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Document 21999D0623(03)

Decisione n. 4/1999 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra del 26 maggio 1999 che adotta le norme necessarie per l'attuazione dell'articolo 64, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra

OJ L 156, 23.6.1999, p. 33–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/411/oj

21999D0623(03)

Decisione n. 4/1999 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra del 26 maggio 1999 che adotta le norme necessarie per l'attuazione dell'articolo 64, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 156 del 23/06/1999 pag. 0033 - 0036


DECISIONE N. 4/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra

del 26 maggio 1999

che adotta le norme necessarie per l'attuazione dell'articolo 64, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra

(1999/411/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra(1), firmato il 12 giugno 1995, in particolare l'articolo 64, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 64, paragrafo 3 dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione dovrebbe adottare le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Sono adottate le norme necessarie per l'attuazione dell'articolo 64, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, così come figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella Valstybes Zynios (Gazzetta ufficiale lituana).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1999.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

A. SAUDARGAS

(1) GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

ALLEGATO

NORME DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA CONCORRENZA APPLICABILI ALLE IMPRESE

Norme di attuazione delle disposizioni sulla concorrenza applicabili alle imprese di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra

Articolo 1

Principio generale

I casi relativi agli accordi tra imprese, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, nonché le questioni relative allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Lituania o in una sua parte sostanziale che possono essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Lituania, vengono trattati secondo i principi enunciati nell'articolo 64, paragrafi 1 e 2 dell'accordo europeo.

Di questi casi si occupano, per la Comunità, la Commissione delle Comunità europee (DG IV) e, per la Lituania, l'Ufficio di Stato lituano per la concorrenza e la tutela dei consumatori.

La Commissione CE e il Consiglio della concorrenza della Lituania si occupano dei casi suddetti in base alle competenze attribuite loro dalle legislazioni in vigore nella Comunità e in Lituania, anche quando dette disposizioni si applicano alle imprese situate al di fuori dei rispettivi territori.

Entrambe le autorità agiscono ai sensi delle rispettive norme sostanziali e nel rispetto delle disposizioni enunciate in prosieguo. Le norme sostanziali in questione sono, per la Commissione CE, le norme in materia di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, compreso il diritto derivato in materia di concorrenza e, per l'Ufficio di Stato lituano per la concorrenza e la tutela dei consumatori, la legge lituana sulla concorrenza e i relativi regolamenti amministrativi.

ATTIVITÀ ECONOMICHE PREVISTE DAL TRATTATO CE

Articolo 2

Competenze di entrambe le autorità in materia di concorrenza

La Commissione CE e l'Ufficio di Stato lituano per la concorrenza e la tutela dei consumatori si occupano, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, dei casi di cui all'articolo 64 dell'accordo europeo che possono essere pregiudizievoli ai mercati della Comunità e della Lituania e che rientrano nelle competenze di entrambe le autorità in materia di concorrenza.

2.1. Notifica

2.1.1. Le autorità competenti in materia di concorrenza si informano reciprocamente dei casi di cui si stanno occupando quando rientrano anche nella competenza dell'altra autorità, ai sensi del pricipio generale enunciato nell'articolo 1.

2.1.2. Questa situazione si presenta, in particolare, per i casi che:

- riguardano attività anticoncorrenziali svolte nel territorio dell'altra autorità;

- riguardano le norme di attuazione dell'altra autorità;

- prevedono rimedi tali da richiedere o da vietare determinate pratiche nel territorio dell'altra autorità.

2.1.3. Nella notifica prevista dal presente articolo devono figurare informazioni sufficienti affinché la parte destinataria possa effettuare una valutazione iniziale delle eventuali ripercussioni sui suoi interessi. A norma dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione riceve periodicamente copie delle notifiche.

