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Document 21994A1223(07)

Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1a - Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (OMC-GATT 1994)

OMC-"GATT 1994"

OJ L 336, 23.12.1994, p. 86–99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 038 P. 88 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 038 P. 88 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 171 - 185
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 171 - 185
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 159 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 171 - 185
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 171 - 185
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 171 - 185
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 171 - 185
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 171 - 185
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 171 - 185
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 010 P. 94 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 010 P. 94 - 108
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 074 P. 94 - 108

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/800(6)/oj

Related Council decision

21994A1223(07)

Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1a - Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (OMC-GATT 1994) OMC-"GATT 1994"

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 23/12/1994 pag. 0086 - 0099
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 38 pag. 0088
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 38 pag. 0088


ACCORDO SUGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

I MEMBRI,

in considerazione dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT 1994;

riconoscendo l'importanza del contributo che le norme internazionali e i sistemi internazionali di valutazione della conformità possono apportare al riguardo, aumentando il rendimento della produzione e agevolando il commercio internazionale;

desiderosi, quindi, d'incoraggiare l'elaborazione di tali norme internazionali e di tali sistemi internazionali di valutazione della conformità;

desiderosi, tuttavia, di fare in modo che i regolamenti tecnici e le norme, comprese le prescrizioni in materia di imballaggio, di marcatura e di etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità ai regolamenti tecnici e alle norme non creino indebiti ostacoli al commercio internazionale;

riconoscendo che un paese ha il diritto di adottare, entro i limiti che ritiene adeguati, tutte le misure necessarie ad assicurare la qualità delle sue esportazioni, la tutela della salute o della vita delle persone nonché del mondo animale e vegetale, la protezione dell'ambiente o la prevenzione di pratiche ingannevoli, purché tali misure non vengano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui vigono identiche condizioni o da introdurre una restrizione dissimulata del commercio internazionale, e sempreché siano altrimenti conformi alle disposizioni del presente accordo;

riconoscendo che un paese ha il diritto di adottare le misure necessarie alla tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza;

riconoscendo il contributo che la normalizzazione internazionale può apportare al trasferimento di tecnologia dai paesi sviluppati ai paesi in via di sviluppo;

riconoscendo che i paesi in via di sviluppo possono incontrare particolari difficoltà nell'elaborazione e nell'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità ai regolamenti tecnici e alle norme, e desiderosi di sostenere tali paesi nelle loro iniziative al riguardo;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.1. I termini generali relativi alla normalizzazione e alle procedure di valutazione della conformità hanno generalmente il significato che è loro attribuito dalle definizioni adottate nel sistema delle Nazioni Unite e dagli enti internazionali di normalizzazione, tenuto conto del loro contesto e dell'obiettivo del presente accordo.

1.2. Tuttavia, ai fini del presente accordo, i termini e le espressioni definiti nell'allegato 1 hanno il significato conferito loro in tale allegato.

1.3. Tutti i prodotti, compresi quelli industriali ed agricoli, sono soggetti alle disposizioni del presente accordo.

1.4. Le specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le necessità di produzione e di consumo di organismi governativi non sono soggette alle disposizioni del presente accordo bensì a quelle dell'accordo sugli appalti pubblici, nei limiti del suo campo di applicazione.

1.5. Le disposizioni del presente accordo non si applicano alle misure sanitarie e fitosanitarie, quali definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

1.6. Tutti i riferimenti fatti nel presente accordo a regolamenti tecnici, a norme e a procedure di valutazione della conformità saranno interpretati come recanti le modifiche che vi verranno apportate, comprese le aggiunte alle norme degli stessi o ai prodotti che vi sono contemplati, ad eccezione delle modifiche e delle aggiunte di scarsa rilevanza.

REGOLAMENTI TECNICI E NORME

Articolo 2

Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte di enti del governo centrale

Per quanto concerne gli enti dei loro governi centrali:

2.1. I membri faranno in modo che, riguardo ai regolamenti tecnici, i prodotti importati dal territorio di un altro membro ricevano un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti d'origine nazionale e ad analoghi prodotti originari di qualsiasi altro paese.

2.2. I membri faranno in modo che i regolamenti tecnici non vengano elaborati, adottati o applicati in modo da creare o da conseguire l'effetto di indebiti ostacoli al commercio internazionale. A tal fine, i regolamenti tecnici non potranno essere più restrittivi agli effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo. Sono considerati obiettivi legittimi, tra l'altro: le esigenze in materia di sicurezza nazionale; la prevenzione di pratiche ingannevoli; la tutela della salute o della sicurezza delle persone, la protezione della salute o della vita del mondo animale o vegetale e dell'ambiente. Nel valutare tali rischi si deve tener conto, tra l'altro: dei dati tecnici e scientifici disponibili, della relativa tecnologia di processo e della destinazione finale di prodotti.

2.3. Non sono da mantenere in essere quei regolamenti tecnici per i quali vengano a mancare le condizioni o gli obiettivi che ne hanno motivato l'adozione, o qualora, a seguito di cambiamenti intervenuti, tali condizioni e obiettivi possano essere oggetto di regolamenti meno restrittivi.

2.4. Quando siano necessari regolamenti tecnici ed esistano o stiano per essere definitivamente elaborate norme internazionali appropriate, i membri utilizzeranno tali norme o le parti pertinenti delle stesse come base dei loro regolamenti tecnici, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti delle stesse fossero strumenti inefficaci e inadeguati per il conseguimento di obiettivi legittimi, ad esempio a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali.

2.5. Il membro che abbia in corso di elaborazione, adozione o applicazione un regolamento tecnico suscettibile di produrre effetti significativi sul commercio di altri membri è tenuto, su richiesta di un altro membro, a fornire le motivazioni che giustificano il regolamento tecnico in questione ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4. Ogniqualvolta sia elaborato, adottato o applicato un regolamento tecnico per uno dei legittimi obiettivi esplicitamente indicati nel paragrafo 2 e tale regolamento tecnico sia conforme alle pertinenti norme internazionali, si riterrà, fino a prova contraria, che esso non ponga in essere indebiti ostacoli agli scambi internazionali.

2.6. Al fine di armonizzare nel modo più ampio possibile i regolamenti tecnici, i membri parteciperanno pienamente, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione, da parte degli organismi internazionali competenti, di norme internazionali sui prodotti per i quali essi abbiano adottato o prevedano di adottare regolamenti tecnici.

2.7. I membri dovranno essere disponibili ad accettare i regolamenti tecnici di altri membri come equivalenti ai propri, ancorché diversi, purché siano convinti che tali regolamenti raggiungono adeguatamente gli obiettivi dei propri.

2.8. Nei casi in cui lo ritengano opportuno, i membri definiranno i regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in funzione delle sue prestazioni piuttosto che della sua concezione o delle sue caratteristiche descritive.

