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Document 02013R1306-20140101

Consolidated text: Regolamento (UE) n . 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/2014-01-01

2013R1306 — IT — 01.01.2014 — 000.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

(GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 549)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

  L 347

865

20.12.2013


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 130, 19.5.2016, pag.  7 (1306/2013)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008



TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili:

a) al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale;

b) al sistema di consulenza aziendale;

c) ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;

d) al regime della condizionalità;

e) alla liquidazione dei conti.

Articolo 2

Termini usati nel presente regolamento

1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

"agricoltore" : un agricoltore ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

b)

"attività agricola" : un'attività agricola ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

c)

"superficie agricola" : una superficie agricola ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

d)

"azienda" : un'azienda ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 salvo quanto previsto dall'articolo 91, paragrafo 3;

e)

"pagamenti diretti" : i pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

f)

"legislazione agricola settoriale" : le disposizioni adottate in base all'articolo 43 TFUE nel quadro della PAC nonché, se del caso, gli atti delegati o atti di esecuzione adottati in base a tali disposizioni, nonché la parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella misura in cui si applica al FEASR;

g)

"irregolarità" : un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

2.  Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

a) il decesso del beneficiario;

b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.



TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI AGRICOLI



CAPO I

Fondi agricoli

Articolo 3

Fondi per il finanziamento delle spese agricole

1.  Per conseguire gli obiettivi della PAC stabiliti dal TFUE, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso:

a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2.  Il FEAGA e il FEASR ("Fondi") sono parti del bilancio generale dell'Unione europea (bilancio dell'Unione).

Articolo 4

Spese del FEAGA

1.  Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia le seguenti spese, che devono essere effettuate in conformità del diritto dell'Unione:

a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;

b) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC;

c) il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 5;

▼C1

d) il contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta e verdura nelle scuole" di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'articolo 220 di tale regolamento.

▼B

2.  Il FEAGA finanzia direttamente le spese seguenti, in conformità del diritto dell'Unione:

a) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;

b) le misure adottate in conformità del diritto dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

c) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;

d) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

Articolo 5

Spese del FEASR

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità del diritto dell'Unione sul sostegno allo sviluppo rurale.

Articolo 6

Altre spese compresa l'assistenza tecnica

I Fondi possono finanziare direttamente ciascun Fondo per quanto di competenza, su iniziativa della Commissione e/o di propria iniziativa, le attività di preparazione, monitoraggio, supporto amministrativo e tecnico, nonché le misure di valutazione, revisione e ispezione necessarie per l'attuazione della PAC. Queste azioni comprendono in particolare:

a) le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della PAC, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;

b) l'acquisizione da parte della Commissione delle immagini satellitari necessarie per i controlli di cui all'articolo 21;

c) le misure adottate dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità dell'articolo 22;

d) le misure necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della PAC;

e) la trasmissione di informazioni sulla PAC in conformità dell'articolo 45;

f) gli studi della PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pertinenti prassi applicate;

g) ove rilevante, l'istituzione di agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ( 29 ), che operano nell'ambito della PAC;

h) le misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, adottate nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;

i) le misure per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei logo nell'ambito delle politiche unionali della qualità e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.



CAPO II

Organismi pagatori e altri organismi

Articolo 7

Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento

1.  Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5.

Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti può essere delegata.

2.  Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento riguardo all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

In funzione del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti ad un massimo di uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, di uno per regione. Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo livello o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima di 20 dicembre 2013.

Prima della fine del 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema degli organismi pagatori nell'Unione corredata, se del caso, di proposte legislative.

3.  Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il soggetto incaricato dell'organismo pagatore riconosciuto redige:

a) i conti annuali delle spese effettuate in conformità dei compiti affidati agli organismi pagatori riconosciuti, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità dell'articolo 51;

b) una dichiarazione di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, secondo criteri oggettivi, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni;

c) una sintesi annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi, nonché le azioni correttive da intraprendere o pianificate.

La Commissione può, a titolo eccezionale, prorogare il termine del 15 febbraio al massimo fino al 1o marzo, su richiesta dello Stato membro interessato.

4.  Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo pubblico di coordinamento ("organismo di coordinamento"), incaricato di:

a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;

b) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito;

c) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a) del primo comma, l'organismo di coordinamento è soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri.

5.  Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca tale riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.

6.  Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.

Articolo 8

Poteri della Commissione

1.  Per garantire il corretto funzionamento del sistema previsto all'articolo 7, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 111 riguardanti:

a) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori e per i organismi di coordinamento di cui all'articolo 7, rispettivamente, paragrafi 2 e 4;

b) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.

2.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

a) le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;

b) le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori;

c) il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 9

Organismi di certificazione

▼C1

1.  L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. Qualora sia un organismo di revisione privato e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. Esso esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione. Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

▼B

L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria. Esso è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo.

2.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere. In vista della necessità di massimizzare l'efficienza degli audit sulle operazioni e del giudizio professionale degli auditor, con riguardo ad un approccio integrato, gli atti di esecuzione stabiliscono altresì:

a) i principi degli audit su cui si fondano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, controlli interni ed il livello richiesto degli elementi probatori di audit;

b) le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto degli standard internazionali in materia di auditing, ogni qualvolta formulano i loro pareri, compreso, se del caso, il ricorso ad un campione singolo integrato per ciascuna popolazione, nonché, ove opportuno, la possibilità di accompagnare i controlli in loco degli organismi pagatori.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 10

Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori

Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 possono beneficiare di un finanziamento unionale solo se sono state eseguite da organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 11

Pagamento integrale ai beneficiari

Salvo esplicita disposizione contraria prevista dal diritto dell'Unione, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari.



TITOLO III

SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE

Articolo 12

Principio e ambito d'applicazione

1.  Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione del terreno e dell'azienda ("sistema di consulenza aziendale"). Tale sistema di consulenza è gestito da organismi pubblici designati e/o organismi privati selezionati.

2.  Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo:

a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;

b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;

c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;

d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;

e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE.

3.  Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare in particolare:

a) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;

b) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;

c) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

d) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 13

Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale

1.  Gli Stati membri assicurano che i consulenti che operano nel sistema di consulenza aziendale siano in possesso delle qualifiche adeguate e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.

2.  Gli Stati membri garantiscono una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo. A tale riguardo e senza pregiudizio delle disposizioni normative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi selezionati e designati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.

3.  L'autorità nazionale interessata fornisce al potenziale beneficiario, principalmente con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi selezionati e designati di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 14

Accesso al sistema di consulenza aziendale

I beneficiari e gli agricoltori che non percepiscono un sostegno nell'ambito della PAC possono ricorrere al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.

Fatto salvo l'articolo 99, paragrafo 2, quarto comma, gli Stati membri possono tuttavia stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie di beneficiari che hanno accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale, comprese le reti che operano con mezzi limitati ai sensi degli articoli 53, 55 e 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

In tali casi, gli Stati membri assicurano che sia data la priorità agli agricoltori il cui accesso ai sistemi di consulenza diversi dal sistema di consulenza aziendale è il più limitato.

Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.

Articolo 15

Poteri della Commissione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme sull'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale onde renderlo pienamente operativo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.



TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI



CAPO I

FEAGA



Sezione 1

Finanziamento delle spese

Articolo 16

Massimale di bilancio

1.  Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

2.  Qualora il diritto dell'Unione preveda che sugli importi di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni o aumenti, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 116, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati nel diritto dell'Unione.

Articolo 17

Pagamenti mensili

1.  Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di pagamenti mensili, calcolati in base alle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.

2.  Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilizzano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 18

Modalità relative ai pagamenti mensili

1.  La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatta salva l'applicazione degli articoli 51 e 52, per le spese effettuate nel corso del mese di riferimento dagli organismi pagatori riconosciuti.

2.  I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese. Le spese effettuate dagli Stati membri dal 1o al 15 ottobre sono considerate come effettuate nel mese di ottobre. Le spese effettuate dal 16 al 31 ottobre si considerano effettuate nel mese di novembre.

▼C1

3.  La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti l'importo dei pagamenti mensili da versare in base a una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 41 o di eventuali altre correzioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

▼B

4.  La Commissione può adottare atti di esecuzione senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 116 che determinino pagamenti supplementari ovvero di applicare deduzioni. In tal caso, il comitato di cui all'articolo 116, paragrafo 1 ne è informato nel corso della riunione successiva.

Articolo 19

Spese amministrative e di personale

Le spese connesse ai costi amministrativi e di personale effettuate dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

Articolo 20

Spese connesse all'intervento pubblico

1.  Se nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati non è fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico, il FEAGA finanzia tale misura in base ad importi forfettari uniformi per tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti di intervento.

2.  Per garantire il finanziamento delle spese di intervento pubblico da parte del FEAGA, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardanti:

a) il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;

b) le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola settoriale.

3.  Ai fini di una gestione corretta degli stanziamenti iscritti per il FEAGA nel bilancio dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 recanti norme riguardanti il valore da attribuire alle operazioni riguardanti l'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.

4.  La Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare gli importi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

Articolo 21

Acquisizione di immagini satellitari

L'elenco delle immagini satellitari necessarie a fini di controllo è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità delle specifiche elaborate da ogni Stato membro.

La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari agli organismi di controllo o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.

La Commissione resta la proprietaria delle immagini satellitari e le recupera al termine dei lavori. Essa può anche prevedere l'esecuzione di lavori miranti a perfezionare le tecniche e i metodi di lavoro con riferimento all'ispezione delle superfici agricole mediante telerilevamento.

Articolo 22

Monitoraggio delle risorse agricole

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per l'effettuazione delle seguenti attività:

a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;

b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agroambientale dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare riguardanti le rese e la produzione agricola;

c) condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali;

d) contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali; e

e) garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio della sanità dei suoli e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.

Articolo 23

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:

a) le norme relative al finanziamento previsto all'articolo 6, lettere b) e c),

b) modalità d'esecuzione delle misure di cui agli articoli 21 e 22 per raggiungere gli obiettivi prefissati,

c) un quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.



