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Document 31987D0119

87/119/CEE: Decisione della Commissione del 13 gennaio 1987 relativa all'elenco degli stabilimenti del Brasile, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità

OJ L 49, 18.2.1987, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 022 P. 208 - 209
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 022 P. 208 - 209
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 7 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 7 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 028 P. 55 - 56

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; abrogato da 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/119/oj

31987D0119

87/119/CEE: Decisione della Commissione del 13 gennaio 1987 relativa all'elenco degli stabilimenti del Brasile, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 18/02/1987 pag. 0037 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0208
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0208


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1987

relativa all'elenco degli stabilimenti del Brasile, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità

(87/119/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/469/CEE (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando che in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/99/CEE, devono essere stabiliti gli elenchi degli stabilimenti nei paesi terzi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità; che tali stabilimenti devono rispondere alle condizioni previste nell'allegato della suddetta direttiva;

considerando che il Brasile ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione di prodotti a base di carne verso la Comunità;

considerando che per alcuni di tali stabilimenti è stato accertato, mediante missione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi in un primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/99/CEE, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne;

considerando che il caso degli altri stabilimenti del Brasile deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria;

considerando che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di prodotti a base di carne verso gli Stati membri disposti ad accettarle;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso, modificata, in funzione dei provvedimenti adottati a tal fine e dei miglioramenti apportati;

considerando che la presente decisione si basa sullo stato attuale della regolamentazione comunitaria applicabile alle importazioni in provenienza dei paesi terzi; che occorre quindi riesaminare questa decisione non appena la suddetta regolamentazione sarà modificata;

considerando inoltre che, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/99/CEE, le disposizioni applicate altrove dagli Stati membri alle importazioni di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, non devono essere più favorevoli di quelle che regolano gli scambi intracomunitari; che a tale riguardo è necessario ricordare che le importazioni di prodotti a base di carne, in provenienza da stabilimenti che figurano sull'elenco allegato alla presente decisione, restano sottomesse ad altre regolamentazioni veterinarie, sia in materia di polizia sanitaria che al rispetto delle disposizioni generali del trattato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne dal Brasile soltanto dagli stabilimenti che figurano in allegato.

2. Gli Stati membri possono, tuttavia, continuare ad autorizzare fino al 15 agosto 1987 l'importazione di prodotti a base di carne in provenienza da stabilimenti che non figurano in allegato, ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità brasiliane alla data dell'8 maggio 1986, salvo decisione contraria, adottata al loro riguardo anteriormente al 16 agosto 1987.

La Commissione trasmette agli Stati membri l'elenco di tali stabilimenti.

3. Le importazioni in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette anche ad altre disposizioni in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 15 gennaio 1987.

Articolo 3

La presente decisione è riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 16 agosto 1987.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

(2) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI

1.2.3 // // // // N. d'autorizzazione // Stabilimento // Indirizzo // // // // SIF 7 // Swift Armour SA Indústria e Comércio // Santana do Livramento, Rio Grande do Sul // SIF 10 // Frigorífico Bordon SA // São Paulo, São Paulo // SIF 381 // Frigorífico Kaiowa SA // Guarulhos, São Paulo // SIF 385 // Frigorífico Mouran SA // Andradina, São Paulo // SIF 736 // Sola SA Indústrias Alimentícias // Tres Rios, Rio de Janeiro // SIF 1676 // Swift Armour SA Indústria e Comércio // Uberlandia, Minas Gerais // SIF 2015 // Sadia Oeste SA Indústria e Comércio // Varzea Grande, Mato Grosso // SIF 2023 // Frigorífico Quatro Rios SA // Votuporanga, São Paulo // // //

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