2.9. Se non esistono norme internazionali pertinenti o se il tenore tecnico di un regolamento tecnico da adottare non è conforme a quello delle pertinenti norme internazionali e il regolamento tecnico in questione può influire in modo significativo sugli scambi di altri membri, i membri dovranno:

2.9.1. pubblicare un avviso con adeguato anticipo, in modo da permettere alle parti interessate di altri membri di venire a conoscenza della loro intenzione di adottare un determinato regolamento tecnico;

2.9.2. notificare agli altri membri, tramite il segretariato, i prodotti che saranno oggetto del previsto regolamento tecnico, indicando brevemente lo scopo e la «ratio» dello stesso. Tale notifica deve avvenire con adeguato anticipo, perché si possa tener conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche;

2.9.3. fornire, su richiesta, agli altri membri dettagli o copie del regolamento tecnico da adottare e, per quanto sia possibile, evidenziare le parti che differiscono nella sostanza dalle relative norme internazionali;

2.9.4. accordare, senza discriminazione, agli altri membri un ragionevole periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni scritte, discutere su richiesta tali osservazioni e tener conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.

2.10. Fatte salve le disposizioni della parte introduttiva del paragrafo 9, qualora per uno dei membri si pongano, o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di tutela ambientale o di sicurezza nazionale, il membro in questione potrà tralasciare, tra le procedure di cui al paragrafo 9, quelle che riterrà necessario tralasciare, purché all'atto dell'adozione di un regolamento tecnico:

2.10.1. notifichi immediatamente agli altri membri, tramite il segretariato, il regolamento tecnico in questione e i prodotti ivi contemplati, indicandone succintamente scopo e «ratio», nonché la natura dei problemi urgenti;

2.10.2. fornisca su richiesta agli altri membri copie del regolamento tecnico;

2.10.3. consenta, senza discriminazione, agli altri membri di presentare osservazioni scritte, discuta su richiesta tali osservazioni e tenga conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.

2.11. I membri faranno in modo che tutti i regolamenti tecnici adottati vengano pubblicati senza indugio o siano resi comunque disponibili per consentire alle parti interessate di altri membri di prenderne conoscenza.

2.12. Fatti salvi i casi di urgenza di cui al paragrafo 10, i membri faranno intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione di regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore per consentire ai produttori dei membri esportatori, e in particolare a quelli dei paesi in via di sviluppo membri, di adattare i loro prodotti o metodi di produzione ai requisiti imposti dal membro importatore.

Articolo 3

Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte di enti pubblici locali e di organismi non governativi

Riguardo agli enti pubblici e agli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale:

3.1. I membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere per far sì che i predetti enti osservino le disposizioni dell'articolo 2, eccezion fatta per l'obbligo di notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 9, comma 2 e paragrafo 10, comma 1.

3.2. I membri dovranno fare in modo che i regolamenti tecnici delle amministrazioni locali di livello immediatamente subordinato a quello dell'amministrazione centrale siano notificati in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 9, comma 2 e paragrafo 10, comma 1, fermo restando che non è richiesta alcuna notifica per i regolamenti tecnici il cui contenuto tecnico sia sostanzialmente identico a quello dei regolamenti tecnici precedentemente notificati dagli enti pubblici centrali del membro in questione.

3.3. I membri hanno facoltà di chiedere che i contatti con altri membri, tra cui le notifiche, le informazioni da fornire, le osservazioni e le discussioni di cui all'articolo 2, paragrafi 9 e 10, avvengano attraverso l'amministrazione centrale.

3.4. I membri non adotteranno misure che obblighino o incorragino gli enti pubblici locali o gli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale ad agire in modo incompatibile con le disposizioni dell'articolo 2.

3.5. A norma del presente accordo, ai membri compete la piena responsabilità dell'osservanza di tutte le disposizioni dell'articolo 2. Essi dovranno elaborare e attuare adeguate misure e meccanismi che aiutino le amministrazioni pubbliche non centrali ad osservare le disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 4

Elaborazione, adozione e applicazione di norme

4.1. I membri faranno in modo che gli enti di normalizzazione della loro amministrazione centrale accettino e si conformino al codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme di cui all'allegato 3 del presente accordo (in appresso denominato «codice di procedura»). Essi adotteranno ogni adeguata misura in loro potere per far in modo che gli enti di normalizzazione facenti capo alle amministrazioni locali e agli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale, nonché gli enti di normalizzazione regionali di cui essi ovvero uno o più organismi posti sotto la loro giurisdizione territoriale facciano parte, accettino e osservino il predetto codice di procedura. Inoltre i membri non adotteranno misure che abbiano l'effetto diretto o indiretto di obbligare o di incoraggiare tali enti di normalizzazione ad agire in modo incompatibile con il codice di procedura. Gli obblighi dei membri in relazione all'osservanza delle disposizioni del codice di procedura da parte degli enti di normalizzazione sono vigenti anche nel caso in cui questi ultimi non accettino il codice di procedura.

4.2. Agli enti di normalizzazione che abbiano accettato e osservino il codice di procedura i membri daranno atto della loro osservanza dei principi del presente accordo.

CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI TECNICI E ALLE NORME

Articolo 5

Procedure di valutazione della conformità da parte degli enti del governo centrale

5.1. Nei casi in cui sia richiesta un'esplicita assicurazione di conformità a regolamenti tecnici o a norme, i membri faranno sì che gli enti del loro governo centrale applichino le seguenti disposizioni ai prodotti originari del territorio di altri membri:

5.1.1. Le procedure di valutazione della conformità saranno elaborate, adottate e applicate in modo tale da consentire ai fornitori di analoghi prodotti originari dei territori di altri membri di accedervi a condizioni non meno favorevoli di quelle riservate a fornitori di analoghi prodotti di origine nazionale od originari di un qualsiasi altro paese, in una situazione comparabile; l'accesso implica il diritto del fornitore di ottenere una valutazione di conformità secondo le norme della procedura ed inoltre, ove ciò sia previsto dalla procedura stessa, la possibilità di ottenere che le attività di valutazione di conformità si svolgano nel luogo in cui si trovano le installazioni di prova e la possibilità di ricevere il marchio del sistema;

5.1.2. le procedure di valutazione della conformità non dovranno essere elaborate, adottate e applicate al fine o per conseguire l'effetto di creare indebiti ostacoli al commercio internazionale. Ciò significa, tra l'altro, che le procedure di valutazione della conformità non dovranno essere più sever o applicate in modo più sever di quanto sia necessario per rassicurare adeguatamente il membro importatore sulla conformità dei prodotti ai relativi regolamenti tecnici o alle relative norme, tenuto conto dei rischi che comporterebbe la mancata conformità.