Sezione 2

Disciplina di bilancio

Articolo 24

Rispetto del massimale

1.  In qualsiasi fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare l'importo di cui all'articolo 16.

Tutti gli strumenti legislativi proposti dalla Commissione e adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione rispettano l'importo di cui all'articolo 16 se hanno un'incidenza sul bilancio del FEAGA.

2.  Qualora il diritto dell'Unione preveda un massimale finanziario in euro delle spese agricole per un dato Stato membro, tali spese sono rimborsate al medesimo Stato nel limite di tale massimale fissato in euro, in caso di applicazione dell'articolo 41, fatti salvi gli eventuali adattamenti necessari.

3.  I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1307/2013, corretti alla luce degli adattamenti di cui all'articolo 26 del presente regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.

Articolo 25

Riserva per le crisi nel settore agricolo

È istituita una riserva per le crisi nel settore agricolo intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli ("riserva per le crisi nel settore agricolo") mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26.

L'importo globale della riserva è pari a 2 800 milioni di EUR frazionato in rate annue uguali di 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) per il periodo 2014-2020 e rientra nella rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Articolo 26

Disciplina finanziaria

1.  Al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.

2.  Entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante il tasso di adattamento.

3.  Qualora entro il 30 giugno di un dato anno il Parlamento europeo e il Consiglio non abbiano fissato il tasso di adattamento, la Commissione procede alla sua fissazione mediante atti di esecuzione e ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio. Tali atti di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

4.  Entro il 1o dicembre la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adeguare il tasso di adattamento fissato conformemente ai paragrafi 2 o 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

5.  In deroga all'articolo 169, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ai beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, l'adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Il rimborso di cui al primo comma si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui si applica la disciplina finanziaria nell'esercizio precedente.

6.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

7.  Al momento dell'applicazione del presente articolo l'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 è incluso nella determinazione del tasso di adattamento. Gli importi che, entro la fine dell'esercizio finanziario, non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi sono versati in conformità del paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo 27

Procedura della disciplina di bilancio

1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N - 1, N e N + 1.

2.  Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'articolo 16 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.

3.  Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 16, senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Nel caso in cui la base giuridica della misura pertinente sia l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE tali misure sono adottate dal Consiglio. Nel caso in cui la base giuridica della misura pertinente è l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, tale misura è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

4.  Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all'articolo 16, la Commissione:

a) prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e adotta atti di esecuzione che fissano in maniera provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato;

b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento unionale relativo all'esercizio precedente;

c) adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'importo globale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento, nei limiti del bilancio che era disponibile per i pagamenti mensili;

d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N + 1, all'eventuale pagamento delle compensazioni tra Stati membri.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma, lettere a) e c), sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

Articolo 28

Sistema di allarme e di monitoraggio

Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all'articolo 16 non sia superato, la Commissione adotta un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.

A tal fine, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione determina le previsioni delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti.

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che comporta una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.

Articolo 29

Tasso di cambio di riferimento

1.  Quando adotta il progetto di bilancio, oppure una lettera rettificativa del progetto di bilancio che riguarda le spese agricole, la Commissione utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio medio tra euro e dollaro statunitense rilevato sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima dell'adozione del documento di bilancio da parte della Commissione stessa.

2.  Quando adotta un progetto di bilancio rettificativo e suppletivo, oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardino gli stanziamenti relativi alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la Commissione utilizza:

a) il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1o agosto dell'esercizio finanziario precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso;

b) il tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio, in previsione per l'esercizio restante.



CAPO II

Feasr



Sezione 1

Disposizioni generali relative al feasr

Articolo 30

Divieto di doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

Articolo 31

Disposizioni comuni per tutti i pagamenti

1.  In conformità dell'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i pagamenti dei contributi del FEASR di cui all'articolo 5 del presente Regolamento effettuati dalla Commissione non superano gli impegni di bilancio.

Tali pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.

2.  Si applica l'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.



Sezione 2

Finanziamento dei programmi di sviluppo rurale

Articolo 32

Partecipazione finanziaria del FEASR

La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è stabilita per ciascun programma, nei limiti dei massimali fissati dal diritto dell'Unione in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Articolo 33

Impegni di bilancio

Per quanto riguarda gli impegni del bilancio dell'Unione per i programmi di sviluppo rurale, si applica l'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1303/2013.



Sezione 3

Contributo finanziario ai programmi di sviluppo rurale

Articolo 34

Disposizioni applicabili ai pagamenti per i programmi di sviluppo rurale

1.  Gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di cui all'articolo 5 sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione.

2.  Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95 % del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.

Al raggiungimento del massimale del 95 % gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.

Articolo 35

Versamento del prefinanziamento

1.  Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

a) nel 2014: l'1 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;

b) nel 2015: l'1 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;

c) nel 2016: l'1 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma di sviluppo rurale adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

2.  Alla Commissione è rimborsato l'intero importo del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata effettuata alcuna spesa né sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il relativo programma di sviluppo rurale.

3.  Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa.

4.  La liquidazione contabile dell'intero importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 51 del presente regolamento prima della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.

Articolo 36

Pagamenti intermedi

1.  Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna misura alle spese pubbliche effettuate per tale misura di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2.  La Commissione effettua pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni applicate ai sensi dell'articolo 41, per rimborsare le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti per l'esecuzione dei programmi.

3.  La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c);

b) sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni misura per l'intero periodo coperto dal programma interessato;

c) le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale di esecuzione del programma di sviluppo rurale.

4.  Nel caso in cui non sia rispettata una delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione ne informa immediatamente l'organismo pagatore riconosciuto o l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile.

5.  Fatta salva l'applicazione degli articoli 51 e 52, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6.  Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, qualora lo stesso sia stato designato, dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale, secondo una periodicità fissata dalla Commissione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i periodi nei quali gli organismi pagatori riconosciuti inoltrano tali dichiarazioni di spesa intermedie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Tuttavia, nei casi in cui le spese di cui all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013 non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del programma non è ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso di periodi successivi.

Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese effettuate a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.

7.  Si applica l'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 37

Versamento del saldo e chiusura del programma

1.  La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e riguardano le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.

2.  Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 5, dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati.

3.  La mancata trasmissione alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 38.

Articolo 38

Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale

1.  La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

2.  La parte degli impegni di bilancio ancora aperti allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.

3.  In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N + 3.

4.  Non sono prese in considerazione nel calcolo del disimpegno automatico:

a) la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 3;

b) la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni sulle eccezioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio per quanto riguarda gli importi dichiarati entro la fine dell'anno precedente.

5.  La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro se esiste il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o per presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.

6.  In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta per approvazione alla Commissione un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra le misure. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati ad ogni misura.



CAPO III

Disposizioni comuni

Articolo 39

Esercizio finanziario agricolo

Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 46, paragrafo 6, lettera a), l'esercizio finanziario agricolo comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio dei Fondi dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.

Articolo 40

Rispetto dei termini di pagamento

Qualora il diritto dell'Unione fissi termini di pagamento, qualsiasi pagamento eseguito dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l'ultima data possibile per l'esecuzione del pagamento comporta l'inammissibilità dei pagamenti al finanziamento unionale, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati in base al principio di proporzionalità.

▼C1

Al fine di rendere eligibili al finanziamento unionale le spese effettuate anteriormente alla prima data possibile o dopo l'ultima data possibile stabilita per l'esecuzione del pagamento, limitando nel contempo il relativo impatto finanziario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 115, deroganti alla norma contenuta nel primo comma.

▼B

Articolo 41

Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili e dei pagamenti intermedi

1.  Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 permettano alla Commissione di stabilire che le spese sono state effettuate da organismi diversi dagli organismi pagatori riconosciuti, che i periodi previsti per il pagamento o i massimali finanziari fissati dal diritto dell'Unione non sono stati rispettati, oppure che la spesa non è stata altrimenti effettuata in conformità delle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 non le permettano di concludere che le spese sono state effettuate in conformità delle regole dell'Unione, la Commissione invita lo Stato membro di cui si tratta a fornirle informazioni supplementari e a presentare le sue osservazioni entro un termine che non è inferiore a 30 giorni. In assenza di risposta dello Stato membro entro il periodo prestabilito, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o dimostra che le spese non sono state effettuate in conformità delle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 36.

2.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che riducano o sospendano i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi ad uno Stato membro se mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inoperanti a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate, oppure se esistono analoghe gravi lacune nel sistema per il recupero dei pagamenti irregolari e se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

a) se le lacune di cui al primo comma hanno per loro natura carattere continuativo e hanno dato luogo all'adozione di almeno due atti di esecuzione in applicazione dell'articolo 52 mediante i quali la spesa dello Stato membro di cui si tratta è stata esclusa dal finanziamento unionale oppure

b) se la Commissione conclude che lo Stato membro non è in grado di attuare le misure correttive necessarie a breve termine, in conformità di un piano d'azione contenente chiari indicatori dei progressi, da stabilire in consultazione con la Commissione.

La riduzione o la sospensione si applica alle spese corrispondenti effettuate dall'organismo pagatore nel quale sono state riscontrate le lacune, per un periodo da determinare mediante gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo, non superiore a 12 mesi. Se persistono le condizioni per la riduzione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino tale periodo per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi in totale. La riduzione e la sospensione non sono prorogate se cessano di sussistere tali condizioni.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116 paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo, la Commissione comunica la propria intenzione allo Stato membro e lo invita a reagire entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure ai pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente paragrafo.

3.  Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo si applicano in conformità del principio di proporzionalità e non pregiudicano l'applicazione degli articoli 51 e 52.

