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Document 22011D0076

Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011, del 1 o luglio 2011 , che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 37 dell’accordo SEE

OJ L 262, 6.10.2011, p. 33–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 109 P. 263 - 273

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/76(2)/oj

6.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 76/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 37 dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo»), in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 82/2009 del 3 luglio 2009 (1).

(2)

Il protocollo 37 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 92/2010 del 2 luglio 2010 (2).

(3)

È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), rettificato dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1 e dalla GU L 204 del 4.8.2007, pag. 30.

(4)

È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (4).

(5)

È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (5).

(6)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione A1, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione A2, del 12 giugno 2009, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (7).

(8)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione E1, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(9)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione F1, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (9).

(10)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione H1, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (10).

(11)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione H2, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (11).

(12)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione P1, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (12).

(13)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione S1, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (13).

(14)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (14).

(15)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione S3, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(16)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione U1, del 12 giugno 2009, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (16).

(17)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione U2, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (17).

(18)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione U3, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di disoccupazione parziale applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(19)

È opportuno integrare nell’accordo la raccomandazione P1, del 12 giugno 2009, riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri (19).

(20)

È opportuno integrare nell’accordo la raccomandazione U1, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (20).

(21)

È opportuno integrare nell’accordo la raccomandazione U2, del 12 giugno 2009, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (21).

(22)

Per il buon funzionamento dell’accordo, è opportuno modificare il relativo protocollo 37, in modo tale che questo comprenda la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, istituita dal regolamento (CE) n. 883/2004, ed è opportuno modificare l’allegato VI onde specificare le procedure di associazione con tale commissione e gli organismi ad essa collegati.

(23)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 abroga il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (22), che è integrato nell’accordo e dovrebbe essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso.

(24)

A decorrere dal 1o maggio 2010, il regolamento (CE) n. 987/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (23), che è integrato nell’accordo e dovrebbe essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso.

(25)

Tutti gli atti delle rubriche «Atti di cui le parti contraenti tengono debito conto» e «Atti di cui le parti contraenti prendono atto» sono obsoleti e dovrebbero essere quindi abrogati ai sensi dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato VI dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il testo del punto 5 («Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti») del protocollo 37 dell’accordo (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) è sostituito dal seguente:

«Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio]».

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 883/2004, rettificato dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1 e dalla GU L 204 del 4.8.2007, pag. 30, (CE) n. 987/2009 e (CE) n. 988/2009, delle decisioni A1, A2, E1, F1, H1, H2, P1, S1, S2, S3, U1, U2 e U3 e delle raccomandazioni P1, U1 e U2 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (24).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 34.

(2)  GU L 277 del 21.10.2010, pag. 46.

(3)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

(5)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(6)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.

(7)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5.

(8)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.

(9)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11.

(10)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13.

(11)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17.

(12)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21.

(13)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.

(14)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.

(15)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40.

(16)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42.

(17)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43.

(18)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45.

(19)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 47.

(20)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49.

(21)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51.

(22)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(23)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(24)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il testo dell’allegato VI dell’accordo è sostituito dal seguente:

«INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell’ordinamento giuridico comunitario, quali

preamboli,

destinatari degli atti comunitari,

riferimenti a territori o lingue della CE,

riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri della CE, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci, e

riferimenti a procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

I.

Ai fini del presente allegato e fatte salve le norme del protocollo 1, si intende che i termini “Stato membro” o “Stati membri” contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti della CE, anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

II.

Nell’applicare le disposizioni contenute negli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato ai fini dell’accordo, i diritti e gli obblighi pertinenti alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, facente capo alla Commissione CE, e i diritti e gli obblighi pertinenti alla Commissione dei conti e alla Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati, entrambe facenti capo a detta Commissione amministrativa, sono assunti dal Comitato misto SEE conformemente alle disposizioni della parte VII dell’accordo.