5.2. Nell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, i membri dovranno fare in modo che:

5.2.1. le procedure di valutazione della conformità siano intraprese e concluse con la massima rapidità e in un ordine non meno favorevole per i prodotti originari dei territori di altri membri rispetto a quelli nazionali analoghi;

5.2.2. che sia pubblicata la normale durata di ogni procedura di valutazione della conformità, o sia comunicata al richiedente, su richiesta, la durata prevista della procedura; al ricevimento di una richiesta di procedura, l'organismo competente verifica sollecitamente la completezza della documentazione e informa il richiedente in modo esatto e completo degli elementi mancanti; non appena possibile, l'organismo competente trasmette al richiedente i risultati della valutazione in modo esatto e completo, perché questi possa adottare gli eventuali correttivi necessari; anche nel caso in cui la domanda risulti incompleta, l'organismo competente procede entro i limiti del possibile con la valutazione della conformità, se questa è la volontà del richiedente, il quale è tenuto informato sull'avanzamento della procedura e sui motivi di eventuali ritardi;

5.2.3. le informazioni richieste si limitano a quanto è necessario per poter valutare la conformità e calcolare le tariffe;

5.2.4. per i prodotti originari dei territori di altri membri, il carattere riservato delle informazioni che possano derivare dalle procedure di valutazione della conformità o essere fornite in relazione alle stesse verrà rispettato con le stesse modalità applicate ai prodotti nazionali e in modo tale da tutelare i legittimi interessi commerciali;

5.2.5. le tariffe eventualmente applicate per valutare la conformità di prodotti originari dei territori di altri membri saranno eque in rapporto a quelle applicate per la valutazione di conformità di analoghi prodotti di origine nazionale ovvero originari di un qualsiasi altro paese, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto o altro dovute al fatto che le installazioni di prova del richiedente non sono situate nello stesso luogo dell'organismo preposto alla valutazione di conformità;

5.2.6. la scelta dell'ubicazione delle installazioni di prova per le procedure di valutazione della conformità e il prelievo dei campioni non devono essere tali da causare indebiti disagi ai richiedenti o ai loro incaricati;

5.2.7. ove le specifiche tecniche di un prodotto siano state modificate a seguito della determinazione della sua conformità a pertinenti regolamenti tecnici o norme, la procedura di valutazione della conformità per il prodotto modificato si limita allo stretto necessario per accertare se il prodotto sia ancora conforme ai regolamenti tecnici o alle norme in questione;

5.2.8. esiste una procedura per l'esame delle critiche riguardanti il funzionamento di una procedura di valutazione della conformità e per adottare correttivi ove la critica sia giustificata.

5.3. Nessuna delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 può impedire ai membri di eseguire ragionevoli controlli a campione nell'ambito del loro territorio.

5.4. Nei casi in cui sia richiesta un'esplicita assicurazione della conformità di prodotti a regolamenti tecnici o a norme, ed esistano o stiano per essere pubblicate da enti internazionali di normalizzazione apposite guide o raccomandazioni, i membri faranno sì che gli enti del loro governo centrale si basino su tali opere o sulle parti pertinenti delle stesse nell'eseguire le procedure di valutazione della conformità, salvo nel caso in cui, come debitamente spiegato su richiesta, tali guide o raccomandazioni o parti pertinenti delle stesse siano inadeguate per i membri interessati per motivi attinenti, tra l'altro, alla sicurezza nazionale, alla prevenzione di pratiche ingannevoli, alla tutela della salute o della sicurezza delle persone, alla protezione della salute o della vita del mondo animale o vegetale e dell'ambiente, a fondamentali fattori climatici o geografici, a fondamentali problemi tecnologici o infrastrutturali.

5.5. Al fine di armonizzare nel modo più ampio possibile le procedure di valutazione della conformità, i membri parteciperanno pienamente, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione, da parte degli enti internazionali di normalizzazione, di guide e raccomandazioni relative alle procedure di valutazione della conformità.

5.6. Ove non esistano guide o raccomandazioni pertinenti di enti internazionali di normalizzazione, ovvero il contenuto tecnico di una prevista procedura di valutazione della conformità sia discorde rispetto alle relative guide e raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione e la procedura in questione sia tale da poter esercitare un effetto significativo sugli scambi di altri membri, in tal caso il membro interessato dovrà:

5.6.1. pubblicare un avviso con adeguato anticipo, in modo da permettere alle parti interessate di altri membri di venire a conoscenza della sua intenzione di adottare una determinata procedura di valutazione della conformità;

5.6.2. notificare agli altri membri, tramite il segretariato, i prodotti che saranno oggetto della prevista procedura di valutazione della conformità, indicando brevemente lo scopo e la «ratio» della stessa. Tale notifica deve avvenire con adeguato anticipo, perché si possa tener conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche;

5.6.3. fornire, su richiesta, agli altri membri dettagli o copie della procedura da adottare e, per quanto sia possibile, evidenziare le parti che differiscono nella sostanza dalle relative guide o raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione;

5.6.4. accordare, senza discriminazione, agli altri membri un ragionevole periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni scritte, discutere su richiesta tali osservazioni e tener conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.

5.7. Fatte salve le disposizioni della parte introduttiva del paragrafo 6, qualora per uno dei membri si pongano, o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di tutela ambientale o di sicurezza nazionale, il membro in questione potrà tralasciare, tra le procedure di cui al paragrafo 6, quelle che riterrà necessario tralasciare, purché all'adozione della procedura:

5.7.1. notifichi immediatamente agli altri membri, tramite il segretariato, la procedura in questione e i prodotti ivi contemplati, indicandone succintamente scopo e «ratio», nonché la natura dei problemi urgenti;

5.7.2. fornisca su richiesta agli altri membri copie delle norme di tale procedura;

5.7.3. consenta, senza discriminazione, agli altri membri di presentare osservazioni scritte, discuta su richiesta tali osservazioni e tenga conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.

5.8. I membri faranno in modo che tutte le procedure di valutazione della conformità adottate vengano pubblicate senza indugio o siano comunque rese disponibili per consentire alle parti interessate all'interno dei membri di prendere conoscenza.

5.9. Fatti salvi i casi di urgenza di cui al paragrafo 7, i membri faranno intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione dei requisiti riguardanti le procedure di valutazione della conformità e la loro entrata in vigore per consentire ai produttori dei membri esportatori, e in particolare a quelli dei paesi in via di sviluppo membri, di adattare i loro prodotti o metodi di produzione ai requisiti imposti dal membro importatore.