2.1.4. Le notifiche devono essere fatte preventivamente, il più presto possibile e comunque in una fase dell'inchiesta che preceda l'adozione di una soluzione o di una decisione di un lasso di tempo sufficiente per agevolare le eventuali osservazioni e consultazioni e per consentire all'autorità che ha avviato la procedura di tener conto del parere dell'altra autorità, nonché di adottare i rimedi previsti dalla sua legislazione per risolvere il caso.

2.2. Consultazioni e reciproca cortesia

Se la Commissione CE o l'Ufficio di Stato lituano per la concorrenza e la tutela dei consumatori ritengono che le attività anticoncorrenziali svolte nel territorio dell'altra autorità ledano considerevolmente interessi importanti della loro parte, possono chiedere che siano avviate consultazioni con l'altra autorità oppure che l'autorità in materia di concorrenza dell'altra parte avvii le procedure necessarie per adottare provvedimenti a norma della legislazione in materia di attività anticoncorrenziali. Queste consultazioni non pregiudicano eventuali provvedimenti adottati a norma della legislazione in materia di concorrenza della parte richiedente, né la totale libertà dell'autorità adita per quanto riguarda la decisione finale.

2.3. Ricerca di un'intesa

L'autorità in materia di concorrenza interpellata tiene debitamente e pienamente conto delle osservazioni e degli elementi oggettivi forniti dall'autorità richiedente, in particolare per quanto riguarda la natura delle attività anticoncorrenziali in questione, le imprese coinvolte e i pretesi effetti pregiudizievoli sugli interessi rilevanti della parte richiedente.

Fatti salvi i rispettivi diritti e obblighi, le autorità in materia di concorrenza che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo cercano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile in considerazione dei rispettivi interessi sostanziali.

Articolo 3

Competenza di una sola autorità in materia di concorrenza

3.1. I casi di esclusiva competenza di un'autorità in materia di concorrenza, secondo il principio enunciato nell'articolo 1, suscettibili di ledere interessi sostanziali dell'altra parte vengono trattati a norma dell'articolo 2 e dei principi sotto indicati.

3.2. In particolare, se un'autorità competente in materia di concorrenza avvia un'inchiesta o una procedura per un caso che pregiudica rilevanti interessi dell'altra parte, detta autorità ne informa l'altra autorità senza che questa debba richiederlo ufficialmente.

Articolo 4

Richiesta di informazioni

Se l'autorità competente in materia di concorrenza di una delle parti constata che un caso, che rientra anche o esclusivamente nella competenza dell'altra autorità, lede interessi sostanziali della prima parte, può chiedere informazioni in merito all'autorità che ha avviato la procedura.

Quest'ultima fornisce, per quanto possibile, informazioni adeguate in una fase della procedura che preceda l'adozione di una decisione o di una soluzione di un lasso di tempo sufficiente per poter tener conto delle osservazioni dell'autorità richiedente.

Articolo 5

Segretezza e riservatezza delle informazioni

5.1. A norma dell'articolo 64, paragrafo 7 dell'accordo europeo, l'autorità responsabile in materia di concorrenza non è tenuta a fornire informazioni all'altra autorità se la divulgazione di tali informazioni è vietata dalla legislazione applicabile alla prima autorità o incompatibile con interessi sostanziali della parte la cui autorità è in possesso delle informazioni.

5.2. Ciascuna autorità accetta di tutelare, per quanto possibile, il carattere riservato di tutte le informazioni ricevute dall'altra autorità.

Articolo 6

Esenzioni per categoria

In applicazione dell'articolo 64 dell'accordo europeo, a norma degli articoli 2 e 3, le autorità competenti in materia di concorrenza verificano che siano integralmente applicati i principi contenuti nei regolamenti sulle esenzioni per categoria in vigore nella Comunità. L'Ufficio di Stato lituano per la concorrenza e la tutela dei consumatori viene informato di tutte le procedure connesse all'adozione, all'abolizione o alla modifica di dette esenzioni da parte della Comunità.

Qualora la Lituania sollevi forti obiezioni riguardo alle norme relative alle esenzioni per categoria, e tenendo conto del ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'accordo europeo, si svolgono consultazioni in seno al Consiglio di associazione a norma dell'articolo 9.