I.   COORDINAMENTO GENERALE DELLA SICUREZZA SOCIALE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1.

32004 R 0883: Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1 e dalla GU L 204 del 4.8.2007, pag. 30, quale modificato da:

32009 R 0988: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 sono così adattate:

a)

all’articolo 87, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente:

“Le disposizioni dell’articolo 65, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, seconda frase, sono applicabili al Liechtenstein al più tardi dal 1o maggio 2012.”;

b)

all’allegato I, sezione I, è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge sulla sicurezza sociale n. 100/2007.

LIECHTENSTEIN

Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge sulla concessione di anticipi sugli assegni alimentari del 21 giugno 1989, come modificata.

NORVEGIA

Anticipi sulle spese per il mantenimento dei figli ai sensi della legge sugli anticipi sulle spese per il mantenimento dei figli n. 2 del 17 febbraio 1989.”;

c)

all’allegato I, sezione II, è aggiunto il seguente:

“ISLANDA

Assegni forfettari destinati a compensare il costo dell’adozione internazionale ai sensi della legge sugli assegni di adozione n. 152/2006.

NORVEGIA

Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali.

Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali”;

d)

all’allegato II è aggiunto il seguente:

“ISLANDA — DANIMARCA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

ISLANDA — FINLANDIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

ISLANDA — SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

ISLANDA — NORVEGIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

NORVEGIA — DANIMARCA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

NORVEGIA — FINLANDIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

NORVEGIA — SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico.)”;

e)

all’allegato III è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

NORVEGIA”;

f)

all’allegato IV è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

LIECHTENSTEIN”;

g)

all’allegato VIII, parte 1, è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

Tutte le domande presentate nell’ambito del regime di base per le pensioni di vecchiaia e del regime a prestazione definita dei funzionari statali.

LIECHTENSTEIN

Tutte le domande di pensioni ordinarie di vecchiaia, reversibilità e invalidità nonché di pensioni di vecchiaia, reversibilità e invalidità del regime professionale purché i regolamenti del rispettivo fondo pensioni non contengano disposizioni in materia di riduzione.

NORVEGIA

Tutte le domande di pensioni di vecchiaia, tranne quelle indicate all’allegato IX”;

h)

all’allegato VIII, parte 2, è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

Regime di pensioni di vecchiaia dei dipendenti.

LIECHTENSTEIN

Pensioni di vecchiaia, reversibilità e invalidità del regime professionale.”;

i)

all’allegato IX, sezione I, è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

Pensione per i minori ai sensi della legge sulla sicurezza sociale n. 100/2007 e pensione per i minori ai sensi della legge sull’assicurazione pensionistica obbligatoria e sulle attività dei fondi pensioni n. 129/1997.”;

j)

all’allegato IX, sezione II, è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

Pensione di invalidità sotto forma di pensione di base, complemento di pensione e complemento di pensione legato all’età ai sensi della legge sulla sicurezza sociale n. 100/2007.

Pensione di invalidità ai sensi della legge sull’assicurazione pensionistica obbligatoria e sulle attività dei fondi pensioni n. 129/1997.

NORVEGIA

Pensioni norvegesi di invalidità, anche quando convertite in pensioni di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile e tutte le pensioni (di reversibilità e di vecchiaia) proporzionali al reddito di una persona deceduta.”;

k)

all’allegato X è aggiunto quanto segue:

“LIECHTENSTEIN

a)

assegni per i non vedenti (legge sull’erogazione di assegni per i non vedenti del 17 dicembre 1970, come modificata);

b)

assegni di maternità (legge sull’erogazione di assegni di maternità del 25 novembre 1981, come modificata);

c)

prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein (legge sulle prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein del 10 dicembre 1965, come modificata).

NORVEGIA

a)

pensione complementare minima garantita ai disabili dalla nascita o dai primi anni di vita ai sensi della legge nazionale sulla previdenza;

b)

sussidi speciali in conformità con la legge n. 21, del 29 aprile 2005, relativa all’indennità supplementare per le persone che risiedono per brevi periodi in Norvegia.”;

l)

all’allegato XI è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

1.

a)

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, le persone che non hanno esercitato un’attività subordinata in uno o più Stati membri CE o Stati EFTA hanno diritto a una pensione sociale islandese solo qualora risiedano in Islanda da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d’età previsti dalla legislazione islandese.

b)

Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale islandese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un’attività subordinata in Islanda, né agli studenti o ai loro familiari.