Articolo 6

Riconoscimento della valutazione di conformità da parte degli enti dei governi centrali

Riguardo agli enti dei loro governenti centrali:

6.1. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i membri faranno in modo che, nella misura del possibile, i risultati delle procedure di valutazione della conformità applicate in altri membri siano accettati, anche nei casi in cui tali procedure siano diverse dalle proprie, purché siano convinti che esse garantiscono un'assicurazione di conformità ai relativi regolamenti tecnici o alle relative norme, equivalente a quella garantita dalle proprie. Si dà atto che potranno risultare necessarie consultazioni preventive al fine di giungere ad un'intesa reciprocamente soddisfacente, rispetto, in particolare:

6.1.1. all'adeguata e duratura competenza tecnica degli enti preposti, nel paese del membro esportatore, alla valutazione della conformità; competenza che dia fiducia nell'affidabilità permanente dei risultati delle procedure di valutazione della conformità attuate da tali enti; a tal proposito, un'indicazione di adeguata competenza tecnica potrà essere costituita dall'osservanza delle apposite guide e raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione, accertata ad esempio tramite riconoscimento ufficiale;

6.1.2. alla limitazione dell'accettazione dei risultati di valutazioni di conformità a quelli indicati da organismi designati all'interno dei membri esportatori.

6.2. I membri dovranno garantire che le loro procedure di valutazione della conformità consentano, nella misure del possibile, l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

6.3. I membri sono incorraggiati ad essere disponibili, su richiesta di altri membri, ad avviare negoziati per la conclusione di accordi per il reciproco riconoscimento dei risultati delle rispettive procedure di valutazione della conformità. I membri potranno esigere che tali accordi rispondano ai criteri di cui al paragrafo 1 e che diano reciproche garanzie alle parti contraenti della loro capacità potenziale di agevolare il commercio dei prodotti interessati.

6.4. I membri sono incoraggiati a consentire che gli enti per la valutazione della conformità ubicati nel territorio di altri membri partecipino alle loro procedure di valutazione a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate a enti ubicati nel loro territorio o nel territorio di un qualsiasi altro paese.

Articolo 7

Procedure di valutazione della conformità da parte di enti pubblici locali

Riguardo agli enti pubblici locali rientranti nella loro giurisdizione territoriale:

7.1. I membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per assicurare l'osservanza, da parte di tali enti, delle disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l'obbligo di notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1.

7.2. I membri dovranno fare in modo che le procedure di valutazione della conformità delle amministrazioni locali di livello immediatamente subordinato a quello dell'amministrazione centrale siano notificati in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1, fermo restando che non è richiesta alcuna notifica per le procedure di valutazione della conformità il cui contenuto tecnico sia sostanzialmente identico a quello delle procedure di valutazione della conformità precedentemente notificate dagli enti pubblici centrali del membro in questione.

7.3. I membri hanno facoltà di richiedere che i contatti con altri membri, tra cui le notifiche, le informazioni da fornire, le osservazioni e le discussioni di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, avvengano attraverso l'amministrazione centrale.

7.4. I membri non adotteranno misure che obblighino o incoraggino gli enti pubblici locali posti sotto la loro giurisdizione territoriale ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6.

7.5. A norma del presente accordo, ai membri compete la piena responsabilità dell'osservanza di tutte le disposizioni degli articoli 5 e 6. Essi dovranno elaborare e attuare adeguate misure e meccanismi che aiutino le amministrazioni pubbliche non centrali ad osservare le disposizioni degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Procedure di valutazione della conformità da parte di organismi non governativi

8.1. I membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per far sì che gli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale che applicano procedure di valutazione della conformità osservino le disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l'obbligo di notificare procedure di valutazione della conformità di cui si prevede l'adozione. Inoltre i membri non adotteranno misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di obbligare o d'incoraggiare tali organismi ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6.

8.2. I membri faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali si basino su procedure di valutazione della conformità applicate da organismi non governativi solo nella misure in cui questi osservino le disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l'obbligo di notificare procedure di valutazione della conformità di cui si prevede l'adozione.

Articolo 9

Sistemi internazionali e regionali

9.1. Nei casi in cui sia richiesta un'esplicita assicurazione di conformità a un regolamento tecnico o ad una norma, i membri elaboreranno e adotteranno nella misura del possibile sistemi internazionali di valutazione della conformità e ne diverranno membri o vi parteciperanno.

9.2. I membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per far sì che i sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformità, di cui sono membri o a cui partecipano organismi competenti posti sotto la loro giurisdizione territoriale, siano conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6. Inoltre i membri non adotteranno misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di obbligare o d'incoraggiare tali sistemi ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6.

9.3. I membri faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali si basino su sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformità solo nella misura in cui questi siano conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6, secondo pertinenza.

INFORMAZIONE E ASSISTENZA

Articolo 10

Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità

10.1. Ogni membro farà in modo che sia istituito un punto di informazione in grado di rispondere a qualsiasi ragionevole quesito di parti interessate all'interno di altri membri e in grado di fornire documentazione riguardante:

10.1.1. regolamenti tecnici che abbiano adottato o che prevedano di adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico oppure enti regionali di normalizzazione dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attività partecipino;

10.1.2. norme che abbiano adottato o che prevedano di adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali o enti regionali di normalizzazione dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attività partecipino;

10.1.3. procedure di valutazione della conformità esistenti o previste, che siano applicate, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, da enti del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico o enti regionali dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attività partecipino;

10.1.4. l'appartenenza e la partecipazione del membro, o dei suoi enti pubblici competenti a livello di amministrazione centrale o locale nell'ambito della sua giurisdizione territoriale, a organismi internazionali e reginali di normalizzazione e a sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformità, nonché ad accordi bilaterali e multilaterali rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo, con indicazioni sommarie sulle disposizioni di tali sistemi e accordi;

10.1.5. i luoghi in cui possono essere reperiti gli avvisi pubblicati ai sensi del presente accordo o l'indicazione delle fonti dalle quali tali informazioni possono essere ottenute; e

10.1.6. i luoghi in cui si trovano i punti d'informazione di cui al paragrafo 3.

10.2. Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o amministrativo un membro istituisca più punti d'informazione, quel membro dovrà fornire agli altri membri indicazioni complete e inequivocabili sulle competenze di ciascuno dei punti d'informazione istituiti. Spetterà inoltre al membro in questione fare in modo che eventuali quesiti rivolti ad un punto d'informazione sbagliato siano tempestivamente indirizzati a quello giusto.

10.3. Ogni membro adotterà tutte le misue ragionevoli in suo potere per garantire l'istituzione di uno o più punti d'informazione in grado di rispondere ad ogni ragionevole quesito rivolto da altri membri e da parti interessate all'interno degli stessi e di fornire documenti, o informazioni sulle fonti da cui possono essere ottenuti, riguardanti:

10.3.1. norme che abbiano adottato o che prevedano di adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, organismi non governativi di normalizzazione ovvero enti di normalizzazione regionali dei quali i predetti organismi siano membri o alla cui attività partecipino;

10.3.2. procedure di valutazione della conformità, esistenti o previste, applicate nell'ambito della loro giurisdizione territoriale da organismi non governativi o da organismi regionali di cui i primi siano membri o alla cui attività partecipino; e

10.3.3. l'appartenenza e la partecipazione di organismi non governativi competenti, nel suo territorio, a organismi internazionali e regionali di normalizzazione e a sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformità, nonché ad accordi bilaterali e multilaterali rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo, con indicazioni sommarie sulle disposizioni di tali sistemi e accordi.

