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Document 31969R0990

Regolamento (CEE) n. 990/69 della Commissione, del 28 maggio 1969, relativo alla non fissazione dell'importo supplementare per i prodotti d'uova austriaci

OJ L 130, 31.5.1969, p. 4–5 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(I) P. 216 - 217
English special edition: Series I Volume 1969(I) P. 230 - 231
Greek special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 141 - 142
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 101 - 102
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 101 - 102

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/990/oj

31969R0990

Regolamento (CEE) n. 990/69 della Commissione, del 28 maggio 1969, relativo alla non fissazione dell'importo supplementare per i prodotti d'uova austriaci

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 31/05/1969 pag. 0004 - 0005
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0216
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0230
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0141
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0101
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0101


++++

( 1 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2293/67 .

( 2 ) GU n . L 151 del 30 . 6 . 1968 , pag . 23 .

( 3 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2596/67 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 990/69 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1969 relativo alla non fissazione dell'importo supplemente per i prodotti d'uova austriaci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 122/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 830/68 ( 2 ) , in particolare l'articolo 8 , paragrafo 4 ,

visto il regolamento n . 170/67/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 ( 3 ) , che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e abroga il regolamento n . 48/67/CEE , in particolare l'articolo 5 , paragrafo 5 ,

considerando che , quando il prezzo di offerta franco frontiera di un prodotto scende al disotto del prezzo limite , il prelievo o l'imposta all'importazione applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza fra il prezzo limite e il prezzo di offerta ;

considerando che questo importo supplementare non si applica tuttavia nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire e in grado di farlo , che il prezzo praticato all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal loro territorio non sarà inferiore al prezzo limite e che sara evitata ogni deviazione di traffico ;

considerando che con lettera del 28 maggio 1969 , il governo della Repubblica austriaca si è dichiarato disposto a fornire tale garanzia per le esportazioni verzo la Comunita di prodotti delle voci 04.05 B I e 35.02 A II a ) della tariffa doganale comune ; che per garantire l'efficacia delle misure previste , tale garanzia concerne tutti i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 b ) del regolamento n . 122/67/CEE e all'articolo 1 del regolamento n . 170/67/CEE ;

considerando che il governo della Repubblica austriaca provvederà a che dette esportazioni vengano effettuate unicamente dall'azienda " Biomerx " apparcenente alla " Osterreichischer Molkerei-und Kaserei-Verband " e sottoposte al controllo permanente dello Stato ; che provvederà ugualmente affinche l'azienda " Biomerx " fissi i prezzi per queste esportazioni in modo che le consegne non siano effettuate al disotto dei prezzi limite per i suddetti prodotti , fissati dalla Comunità e validi il giorno dello sdoganamento ;

considerando che il governo della Repubblica austriaca si è inoltre dichiarato disposto :

_ a trasmettere alla Commissione , in particolare , i dati relativi alla natura o allo stato fisico del prodotto , alla specie di volatili di origine , alla quantità , ai prezzi , alle date di consegna e al paese destinatario nella Comunità ;

_ a far si che la Commissione possa esercitare un controllo permanente sull'efficacia di queste misure ;

considerando che i problemi relativi all'osservanza di tale garanzia sono stati esaminati dettagliatamente con i rappresentanti della Repubblica austriaca ; che a seguito delle discussioni si puo ritenere che questo paese terzo e in grado di tener fede alla dichiarazione di garanzia ;

considerando che non occorre quindi fissare un importo supplementare all'importazione di prodotti a base di uova e di ovoalbumina e lattoalbumina originari della Repubblica austriaca e in provenianza da tale paese :

considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi fissati a norma dell'articolo 5 del regolamento n . 122/67/CEE per le importazioni di prodotti di cui alle sottoindicate voci della tariffa doganale comune , originari della Repubblica austriaca e in provenienza da tale paese , non sono aumentati di un importo supplementare :

04.05 Uova di volatili e giallo d'uova , freschi , essiccati o altrimenti conservati , zuccherati o non :

B . Uova sgusciate e giallo d'uova :

1 . atti ad usi alimentari :

a ) Uova sgusciate :

1 . essiccate

2 . altre

b ) Giallo d'ouva :

1 . liquido

2 . congelato

3 . essiccato

Articolo 2

Le imposte all'importazione fissate a norma dell'articolo 2 del regolamento n . 170/67/CEE per i prodotti delle sottoindicate voci della tariffa doganale comune , originari della Repubblica austriaca e in provenienza da tale paese , non sono aumentati di un importo supplementare :

35.02 Albumine , albuminati , e altri derivati dalle albumine :

A . Albumine :

11 . altre ( diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana ) ;

a ) Ovoalbumina e lattoalbumina :

1 . essiccate ( in fogli , scaglie , cristalli , polvere , ecc . )

2 . altre

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 28 maggio 1969 .

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

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