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Document 22000D1019(16)

Decisione del Comitato misto SEE n. 43/1999, del 26 marzo 1999, che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

OJ L 266, 19.10.2000, p. 50–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 058 P. 60 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 058 P. 60 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 093 P. 132 - 133

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/43(2)/oj

22000D1019(16)

Decisione del Comitato misto SEE n. 43/1999, del 26 marzo 1999, che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 19/10/2000 pag. 0050 - 0051


Decisione del Comitato misto SEE

n. 43/1999

del 26 marzo 1999

che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 104/98 del Comitato misto SEE, del 30 ottobre 1998(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/80/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso(2), e la direttiva 98/52/CE del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord(3).

(3) Gli atti di cui le parti contraenti dell'accordo devono prendere atto, integrati nell'allegato XVIII, devono essere elencati alla fine di detto allegato,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XVIII dell'accordo, il titolo dopo il punto 21 (direttiva 86/613/CEE del Consiglio) - "ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO", compresi la frase introduttiva e gli atti, sono spostati dopo il punto 32 (direttiva 96/34/CE del Consiglio) e il punto 21 a (risoluzione 95/C 296/06 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio), il punto 21b (risoluzione 95/C 168/02 del Consiglio) e il punto 21c (raccomandazione 96/694/CE del Consiglio) diventano rispettivamente i punti 33, 34 e 35.

Articolo 2

Dopo il punto 21 (direttiva 86/613/CEE del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

"21a. 397 L 0080: Direttiva 97/80/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 6), modificata da:

- 398 L 0052: Direttiva 98/52/CE del Consiglio, del 13 luglio 1998 (GU L 205 del 22.7.1998, pag. 66).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il testo 'dall'articolo 119 del trattato' è sostituito dal testo 'dall'articolo 69, paragrafo 1 dell'accordo SEE.'"

Articolo 3

I testi delle direttive 97/80/CE e 98/52/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 27 marzo 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. Barbaso

(1) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 56; rettifica: GU L 226 del 27.8.1999, pag. 44.

(2) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 6.

(3) GU L 205 del 2.7.1998, pag. 66.

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