10.4. I membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per fare in modo che, in caso di richiesta di copie di documenti da parte di altri membri o di parti interessate all'interno di altri membri, conformemente al presente accordo, tali copie vengano fornite ai richiedenti (ove non siano gratuite) ad un prezzo equo che sia lo stesso, maggiorato dei soli costi effettivi di spedizione, riservato ai cittadini (1) del membro interessato o di qualsiasi altro membro.

10.5. Su richiesta di altri membri, i paesi sviluppati membri forniranno la traduzione - in inglese, francese o spagnolo - dei documenti oggetto di una determinata notifica ovvero, in caso di documenti voluminosi, della sintesi degli stessi.

10.6. Quando riceverà le notifiche conformemente all'accordo, il segretariato ne comunicherà il testo a tutti i membri e a tutti gli organismi internazionali di normalizzazione e di valutazione della conformità interessati e richiamerà l'attenzione dei paesi in via di sviluppo membri sulle notifiche relative a prodotti che presentino per essi particolare interesse.

10.7. Ogniqualvolta un membro concluda con uno o più paesi un accordo su questioni attinenti a regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità che possano avere un effetto significativo sugli scambi, almeno uno dei membri parte contraente dell'accordo è tenuto a notificare agli altri membri, tramite il segretariato, i prodotti che ne sono oggetto e a fornire una succinta descrizione dell'accordo stesso. I membri interessati sono incoraggiati ad avviare, su richiesta, consultazioni con altri membri al fini di concludere analoghi accordi o di concordare la propria adesione agli stessi.

10.8. Nessuna delle disposizioni del presente accordo verrà interpretata nel senso di imporre:

10.8.1. la pubblicazione di testi in lingua diversa da quella del membro;

10.8.2. la comunicazione di particolari o di copie di progetti in una lingua diversa da quella del membro, salvo quanto indicato al paragrafo 5;

10.8.3. la comunicazione, ad opera dei membri, di informazioni la cui divulgazione sia da essi considerata contraria agli interessi essistenziali della loro sicurezza.

10.9. Le notifiche al segretariato saranno redatte in inglese, francese o spagnolo.

10.10. I membri dovranno designare un'unica autorità del loro governo centrale che sia preposta all'attuazione, a livello nazionale, delle disposizioni relative alle procedure di notifica previste del presente accordo, salvo quelle di cui all'allegato 3.

10.11. Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o amministrativo la responsabilità delle procedure di notifica fosse suddivisa tra due o più autorità centrali, il membro interessato dovrà fornire agli altri membri informazioni complete e inequivocabili sull'ambito di competenza di ciascuna di tali autorità.

Articolo 11

Assistenza tecnica ad altri membri

11.1. Qualora venga loro richiesto, i membri forniranno consulenza agli altri membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, in merito all'elaborazione di regolamenti tecnici.

11.2. Qualora venga loro richiesto, i membri forniranno consulenza agli altri membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, fornendo loro anche assistenza tecnica a condizioni convenute di comune accordo, sull'istituzione di enti nazionali di normalizzazione e sulla loro partecipazione ai lavori di enti internazionali di normalizzazione, incoraggiando altresì i propri organismi di normalizzazione a fare altrettanto.

11.3. Qualora venga loro richiesto, i membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere affinché gli organismi di normalizzazione posti sotto la loro giurisdizione territoriale diano consulenza agli altri membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistanza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito:

11.3.1. all'istituzione di organismi di normalizzazione o di valutazione della conformità ai regolamenti tecnici; e

11.3.2. ai metodi che permettono di conformarsi nel miglior modo possibile ai loro regolamenti tecnici.

11.4. Qualora venga loro richiesto, i membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere per dare consulenza agli altri membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e garantiranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito all'istituzione di organismi di valutazione della conformità alle norme adottate nella giurisdizione territoriale del membro richiedente.

11.5. Qualora venga loro richiesto, i membri daranno consulenza agli altri membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne le misure che i loro produttori dovranno adottare qualora desiderino avere accesso ai sistemi di valutazione della conformità applicati da enti pubblici o da organismi non governativi posti sotto la giurisdizione territoriale del membro destinatario della richiesta.

11.6. Qualora venga loro richiesto, i membri che hanno aderito in qualità di membri o di partecipanti a sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformità daranno consulenza agli altri membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne la creazione delle istituzioni e del quadro giuridico che consentano loro di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza o partecipazione a tali sistemi.

11.7. Qualora venga loro richiesto, i membri incoraggeranno gli organismi, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, che siano membri o che partecipino all'attività di sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformità, a dare consulenza agli altri membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e prenderanno in considerazione le richieste di assistenza tecnica di tali paesi, concernenti la creazione di istituzioni che consentano agli organismi competenti posti sotto la loro giurisdizione di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza o partecipazione a tali sistemi.

11.8. Nel fornire consulenza e assistenza tecnica agli altri membri a norma dei paragrafi da 1 a 7, i membri daranno priorità alle necessità dei paesi meno avanzati.

Articolo 12

Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo membri

12.1. I membri accorderanno ai paesi in via di sviluppo membri un trattamento differenziato e più favorevole, ai sensi delle disposizioni che seguono e di quelle pertinenti di altri articoli del presente accordo.

12.2. I membri accorderanno particolare attenzione alle disposizioni del presente accordo concernenti i diritti e gli obblighi dei paesi in via di sviluppo membri e, nell'attuazione del presente accordo, tanto sul piano istituzionale che nell'applicazione dei sistemi istituzionali previsti, terranno conto delle particolari esigenze di tali paesi in materia di sviluppo, di finanze e di commercio.

12.3. Nell'elaborazione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità, i membri terranno conto delle particolari esigenze, in materia di sviluppo, di finanze e di commercio, dei paesi in via di sviluppo membri al fine di evitare che tali regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità creino indebiti ostacoli alle loro esportazioni.

12.4. I membri riconoscono che, nonostante l'esistenza di norme, guide o raccomandazioni internazionali, i paesi in via di sviluppo membri possono adottare, date le loro particolari condizioni tecnologiche e socio-politiche, determinati regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità volti a preservare tecniche, metodi e processi di produzione indigeni, compatibili con le loro necessità di sviluppo. I membri riconoscono quindi l'opportunità di non esigere che i paesi in via di sviluppo membri facciano riferimento, per i loro regolamenti tecnici e le loro norme, compresi i metodi di prova, alle norme internazionali che non sono adatte alle loro necessità finanziarie, commerciali e di sviluppo.