4.  Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicati gli articoli 19, 22 e 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Le sospensioni di cui agli articoli 17 e 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applicano secondo la procedura fissata al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 42

Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva

Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati a norma dell'articolo 59 e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, a condizione che la Commissione abbia messo a disposizione degli Stati membri in tempo utile prima dell'inizio del periodo di riferimento tutte le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari alla compilazione di dette statistiche. L'importo da sospendere non supera l'1,5 % delle spese per le quali non sono state presentate in tempo le pertinenti statistiche. Nell'applicare la sospensione, la Commissione agisce nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto dell'entità del ritardo. In particolare, si prende in considerazione se la presentazione tardiva delle informazioni metta a rischio il meccanismo annuale di discarico del bilancio. Prima di sospendere i pagamenti mensili la Commissione ne dà comunicazione scritta allo Stato membro interessato. La Commissione rimborsa gli importi sospesi quando riceve le informazioni statistiche dagli Stati membri interessati, a condizione che le date delle ricevute non siano posteriori al 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 43

Entrate a destinazione specifica

1.  Sono entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012:

a) gli importi che, in applicazione dell'articolo 40 e dell'articolo 51 per quanto riguarda le spese del FEAGA e degli articoli 52 e 54, devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi;

b) gli importi riscossi o recuperati in applicazione della parte II, titolo I, capo III, sezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c) gli importi riscossi in seguito all'imposizione di sanzioni in conformità delle norme specifiche previste dalla legislazione agricola settoriale, tranne ove tale legislazione preveda espressamente che detti importi possono essere trattenuti dagli Stati membri;

d) gli importi corrispondenti a sanzioni applicate in conformità delle regole di condizionalità stabilite nel titolo VI, capo II, per quanto riguarda la spesa del FEAGA;

▼C1

e) gli importi corrispondenti a incameramenti di cauzioni, di fideiussioni o di garanzie costituite a norma del diritto dell'Unione adottato nel quadro della PAC, escluso lo sviluppo rurale, e in seguito incamerate. Tuttavia le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri.

▼B

2.  Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzazione, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR.

3.  Il presente regolamento si applica mutatis mutandis alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1.

4.  Per quanto riguarda il FEAGA, alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica contemplate dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 170 e 171 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 44

Contabilità separata

Ogni organismo pagatore tiene una contabilità separata degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per i Fondi.

Articolo 45

Misure di informazione

1.  La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 6, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo.

Le informazioni fornite devono essere coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire un quadro generale fedele della PAC.

2.  Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:

a) programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;

b) attività intraprese su iniziativa della Commissione.

Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione.

Per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera b) la Commissione può essere assistita da esperti esterni.

Le misure di cui al primo comma contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

3.  Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione pubblica un invito presentare proposte alle condizioni definite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4.  Le misure previste e attuate a norma del presente articolo sono comunicate al comitato di cui all'articolo 116, paragrafo 1.

5.  La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 46

Poteri della Commissione

1.  Per tener conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione all'atto della realizzazione dei pagamenti in base alle dichiarazioni di spese trasmesse dagli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 relativi alle condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito dei Fondi.

2.  Ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 del presente regolamento in merito al metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi.

3.  Per verificare la coerenza dei dati comunicati dagli Stati membri in merito alle spese o di altre informazioni previste dal presente regolamento, in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicare informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 102, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 sul rinvio dei pagamenti mensili agli Stati membri di cui all'articolo 42 in relazione alle spese nell'ambito del FEAGA e sulle condizioni che disciplinano la riduzione o sospensione da parte della Commissione dei pagamenti intermedi agli Stati membri nell'ambito del FEASR di cui a tale articolo.

4.  Nell'applicazione dell'articolo 42, al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 recanti norme riguardanti:

a) l'elenco di misure a cui si applica l'articolo 42;

b) il tasso di sospensione dei pagamenti di cui allo stesso articolo.

5.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano ulteriori particolari circa l'obbligo stabilito dall'articolo 44, insieme alle condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

6.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:

a) il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dai Fondi;

b) le condizioni e le modalità di esecuzione della procedura di disimpegno automatico;

c) la procedura e altri dettagli pratici per il corretto funzionamento del meccanismo previsto nell'articolo 42.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.



CAPO IV

Liquidazione contabile



Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 47

Controlli effettuati in loco dalla Commissione

1.  Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o dell'articolo 287 TFUE, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 TFUE o in base al regolamento (Euratom,CE) n. 2185/96 del Consiglio ( 30 ), la Commissione può organizzare controlli in loco negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare:

a) la conformità delle prassi amministrative alle norme dell'Unione;

b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;

c) le modalità secondo le quali sono realizzate e controllate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;

d) il rispetto, da parte di un organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la corretta applicazione da parte dello Stato membro delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5.

Le persone autorizzate dalla Commissione dell'esecuzione per suo conto dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

I poteri di effettuare controlli in loco non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dal diritto nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 ( 31 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e (Euratom, CE) n. 2185/96, le persone autorizzate dalla Commissione ad intervenire per suo conto non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi del diritto dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

2.  La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo, tenendo conto dell'onere dell'organizzazione dei controlli sugli organismi pagatori sotto il profilo amministrativo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa autorizzate a intervenire per suo conto.

Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.

Articolo 48

Accesso alle informazioni

1.  Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento dei Fondi e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento unionale, compresi i controlli in loco.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti giuridici dell'Unione inerenti alla PAC, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.

3.  Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità constatate e sui sospetti casi di frode e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi ai sensi della sezione III del presente capo.

Articolo 49

Accesso ai documenti

Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dal diritto dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione. Tali documenti giustificativi possono essere conservati elettronicamente alle condizioni stabilite dalla Commissione in base all'articolo 50, paragrafo 2.

Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'autorizzazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

Articolo 50

Poteri della Commissione

1.  Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti i controlli in loco e l'accesso ai documenti e all'informazione di cui al presente capo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 intesi a integrare gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare a norma del presente capo.

2.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:

a) le procedure relative agli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli previsti dal presente capo;

b) le procedure relative agli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli articoli 47 e 48;

c) le procedure e le altre modalità pratiche relative all'obbligo di notifica di cui all'articolo 48, paragrafo 3;

d) le condizioni applicabili alla conservazione dei documenti giustificativi di cui all'articolo 49, compresa la forma e la durata dell'archiviazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.



Sezione II

Liquidazione

Articolo 51

Liquidazione contabile

Anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti. Tali atti di esecuzione riguardano la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 52.

Essi sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

Articolo 52

Verifica di conformità

1.  Qualora constati che le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 non sono state eseguite in conformità del diritto dell'Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa unionale e nazionale applicabile, come previsto all'articolo 85 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento unionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

2.  La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità della non conformità constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo di infrazione, nonché del danno finanziario causato all'Unione. Essa basa l'esclusione sull'identificazione di importi indebitamente spesi e, se questi non possono essere identificati se non con uno sforzo sproporzionato, può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie. Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo quando, date le caratteristiche del caso o perché lo Stato membro non ha fornito alla Commissione le informazioni necessarie, non sia possibile mediante uno sforzo proporzionato identificare con maggiore precisione il danno finanziario causato all'Unione.

3.  Prima dell'adozione di una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato formano oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. A questo punto della procedura agli Stati membri è data la possibilità di dimostrare che la portata reale dell'inosservanza è inferiore alla valutazione della Commissione.

In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare, entro un termine di quattro mesi, le posizioni delle parti. L'esito di tale procedura forma oggetto di una relazione presentata alla Commissione. La Commissione tiene conto delle raccomandazioni in essa contenute prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento e motiva la sua eventuale decisione di non seguire tali raccomandazioni.

4.  Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

a) le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;

b) le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all'articolo 5, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;

c) le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 5, diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato i risultati delle proprie ispezioni.

5.  Il paragrafo 4 non si applica in caso di:

a) irregolarità di cui alla sezione III del presente capo;

b) aiuti nazionali per i quali è stata avviata dalla Commissione la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE o infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro interessato una lettera di costituzione in mora in conformità dell'articolo 258 TFUE;

c) mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo V, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro i risultati delle proprie ispezioni entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.

Articolo 53

Poteri della Commissione

1.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti l'attuazione:

a) della liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare;

b) della verifica di conformità di cui all'articolo 52 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista nel medesimo articolo, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione dell'organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro.

2.  Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

3.  Per consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire l'applicazione efficace delle disposizioni relative alla verifica di conformità di cui all'articolo 52, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 115, i criteri e la metodologia per applicare rettifiche.



Sezione III

Irregolarità

Articolo 54

Disposizioni comuni

1.  Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.

2.  Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato e il 50 % è a carico del bilancio dell'Unione, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 58.

Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara ai Fondi, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà del termine originario.

3.  Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta se:

i) l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 100 EUR; o

ii) l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 150 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali.

b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Qualora la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli importi pendenti siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell'Unione.

4.  Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv). La Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti a seguito dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 51.

▼C1

5.  Purché abbia seguito la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti di esecuzione che escludano dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell'Unione europea nei seguenti casi:

▼B

a) se lo Stato membro non ha rispettato il termine di cui al paragrafo 1;

b) se ritiene che la decisione di non portare avanti il procedimento di recupero adottata da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 non sia giustificata;

c) se ritiene che una irregolarità o il mancato recupero siano imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un altro servizio od organismo dello Stato membro.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

Articolo 55

Disposizioni specifiche per il FEAGA

Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.

All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può trattenerne il 20 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

Articolo 56

Disposizioni specifiche per il FEASR

Ove siano rilevate irregolarità o negligenze nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati soltanto per un intervento previsto dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di interventi che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria. Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell'Unione.

Articolo 57

Poteri della Commissione

1.  Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti le condizioni per il recupero dei pagamenti indebiti e dei relativi interessi, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 115, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

2.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

a) le procedure per il recupero dei pagamenti indebiti e degli interessi di cui alla presente sezione e per tenere la Commissione informata dei recuperi pendenti;

b) la forma delle notifiche e delle comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui alla presente sezione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.



TITOLO V

SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI



CAPO I

Norme generali

Articolo 58

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.  Gli Stati membri adottano, nell'ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare allo scopo di:

a) accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai Fondi;

b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;

c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;

d) imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in sua mancanza, alla normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;

e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

2.  Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.

3.  Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle regole dell'Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili.

4.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo con riguardo a quanto segue:

a) le procedure, i termini e lo scambio di informazioni in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2;

b) le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui al paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 59

Principi generali dei controlli

1.  Salvo se altrimenti previsto, il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 58, paragrafo 2, comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato da controlli in loco.

2.  Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte scelta in modo casuale al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che miri ai settori in cui il rischio di errori è più elevato.