2.

Qualora l’attività autonoma o subordinata in Islanda sia giunta a termine e l’evento pensionabile si verifichi durante l’espletamento di un’attività subordinata o autonoma in un altro Stato cui si applica il presente regolamento e nel caso in cui la pensione di invalidità, sia del regime della sicurezza sociale sia dei regimi pensionistici complementari (fondi pensione) in Islanda, non comprenda più il periodo intercorrente tra l’evento pensionabile e l’età pensionabile (periodi futuri), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica il presente regolamento ai fini dei periodi futuri come se si trattasse di periodi assicurativi in Islanda.

LIECHTENSTEIN

1.

Assicurazione obbligatoria nell’ambito del regime di assicurazione malattia del Liechtenstein per le prestazioni in natura (“Krankenpflegeversicherung”) e eventuali esenzioni:

a)

Le disposizioni giuridiche del Liechtenstein che disciplinano l’assicurazione malattia obbligatoria per le prestazioni in natura si applicano alle seguenti persone non residenti in Liechtenstein:

i)

le persone soggette alle disposizioni legali del Liechtenstein in virtù del titolo II del regolamento;

ii)

le persone per le quali il Liechtenstein si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;

iii)

le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell’assicurazione del Liechtenstein;

iv)

familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) oppure di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo residente in Liechtenstein che è assicurato nell’ambito del regime di assicurazione malattia del Liechtenstein;

v)

familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato residente in Liechtenstein che è assicurato nell’ambito del regime di assicurazione malattia del Liechtenstein.

Sono considerate familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza;

b)

le persone menzionate alla lettera a) possono, a richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria per le prestazioni in natura se e finché risiedono in Austria e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia in virtù di un regime di assicurazione malattia legale o equivalente. L’esenzione non può essere revocata tranne in caso di cambiamento del datore di lavoro.

Detta richiesta

i)

dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Liechtenstein; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione. Le persone già assicurate in Austria al momento dell’entrata in vigore del regolamento nel SEE sono considerate esentate dall’assicurazione obbligatoria del Liechtenstein per le prestazioni in natura;

ii)

vale per tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.

2.

Le persone che lavorano ma non risiedono in Liechtenstein e che sono coperte da un’assicurazione legale o equivalente nel loro Stato di residenza in virtù del paragrafo 1, lettera b), e i loro familiari beneficiano delle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento durante il soggiorno in Liechtenstein.

3.

Ai fini dell’applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Liechtenstein, l’assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.

4.

Quando una persona sottoposta alle disposizioni giuridiche del Liechtenstein in virtù del titolo II del regolamento è assoggettata, ai fini dell’assicurazione malattia, alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 1, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi al 50 % tra l’assicuratore del Liechtenstein contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l’istituzione di assicurazione malattia competente dell’altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni in natura da parte dei due organismi. L’assicuratore del Liechtenstein contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico l’integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza.

NORVEGIA

1.

Le disposizioni transitorie della legislazione norvegese che comportano una riduzione del periodo assicurativo necessario per avere diritto a una pensione complementare piena per le persone nate prima del 1937 si applicano alle persone che rientrano nel’ambito di applicazione del regolamento a patto che abbiano risieduto in Norvegia o abbiano svolto un’attività lavorativa retribuita in qualità di lavoratori subordinati o autonomi in Norvegia per il numero di anni che è richiesto dopo il loro sedicesimo compleanno e anteriormente al 1o gennaio 1967. Tale requisito è di un anno per ciascun anno che intercorre tra l’anno di nascita della persona interessata e il 1937.

2.

Una persona assicurata in base alla legge sulle assicurazioni sociali che assiste persone assicurate bisognose di cure quali anziani, invalidi o malati matura, alle condizioni prescritte, punti di pensionamento per tali periodi. Analogamente, fatto salvo l’articolo 44 del regolamento (CE) n. 987/2009, una persona che si prenda cura di bambini in tenera età matura punti di pensionamento anche durante i periodi di residenza in un altro Stato cui si applica il presente regolamento, a patto che tale persona si trovi in congedo parentale ai sensi della legislazione norvegese sul lavoro.