12.5. I membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per fare in modo che la struttura e il funzionamento degli enti internazionali di normalizzazione e dei sistemi internazionali di valutazione della conformità siano tali da agevolare la partecipazione attiva e congrua degli organismi competenti di tutti i membri, tenuto conto dei particolari problemi dei paesi in via di sviluppo membri.

12.6. I membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere affinché, su richiesta del paesi in via di sviluppo membri, gli organismi internazionali di normalizzazione prendano in esame la possibilità di elaborare e, se possibile, elaborino norme internazionali riguardanti prodotti di particolare interesse per questi paesi.

12.7. Conformemente all'articolo 11, i membri forniranno assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo membri per far sì che l'elaborazione e l'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità non creino indebiti ostacoli all'espansione e alla diversificazione delle esportazioni di questi paesi. Nel determinare le modalità e le condizioni di tale assistenza tecnica, si terrà conto dello stadio di sviluppo dei membri richiedenti e in particolare dei paesi meno avanzati membri.

12.8. Si dà atto che i paesi in via di sviluppo membri possono trovarsi di fronte a particolari problemi, tra cui quelli istituzionali e d'infrastruttura, nell'elaborazione e nell'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità. Si dà atto altresì che le particolari necessità commerciali e di sviluppo di questi paesi, così come il loro stadio di sviluppo tecnologico possono impedire loro di assolvere pienamente i loro obblighi derivanti dal presente accordo. I membri ne terranno debitamente conto. Pertanto, onde consentire ai paesi in via di sviluppo membri di conformarsi al presente accordo, il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'articolo 13 (in appresso, nel presente accordo, denominato il «comitato») è autorizzato ad accordare, su richiesta, deroghe specifiche e limitate nel tempo per tutti o parte degli obblighi derivanti dall'accordo. Nell'esaminare queste richieste, il comitato terrà conto dei particolari problemi incontrati dal paese in via di sviluppo membro richiedente nell'elaborazione e applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità; terrà conto altresì delle sue particolari necessità commerciali e di sviluppo, nonché del suo stadio di sviluppo tecnologico: tutti fattori che possono impedire al richiedente di assolvere compiutamente i suoi obblighi derivanti dal presente accordo. Il comitato terrà conto, in modo particolare, dei problemi specifici dei paesi meno avanzati membri.

12.9. Durante le consultazioni, i paesi sviluppati membri non dovrano perdere di vista le particolari difficoltà incontrate dai paesi in via di sviluppo Membri nell'elaborazione e nell'applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità; nella loro volontà di aiutare i paesi in via di sviluppo membri nelle loro iniziative in questo settore, i paesi sviluppati membri dovranno tener conto delle necessità di questi in materia di finanze, di commercio e di sviluppo.

12.10. Il comitato esaminerà periodicamente il trattamento speciale e differenziato accordato, ai sensi del presente accordo, ai paesi in via di sviluppo membri a livello nazionale e internazionale.

ISTITUZIONI, CONSULTAZIONI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 13

Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi

13.1. È istituito un comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi, composto di rappresentanti di ciascuno dei membri. Il comitato eleggerà il suo presidente e si riunirà ogniqualvolta sia necessario, e comunque almeno una volta all'anno, per dare ai membri la possibilità di consultarsi su questioni relative all'applicazione del presente accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il comitato esercità le funzioni conferitegli a norma del presente accordo o dai membri.

13.2. Il comitato istituirà gruppi di lavoro o altri organi appropriati, che svolgeranno le funzioni loro conferite dal comitato stesso a norma delle pertinenti disposizioni dell'accordo.

13.3. Resta inteso che saranno da evitare inutili doppioni fra l'attività intrapresa a norma del presente accordo e quella svolta dai governi nell'ambito di altri organismi tecnici. Il comitato esaminerà il problema per ridurre al minimo i doppioni.

Articolo 14

Consultazioni e risoluzione delle controversie

14.1. Le consultazioni e la risoluzione di controversie relativamente a questioni attinenti all'applicazione del presente accordo avverrano sotto gli auspici dell'organismo preposto alla risoluzione delle controversie, conformemente, mutatis mutandis, alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborati e applicati dall'intesa sulla risoluzione delle controversie.

14.2. Su richiesta di una delle parti in causa, o di propria iniziativa, un gruppo speciale potrà istituire un gruppo di esperti perché intervenga in questioni di ordine tecnico che richiedono la valutazione di esperti.

14.3. L'operato dei gruppi di esperti è disciplinato dalle procedure di cui all'allegato 2.

14.4. Le disposizioni sopra enunciate relativamente alla risoluzione delle controversie potranno essere invocate nei casi in cui un membro ritenga che un altro membro non abbia conseguito risultati soddisfacenti a norma degli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 e che i suoi interessi commerciali siano lesi in misura significativa. Al riguardo, tali risultati dovranno essere equivalenti a quelli che si avrebbero se l'organismo in questione fosse un membro.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Disposizioni finali

Riserve

15.1. Non potranno essere formulate riserve su nessuna delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri membri.

Esame

15.2. Subito dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC nei suoi confronti, ogni membro dovrà informare il comitato sulle misure in vigore o adottate per assicurare l'attuazione e la gestione dell'accordo stesso, notificando inoltre al comitato ogni successiva modifica di tali misure.

15.3. Il comitato procederà ogni anno ad un esame dell'attuazione e del funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi.

15.4. Al più tardi alla scadenza del terzo anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC e, in seguito, al termine di ogni periodo di tre anni, il comitato esaminerà il funzionamento e l'attuazione dell'accordo, comprese le disposizioni relative alla trasparenza, al fine di formulare, se necessario, raccomandazioni di adeguamento dei diritti e degli obblighi che ne derivano, onde assicurare i reciproci vantaggi economici dei contraenti e l'equilibrio di diritti e obblighi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12. In considerazione, tra l'altro, dell'esperienza acquista nell'attuazione dell'accordo, il comitato sottoporrà al Consiglio per gli scambi di merci, ove ciò sia opportuno, proposte di emendamenti al testo.

Allegati

15.5. Gli allegati al presente accordo ne sono parte integrante.

ALLEGATO 1

TERMINI E DEFINIZIONI AI FINI DEL PRESENTE ACCORDO

I termini contenuti nella sesta edizione della guida ISO/CEI 2, 1991, «Termini generali e relative definizioni riguardanti la normalizzazione e le attività connesse», se usati nel presente accordo hanno lo stesso significato espresso nelle definizioni della suddetta guida, tenendo presente che i servizi sono esclusi dall'ambito del presente accordo.

