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Document 31988R2806

Regolamento (CEE) n. 2806/88 della Commissione del 9 settembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 3130/78 relativo alla determinazione dei centri di intervento per l'olio d'oliva

OJ L 251, 10.9.1988, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 027 P. 152 - 152
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 027 P. 152 - 152

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2806/oj

31988R2806

Regolamento (CEE) n. 2806/88 della Commissione del 9 settembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 3130/78 relativo alla determinazione dei centri di intervento per l'olio d'oliva

Gazzetta ufficiale n. L 251 del 10/09/1988 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0152
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0152


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2806/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3130/78 relativo alla determinazione dei centri di intervento per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'intervento nel settore dell'olio d'oliva (3), ha stabilito i criteri applicabili per la designazione dei centri di intervento per l'olio d'oliva; che il regolamento (CEE) n. 3130/78 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 (5), ha fissato l'elenco dei centri di intervento;

considerando che è opportuno modificare la lista portoghese per tener conto dell'evoluzione delle strutture di stoccaggio disponibili in questo Stato membro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CEE) n. 3130/78, l'elenco dei centri portoghesi è sostituito dal seguente elenco:

1.2.3 // « PORTOGALLO // Distretto // Località // // Evora // Evora // // Santarém // Vila Nova de Barquinha ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

(4) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 58.

(5) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

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