3.

a)

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, le persone che non hanno esercitato un’attività subordinata in uno o più Stati membri CE o Stati EFTA hanno diritto a una pensione sociale norvegese solo qualora a titolo permanente risiedano in Norvegia da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d’età previsti dalla legislazione norvegese.

b)

Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale norvegese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un’attività subordinata in Norvegia, né agli studenti o ai loro familiari.”

MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI AELS (EFTA) ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, ALLA COMMISSIONE TECNICA PER L’ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI E ALLA COMMISSIONE DEI CONTI, ENTRAMBE FACENTI CAPO ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA, CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 101 DELL’ACCORDO.

L’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia possono inviare rispettivamente un rappresentante con funzione consultiva (in qualità di osservatore) alle riunioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, facente capo alla Commissione europea, e alle riunioni della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati e della Commissione dei conti, entrambe facenti capo alla Commissione amministrativa.

2.

32009 R 0987: Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 sono così adattate:

a)

all’allegato 1 è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA — DANIMARCA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

ISLANDA — LUSSEMBURGO

Convenzione del 30 novembre 2001 sul rimborso dei costi nel settore della sicurezza sociale.

ISLANDA — FINLANDIA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

ISLANDA — SVEZIA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

ISLANDA — NORVEGIA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

NORVEGIA — DANIMARCA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

NORVEGIA — LUSSEMBURGO

Articoli 2-4 dell’accordo del 19 marzo 1998 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.

NORVEGIA — PAESI BASSI

Accordo del 23 gennaio 2007 sul rimborso dei costi delle prestazioni in natura erogato in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

NORVEGIA — PORTOGALLO

Intesa del 24 novembre 2000, a norma degli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72, sulla rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché delle spese di controllo medico-amministrative di cui al regolamenti suddetti.

NORVEGIA — FINLANDIA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

NORVEGIA — SVEZIA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

NORVEGIA — REGNO UNITO

Scambi di lettere del 20 marzo 1997 e del 3 aprile 1997 riguardanti l’articolo 36, paragrafo 3, e l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e l’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese dei controlli amministrativi e degli esami medici).”;

b)

all’allegato 3 è aggiunto quanto segue:

“NORVEGIA”;

c)

all’allegato 5 è aggiunto quanto segue:

“LIECHTENSTEIN

NORVEGIA”.

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

3.1.

32010 D 0424(01): Decisione A1, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1).

3.2.

32010 D 0424(02): Decisione A2, del 12 giugno 2009, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5).

4.1.

32010 D 0424(03): Decisione E1, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106, 24.4.2010, pag. 9).

5.1.

32010 D 0424(04): Decisione F1, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (GU C 106, 24.4.2010, pag. 11).

6.1.

32010 D 0424(05): Decisione H1, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13).

6.2.

32010 D 0424(06): Decisione H2, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17).

7.1.

32010 D 0424(07): Decisione P1, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21).

8.1.

32010 D 0424(08): Decisione S1, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23).

8.2.

32010 D 0424(09): Decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione S2 sono così adattate:

fatto salvo il punto 3.3.2 dell’allegato della decisione, gli Stati EFTA possono comunque inserire le stelle europee nelle tessere europee di assicurazione malattie da essi rilasciate.

8.3.

32010 D 0424(10): Decisione S3, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40).

9.1.

32010 D 0424(11): Decisione U1, del 12 giugno 2009, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42).

9.2.

32010 D 0424(12): Decisione U2, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43).

9.3.

32010 D 0424(13): Decisione U3, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di disoccupazione parziale applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45).

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

10.1.

32010 H 0424(01): Raccomandazione P1, del 12 giugno 2009, riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 47).

11.1.

32010 H 0424(02): Raccomandazione U1, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49).

11.2.

32010 H 0424(03): Raccomandazione U2, del 12 giugno 2009, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51).

II.   SALVAGUARDIA DEI DIRITTI A PENSIONE COMPLEMENTARE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

12.

398 L 0049: Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).»


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