Tuttavia, ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

1. Regolamento tecnico

Documento che definisce le caratteristiche di un prodotto o i relativi processi e metodi di produzione, comprese le pertinenti disposizioni amministrative la cui osservanza è obbligatoria. Può anche comprendere o riguardare esclusivamente requisiti di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione.

Nota esplicativa

La definizione di cui alla guida ISO/CEI 2 non è a sé stante ma basata sul cosiddetto sistema «modulare».

2. Norma

Documento approvato da un organismo riconosciuto che fornisce, per uso comune o ripetuto, regole, orientamenti e caratteristiche per prodotti o relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Può comprendere o riguardare esclusivamente requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione.

Nota esplicativa

I termini definiti nella guida ISO/CEI 2 riguardano prodotti, processi e servizi. Il presente accordo riguarda unicamente regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità relativa a prodotti o a processi e metodi di produzione. Le norme così come definite nella guida ISO/CEI 2 possono essere obbligatorie o volontarie. Ai fini del presente accordo sono definite volontarie le norme e obbligatori i regolamenti tecnici. Le norme elaborate dalla comunità internazionale di normalizzazione si basano sul consenso, mentre il presente accordo comprende anche documenti non basati sul consenso.

3. Procedure di valutazione della conformità

Procedure utilizzate, in forma diretta o indiretta, al fine di accertare che siano soddisfatti i requisiti pertinenti dei regolamenti tecnici o delle norme.

Nota esplicativa

Le procedure di valutazione della conformità comprendono, tra l'altro, procedure di campionatura, di prova e d'ispezione; di valutazione, verifica e assicurazione di conformità; di registrazione, accreditamento e approvazione, nonché combinazioni di queste.

4. Ente o sistema internazionale

Ente o sistema l'adesione al quale è aperta ai competenti organismi di almeno tutti i membri.

5. Ente o sistema regionale

Ente o sistema l'adesione al quale è aperta ai competenti organismi di alcuni soltanto dei membri.

6. Ente del governo centrale

Il governo centrale, i suoi ministeri e le sue amministrazioni e ogni altro organismo soggetto al controllo del governo centrale per quanto concerne l'attività di cui trattasi.

Nota esplicativa

Nel caso delle Comunità europee si applicano le disposizioni che disciplinano le istituzioni dei governi centrali. Tuttavia potranno essere costituiti nell'ambito delle Comunità europee enti regionali o sistemi di valutazione della conformità, che in tal caso sarebbero soggetti alle disposizioni del presente accordo relative agli enti regionali o ai sistemi di valutazione della conformità.

7. Ente pubblico locale

Poteri pubblici diversi dal governo centrale (per esempio le autorità statali (di uno Stato di tipo federale), province, Länder, cantoni, comuni, ecc.), i loro ministeri o amministrazioni ed ogni organismo soggetto al controllo di questi poteri pubblici per quanto concerne l'attività di cui trattasi.

8. Organismo non governativo

Organismo diverso da un ente del governo centrale o da un ente pubblico locale, compreso un organismo non governativo legalmente autorizzato a far rispettare un regolamento tecnico.

ALLEGATO 2

GRUPPI DI ESPERTI

Le procedure che seguono si applicano ai gruppi di esperti istituiti conformemente all'articolo 15.

1. I gruppi di esperti dipendono dai gruppi speciali, i quali decidono le loro attribuzioni e la definizione delle procedure di lavoro e ai quali i gruppi di esperti rispondono.

2. La partecipazione ai gruppi tecnici è limitata a persone di provata competenza ed esperienza professionale nel campo in questione.

3. I cittadini dei paesi che sono parti contendenti non possono far parte di un gruppo di esperti senza il comune accordo delle parti in causa, salvo in casi eccezionali in cui il gruppo speciale ritenga che l'esigenza di disporre di competenza scientifica specifica non possa essere soddisfatta altrimenti. I funzionari governativi di paesi che sono parti contendenti non possono far parte di un gruppo di esperti. I membri di un gruppo di esperti espletano le loro funzioni a titolo personale e non in qualità di rappresentanti dei loro governi o di qualsivoglia organizzazione. I governi e le organizzazioni non dovranno quindi dar loro istruzioni in merito a questioni sulle quali il gruppo di esperti è chiamato a pronunciarsi.

4. I gruppi di esperti possono consultare qualsiasi fonte ritengano opportuna per riceverne informazioni e consulenza tecnica. Prima di richiedere tali informazioni o consulenza ad una fonte situata entro la giurisdizione di un membro, il gruppo di esperti dove informarne il governo del membro interessato, il quale dovrà rispondere in modo tempestivo e completo ad ogni richiesta d'informazioni che il gruppo tecnico richiedente ritenga opportuna e necessaria.

5. Le parti contendenti hanno accesso a tutte le informazioni pertinenti che siano state comunicate ad un gruppo di esperti, eccezion fatta per quelle di natura riservata. Le informazioni riservate trasmesse al gruppo di esperti non possono essere divulgate senza formale autorizzazione del governo, dell'organizzazione o della persona che le ha fornite. Ove tali informazioni siano richieste al gruppo di esperti ma la divulgazione delle stesse da parte del grupp non sia autorizzata, ne verrà fornito un compendio non riservato dal governo, dall'organizzazione o dalla persona che la ha trasmesse.

6. Il gruppo di esperti dovrà fornire ai membri interessati una relazione di massima per ottenere le loro osservazioni e tenerne conto, secondo opportunità, nella relazione finale che sarà inviata ai membri interessati al momento della presentazione al gruppo speciale.

ALLEGATO 3

CODICE DI PROCEDURA PER L'ELABORAZIONE, L'ADOZIONE E L'APPLICAZIONE DI NORME

Disposizioni generali

A. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni di cui all'allegato 1 al presente accordo.

B. Questo codice può essere adottato da qualsiasi ente di normalizzazione entro la giurisdizione territoriale di un membro dell'OMC, che sia un ente del governo centrale, un ente pubblico locale o un organismo non governativo; da qualsiasi ente di normalizzazione governativo regionale del quale uno o più membri siano membri dell'OMC; e da enti di normalizzazione regionali non governativi, di cui uno o più membri siano ubicati entro la giurisdizione territoriale di un Membro dell'OMC (in questo codice collettivamente denominati «enti di normalizzazione» e singolarmente «l'ente di normalizzazione»).

C. Sia l'adozione che il recesso dal presente codice da parte di enti di normalizzazione sono da notificare al Centro d'informazioni ISO/CEI di Gineva. La notifica deve indicare nome e indirizzo dell'ente interessato e l'ambito della sua attuale o prevista attività di normalizzazione. La notifica può essere fatta direttamente al Centro d'informazioni ISO/CEI o tramite l'organismo nazionale che ne fa parte ovvero, di preferenza, tramite il competente membro nazionale o affiliato internazionale di ISONET, secondo i casi.