3.  L'autorità responsabile redige una relazione su ciascun controllo in loco.

4.  Se del caso, tutti i controlli in loco previsti dalle regole dell'Unione riguardo all'aiuto fornito nel settore dell'agricoltura e al sostegno allo sviluppo rurale sono eseguiti nello stesso momento.

5.  Gli Stati membri garantiscono un livello minimo di controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi, aumentando tale livello, se necessario. Gli Stati membri possono ridurre tale livello minimo in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e qualora i tassi di errore si mantengano a un livello accettabile.

6.  Le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente, in conformità delle norme di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera h).

7.  Salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

Articolo 60

Clausola di elusione

Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

Articolo 61

Compatibilità dei regimi di sostegno ai fini dei controlli nel settore vitivinicolo

Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri assicurano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali regimi siano compatibili con il sistema integrato di cui al capo II del presente titolo per quanto riguarda i seguenti elementi:

a) la banca dati informatizzata;

b) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;

c) i controlli amministrativi.

Le procedure permettono il funzionamento comune o lo scambio di dati con il sistema integrato.

Articolo 62

Competenze della Commissione in materia di controlli

1.  Per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 115, che stabiliscano, laddove lo richieda la corretta gestione del sistema, requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali e in particolare a quelle definite dal regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 32 ).

2.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo e, in particolare:

a) norme sui controlli amministrativi e i controlli in loco che gli Stati membri sono tenuti a realizzare per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall'applicazione del diritto dell'Unione;

b) norme sul livello minimo dei controlli in loco e l'obbligo di aumentarli o la possibilità di ridurli di cui all'articolo 59, paragrafo 5;

c) norme e metodi applicabili alla notifica delle verifiche e dei controlli svolti e dei relativi risultati;

d) le autorità competenti dell'esecuzione dei controlli di conformità, nonché il contenuto, la frequenza e la fase di commercializzazione a cui si devono applicare i controlli medesimi;

▼C1

e) per la canapa di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1307/2013, disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;

▼B

f) per il cotone di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1307/2013, un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;

g) nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;

h) i casi in cui le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione, come previsto all'articolo 59, paragrafo 6;

i) le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato, nonché il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 63

Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative

1.  Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1307/2013 non sono assegnati o sono revocati.

2.  Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli Stati membri impongono sanzioni amministrative, conformemente alle norme stabilite negli articoli 64 e 77. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni di cui agli articoli da 91 a 101 del titolo VI.

3.  Fatto salvo l'articolo 54, paragrafo 3, gli importi, inclusi i relativi interessi, e i diritti all'aiuto corrispondenti alle revoche di cui al paragrafo 1 o alle sanzioni di cui al paragrafo 2 sono integralmente recuperati.

4.  La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 115 che stabiliscono le condizioni della revoca parziale o totale di cui al paragrafo 1.

5.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche particolareggiate riguardanti:

a) l'applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale di cui al paragrafo 1;

b) il recupero dei pagamenti indebiti e delle sanzioni e i diritti all'aiuto indebitamente assegnati e l'applicazione degli interessi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 64

Applicazione di sanzioni amministrative

1.  Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63, paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di mancata osservanza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola, ad eccezione di quelli di cui agli articoli da 67 a 78 del capo II del presente titolo e agli articoli da 91 a 101 del titolo VI e di quelli soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 89, paragrafi 3 e 4.

2.  Non sono imposte sanzioni amministrative:

a) se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;

b) se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6;

c) se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;

d) se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza agli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;

e) se l'inadempienza è di scarsa entità, anche qualora sia espressa sotto forma di soglia, che deve essere fissata dalla Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b);

f) altri casi in cui l'imposizione di una sanzione non è appropriata, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 6, lettera b).

3.  Le sanzioni amministrative possono essere applicate al beneficiario dell'aiuto o del sostegno e ad altre persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi stabiliti nelle norme di cui al paragrafo 1.

4.  Le sanzioni amministrative possono assumere una delle seguenti forme:

a) riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento interessata dall'inadempienza o ad ulteriori domande; tuttavia per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, ciò lascia impregiudicata la possibilità di sospendere l'aiuto o il sostegno se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro un termine ragionevole;

b) pagamento di un importo calcolato sulla base dell'ammontare e/o del periodo di tempo interessato dall'inadempienza o entrambi;

c) sospensione o revoca di un'approvazione, di un riconoscimento o di un'autorizzazione;

d) mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno oppure ad un'altra misura in questione o del diritto di beneficiarne.

5.  Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:

a) l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a) non supera il 200 % dell'importo della domanda di aiuto o della domanda di pagamento;

b) in deroga alla lettera a), per quanto riguarda lo sviluppo rurale, l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a), non supera il 100 % dell'importo ammissibile;

c) l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera b), non supera un importo paragonabile alla percentuale di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

d) la sospensione, la revoca o l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), possono essere fissate per un massimo di tre anni consecutivi, rinnovabili in caso di nuova inadempienza.

6.  Al fine di tenere conto dell'effetto dissuasivo di oneri e sanzioni da imporre, da un lato, e delle caratteristiche specifiche di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno contemplata nella legislazione settoriale agricola, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 che:

a) identifichino dall'elenco di cui al paragrafo 4 ed entro i limiti stabiliti nel paragrafo 5, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, la sanzione amministrativa e il tasso specifico che devono imporre gli Stati membri, anche in casi di inadempienza non quantificabile;

b) identifichino i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f).

7.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche dettagliate per l'attuazione uniforme del presente articolo e, in particolare:

a) norme sull'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative;

b) norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza, compresa la fissazione di una soglia quantitativa espressa come valore nominale o percentuale dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che tuttavia non può essere inferiore all'1 %; per quanto riguarda l'aiuto o il sostegno allo sviluppo rurale, tale soglia non è inferiore al 3 %;

c) le norme che individuano i casi in cui, a causa della natura delle sanzioni, gli Stati membri possono trattenere le sanzioni recuperate.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 65

Sospensione dei pagamenti agli Stati membri in casi specifici contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013

1.  Nei casi in cui il regolamento (UE) n. 1308/2013 faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro un termine predeterminato, informazioni specifiche e gli Stati membri non trasmettano informazioni, non le trasmettano entro tale termine o trasmettano informazioni inesatte, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18 a condizione che abbia messo a disposizione degli Stati membri in tempo utile le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari. L'importo da sospendere è correlato alle spese per le misure di mercato per le quali l'informazione richiesta non è stata presentata, non è stata presentata nei termini oppure non è corretta.

2.  Per rispettare il principio di proporzionalità nell'applicazione del paragrafo 1, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardo alle misure di mercato che rientrano nella sospensione e il tasso e il periodo di sospensione dei pagamenti di cui al paragrafo 1.

3.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate riguardanti la procedura e altre disposizioni di natura pratica per il corretto funzionamento della sospensione dei pagamenti mensili di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 66

Cauzioni

1.  Qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola gli Stati membri richiedono il deposito di una cauzione a garanzia che, in caso di mancato rispetto di un particolare obbligo previsto da tale legislazione settoriale agricola, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata.

2.  Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, in caso di mancata esecuzione o di esecuzione parziale di un determinato obbligo.

3.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 115 che stabiliscano norme che garantiscono un trattamento non discriminatorio, la parità e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione e:

a) che specifichino il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo;

b) che individuino le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione;

c) che stabiliscano le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore e le condizioni di deposito e di svincolo della cauzione;

d) che stabiliscano le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione in relazione al pagamento di anticipi;

e) che stabiliscano le conseguenze della violazione degli obblighi per i quali una cauzione è stata costituita, ai sensi del paragrafo 1, compreso l'incameramento delle cauzioni, il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche e nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni, tenuto conto della natura degli obblighi, del quantitativo per il quale l'obbligo è stato violato, dell'entità del superamento del termine entro il quale l'obbligo avrebbe dovuto essere rispettato e del momento in cui è stata fornita la prova che l'obbligo è stato rispettato.

4.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:

a) la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposito della cauzione, per la sua accettazione e per la sostituzione della cauzione originaria;

b) le procedure per lo svincolo della cauzione;

c) le comunicazioni che incombono agli Stati membri e alla Commissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.



CAPO II

Sistema integrato di gestione e di controllo

Articolo 67

Ambito di applicazione e termini usati

1.  In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato").

2.  Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno concesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, ove applicabile, dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il presente capo non si applica, tuttavia, alle misure di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, né alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.

3.  Nella misura necessaria, il sistema integrato si applica anche al controllo della condizionalità di cui al titolo VI.

4.  Ai fini del presente capo si intende per:

a)

"parcella agricola" : una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata; fermi restando criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole adottati dagli Stati membri;

►C1  b)

"pagamento diretto per superficie" : il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie e il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013, ◄ il pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, dove il sostegno è versato per ettaro, il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2, il regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 33 ), dove il sostegno è versato per ettaro, e misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 34 ), dove il sostegno è versato per ettaro.

Articolo 68

Elementi del sistema integrato

1.  Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

a) una banca dati informatizzata;

b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;

c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;

d) domande di aiuto e domande di pagamento;

e) un sistema integrato di controllo;

f) un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento.

2.  Laddove applicabile, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 35 ) e del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio ( 36 ).

3.  Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e utilizzare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

4.  Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli richiesti a norma del presente regolamento.

Articolo 69

Banca dati informatizzata

1.  Nella banca dati informatizzata ("la banca dati") sono registrati, per ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, i dati ricavati dalle domande di aiuto e di pagamento.

La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione in corso, nonché ai dieci anni precedenti. Laddove il livello di sostegno degli agricoltori è determinato in base a dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a decorrere dal 2000, la banca dati consente anche la consultazione di dati relativi a tali anni. Essa consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi e, per i dati relativi alle "superfici a pascolo permanente" quali definite nell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione ( 37 ), nella sua versione originale e, per i dati relativi ai "prati e pascoli permanenti" quali definiti nell'articolo 4, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, essa consente la consultazione diretta e immediata dalla banca dati almeno in relazione agli ultimi cinque anni civili consecutivi.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 o successivamente sono tenuti ad assicurare la consultazione dei dati soltanto a decorrere dall'anno della loro adesione.

