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Document 31982D0085

82/85/CEE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "PHI-Auger electron spectrometer, model 5000, with Leed electron optics unit, model 15-120 and Leed electronics system, model 11-020" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

OJ L 41, 12.2.1982, p. 52–52 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/85/oj

31982D0085

82/85/CEE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "PHI-Auger electron spectrometer, model 5000, with Leed electron optics unit, model 15-120 and Leed electronics system, model 11-020" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 041 del 12/02/1982 pag. 0052 - 0052


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1981

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « PHI Auger electron spectrometer, model 5000, with Leed electron optics unit, model 15-120 and Leed electronics system, model 11-020 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/85/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 15 giugno 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « PHI-Auger electron spectrometer, model 5000, with Leed electron optics unit, model 15-120 and Leed electronics system, model 11-020 », destinato a essere utilizzato nello studio della polarizzazione dello spin elettronico su superfici ferromagnetiche, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 dicembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno spettrometro; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la grande precisione nelle misure, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « ACS 2000 » costruito dalla ditta Riber, 22 bis, Boulevard de l'Hôpital - Stell, 92505 Rueil Malmaison, Francia, e degli apparecchi « 640 RFA » e « 850 CMA » costruiti dalla ditta VG Scientific Ltd, the Birches Industrial Estate, Imberhorne Lane, East Grinstead, Sussex RH 191UB, Inghiterra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « PHI-Auger electron spectrometer, model 5000, with Leed electron optics unit, model 15-120 and Leed electronics system, model 11-020 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 15 giugno 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

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