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Document 21976A0130(03)

Convenzione ACP-CEE di Lomé - Protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP

/* LOME 1 */

OJ L 25, 30.1.1976, p. 114–116 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 12 - 14
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 12 - 14
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 12 - 14
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 12 - 14
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 12 - 14
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Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 12 - 14
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Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 12 - 14
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 122 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 122 - 124

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009

Related Council regulation
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21976A0130(03)

Convenzione ACP-CEE di Lomé - Protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP /* LOME 1 */

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 30/01/1976 pag. 0114 - 0116


PROTOCOLLO N. 3 relativo allo zucchero ACP

Articolo 1

1. La Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi.

2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della convenzione non è applicabile. L'applicazione del presente protocollo è assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato della zucchero, senza tuttavia che ciò possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunità ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 2

1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data d'entrata in vigore della convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire.

2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione.

Articolo 3

1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati «quantitativi convenuti», che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti: >PIC FILE= "T9000385"> 2. Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati.

3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975, i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti:

>PIC FILE= "T9000386">

Articolo 4

1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare, in ogni periodo di 12 mesi compreso fra il 1º luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso «periodo di consegna», i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975 e che deve essere parimenti considerato come un «periodo di consegna».

2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o che, in caso di Stati privi di sbocco diretto al mare, abbiano superato la frontiera.

3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna che decorre dal 1º luglio 1975. Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.

Articolo 5

1. Lo zucchero di canna, bianco o greggio, è commercializzato sul mercato della Comunità a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori.

2. La Comunità non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario.

3. La Comunità si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito.

4. Il prezzo garantito, espresso in unità di conto, è fissato per zucchero della qualità tipo, non confezionato, fornito cif nei porti europei della Comunità. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunità, tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa al più tardi il 1º maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato.

Articolo 6

L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è assicurato o da organismi d'intervento o da altri mandatari designati dalla Comunità.

Articolo 7

1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, a richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna.

2. Se in un periodo di consegna uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non è in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovarsi del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione ridistribuisce la quantità mancante onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi. La Commissione procede a questa ridistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati.

3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna in un periodo l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei successivi periodi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantità mancante.

4. La Commissione può decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantità mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa ridistribuzione si consultano gli Stati interessati.

Articolo 8

1. A richiesta della Comunità o di uno o più Stati fornitori di zucchero ai sensi del presente protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del medesimo, in un'opportuna sede istituzionale scelta dalle parti contraenti. A tal fine, durante il periodo di applicazione della convenzione si può ricorrere alle istituzioni create dalla medesima.

2. Se la convenzione cessa di avere effetto, gli Stati fornitori di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunità adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente protocollo.

3. Le revisioni periodiche previste dal presente protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta.

Articolo 9

I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da taluni Stati ACP esportatori sono comprese nei quantitativi di cui all'articolo 3 e soggette allo stesso regime.

Articolo 10

Le disposizioni del presente protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all'articolo 91 della convenzione. Dopo tale data, il protocollo può essere denunciato dalla Comunità nei confronti di qualsiasi Stato ACP e da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunità con preavviso di due anni.

ALLEGATO

I prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo n. 3 sono fissati, per il periodo 1º febbraio 1975 - 30 giugno 1976 e per i quantitativi menzionati nel protocollo, a a) 25,53 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero greggio;

b) 31,72 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Questi prezzi valgono per merce non confezionata, allo stadio cif nei porti europei della Comunità e per zucchero della qualità tipo, quale è definita dalla regolamentazione comunitaria.

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