Disposizioni sostanziali

D. In relazione alle norme, l'ente di normalizzazione deve accordare ai prodotti originari del territorio di altri membri dell'OMC un trattamento non meno favorevole di quello riservato ad analoghi prodotti di origine nazionale o ad analoghi prodotti originari di un qualsiasi altro paese.

E. L'ente di normalizzazione deve fare in modo che le norme non siano elaborate, adottate o applicate con la finalità, o per ottenere l'effetto di creare indebiti ostacoli agli scambi internazionali.

F. Ove esistano norme internazionali o sia imminente la loro definitiva formulazione, l'ente di normalizzazione deve utilizzarle, integralmente o per le parti pertinenti, come base per le norme di sua elaborazione, salvo il caso in cui tali norme internazionali o parti pertinenti delle stesse risultino inefficaci o inadeguate a causa, ad esempio, dell'insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fondamentali fattori climatici o geografici, o a causa di fondamentali problemi tecnologici.

G. Al fine di armonizzare quanto più possibile le norme, l'ente di normalizzazione deve partecipare pienamente, nel modo più adeguato ed entro i limiti delle sue risorse, all'elaborazione, da parte dei competenti enti internazionali di normalizzazione, di norme internazionali concernenti argomenti per i quali esso abbia adottato, o preveda di adottare delle norme. Per gli enti di normalizzazione entro la giurisdizione territoriale di un membro, la partecipazione ad una determinata attività internazionale di normalizzazione deve avvenire, ove possibile, attraverso una delegazione che rappresenti tutti gli enti di normalizzazione, ubicati nel territorio, che abbiano adottato o prevedano di adottare norme sull'argomento al quale si riferisce l'attività internazionale di normalizzazione.

H. L'ente di normalizzazione situato entro la giurisdizione territoriale di un membro farà quanto in suo potere per evitare duplicazioni di o sovrapposizioni con attività di altri enti di normalizazione entro la giurisdizione nazionale o con attività di competenti enti internazionali o regionali di normalizzazione. Esso dovrà inoltre far quanto in suo potere per raggiungere il consenso nazionale sulle norme di sua elaborazione. Analogamente, l'ente regionale di normalizzazione farà quanto in suo potere per evitare duplicazioni di o sovrapposizioni all'attività dei competenti enti internazionali di normalizzazione.

I. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, l'ente di normalizzazione si baserà, per l'elaborazione delle norme, sui requisiti del prodotto in termini di prestazioni, anziché sulla sua concezione o sulle sue caratteristiche descrittive.

J. Almeno ogni sei mesi, l'ente di normalizzazione deve pubblicare un programma di lavoro contenente la sua denominazione e il suo indirizzo, le norme che sta elaborando e quelle che ha adottato nel periodo precedente. Una norma è da considerare in corso di elaborazione dal momento in cui si è presa la decisione di elaborarla fino al momento della sua adozione. Le denominazioni di particolari progetti di norme saranno fornite, su richiesta, in inglese, francese o spagnolo. L'avviso che porti a conoscenza dell'esistenza del programma di lavoro deve comparire, secondo i casi, in una pubblicazione nazionale o regionale che tratti di attività di normalizzazione.

Per ciascuna norma, il programma di lavoro dovrà indicare, in conformità alle regole ISONET, la classificazione categorica, lo stadio di elaborazione della norma e i riferimenti a eventuali norme internazionali assunte come base. Al più tardi alla data di pubblicazione del suo programma di lavoro, l'ente di normalizzazione deve notificarne l'esistenza al Centro d'informazioni ISO/CEI di Ginevra.

La notifica deve contenere la denominazione e l'indirizzo dell'ente di normalizzazione, il nome e il numero della pubblicazione in cui compare il programma di lavoro, il periodo al quale esso si riferisce, il prezzo (eventuale) nonché le modalità e il luogo di reperimento. La notifica può essere fatta direttamente al Centro d'informazioni ISO/CEI oppure, di preferenza, tramite il competente membro nazionale o affiliato internazionale di ISONET, secondo i casi.

K. Il membro nazionale di ISO/CEI farà quanto in suo potere per diventare membro di ISONET o per designare un altro ente che ne entri a far parte, nonché per acquisire lo status di appartenenza più avanzato possibile per il membro ISONET. Gli altri enti di normalizzazione faranno quanto in loro potere per associarsi con il membro ISONET.

L. Prima di adottare una norma, l'ente di normalizzazione lascerà trascorrere un termine di almeno 60 giorni per la presentazione di osservazioni sul progetto di norma da parte degli interessati entro la giurisdizione territoriale di un membro dell'OMC. Tuttavia tale termine può ridursi ove si pongano, o rischino di porsi, urgenti problemi di sicurezza, salute o ambiente. Al più tardi all'inizio del periodo di raccolta delle osservazioni, l'ente di normalizzazione deve far uscire, nella pubblicazione di cui al paragrafo J, un avviso in cui si annuncia l'apertura del periodo di raccolta delle osservazioni, indicando, ove possibile, se il progetto di norma si distacca dalle relative norme internazionali.

M. Su richiesta degli interessati entro la giurisdizione territoriale di un membro dell'OMC, l'ente di normalizzazione deve tempestivamente fornire, o far fornire, copia del progetto di norma che ha presentato per la raccolta di osservazioni. Le eventuali tariffe applicate per il servizio devono essere le stesse per soggeti nazionali e stranieri, a parte le spese effettive di spedizione.

N. Nell'ulteriore elaborazione della norma, l'ente di normalizzazione tiene nel debito conto le osservazioni ricevute durante l'apposito periodo. Alle osservazioni pervenute da enti di normalizzazione che hanno adottato il presente codice di procedura sarà data risposta, su richiesta, nel più breve termine possibile. Nella risposta sarà spiegato anche il perché della necessità di una deviazione dalle relative norme internazionali.

O. Una volta adottata, la norma deve essere tempestivamente pubblicata.

P. Su richiesta degli interessati entro la giurisdizione territoriale di un membro dell'OMC, l'ente di normalizzazione deve tempestivamente fornire, o far fornire, copia del suo programma di lavoro più recente o della norma che ne è risultata. Le eventuali tariffe applicate per il servizio devono essere le stesse per soggetti nazionali e stranieri, a parte le spese effettive di spedizione.

Q. L'ente di normalizzazione si renderà disponibile e riserverà spazio adeguato a consultazioni riguardanti esternazioni, relative al funzionamento del presente codice, da parte di altri enti di normalizzazione che lo hanno adottato e dedicherà un serio impegno alla soluzione di eventuali reclami.

(1) Per «cittadino» s'intende, nel caso di un membro rientrante in un territorio doganale distinto dell'OMC, qualsiasi persona, fisica o giuridica, domiciliata o avente una reale ed effettiva azienda industriale o commerciale in quel territorio doganale.

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