2.  Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le medesime e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del loro territorio e siano tra loro compatibili al fine di consentire verifiche incrociate.

Articolo 70

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

1.  Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe, documenti catastali o altri riferimenti cartografici. Le tecniche utilizzate si basano su un sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000 e, dal 2016, su scala 1:5 000 , tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella. Ciò è stabilito conformemente alle norme esistenti dell'Unione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono continuare a fare ricorso a queste tecniche, comprese le ortoimmagini aeree o spaziali; si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000 a partire dal 2016 ove siano state acquisite in base a contratti a lungo termine concordati prima del novembre 2012.

2.  Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle parcelle agricole contenga un livello di riferimento per contemplare le aree di interesse ecologico. Tale livello di riferimento comprende in particolare i pertinenti impegni specifici e/o i regimi di certificazione ambientale di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 equivalenti alle prassi di cui all'articolo 46 di tale regolamento, prima che i moduli di domanda di cui all'articolo 72 del presente regolamento per i pagamenti per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui agli da 43 a 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 siano forniti per l'anno di domanda 2018 al più tardi.

Articolo 71

Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

1.  Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti e le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

2.  Il sistema di cui al paragrafo 1 consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.

Articolo 72

Domande di aiuto e domande di pagamento

►C1  1.  Ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali, ◄ che indica, a seconda dei casi:

a) tutte le parcelle agricole dell'azienda, nonché la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2;

b) i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;

c) ogni altra informazione prevista dal presente regolamento o richiesta per l'attuazione della corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta dallo Stato membro interessato.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti per superficie, ciascuno Stato membro determina la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto. Tale dimensione minima non supera tuttavia 0,3 ettari.

2.  In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono decidere che le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, posto che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione.

3.  Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse.

Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto e le domande di pagamento:

a) siano valide se il beneficiario conferma l'assenza di modifiche rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento dell'anno precedente;

b) indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento presentate per l'anno precedente.

Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati.

4.  Gli Stati membri possono disporre che una domanda unica copra più o tutti i regimi di sostegno e più o tutte le misure di sostegno di cui all'articolo 67 o altri regimi di sostegno e misure.

5.  In deroga al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ( 38 ), il calcolo della data per la presentazione o la modifica di una domanda di aiuto, di una domanda di pagamento o di qualsiasi documento giustificativo, contratto o dichiarazione di cui al presente capo è adeguato ai requisiti specifici del sistema integrato. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardo alle norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l'ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica.

Articolo 73

Sistema di identificazione dei beneficiari

Il sistema unico per la registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, garantisce l'identificazione di tutte le domande di aiuto e di pagamento presentate dallo stesso beneficiario.

Articolo 74

Verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni

1.  In conformità dell'articolo 59, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi autorizzati a intervenire per proprio conto, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.

2.  Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari.

3.  Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).

4.  In caso di mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità si applica l'articolo 63.

Articolo 75

Pagamento ai beneficiari

1.  I pagamenti nell'ambito dei regimi e delle misure di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1o dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo.

Tali pagamenti sono versati in un massimo di due rate nel corso di tale periodo.

In deroga al primo e al secondo comma, anteriormente al 1o dicembre e non prima del 16 ottobre, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti e fino al 75 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2,.

Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, il presente paragrafo si applica nel rispetto delle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2018, tranne per quanto riguarda il versamento di anticipi fino al 75 % previsto nel terzo comma del presente paragrafo.

2.  I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 74.

In deroga al primo comma, gli anticipi per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, possono essere versati una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 59, paragrafo 1.

3.  In casi di emergenza, la Commissione adotta atti di esecuzione per risolvere problemi specifici in relazione all'applicazione del presente articolo, purché essi siano necessari e giustificabili. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 76

Poteri delegati

1.  Per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardanti:

a) le definizioni specifiche necessarie per garantire un'attuazione armonizzata del sistema integrato oltre a quelle previste nel regolamento (UE) n. 1307/2013 e nel regolamento (UE) n. 1305/2013;

b) riguardo agli articoli da 67 a 75, norme in merito a ulteriori misure necessarie per garantire la conformità alle esigenze di controllo stabilite nel presente regolamento o nella legislazione agricola settoriale che gli Stati membri debbano adottare nei confronti di produttori, servizi, organismi, organizzazioni o altri operatori, quali macelli o associazioni coinvolte nella procedura di concessione degli aiuti, se il presente regolamento non prevede pertinenti sanzioni amministrative; tali misure seguono per quanto possibile, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di sanzioni stabilite nell'articolo 77.

2.  Per garantire una corretta distribuzione dei fondi connessi alle domande di aiuto di cui all'articolo 72 ai beneficiari che ne hanno diritto e per permettere di accertare che i medesimi abbiano rispettato i relativi obblighi, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115, riguardanti:

a) le caratteristiche di base, le norme tecniche, comprese quelle per l'aggiornamento delle parcelle di riferimento, i margini di tolleranza adeguati tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella, comprese norme sull'inclusione degli elementi caratteristici del paesaggio situati in prossimità di una parcella, e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 e per l'identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 73;

b) gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 71;

c) norme per la definizione della base di calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengono elementi caratteristici del paesaggio o alberi; tali norme consentono agli Stati membri, per le superfici investite a pascolo permanente, di considerare che gli elementi caratteristici del paesaggio e gli alberi sparsi, la cui superficie totale non superi una determinata percentuale della parcella di riferimento, fanno automaticamente parte della superficie ammissibile senza il requisito di effettuare una loro mappatura a tal fine.

Articolo 77

Applicazione di sanzioni amministrative

1.  Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63, paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di inadempienza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione delle norme sul sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

2.  Non sono imposte sanzioni amministrative:

a) se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;

b) se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6;

c) se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;

d) se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;

e) se l'inadempienza è di scarsa entità, anche qualora espressi sotto forma di soglia, secondo la definizione che verrà adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b);

f) altri casi in cui l'imposizione di una sanzione non è appropriata, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b).

3.  Si possono imporre sanzioni amministrative al beneficiario dell'aiuto o del sostegno, compresi i gruppi o le associazioni degli stessi, vincolati dagli obblighi stabiliti nelle norme di cui al paragrafo 1.

4.  Le sanzioni amministrative possono assumere le seguenti forme:

a) riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno versato o da versare in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento interessate dall'inadempienza e/o in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento per gli anni precedenti o successivi;

b) pagamento di un importo calcolato sulla base della quantità e/o del tempo interessati dall'inadempienza;

c) mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione.

5.  Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:

a) l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera a), non supera il 100 % degli importi delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

b) l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera b) non supera il 100 % dell'importo delle domande di aiuto o delle domande di pagamento cui si applica la sanzione;

c) l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettera c) può essere fissata per un massimo di tre anni consecutivi, applicabili nuovamente in caso di nuova inadempienza.

6.  Nonostante i paragrafi 4 e 5, per quanto riguarda il pagamento di cui al titolo III, capo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013, le sanzioni amministrative assumono la forma di una riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi di tale regolamento.

Le sanzioni amministrative di cui al presente paragrafo sono proporzionali e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento interessati.

L'importo di tali sanzioni amministrative per un certo anno non supera lo 0 % per i primi due anni di applicazione del titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (anni di domanda 2015 e 2016), il 20 % per il terzo anno di applicazione (anno di domanda 2017) e il 25 % a partire dal quarto anno di applicazione (anno di domanda 2018), dell'importo del pagamento di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni per tale pagamento.

7.  Per tenere conto dell'effetto dissuasivo delle sanzioni da imporre, da un lato, e delle caratteristiche specifiche di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 che:

▼C1

a) identificano, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, la sanzione amministrativa dall'elenco di cui al paragrafo 4 e nei limiti di cui ai paragrafi 5 e 6, e determinano il tasso specifico che devono imporre gli Stati membri, anche in casi di inadempienza non quantificabile;

▼B

b) identificano i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f).

8.  Al fine di armonizzare l'attuazione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche dettagliate in merito a:

a) l'applicazione e il calcolo di tali sanzioni amministrative;

b) le norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza ritenuta di scarsa rilevanza compreso per quanto riguarda la fissazione di una soglia quantitativa, espressa come valore nominale e/o come percentuale dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che non può essere inferiore allo 0,5 %.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 78

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

a) gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi della banca dati informatizzata di cui all'articolo 69;

b) norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento di cui all'articolo 72, nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi;

c) norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco;

d) le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del presente capo;

e) norme per i casi di trasferimento di aziende accompagnato dal trasferimento di obblighi non ancora soddisfatti connessi all'ammissibilità dell'aiuto di cui trattasi;

f) norme sul pagamento degli anticipi di cui all'articolo 75.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.



CAPO III

Controllo delle operazioni

Articolo 79

Ambito di applicazione e definizioni

1.  Il presente capo stabilisce norme specifiche sul controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAGA sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti ("imprese").

2.  Il presente capo non si applica alle misure che rientrano nel sistema integrato di cui al capo II del presente titolo. Per rispondere ai cambiamenti nella normativa settoriale agricola e assicurare l'efficienza del sistema delle verifiche ex post previste dal presente capo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 intesi a stabilire l'elenco delle misure che, a causa delle loro caratteristiche ed esigenze di controllo non sono adatte a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali e, pertanto, non devono essere soggette a tali controlli a norma del presente capo.

3.  Ai fini del presente capo si intende per:

a)

"documento commerciale" : il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all'attività professionale dell'impresa, nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;

b)

"terzi" : ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA.

Articolo 80

Controlli ad opera degli Stati membri

1.  Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto, tra l'altro, dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio.

2.  In casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese, nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 81.

3.  I controlli effettuati in applicazione del presente capo non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli articoli 47 e 48.

Articolo 81

Obiettivi dei controlli

1.  L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:

a) raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;

b) se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;

c) raffronto con la contabilità dei flussi finanziari determinati o derivanti dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA e

d) verifiche a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.