Si applicano gli stessi principi in caso di altre modifiche sostanziali delle politiche in materia di concorrenza della Comunità o della Lituania.

Articolo 7

Controllo delle operazioni di concentrazione

Per quanto riguarda le operazioni di concentrazione contemplate dal regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese(1), e che hanno un impatto significativo sull'economia lituana, l'Ufficio di Stato lituano per la concorrenza e la tutela dei consumatori avrà il diritto di esprimere il proprio parere nel corso del procedimento, tenendo conto delle scadenze fissate da detto regolamento. La Commissione CE terrà nella dovuta considerazione tale parere, fatte salve altre azioni avviate a norma delle leggi delle parti in materia di concorrenza.

Articolo 8

Attività di minore importanza

8.1. L'articolo 64, paragrafo 1 dell'accordo europeo non si applica alle attività anticoncorrenziali aventi effetti trascurabili sul commercio tra le parti o sulla concorrenza, che quindi non vengono trattate a norma degli articoli 2-6 delle presenti norme di attuazione.

8.2. Per "effetti trascurabili" ai sensi del paragrafo 8.1 si intendono i casi in cui:

- il fatturato annuo globale delle imprese partecipanti non supera i 200 milioni di ecu, e

- i beni o i servizi oggetto dell'accordo, nonché gli altri beni o i servizi delle imprese partecipanti che gli utilizzatori giudichino equivalenti per le caratteristiche, il prezzo e l'uso, non rappresentano più del 5 % del mercato totale di detti beni o servizi nel settore del mercato comunitario e del mercato lituano contemplato dall'accordo.

Articolo 9

Consiglio di associazione

9.1. Qualora le procedure di cui agli articoli 2 e 3 non consentano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile e negli altri casi specificati nelle presenti norme di attuazione, su richiesta di una delle parti si procede entro tre mesi a uno scambio di opinioni in seno al Consiglio di associazione.

9.2. Dopo lo scambio di opinioni, oppure dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 9.1, il Consiglio di associazione può formulare opportune raccomandazioni per risolvere il caso in questione, salvo il disposto dell'articolo 64, paragrafo 6 dell'accordo europeo. Nelle raccomandazioni il Consiglio di associazione tiene eventualmente conto del fatto che l'autorità interpellata non ha comunicato le sue osservazioni all'autorità richiedente entro il termine di cui al paragrafo 9.1.

9.3. Le suddette procedure del Consiglio di associazione lasciano impregiudicato qualsiasi provvedimento adottato a norma della legislazione in materia di concorrenza in vigore nei territori delle parti.

Articolo 10

Conflitto negativo di competenze

Qualora la Commissione CE e l'Ufficio di Stato lituano per la concorrenza e la tutela dei consumatori ritengano di non essere competenti per trattare un caso a norma delle rispettive legislazioni, su richiesta del Consiglio di associazione si procede ad uno scambio di opinioni. La Comunità e la Lituania cercano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile, alla luce dei rispettivi interessi sostanziali, con il sostegno del Consiglio di associazione, che può formulare opportune raccomandazioni fatto salvo il disposto dell'articolo 64, paragrafo 6 dell'accordo europeo, e fatti salvi i diritti attribuiti ai singoli Stati membri della Comunità europea dalle rispettive norme in materia di concorrenza.

ATTIVITÀ ECONOMICHE PREVISTE DAL TRATTATO CECA

Articolo 11

Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

Le disposizioni degli articoli 1-6 e 8-10 si applicano anche per quanto riguarda il settore del carbone e dell'acciaio.

Articolo 12

Assistenza amministrativa (lingue)

La Commissione CE e l'Ufficio di Stato lituano per la concorrenza e la tutela dei consumatori adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'assistenza reciproca oppure predispongono qualsiasi altra soluzione appropriata per quanto riguarda, in particolare, i problemi di traduzione.

(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).

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