essi devono essere macellati prima di ammettere l'uscita di qualsiasi bovino dall'allevamento, tranne sotto controllo ufficiale per essere immediatamente macellati; tutti i bovini rimanenti devono aver dato esito negativo ad un minimo di tre prove eseguite ad almeno tre mesi di intervallo; in determinate condizioni, che saranno precisate dalle autorità competenti, saranno macellati tutti gli animali presenti in questa categoria di aziende;

c) i bovini che devono essere macellati in applicazione delle lettere a) e b) lo sono sotto controllo ufficiale subito dopo che il proprietario degli animali, o la persona che li ha in consegna, sono stati ufficialmente informati dei risultati delle prove o delle ricerche;

d) una compensazione immediata e adeguata dei proprietari dei bovini macellati conformemente alle lettere a) e b);

e) le aziende devono essere pulite e disinfettate dopo l'eliminazione dei bovini;

f) se un animale ammesso ai locali comuni di mungitura risulta affetto da pleuropolmonite essudativa contagiosa, tutti gli altri bovini ammessi a questi locali comuni di mungitura devono essere sottoposti a prove sierologiche conformemente alla lettera b);

3. misure di controllo:

a) la zona circostante l'azienda in cui sono stati riscontrati casi di animali clinicamente malati o che hanno dato esito positivo in occasione di prove sierologiche è dichiarata zona infetta; gli spostamenti di bovini provenienti da questa zona sono vietati, tranne sotto controllo ufficiale, per essere immediatamente macellati; questo finché tutti i bovini di età superiore a sei mesi allevati nella zona avranno dato esito negativo a due prove eseguite a circa sei mesi di intervallo;

b) in quelle che sono dichiarate regioni infette tutti i bovini di età superiore a sei mesi devono essere sottoposti a prova sierologica almeno due volte all'anno; le prove continueranno ad essere effettuate in queste regioni finché tutti i bovini avranno dato esito negativo ad almeno due prove;

c) al di fuori delle regioni infette, i bovini di età superiore a sei mesi devono essere sottoposti a prova sierologica almeno una volta all'anno, nella proporzione del 50 % nelle zone confinanti con le regioni infette entro un raggio di 50 km e del 10 % nelle altre regioni;

d) l'autorità centrale ha il compito di eseguire ricerche epizootologiche specializzate per individuare le aziende infette;

4. misure comuni:

a) sono vietati qualsiasi trattamento terapeutico e la somministrazione di vaccino contro la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini;

b) è istituito un sistema di identificazione di tutti i bovini allevati nel territorio nazionale, per poter risalire in qualsiasi momento alla regione o all'azienda d'origine;

c) le aziende che si occupano dell'allevamento dei bovini devono essere registrate;

d) tutti i movimenti di bovini devono essere posti sotto controllo;

e) occorre promuovere la creazione di gruppi di allevatori a livello regionale, per lottare contro la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, ciò che dovrebbe favorire una più ampia cooperazione con i servizi tecnici ed amministrativi nonché un controllo di carattere volontario sull'applicazione del piano;

5. l'indicazione separata dei costi unitari previsti relativi al prelievo dei campioni di sangue, alle prove di laboratorio, alla compensazione per gli animali macellati, alle spese di trasporto per la macellazione e alle spese di disinfezione e alle ricerche epizootologiche specializzate, nonché una stima globale del costo totale annuo per l'esecuzione di tali operazioni.

Articolo 4

La Commissione esamina il piano elaborato dalle autorità portoghesi per stabilire se le condizioni per l'approvazione del piano sono soddisfatte o se conviene apportarvi eventualmente delle modifiche. Il piano e le eventuali modifiche sono approvati secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 5

Un contributo finanziario della Comunità è erogato per le misure previste dalla presente decisione.

Articolo 6

1. Il contributo finanziario della Comunità sarà concesso per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data fissata dalla Commissione nella decisione di approvazione del piano di cui all'articolo 1.

2. Il contributo stimato a carico del bilancio comunitario, iscritto nel capitolo relativo alla spesa agricola sarà di 18 milioni di ECU per la durata del periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

1. A condizione che tutte le misure previste siano applicate e siano conformi al piano approvato conformemente all'articolo 4, le spese sostenute dalla Repubblica portoghese conformemente - all'articolo 3, punto 2), lettere a), b) e c),

- all'articolo 3, punto 3), lettere a), b) e c),

- all'articolo 3, punto 3), lettera d),

beneficiano, entro i limiti del massimale di cui all'articolo 6, del contributo finanziario della Comunità.

2. La Comunità rimborsa il 50 % della spesa di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino.

3. Ogni anno la Comunità versa un contributo pari a 40 ECU per l'esecuzione di ogni ricerca epizootologica specializzata di cui all'articolo 3, punto 3), lettera d) che abbia permesso di constatare la presenza della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 8

1. Le domande di pagamento devono riguardare le spese sostenute dalla Repubblica portoghese durante l'anno civile e devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo; possono essere tuttavia concessi anticipi fino al 35 % dei rimborsi annui di cui all'articolo 7, paragrafo 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi alla Commissione, da parte delle autorità portoghesi.

2. La Commissione decide di erogare l'aiuto, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 10.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 9

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, in appresso denominato « comitato », istituito con decisione 68/361/CEE (1).

2 Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal proprio presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta le misure se conformi al parere del comitato e le mette immediatamente in applicazione.

5. Se le misure proposte non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio adotta tali misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 11

1. La Commissione procede a regolari controlli in loco per controllare l'applicazione del piano di eradicazione.

La Commissione ne informa regolarmente, almeno una volta all'anno, gli Stati membri nell'ambito del comitato, alla luce delle informazioni fornite dalle autorità portoghesi, le quali presenteranno alla Commissione una relazione particolareggiata in occasione della presentazione delle richieste di pagamento, nonché eventuali relazioni di esperti che, agendo per conto della Commissione e da essa designati, hanno effettuato ispezioni in loco.

2. Qualora fosse necessario modificare il piano di eradicazione in corso di attuazione, una nuova decisione viene adottata secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 12

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ

(1) Parere reso il 17 febbraio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(1) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

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