2.  In particolare, qualora le imprese abbiano l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità di disposizioni unionali o nazionali, il controllo di tale contabilità comprende, nei casi appropriati, il raffronto della stessa con i documenti commerciali e, se del caso, con le quantità detenute in magazzino.

3.  Nella selezione delle operazioni da controllare si tiene pienamente conto del grado di rischio.

Articolo 82

Accesso ai documenti commerciali

1.  I responsabili delle imprese, o un terzo, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto.

2.  Gli agenti incaricati del controllo o le persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.

3.  Qualora, nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente capo, i documenti commerciali conservati dall'impresa siano giudicati inidonei a fini ispettivi, è richiesto all'impresa di tenere in futuro i documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore interessato.

Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti.

Qualora tutti i documenti commerciali, o parte di essi, da verificare ai sensi del presente capo si trovino presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata come l'impresa controllata, sia all'interno che al di fuori del territorio dell'Unione, l'impresa controllata mette tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo e a una data definiti dagli Stati membri responsabili dell'esecuzione del controllo.

4.  Gli Stati membri si assicurano che gli agenti incaricati dei controlli abbiano il diritto di sequestrare o di far sequestrare i documenti commerciali. Questo diritto è esercitato nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia e non pregiudica l'applicazione delle regole di procedura penale in materia di sequestro dei documenti.

Articolo 83

Assistenza reciproca

1.  Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:

a) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;

b) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo.

La Commissione può coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri.

2.  Durante i primi tre mesi successivi all'esercizio finanziario FEAGA in cui è stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.

3.  Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell'articolo 80 richieda informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all'articolo 81, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.

Si dà seguito a una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre.

Articolo 84

Programmazione

1.  Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che intendono effettuare conformemente all'articolo 80 nel periodo di controllo successivo.

2.  Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma di cui al paragrafo 1 e precisano:

a) il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto dei relativi importi;

b) i criteri seguiti nell'elaborazione del programma.

3.  I programmi stabiliti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.

4.  Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis alle modifiche del programma effettuate dagli Stati membri.

5.  La Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l'inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno Stato membro.

6.  Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore a 40 000  EUR sono controllate in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto al paragrafo 1, o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma. Per tener conto degli sviluppi economici, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 intesi a modificare il limite di 40 000  EUR.

Articolo 85

Servizi speciali

1.  In ciascuno Stato membro un servizio speciale è incaricato di seguire l'applicazione del presente capo. Tale servizio è competente in particolare:

a) dell'esecuzione dei controlli previsti nel presente capo a cura di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio o

b) del coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente capo siano ripartiti fra il servizio speciale e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.

2.  Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono.

3.  Per garantire la corretta applicazione del presente capo, il servizio speciale di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie ed è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all'espletamento dei compiti di cui al presente capo.

4.  Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti dal presente capo.

Articolo 86

Relazioni

1.  Anteriormente al 1o gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull'applicazione del presente capo.

2.  Gli Stati membri e la Commissione intrattengono un regolare scambio di opinioni in merito all'applicazione del presente capo.

Articolo 87

Accesso all'informazione e controlli della Commissione

1.  Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente capo, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.

2.  I controlli di cui all'articolo 80 sono effettuati da agenti dello Stato membro. Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali. Tuttavia essi hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.

3.  Qualora i controlli si svolgano secondo le modalità di cui all'articolo 83, gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare, con il consenso dello Stato membro richiesto, ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro.

Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto sono, in qualsiasi momento, in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto.

4.  Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3 si astengono dal partecipare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservano ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro interessato. Hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.

Articolo 88

Poteri della Commissione

▼C1

Laddove necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme per l'applicazione uniforme nell'Unione del presente capo, in particolare con riferimento a quanto segue:

▼B

a) l'esecuzione del controllo di cui all'articolo 80 per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario di controllo;

b) la conservazione dei documenti commerciali e i tipi di documenti da tenere o i dati da registrare;

c) l'esecuzione e il coordinamento delle azioni congiunte di cui all'articolo 83, paragrafo 1;

d) dettagli e specifiche concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentazione delle domande, il contenuto, la forma e i mezzi di comunicazione, presentazione e scambio delle informazioni nell'ambito del presente capo;

e) le condizioni e i mezzi di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione, da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri, delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento;

f) le responsabilità del servizio speciale di cui all'articolo 85;

g) il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 86.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.



CAPO IV

Altre disposizioni su controlli e sanzioni

Articolo 89

Altri controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione

▼C1

1.  Gli Stati membri adottano provvedimenti atti a garantire che i prodotti di cui all'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non etichettati in conformità delle disposizioni di tale regolamento non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato.

▼B

2.  Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione, le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 189, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono sottoposte a controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo siano soddisfatte.

3.  Gli Stati membri eseguono controlli, in base ad un'analisi dei rischi, per verificare la conformità dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013 alle norme di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I, del medesimo regolamento e applicano, se del caso, sanzioni amministrative.

4.  Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati sulla base dell'articolo 64, in caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive. Tali sanzioni non si applicano nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, e se l'inadempienza è di scarsa entità.

5.  Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 115 recanti:

a) norme per la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri:

b) norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;

c) norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri;

6.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie per:

a) le procedure riguardanti le banche dati degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi;

b) le procedure riguardanti la cooperazione e assistenza tra autorità e organismi di controllo;

c) in relazione all'obbligo di cui al paragrafo 3, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, nonché al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione cui tali controlli si devono applicare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 90

Controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.  Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di effettuare i controlli dell'adempimento degli obblighi stabiliti nella parte II, titolo II, capo I, sezione II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 39 ) e garantiscono il diritto degli operatori che soddisfano tali obblighi ad essere coperti da un sistema di controlli.

3.  All'interno dell'Unione la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata dalla competente autorità di cui al paragrafo 2, oppure da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento.

4.  La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:

a) le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

b) norme sull'autorità responsabile della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, anche nei casi in cui la zona geografica è situata in un paese terzo;

c) le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette;

d) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.



TITOLO VI

CONDIZIONALITÀ



CAPO I

Ambito di applicazione

Articolo 91

Principio generale

1.  Al beneficiario di cui all'articolo 92 che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dall'articolo 93 è applicata una sanzione amministrativa.

2.  La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario; e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:

a) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario;

b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.

Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, tale sanzione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3.  Ai fini del presente titolo si intende per:

a)

"azienda" : tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui all'articolo 92, situate all'interno del territorio dello stesso Stato membro;

b)

"criterio" : ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione citate nell'allegato II per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.

Articolo 92

Beneficiari interessati

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013. La sanzione prevista in tale articolo non si applica inoltre al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 93

Regole di condizionalità

1.  Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori:

a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;

b) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali.

c) benessere degli animali.

2.  Gli atti giuridici di cui all'allegato II riguardante i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri.

3.  Inoltre, per il 2015 e il 2016, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Gli Stati membri che erano membri dell'Unione il 1o gennaio 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. Gli Stati membri che sono diventati membri dell'Unione nel 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1o maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1o gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Croazia provvede affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1o luglio 2013 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.

4.  Per tener conto del paragrafo 3, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 recanti norme riguardanti il mantenimento dei pascoli permanenti, in particolare dirette a garantire l'adozione di misure per il mantenimento dei pascoli permanenti a livello degli agricoltori, compresi gli obblighi individuali da rispettare, come l'obbligo di riconvertire le superfici in pascoli permanenti qualora si constati una diminuzione della percentuale di terre investite a pascoli permanenti.

Al fine di assicurare una corretta applicazione degli obblighi degli Stati membri da un lato e dei singoli agricoltori dall'altro, per quanto riguarda il mantenimento dei pascoli permanenti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 per stabilire le condizioni e i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere.

5.  Ai fini dei paragrafi 3 e 4, si intende per "pascolo permanente" il pascolo quale definito all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 nella sua versione originale.

Articolo 94

Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.

Gli Stati membri non possono definire criteri minimi che non siano previsti nell'allegato II.

Articolo 95

Informazione dei beneficiari

Gli Stati membri forniscono ai beneficiari interessati, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco dei criteri e delle norme da applicare a livello di azienda e informazioni chiare e precise al riguardo.



CAPO II

Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità

Articolo 96

Controlli della condizionalità

1.  Gli Stati membri si avvalgono, se del caso, del sistema integrato stabilito dal titolo V, capo II, e in particolare dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) ed f).

Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità.

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio i ( 40 ) e dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, sono compatibili con il sistema integrato di cui al titolo V, capo II, del presente regolamento.

2.  A seconda dei criteri, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono decidere di svolgere alcuni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell'ambito dei sistemi di controllo che si applicano al criterio, alla norma, all'atto o al campo di condizionalità in questione.

3.  Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo.

4.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative allo svolgimento dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al presente titolo, comprese le norme necessarie perché l'analisi dei rischi tenga conto dei seguenti fattori:

a) partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale previsto al titolo III del presente regolamento;

b) partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione qualora questo copra i requisiti e le norme in questione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 97

Applicazione della sanzione amministrativa

1.  La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile ("anno civile considerato") le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

Il disposto del primo comma si applica mutatis mutandis ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalità in qualsiasi momento nei tre anni successivi al 1o gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nell'anno che decorre dal 1o gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 ("anni considerati").

2.  In caso di cessione di superficie agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, il disposto del paragrafo 1 si applica anche se l'inadempienza di cui si tratta è il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona alla quale è direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la sanzione amministrativa si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 92 concessi o da concedere a tale persona.

Ai fini del presente paragrafo, per "cessione" si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.

3.  In deroga al paragrafo 1, e fatte salve le norme da adottare ai sensi dell'articolo 101, gli Stati membri possono decidere di non applicare sanzioni amministrative per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR.

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

4.  L'applicazione di una sanzione amministrativa non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

Articolo 98

Applicazione della sanzione amministrativa in Bulgaria, Croazia e Romania

In Bulgaria e in Romania le sanzioni amministrative di cui all'articolo 91 si applicano al più tardi a partire dal 1o gennaio 2016 per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori in materia di benessere degli animali di cui all'allegato II.

In Croazia le sanzioni di cui all'articolo 91 si applicano secondo il seguente calendario per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori (CGO) di cui all'allegato II:

a) dal 1o gennaio 2014 per i CGO da 1 a 3 e i CGO da 6 a 8;

b) dal 1o gennaio 2016 per i CGO 4, 5, 9 e 10;

c) dal 1o gennaio 2018 per i CGO da 11 a 13.

Articolo 99

Calcolo della sanzione amministrativa

1.  La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.

2.  In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5 % e, in caso di recidiva, il 15 %.

Gli Stati membri possono istituire un sistema di allerta precoce applicabile ai casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza della loro gravità, portata e durata, non determinano, in casi debitamente giustificati, una riduzione o un'esclusione. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi di questa opzione, l'autorità competente invia un'allerta precoce al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive. Qualora in un controllo successivo si stabilisca che l'inadempienza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma.

Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali determinano sempre una riduzione o un'esclusione.

Gli Stati membri possono accordare ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta precoce l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale.

3.  In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20 % e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.

4.  In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 100

Importi risultanti dalla condizionalità

Gli Stati membri possono trattenere il 25 % degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 99.

Articolo 101

Poteri della Commissione in relazione al calcolo e all'applicazione delle sanzioni amministrative

1.  Al fine di assicurare una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto e un'attuazione efficace, coerente e non discriminatoria della condizionalità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115:

a) che definiscono una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità di cui all'articolo 99 tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria;

b) che stabiliscono le condizioni per il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità, anche in caso di inadempienza direttamente attribuibile al beneficiario interessato.

2.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche particolareggiate concernenti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli da 97 a 99, anche per quanto riguarda i beneficiari che consistono in un gruppo di persone ai sensi degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.



TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMUNI



CAPO I

Comunicazioni

Articolo 102

Comunicazione di informazioni

1.  Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:

i) l'atto di riconoscimento;

ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);

iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento;

b) per gli organismi di certificazione:

i) la denominazione;

ii) l'indirizzo;

c) per le misure relative ad operazioni finanziate dai Fondi:

i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;

ii) la stima del fabbisogno finanziario per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;

iii) la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti;

iv) una sintesi annuale dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati in conformità del calendario e alle modalità stabilite nelle specifiche norme settoriali.

I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, per ogni singolo programma.

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate sulle misure adottate per l'attuazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e in merito al sistema di consulenza aziendale di cui al titolo III.

3.  Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito all'applicazione del sistema integrato di cui al titolo V, capo II. La Commissione organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

Articolo 103

Riservatezza

1.  Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle ispezioni e della liquidazione dei conti effettuate in applicazione del presente regolamento.

A tali informazioni si applicano le norme di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

2.  Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di procedimenti giudiziari, le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli previsti nel titolo V, capo III, sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni che svolgono negli Stati membri o nelle istituzioni dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento di dette funzioni.

Articolo 104

Poteri della Commissione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:

a) la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

i) le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica;

ii) la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori, nonché i risultati di tutti i controlli e di tutte le ispezioni disponibili;

iii) le relazioni di certificazione dei conti;

iv) i dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione;

v) le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dai Fondi;

vi) le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità;

vii) le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 58;

b) le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;

c) la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché i termini e i metodi per la loro comunicazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.



CAPO II

Uso dell'euro

Articolo 105

Principi generali

1.  Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

2.  I prezzi e gli importi fissati nella legislazione settoriale agricola sono espressi in euro.

Essi sono concessi e riscossi in euro negli Stati membri che hanno adottato l'euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.

Articolo 106

Tasso di cambio e fatto generatore

1.  Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro convertono in moneta nazionale i prezzi e gli importi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, attraverso un tasso di cambio.

2.  Il fatto generatore del tasso di cambio è:

a) l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi;

b) il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.

3.  Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (UE) n. 1307/2013 in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1o ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere, in casi debitamente giustificati, di effettuare la conversione in base al tasso di cambio medio stabilito dalla Banca centrale europea nel corso del mese precedente al 1o ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto. Gli Stati membri che scelgono tale opzione stabiliscono e pubblicano detto tasso medio prima del 1o dicembre dello stesso anno.

4.  Per quanto riguarda il FEAGA, al momento di redigere le dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l'euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità delle disposizioni del presente capo.

5.  Per specificare il fatto generatore di cui al paragrafo 2 o per fissarlo per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo di cui si tratta, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 recanti norme sui fatti generatori e sul tasso di cambio da utilizzare. Il fatto generatore specifico è determinato tenendo conto dei seguenti criteri:

a) effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;

b) analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili realizzate nell'ambito dell'organizzazione di mercato;

c) concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti l'organizzazione di mercato;

d) realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di cambio.

6.  Per evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall'euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari, da un lato, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell'organismo pagatore, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115, recanti norme sul tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni delle spese e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell'organismo pagatore.

Articolo 107

Misure di salvaguardia e deroghe

1.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali atti di esecuzione possono, se necessario, derogare alle norme in vigore unicamente per un periodo strettamente necessario.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Le misure di cui al primo comma sono notificate immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.

2.  Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione del diritto dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 per derogare alla presente sezione, in particolare nei casi in cui un paese:

a) ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;

b) abbia una moneta che non è quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischia di provocare distorsioni negli scambi.

Articolo 108

Uso dell'euro da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro

1.  Uno Stato membro che non abbia ha adottato l'euro, qualora decida di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, adotta le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.

2.  Lo Stato membro notifica alla Commissione le misure che intende adottare prima che le stesse entrino in vigore. Esso non può applicarle senza l'accordo previo della Commissione.



CAPO III

Relazioni e valutazione

Articolo 109

Relazione finanziaria annuale

Entro la fine di settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione dei Fondi con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Articolo 110

Monitoraggio e valutazione della PAC

1.  È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della PAC, in particolare:

a) dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013,

c) delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e

d) delle disposizioni del presente regolamento.

La Commissione monitora tali misure politiche in base alle relazioni degli Stati membri in conformità delle norme stabilite nei regolamenti di cui al primo comma. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede lo svolgimento di valutazioni periodiche di strumenti specifici.

Per garantire una misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune.

2.  I risultati delle misure della PAC di cui al paragrafo 1 sono misurati in relazione ai seguenti obiettivi:

a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;

b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;

c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un insieme di indicatori specifici per gli obiettivi di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Gli indicatori sono correlati alla struttura e agli obiettivi della politica e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica con riguardo agli obiettivi.

3.  Il quadro comune di monitoraggio e di valutazione rispecchia la struttura della PAC nel modo seguente:

a) per i pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, le misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 OCM e le disposizioni del presente regolamento, la Commissione provvede al monitoraggio di tali strumenti in base alle relazioni degli Stati membri in conformità delle norme stabilite in detti regolamenti. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede valutazioni periodiche di strumenti specifici svolte sotto la responsabilità della Commissione. Le valutazioni sono svolte tempestivamente e da valutatori indipendenti.

b) il monitoraggio e la valutazione degli interventi nell'ambito della politica di sviluppo rurale saranno effettuati conformemente agli articoli da 67 a 79 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La Commissione provvede affinché l'impatto combinato di tutti gli strumenti della PAC di cui al paragrafo 1 sia misurato e valutato con riferimento agli obiettivi comuni di cui al paragrafo 2. Le prestazioni della PAC sono misurate e valutate in base a indicatori comuni di impatto per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi comuni e in base a indicatori di risultato per quanto riguarda i relativi obiettivi specifici. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la PAC, in particolare nelle valutazioni riguardanti i programmi di sviluppo rurale, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, la Commissione elabora relazioni sulla misurazione e valutazione delle prestazioni congiunte di tutti gli strumenti della PAC.

4.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. Per quanto possibile, tali informazioni si basano su fonti di dati esistenti, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat.

La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

5.  Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione iniziale sull'applicazione del presente articolo, in cui sono anche riportati i primi risultati per quanto riguarda le prestazioni della PAC. Una seconda relazione contenente una valutazione delle prestazioni della PAC è presentata entro il 31 dicembre 2021.



CAPO IV

Trasparenza

Articolo 111

Pubblicazione dei beneficiari

1.  Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei Fondi. La pubblicazione contiene:

a) fatto salvo l'articolo 112, primo comma, del presente regolamento, il nome del beneficiario come segue:

i) nome e cognome se si tratta di una persona fisica;

ii) la ragione sociale quale registrata, se si tratta di una persona giuridica dotata di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato;

iii) nome completo dell'associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di un'associazione di persone giuridiche senza personalità giuridica propria;

b) il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;

c) gli importi del pagamento corrispondente ad ogni misura finanziata dai Fondi percepito da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario considerato;

d) la natura e la descrizione delle misure finanziate dai Fondi, a titolo delle quali è concesso il pagamento di cui alla lettera c).

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

2.  Per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti alle misure finanziate dal FEASR di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, compresi sia i contributi nazionali che unionali.

Articolo 112

Soglia

Gli Stati membri non pubblicano il nome dei beneficiari secondo le modalità previste dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma del presente regolamento nei seguenti casi:

a) per gli Stati membri che istituiscono il regime per i piccoli agricoltori previsto al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore all'importo fissato dallo Stato membro di cui all'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento;

b) per gli Stati membri che non istituiscono il regime per piccoli agricoltori previsto al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore a 1 250  EUR.

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), gli importi fissati dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e comunicati alla Commissione in applicazione di detto regolamento sono pubblicati dalla Commissione stessa in conformità delle norme adottate in virtù dell'articolo 114.

Quando applicano il disposto del primo comma del presente articolo gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e il beneficiario è identificato da un codice. Gli Stati membri decidono la forma di tale codice.

Articolo 113

Informazione dei beneficiari

Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.

Articolo 114

Poteri della Commissione

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

a) norme relative alla forma, compreso il modo di presentazione per misura, e al calendario della pubblicazione prevista dagli articoli 111 e 112;

b) norme per l'applicazione uniforme dell'articolo 113;

c) norme relative alla collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 115

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati, di cui agli articoli 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 120, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare g atti delegati, di cui agli articoli 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 120, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui agli articoli 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 120 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 120 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 116

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal "comitato dei Fondi agricoli". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Ai fini degli articoli 15, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 77, 78, 89, 90, 96, 101 e 104, per quanto riguarda le questioni concernenti i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale e/o l'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli, dal comitato per i pagamenti diretti, dal comitato per lo sviluppo rurale e/o dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituiti rispettivamente dal presente regolamento, dal regolamento (UE) n. 1307/2013, dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Riguardo agli atti di cui all'articolo 8, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 117

Trattamento e protezione dei dati personali

1.  Gli Stati membri e la Commissione raccolgono e trattano i dati personali unicamente al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo audit, nonché monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, gli obblighi di cui al titolo II, capo II, al titolo III, al titolo IV, capi III e IV, ai titoli V e VI ed al titolo VII, capo III, nonché a fini statistici, e non sottopongono tali dati ad un trattamento incompatibile con tale finalità.

2.  Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, capo III, nonché a fini statistici, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.

3.  I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.

4.  Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.

5.  Il presente articolo è subordinato agli articoli da 111 a 114.

Articolo 118

Livello di attuazione

Gli Stati membri sono competenti per l'attuazione dei programmi e l'esecuzione dei rispettivi compiti nel quadro del presente regolamento al livello che ritengono adeguato, conformemente al loro quadro istituzionale, giuridico e finanziario e subordinatamente all'osservanza del presente regolamento e di altre normative pertinenti dell'Unione.

Articolo 119

Abrogazione

1.  I regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 sono abrogati.

▼M1

Tuttavia, l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2014 e gli articoli 30 e 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle spese e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2013.

▼B

2.  I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

▼M1

Articolo 119 bis

Deroga al regolamento (UE) n. 966/2012

In deroga alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 966/2012 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, il parere dell'organismo di certificazione per l'esercizio finanziario agricolo 2014 non è necessario al fine di accertare la legittimità e la regolarità delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione.

▼B

Articolo 120

Disposizioni transitorie

▼C1

Per garantire la transizione ordinata dai regimi previsti nei regolamenti abrogati di cui all'articolo 119 a quelli stabiliti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardo ai casi in cui possono essere applicate deroghe e aggiunte alle norme previste nel presente regolamento.

▼B

Articolo 121

Entrata in vigore e applicazione

1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

▼M1

2.  Si applicano tuttavia le disposizioni seguenti:

a) gli articoli 7, 8, 16, 25, 26 e 43, a decorrere dal 16 ottobre 2013;

b) l'articolo 52, il titolo III, il titolo V, capo II, e il titolo VI, a decorrere dal 1o gennaio 2015.

3.  In deroga ai paragrafi 1 e 2:

a) gli articoli 9, 18, 40 e 51 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 16 ottobre 2013;

b) il titolo VII, capo IV, si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dall'esercizio finanziario agricolo 2014 in poi.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

INFORMAZIONE NEI SETTORI DELLA MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DELL'ADATTAMENTO AI MEDESIMI, DELLA BIODIVERSITÀ E DELLA PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3, LETTERA D)

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

 Informazioni sugli impatti previsti dei cambiamenti climatici nelle rispettive regioni, delle emissioni di gas serra delle relative pratiche agricole e del contributo del settore agricolo alla mitigazione di tali impatti attraverso migliori pratiche agricole e agroforestali e attraverso lo sviluppo di progetti di energie rinnovabili in azienda e il miglioramento dell'efficienza energetica dell'azienda agricola.

 Informazioni che aiutino gli agricoltori a pianificare il modo migliore di investire in sistemi agricoli "a prova di clima" e a individuare i fondi dell'Unione che possono utilizzare a tal fine e in particolare, informazioni sull'adattamento dei terreni agricoli alle fluttuazioni climatiche e ai cambiamenti a lungo termine, nonché informazioni sulle modalità di adozione di misure agronomiche pratiche finalizzate ad aumentare la resilienza dei sistemi agricoli alle inondazioni e ai periodi di siccità e a migliorare e ottimizzare i livelli di carbonio nel suolo.

Biodiversità

 Informazioni sulla correlazione positiva tra biodiversità e resilienza dell'agro-ecosistema, sulla diversificazione del rischio e sul collegamento tra monocolture e rischi di perdita o danni al raccolto a causa di parassiti ed eventi climatici estremi

 Informazioni su come prevenire nel modo migliore la diffusione di specie esotiche invasive e sul motivo per cui questo è importante per un funzionamento e una resilienza efficaci dell'ecosistema nei confronti del cambiamento climatico, ivi comprese informazioni in materia di accesso ai finanziamenti per i programmi di eradicazione che comportano costi aggiuntivi

Protezione delle risorse idriche

 Informazioni su sistemi di irrigazione sostenibili e a basso volume e sulle modalità per ottimizzare i sistemi pluviali per promuovere l'uso efficiente dell'acqua.

 Informazioni sulla riduzione dell'uso dell'acqua in agricoltura, compresa la scelta delle colture, sul miglioramento dell'humus del terreno per aumentare la ritenzione idrica e sulla riduzione della necessità di irrigare.

Aspetti generali

 Scambio di migliori prassi, formazione e creazione di capacità (applicabile alla mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle risorse idriche precedentemente citati nel presente allegato).




ALLEGATO II



REGOLE DI CONDIZIONALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 93

Settore

Tema principale

Condizioni e norme

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

Acque

CGO 1

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

BCAA 1

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (1)

 

BCAA 2

Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

 

BCAA 3

Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

 

Suolo e stock di carbonio

BCAA 4

Copertura minima del suolo

 

BCAA 5

Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

 

BCAA 6

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante (2)

 

Biodiversità

CGO 2

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

CGO 3

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

 

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Sicurezza alimentare

CGO 4

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)

Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20

CGO 5

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7

Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell 8.8.2008, pag. 31)

Articoli 3, 4 e 5

CGO 7

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(GU L 204 dell 11.8.2000, pag. 1)

Articoli 4 e 7

CGO 8

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)

Articoli 3, 4 e 5

Malattie degli animali

CGO 9

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Prodotti fitosanitari

CGO 10

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Benessere degli animali

Benessere degli animali

CGO 11

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

CGO 12

Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

CGO 13

Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4

(1)   Le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 91/676/CEE.

(2)   L'obbligo può essere limitato a un divieto generale di bruciare le stoppie, ma uno Stato membro può decidere di imporre altri obblighi.

(3)   Attuato in particolare da: — articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010, — regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))); — regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; I-4; I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1); — regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6; e — regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.




ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA



1.  Regolamento (EEC) N. 352/78

Regolamento (CEE) N. 352/78

Presente Regolamento

Articolo 1

Articolo 43, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2

Articolo 43, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6



2.  Regolamento (CE) N. 2799/98

Regolamento (CE) N. 2799/98

Presente Regolamento

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 105, paragrafo 2 e articolo 106

Articolo 3

Articolo 106

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 107

Articolo 8

Articolo 108

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11



3.  Regolamento (CE) n. 814/2000

Regolamento (CE) n. 814/2000

Presente Regolamento

Articolo 1

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 45, paragrafo 5

Articolo 9

Articolo 10

Articoli 45, paragrafo 4, e 116

Articolo 11



4.  Regolamento (CE) n. 1290/2005

Regolamento (CE) n. 1290/2005

Presente Regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 102

Articolo 9

Articolo 58

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 19

Articolo 14

Articolo 17

Articolo 15

Articolo 18

Articolo 16

Articolo 40

Articolo 17

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 17 bis

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 24

Articolo 19

Articolo 27

Articolo 20

Articolo 28

Articolo 21

Articolo 29

Articolo 22

Articolo 32

Articolo 23

Articolo 33

Articolo 24

Articolo 34

Articolo 25

Articolo 35

Articolo 26

Articolo 36

Articolo 27

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 27 bis

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 28

Articolo 37

Articolo 29

Articolo 38

Articolo 30

Articolo 51

Articolo 31

Articolo 52

Articolo 32

Articoli 54 e 55

Articolo 33

Articoli 54 e 56

Articolo 34

Articolo 43

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 48

Articolo 37

Articolo 47

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 116

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 109

Articolo 44

Articolo 103

Articolo 44 bis

Articolo 113, paragrafo 1

Articolo 45

Articolo 105, paragrafo 1 e articolo 106, paragrafo 3 and, paragrafo 4

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 119

Articolo 48

Articolo 120

Articolo 49

Articolo 121



5.  Regolamento (CE) n. 485/2008

Regolamento (CE) n. 485/2008

Presente Regolamento

Articolo 1

Articolo 79

Articolo 2

Articolo 80

Articolo 3

Articolo 81

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 82, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6

Articolo 82, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 83

Articolo 8

Articolo 103, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 86

Articolo 10

Articolo 84

Articolo 11

Articolo 85

Articolo 12

Articolo 106, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 87

Articolo 16

Articolo 17




Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla condizionalità

Il Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a monitorare il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e, una volta attuate in tutti gli Stati membri tali direttive e definiti gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori, a presentare una proposta legislativa che modifica il presente regolamento al fine di inserire le pertinenti parti di detta direttiva nel sistema di condizionalità.



( 1 ) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116.

( 2 ) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

( 5 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

( 6 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

( 7 ) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

( 8 ) Regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 6).

( 9 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

( 10 ) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

( 11 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

( 12 ) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

( 13 ) Regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate (GU L 50 del 22.2.1978, pag. 1).

( 14 ) Regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7).

( 15 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

( 16 ) Regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (GU L 143 del 3.6.2008, pag. 1).

( 17 ) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

( 18 ) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

( 19 ) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

( 20 ) Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43).

( 21 ) Regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1).

( 22 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

( 23 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento alla protezione dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari e alla libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

( 24 ) Raccolta della Giurisprudenza 2010 pagina I-11063.

( 25 ) Regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28).

( 26 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 108 del 28.4.2011, pag. 24).

( 27 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

( 28 ) GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.

( 29 ) Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

( 30 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

( 31 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

( 32 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)

( 33 ) Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

( 34 ) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

( 35 ) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

( 36 ) Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

( 37 ) Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1).

( 38 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

( 39 ) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

( 40 ) Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31).

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